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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11337 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n3449 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
( avv.to F. Tabbi ) Parte_1
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/1/2025 la ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : era titolare dal 28 luglio 1982 della pensione di invalidità 044-700200778122; in data 29 giugno 2024
,a seguito della sospensione della corresponsione della sua pensione di invalidità, veniva a conoscenza della richiesta di restituzione della somma di 25.478,17 corrisposta indebitamente dall nel periodo 1 agosto 2011 – 31 ottobre 2015; l'indebito sarebbe CP_1 derivato dal mancato invio da parte di essa ricorrente della dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012 tramite modello RED nel corso del 2013;e anteriormente alla comunicazione predetta non le era mai pervenuta alcuna richiesta. Argomentava in ordine alla irripetibilità dell'indebito assistenziale , in particolare con riferimento all'indebito per mancanza del requisito reddituale , stante la buona fede . Concludeva chiedendo affinché l' Ill.mo Tribunale volesse accertare e dichiarare l'inesistenza dell'irripetibilità dell'indebito preteso dall' , con vittoria di spese da distrarsi . CP_1
Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Evidenziava che : il CP_1 documento depositato in allegato al ricorso da parte ricorrente riguardava sollecito alla comunicazione dei redditi inviata alla nell'anno 2015 e al verbale sanitario del Parte_1
18.07.2011 dunque ben conosciuto dalla ricorrente medesima;
l'indebito derivava dalla mancanza del requisito sanitario;
in particolare la ricorrente era titolare di pensione di invalidità civile pari al 100% con indennità di accompagnamento a decorrere da 03/1982; l'indebito n. 12054624 pari ad euro 25.478,17 relativo alla pensione CAT. INV.CIV. n. 00778122, periodo di riferimento 01/08/2011 – 31/10/2015 si era verificato a seguito di verifica straordinaria avvenuta in data 18/07/2011 nella quale alla ricorrente veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari all'85% c.d. invalidità parziale, con decorrenza dal mese successivo alla visita stessa;
il verbale riferito a detta visita veniva regolarmente notificato alla ricorrente con nota del 29.07.2011( in all 1-1bis alla memoria ) ; data 25/09/2015 l'Istituto procedeva a ricalcolare d'ufficio la pensione di invalidità della ricorrente , ricostituendo la stessa a decorrere da 08/2011, determinando così l'indebito oggetto del presente ricorso e comunicando l'importo a tale titolo dovuto con raccomandata del 17.11.2015 ( all 2 bis) ; in particolare, tenuto conto del giudizio espresso in sede di verifica straordinaria, il ricalcolo aveva ad oggetto la revoca dell'indennità di accompagnamento da 08/2011 fino ad 10/2015, data di ricalcolo della pensione;
la comunicazione del 29 giugno 2024 ( in all. 3 alla memoria ) rappresentava sollecito delle precedenti ed era intervenuta nel termine di prescrizione decennale. Deduceva che , una volta accertata la carenza del requisito sanitario, l' , in linea con CP_2 quanto previsto dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 28445 del 5 novembre 2019), era tenuto a revocare l'eventuale prestazione economica dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge . Autorizzato il deposito di note e disposta la trattazione scritta , la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Ed invero, come osservato da consolidato orientamento della S.C. dalla Suprema Corte ( cfr da ultimo Cass. n° 13915/2021 e n° 29034/2022 ) “ In materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. 27. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 dei 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". 28. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.” . Nella fattispecie trattasi di indebito per mancanza del requisito sanitario pertanto l' CP_2 correttamente ha richiesto le prestazioni successive alla visita di verifica . Infatti quanto alla dedotta irripetibilità dell'indebito per buona fede è assorbente osservare che la ricorrente , sottoposta a visita di revisione , aveva avuto piena contezza dell'esito negativo della stessa con comunicazione notificata il 29/7/2011( all 1 bis alla memoria ) e ,peraltro, la stessa ricorrente nell documento prodotto e denominato richiesta di indebito a pg 2 ha depositato proprio il detto verbale di visita . Essendo la ricorrente ben a conoscenza dell' assenza dei presupposti per l' erogazione della prestazione, a nulla vale richiamare l' assenza di dolo o l'affidamento incolpevole. Non resta che addivenire al rigetto del ricorso . Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art 152 disp att. C.p.c. allegata al ricorso .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : rigetta il ricorso;
spese irripetibili . Roma 10/11/2025 Il G.L.
Dott. ssa E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n3449 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
( avv.to F. Tabbi ) Parte_1
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/1/2025 la ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : era titolare dal 28 luglio 1982 della pensione di invalidità 044-700200778122; in data 29 giugno 2024
,a seguito della sospensione della corresponsione della sua pensione di invalidità, veniva a conoscenza della richiesta di restituzione della somma di 25.478,17 corrisposta indebitamente dall nel periodo 1 agosto 2011 – 31 ottobre 2015; l'indebito sarebbe CP_1 derivato dal mancato invio da parte di essa ricorrente della dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012 tramite modello RED nel corso del 2013;e anteriormente alla comunicazione predetta non le era mai pervenuta alcuna richiesta. Argomentava in ordine alla irripetibilità dell'indebito assistenziale , in particolare con riferimento all'indebito per mancanza del requisito reddituale , stante la buona fede . Concludeva chiedendo affinché l' Ill.mo Tribunale volesse accertare e dichiarare l'inesistenza dell'irripetibilità dell'indebito preteso dall' , con vittoria di spese da distrarsi . CP_1
Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Evidenziava che : il CP_1 documento depositato in allegato al ricorso da parte ricorrente riguardava sollecito alla comunicazione dei redditi inviata alla nell'anno 2015 e al verbale sanitario del Parte_1
18.07.2011 dunque ben conosciuto dalla ricorrente medesima;
l'indebito derivava dalla mancanza del requisito sanitario;
in particolare la ricorrente era titolare di pensione di invalidità civile pari al 100% con indennità di accompagnamento a decorrere da 03/1982; l'indebito n. 12054624 pari ad euro 25.478,17 relativo alla pensione CAT. INV.CIV. n. 00778122, periodo di riferimento 01/08/2011 – 31/10/2015 si era verificato a seguito di verifica straordinaria avvenuta in data 18/07/2011 nella quale alla ricorrente veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari all'85% c.d. invalidità parziale, con decorrenza dal mese successivo alla visita stessa;
il verbale riferito a detta visita veniva regolarmente notificato alla ricorrente con nota del 29.07.2011( in all 1-1bis alla memoria ) ; data 25/09/2015 l'Istituto procedeva a ricalcolare d'ufficio la pensione di invalidità della ricorrente , ricostituendo la stessa a decorrere da 08/2011, determinando così l'indebito oggetto del presente ricorso e comunicando l'importo a tale titolo dovuto con raccomandata del 17.11.2015 ( all 2 bis) ; in particolare, tenuto conto del giudizio espresso in sede di verifica straordinaria, il ricalcolo aveva ad oggetto la revoca dell'indennità di accompagnamento da 08/2011 fino ad 10/2015, data di ricalcolo della pensione;
la comunicazione del 29 giugno 2024 ( in all. 3 alla memoria ) rappresentava sollecito delle precedenti ed era intervenuta nel termine di prescrizione decennale. Deduceva che , una volta accertata la carenza del requisito sanitario, l' , in linea con CP_2 quanto previsto dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 28445 del 5 novembre 2019), era tenuto a revocare l'eventuale prestazione economica dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge . Autorizzato il deposito di note e disposta la trattazione scritta , la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Ed invero, come osservato da consolidato orientamento della S.C. dalla Suprema Corte ( cfr da ultimo Cass. n° 13915/2021 e n° 29034/2022 ) “ In materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. 27. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 dei 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". 28. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.” . Nella fattispecie trattasi di indebito per mancanza del requisito sanitario pertanto l' CP_2 correttamente ha richiesto le prestazioni successive alla visita di verifica . Infatti quanto alla dedotta irripetibilità dell'indebito per buona fede è assorbente osservare che la ricorrente , sottoposta a visita di revisione , aveva avuto piena contezza dell'esito negativo della stessa con comunicazione notificata il 29/7/2011( all 1 bis alla memoria ) e ,peraltro, la stessa ricorrente nell documento prodotto e denominato richiesta di indebito a pg 2 ha depositato proprio il detto verbale di visita . Essendo la ricorrente ben a conoscenza dell' assenza dei presupposti per l' erogazione della prestazione, a nulla vale richiamare l' assenza di dolo o l'affidamento incolpevole. Non resta che addivenire al rigetto del ricorso . Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art 152 disp att. C.p.c. allegata al ricorso .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : rigetta il ricorso;
spese irripetibili . Roma 10/11/2025 Il G.L.
Dott. ssa E. Capaccioli