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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1245/2024 promossa da:
P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore con sede legale a Riccione (RN) in Via Giulio Cesare n. 27 ; rappresentata e difesa dagli avv. Marco Bertini (pec Email_1 del Foro di Milano e Lorenzo Bianchi (pec del Foro Email_2 di Romaed elettivamente domiciliato presso lo studio Grimaldi Studio Legale sito a Bologna in Via della Zecca n. 1
OPPONENTE contro
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso CP_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Matteo Urbinati del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rimini, Via Aponia n. 36 – posta elettronica certificata :
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- OPPOSTA -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Per la parte opponente :
Nel merito in via principale rideterminare l'importo del decreto ingiuntivo opposto in quanto frutto di un errato conteggio da parte del lavoratore e per l'effetto revocare e/o annullare il Decreto ingiuntivo n. 319/2024 (R.G. n. 970/2024) emesso dal Tribunale di Rimini in data 19 Settembre 2024;
In via riconvenzionale accertare la responsabilità risarcitoria del Sig.
[...]
per il danno cagionato al mezzo in dotazione (targa FW524HR) per CP_2 complessivi € 7.322,00 e compensare tale importo con il credito del lavoratore come sopra rideterminato sino a concorrenza di quanto allo stesso dovuto per retribuzioni, competenze di fine rapporto e TFR;
Condannare il Sig. al pagamento della differenza in favore della CP_2 società opponente pari ad € 687,50 oltre ad interessi legali sino all'effettivo saldo.
In ogni caso, con rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali sugli stessi.
Per la parte opposta :
In via principale, nel merito:
Rigettare, per tutte le causali espresse nel corpo del presente atto, tutte le domande (anche quella riconvenzionale) e/o eccezioni ex adverso svolte e, quindi, la proposta opposizione, in quanto integralmente destituita di fondamento in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 319/2024 (Ngr 970/2024) opposto.
In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accogliesse, anche solo in parte, le domande avversarie ed intendesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la somma ingiunta non dovuta e/o eccessiva e/o compensabile con le pretese risarcitorie di controparte:
- accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, che il Sig.
[...]
ha lavorato per la quale impiegato a tempo pieno e CP_2 Controparte_1 indeterminato e con inquadramento al IV livello del C.c.n.l. “Commercio”, a far data dal 20.09.2022 sino al 13.07.2024, data in cui il rapporto si interrompeva per dimissioni;
- accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, il mancato pagamento in favore dell'odierno opposto delle retribuzioni di giugno e luglio 2024, per una somma complessiva lorda pari ad € 9.198,86 (di cui € 2.564,36, a titolo di T.f.r.), come da cedolini agli atti, e, per gli effetti, condannare, la al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma lorda di € 9.198,86 (di CP_2 cui € 2.564,36, a titolo di T.f.r.), o quella diversa cifra che risulterà dovuta, o provata, anche a seguito di una eventuale compensazione con le pretese creditorie avversarie e, se del caso, previa occorrenda C.t.u. contabile, o che sarà ritenuta equa, o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese generali ex art. 14 L.P. ed agli accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il giorno 13\09\2024 nell'ambito della causa n. 970\24
RGL la parte opposta , premesso di avere prestato attività CP_2 lavorativa di natura subordinata in favore nel periodo CP_1
20\09\2022-13\07\2024 con mansioni di impiegato inquadrato al IV livello del C.C.N.L. Commercio , chiedeva che fosse ingiunto alla sua ex datrice di lavoro il pagamento della somma complessiva di lordi € 9.198,86 a titolo di mancato pagamento delle mensilità insolute di giugno (€ 1.743,09 lordi ) e luglio 2024 (€ 4.891,41 lordi) quest'ultima comprensiva di TFR (€ 2.564,36 lordi) risultanti dalle buste paga allegate in atti .
La richiesta monitoria veniva accolta dal GL in SEDE che in data 19\09\2024 emetteva il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 319\2024 con il quale veniva appunto intimato a l pagamento in favore del suo CP_1 ex dipendente della somma di Euro 9.198,86 oltre accessori .
Con ricorso depositato in data 5\11\2024 proponeva CP_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 319\2024 deducendo l'erroneità del conteggio del lavoratore (in quanto effettuato al lordo e non al netto) e chiedendo in via riconvenzionale la compensazione del credito azionato in via monitoria da con il danno pari a € 7.320,00 cagionato dal lavoratore il CP_2 giorno 17\03\2023 all'autoveicolo FI DUCATO tg. FW 524 HR detenuto da ome documentato in atti . CP_1
Nel costituirsi ritualmente in giudizio deduceva l'infondatezza CP_2 delle deduzioni avversarie negando in particolare di avere provocato il danno all'autoveicolo FI FW 524 HR e rilevando come l'accertamento e la liquidazione delle differenze retributive dovesse essere correttamente effettuato al lordo .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l'opposizione appare immeritevole di accoglimento .
Va qui rimarcato come il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
319\2024 sia stato emesso sulla base delle obiettive risultanze delle buste paga insolute redatte dalla datrice di lavoro e mai da quest'ultima disconosciute . In particolare risultano ancora dovute al lavoratore la mensilità di giugno 2024 pari a € 1.743,09 lordi , la mensilità di luglio 2024 pari a € 4.891,41 lordi ed il TFR pari a € 2.564,36 lordi (il quale compare nella busta paga di luglio come mero elemento descrittivo ma non tra le competenze di cui al punto b ) per una cifra complessiva di € 9.198,86 lordi.
Trattasi pertanto di un credito certo (documentalmente provato sulla base di buste paga) nonché liquido e esigibile in quanto determinato nel suo ammontare e non sottoposto a termini o condizioni .
L'opposizione nel merito risulta allora pretestuosa , non avendo l'opposta potuto provare in alcun modo l'adempimento della obbligazione retributiva in favore della ex dipendente .
Destituita di fondamento in particolare la domanda proposta in via riconvenzionale da bastando a tale fine rilevare come : CP_1
− la documentazione prodotta in allegato all'atto di opposizione ( ed in particolare : il doc. n. 4 costituito da un modulo privo di sottoscrizioni e di data certa attestante solo la movimentazione del veicolo nella CP_3 giornata del 17\03\2023 , il doc n. 5 costituito dalla copia di una mail priva di data inviata da a e Parte_1 Controparte_4
in cui si parla solo del danneggiamento del mezzo senza indicarne Pt_1 l'autore e la dinamica del sinistro e il doc. n. 6 costituito da una fattura di Autovia relativa alle riparazioni effettuate sul veicolo Tg FW524HR ) non provi in alcun modo la responsabilità di nel danneggiamento del CP_2 veicolo FI : non avendo il suddetto lavoratore durante l'intero arco CP_3 temporale di vigenza del suo rapporto di lavoro cessato in data 13\07\2024 mai pacificamente ricevuto contestazioni disciplinari o richieste di risarcimento danni da parte della datrice di lavoro;
− nel corso del suo interrogatorio formale reso alla prima CP_2 udienza del 17\02\2024 decisamente negato di avere provocato il Pt_2 danneggiamento del veicolo − “…1) Vero che: Il giorno CP_3
17.03.2023 prelevava il mezzo IA AT (targa: FW524HR) per ragioni lavorative? : Non mi ricordo . 2) Vero che: consegnava al suo rientro un mezzo gravemente danneggiato? : NO. 3) Vero che: al suo rientro comunicava che il sinistro ed i relativi danni erano stati provocati dall'attraversamento di un sottopassaggio che presentava un'altezza massima non compatibile con le misure del mezzo prelevato? : NO. 4) Vero che: lei inviava la mail in data 17.3.2023 ad mail che le viene rammostrata come da Doc. 5 allegato al ricorso? CP_5
: Assolutamente no. 5) Vero che: le venne consegnata copia della fattura di contenente l'ammontare dei danni provocati al mezzo e che ammise le Pt_1 sue responsabilità rendendosi disponibile al pagamento degli stessi danni? : NO…” – rendendo con tutta evidenza inammissibile l'unica prova testimoniale articolata da a sostegno della sua domanda riconvenzionale CP_1 avente ad oggetto la asserita confessione stragiudiziale resa dallo stesso
[...]
. CP_2
Quanto alla quantificazione delle spettanze retributive del lavoratore , va detto come la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. L. n. 18044 del
14/09/2015 Rv. 636824-01 e stessa sezione nn. 21010 del 13/09/2013 Rv.
627984-01 , n. 3375 del giorno 11/02/2011 Rv. 615995 e n. 185842 del
07/07/2008 Rv. 604756) ha chiarito come l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debba essere sempre effettuata al lordo delle ritenute contributive e fiscali .
E questo tenuto conto, quanto alle ritenute contributive, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 legge 4 aprile 1952 n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza ai sensi dell'art. 23, comma primo medesima legge e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore) .
Dovendo d'altra parte considerarsi quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da CP_1 con ricorso depositato il giorno 05\11\2024 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con CP_2
1) Rigetta l'opposizione e , per l'effetto , dichiara l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 319\2024 emesso dal G.L. in data
19\09\2024 con il quale è stato intimato alla società opponente di pagare a la somma lorda di Euro 9.198,86 oltre interessi legali e CP_2 rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al saldo nonché le spese della procedura di ingiunzione e accessori di legge . 2) Condanna lla rifusione in favore di delle CP_1 CP_2 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.876,00 ( di cui euro 375,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\02\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'