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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: vendita di cose mobili – garanzia per vizi
TRA
rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Lembo, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Gambardella, CP_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Mele, come da CP_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4/02/2016 la
[...] esponeva di aver acquistato dalla un Parte_1 Controparte_1 veicolo furgonato, nuovo di fabbrica, modello Ford Connect Van Trd 1.6
Tdci 115 Cv 210L2HI al costo di euro 22.600,00 che veniva reso conforme all'uso cui era destinato con la coibentazione del vano di carico e l'installazione di gruppo frigo “WEBASTO DIAVIA 2000 R134a” , che la venditrice faceva eseguire dalla ricevendo il relativo collaudo con CP_2 rilascio del formale attestato ATP (Accord Transport Perissable / Accordo di
Trasporto Deperibile). Il veicolo veniva consegnato dalla in data CP_1
09/05/2014, con numero di targa EV828RN, completamente già allestito per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 il trasporto specifico isotermico ed in data 14/6/2014 Parte_1 recatosi al mercato ittico di Napoli acquistava prodotti ittici per un valore di euro 1.355,00 e giunto alla pescheria sita in Gragnano aveva constatato la perdita di tutta la merce per il malfunzionamento del gruppo refrigeratore alimentato dal compressore dell'aria condizionata del veicolo Ford. Per lo smaltimento della merce andata perduta, l' si rivolgeva alla Pt_1 CP_3
che la trasportava presso la Miso s.r.l., come da Parte_2 documenti di trasporto e fatture prodotte in atti. In data 16/6/2014 l'attore portava il veicolo presso la , segnalando il malfunzionamento del CP_1 compressore del refrigeratore e il difetto di chiusura della porta posteriore destra. Eseguito l'intervento riparatore, l' si avvedeva che i suddetti Pt_1 malfunzionamenti continuavano, per cui in data 3/7/2014 si rivolgeva di nuovo alla venditrice la quale, questa volta, lo indirizzava CP_1 direttamente presso la che asseriva che non si trattava di CP_2 riparazione di propria competenza, per cui l' ritornava dalla Pt_3 CP_1
, lasciando lì in riparazione il mezzo, dopo alcuni giorni,
[...] Parte_4 rilevava che i malfunzionamenti continuavano, per cui con lettera raccomandata spedita in data 22/9/2014 e pervenuta il 2/10/2014, diffidava la alla riparazione del gruppo refrigerante e al risarcimento del danno CP_1 di euro 1.355,00 subito con la perdita della merce acquistata in data
14/6/2014. La rispondeva con lettera del 13-14/10/2014, con la CP_1 quale riconoscendo il malfunzionamento lamentato, manifestava disponibilità alla risoluzione del problema. In data 20/1/2015 l' Pt_3 doveva rivolgersi di nuovo alla Gnr Auto per perdita del liquido refrigerante, mentre in data 12/5/2015 per un malfunzionamento della frizione, in occasione della cui riparazione, la venditrice provvedeva anche ricaricare il compressore dell'aria condizionata. Altri interventi di assistenza in garanzia venivano eseguiti dalla in data 11/11/2015 e 20/11/2015. CP_1
Continuando i malfunzionamenti del mezzo relativi allo specifico fine per il quale era stato acquistato (trasporto di prodotti ittici alimentari altamente deperibili), la società attrice conveniva in giudizio la Controparte_4 chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che l'autocarro acquistato era inidoneo all'uso cui era destinato per la presenza di vizi e difetti che ne pregiudicano l'efficienza e l'affidabilità e per per l'effetto condannare la convenuta alla riparazione del veicolo in modo tale da renderlo affidabile e perfettamente funzionante ovvero, nell'ipotesi in cui non fosse possibile ripararlo, condannarla alla sostituzione dell'autocarro con altro perfettamente funzionante;
in via ulteriormente subordinata, accertato che l'inidoneità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 dell'autocarro allo svolgimento della sua funzione costituisce un inadempimento grave e di non scarsa importanza, dichiarare ai sensi dell'art. 1492 c.c. e s.s. la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna della alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. della somma di CP_1 euro 22.200,00 pagato dall'attore per l'acquisto dell'autocarro o alla riduzione nella misura della metà del prezzo di acquisto con la conseguente restituzione della somma di euro 11.000,00 oppure di quella somma maggiore o minore da accertare in corso di causa anche con l'ausilio di un ctu;
in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni emergenti pari alla somma di euro 1.705,08 pari all'importo pagato in data 14.06.2014 per l'acquisto di prodotti ittici ed affini andati a male, nonché delle spese per il loro smaltimento e del lucro cessante causati dal notevole dispendio di energie impiegate per la riparazione dell'autocarro, mai perfettamente funzionante, e sottratte all'esercizio della propria attività economica e commerciale, da quantificarsi in via equitativa ed in ogni caso nella misura non inferiore ad euro 2.000,00, oppure di quella somma maggiore o minore accertata che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di un ctu, oltre al risarcimento in favore dell'attore dei danni non patrimoniali in ragione del disagio, dello stress e dei patemi d'animo sofferti dall' Pt_3 poiché costretto a recarsi periodicamente presso la concessionaria CP_1 per la riparazioni dell'autocarro, da quantificarsi in via equitativa ed in
[...] ogni caso in misura non inferiore ad euro 2.000,00.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per indeterminatezza, mentre nel merito deduceva che a seguito della segnalazione del 14.06.2014, allorquando veniva lamentato un problema al frigorifero, essa convenuta aveva contattato la per consentire a CP_2 quest'ultima di procedere all'accertamento ed alle eventuali riparazioni necessarie in considerazione della mancanza di competenza specializzata della convenuta nella manutenzione all'impianto refrigerante, per cui aveva invitato il sig. a recarsi presso la sede della che, con un Pt_1 CP_2 intervento specializzato, provvedeva presso la propria sede alla sostituzione del compressore, come da lavoro n.002122/O del 03.07.2014, senza nessun onere a carico del cliente. Da quel momento in poi, essa convenuta non aveva mai più avuto notizie in ordine ad un malfunzionamento del gruppo refrigerante del veicolo dell'attore fino al 22.09.2014, ovvero a ben due mesi di distanza dall'intervento della quando ebbe a ricevere una richiesta di CP_2 risarcimento danni e diffida, con la quale la rappresentato Controparte_5 un problema al gruppo refrigerante ed al contempo richiedeva un risarcimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 del danno subito in data 14.06.2014 per il malfunzionamento del frigorifero.
A tale comunicazione essa rispondeva tramite il proprio legale, che CP_1 essa, dopo la segnalazione del 14.06.2014, si era immediatamente attivava per prestare la massima assistenza, invitando il sig. a recarsi presso la Pt_1 per procedere all'accertamento e alla risoluzione del problematica CP_2 lamentata, ragion per cui nessuna responsabilità poteva ascriversi alla convenuta. Precisava, inoltre, che i successivi interventi eseguiti dai tecnici dell'officina meccanica della erano sempre stati attinenti alla CP_1 manutenzione ordinaria e/o a sostituzione di materiale di consumo, tant'è che il veicolo della , all'ultimo ingresso in officina avvenuto in Parte_1 data 0.03.2016, riportava un chilometraggio pari a 43011 Km. Eccepiva quindi sia la decadenza che la prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. e rilevava che si era palesemente al di fuori dell'ipotesi di inidoneità del mezzo all'uso cui era destinato, considerato il lungo tempo di utilizzo e i chilometri percorsi. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, considerato che il vizio lamentato dall'attore era riconducibile al gruppo refrigerante e/o al sistema di coibentazione, chiedeva di chiamare in causa la che CP_2 aveva provveduto all'installazione e ai successivi interventi sull'impianto di refrigerazione, affinchè, in caso di accertamento della sussistenza dei suddetti vizi, venisse dichiarata la responsabilità di detta terza chiamato in causa in quanto unico soggetto tenuto alla garanzia per vizi o difetti relativi al funzionamento dell'impianto di refrigerazione. avendo la CP_1 quale venditrice, il solo compito di aver favorito e promosso la vendita del suddetto impianto. Autorizzata dal giudice, la convenuta provvedeva a chiamare in causa la chiedendo al giudice di dichiarare la CP_2 chiamata in causa, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, tenuta a manlevare essa convenuta da ogni pretesa attorea, condannandola a rifondere quanto eventualmente tenuta a pagare alla società attrice.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che i lamentati vizi e CP_2 difetti al veicolo acquistato dalla presso la , posti Parte_1 CP_1
a base delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, riguardavano componenti del veicolo che rientrano nella garanzia “Ford” e segnatamente il cattivo funzionamento del compressore dell'aria condizionata che alimentava il sistema di refrigerazione, che nulla avevano a che vedere con i lavori effettuati da essa società chiamata in causa. Allegava, inoltre, che l'unica volta in cui era stata contattata per tale malfunzionamento era stato in data
03.07.16, quando aveva regolarmente provveduto a sostituire in garanzia il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 compressore relativo al funzionamento del gruppo frigorifero installato. Per tali motivi chiedeva il rigetto della chiamata in causa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Espletata una ctu, fissata dal precedente giudice assegnatario del procedimento l'udienza di discussione con invito alle parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., non tutte le parti rinunciavano espressamente a tali termini, per cui, il sottoscritto giudice nuovo assegnatario del procedimento, concedeva alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 comma
2 c.p.c., riservando la causa in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto in esso parte attrice ha sufficientemente esposto i fatti, la causa petendi ed il petitum, tanto è vero che la convenuta si è difesa in modo completo.
Passando al merito, il ctu perito ha innanzi tutto Persona_1 confermato che il furgone FORD CONNECT VAN TRD 1.6 TDCI 115CV
210L2H1 (TSYJ) tg. EV828RN non è più dal marzo 2017 nella disponibilità della parte attrice, per essere stato venduto alla sig.ra residente Persona_2 ad Alghero (Sassari), come accertato a mezzo visura del P.R.A. Ha, inoltre, accertato, tramite la documentazione prodotta dalle parti, che il furgone, prima della vendita, in data 05/05/2014 fu portato dalla Controparte_1 presso la sede della per la coibentazione del vano di carico Controparte_2 nuovo di fabbrica e l'installazione di gruppo frigo “WEBASTO DIAVIA 2000 R134a”, che non ha una sorgente energetica propria per il suo funzionamento e quindi utilizza il compressore e il condensatore del furgone per il funzionamento del gruppo refrigerante, che viene commercializzato completo di tutto il necessario alla sua installazione, con dettagliate istruzioni sia per il montaggio che per l'uso e manutenzione. Ha accertato poi che la consegnato il mezzo in data 09/05/14, intervenne sul Controparte_1 mezzo il 16/06/14, il 03/07/14, il 03/09/14, il 20/01/15 e il 12/05/15, con interventi che non hanno interessato la coibentazione della cella frigorifera. In effetti il ctu ha accertato che le cause dei vizi dedotti dalla parte attrice erano ascrivibili verosimilmente alla mancata tenuta termica della cella frigorifera realizzata dalla che determinava il sovracaricato gli organi Controparte_2 ausiliari dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e loro componenti, compromettendone il corretto funzionamento. Infatti la la
[...] il 03/07/2014 ebbe a sostituire la serratura e il tirante di arresto CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 della porta posteriore destra, sostituiva le guarnizioni e gli anelli di tenuta dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e sostituiva il compressore. In data 03/09/2014 sostituiva 2 tubi dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e in data 12/05/2015, dopo 1 anno dal ritiro del furgone, ripeteva la revisione dell'impianto, sostituendo di nuovo le guarnizioni e gli anelli di tenuta dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e sostituiva il compressore. Il ctu ha indicato le opere necessarie all'eliminazione delle cause produttive dei vizi dedotti dalla parte attrice, con interventi sulla coibentazione della vano di carico e dell'impianto di climatizzazione/refrigerazione, per un costo complessivo di euro 2.995,12 comprensivo di Iva.
Alla luce di detta ricostruzione dei fatti, appare evidente che l'eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. non sono fondate, in quanto dal primo evento di malfunzionamento del 14/6/2014 e conduzione del mezzo in data 16/6/2014 presso la con segnalazione del malfunzionamento CP_1 dell'impianto di climatizzazione/refrigerazione, vi fu un riconoscimento del vizio del mezzo da parte della venditrice, continuato nel tempo, con i vari interventi accertati documentalmente dal ctu, posti in essere sempre dalla CP_1
in data 03/07/14, 03/09/14, il 20/01/15 e 12/05/15, senza mai risolvere
[...] definitivamente il problema.
La cella frigorifera, in effetti, scontava il fatto sia della scarsa coibentazione, sia quello di non avere un autonomo compressore, utilizzando il compressore e il condensatore normalmente in dotazione al mezzo per il funzionamento dell'aria condizionata.
Considerato che la garanzia per i veicoli nuovi ha una durata minima di due anni, è evidente che parte attrice aveva il diritto alla riparazione del mezzo e in subordine alla riduzione del prezzo, nel caso in cui non fosse riparabile. Avendo il ctu accertato che il difetto era riparabile e posto che parte attrice ebbe a vendere il mezzo nel marzo 2017 dopo averlo utilizzato per oltre quarantamila chilometri, va di per sé che non possono essere accolte le domande di riparazione del veicolo, di risoluzione del contratto di vendita per totale inidoneità del veicolo all'uso cui era destinato, di riduzione del prezzo di compravendita. La tutela spettante alla parte attrice si limita, dunque, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Il primo danno emergente è quello determinato dal ctu in complessivi euro 2.995,12 comprensivo di Iva, somma che sarebbe stata necessaria per riparare in maniera definitiva l'autocarro destinato al trasporto del pesce. Un'altra voce di danno la parte attrice l'ha provato con documenti ed è quello di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 complessivi euro 1.705,08 per costi di acquisto e di trasporto e smaltimento dei prodotti ittici acquistati in data 14/6/2014, andati completamente persi per mancato funzionamento della cella frigorifera. Altro danno emergente è la spesa per l'assistenza legale stragiudiziale, quantificabile, per la corrispondenza legale intercorsa tra le parti, in euro 500,00. Non si ritiene di riconoscere il danno non patrimoniale, sia perché l'attrice è una società in accomandita semplice, sia perché i fatti di per sé non sono tali da determinare rilevanti ansie o patemi d'animo a chicchessia. Non allegati specificamente e non provati sono eventuali danni da lucro cessante.
Il danno risarcibile all'attrice ammonta quindi a totali euro 5.200,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14/6/2014 fino all'effettivo soddisfo.
Passando al rapporto tra la convenuta e la chiamata in causa, non vi è dubbio che l'insufficiente coibentazione della cabina di carico è addebitabile alla alla quale è imputabile anche il fatto che quale impresa CP_2 specializzata in prestazioni d'opera quale quella commissionata dalla CP_1
, avrebbe dovuto anche prevedere che la tipologia di impianto di
[...] refrigerazione montato sul mezzo, che sfruttava il compressore e il condensatore normalmente installati sul veicolo Ford, non era una soluzione tecnica adatta a garantire prestazioni sufficienti per trasporti di prodotti alimentari facilmente deperibili;
per cui avrebbe dovuto opporsi a tale soluzione e sceglierne un'altra, al di là della coibentazione mal fatta ed inidonea del normale vano carico di quel modello di autocarro Ford.
La chiamata in causa va dunque condannata a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli derivanti dalla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 5.200,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14/6/2014 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Accoglie la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa e per l'effetto condanna la chiamata in causa a tenere indenne la convenuta da tutte le conseguenze patrimoniali della presente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 decisione e cioè al rimborso della convenuta di tutte le somme che questa dovrà pagare in favore dell'attrice, ivi comprese le spese di giudizio
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna la convenuta al pagamento in favore all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
5) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di contributo unificato, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: vendita di cose mobili – garanzia per vizi
TRA
rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Lembo, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Gambardella, CP_1 come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Mele, come da CP_2 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4/02/2016 la
[...] esponeva di aver acquistato dalla un Parte_1 Controparte_1 veicolo furgonato, nuovo di fabbrica, modello Ford Connect Van Trd 1.6
Tdci 115 Cv 210L2HI al costo di euro 22.600,00 che veniva reso conforme all'uso cui era destinato con la coibentazione del vano di carico e l'installazione di gruppo frigo “WEBASTO DIAVIA 2000 R134a” , che la venditrice faceva eseguire dalla ricevendo il relativo collaudo con CP_2 rilascio del formale attestato ATP (Accord Transport Perissable / Accordo di
Trasporto Deperibile). Il veicolo veniva consegnato dalla in data CP_1
09/05/2014, con numero di targa EV828RN, completamente già allestito per
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 il trasporto specifico isotermico ed in data 14/6/2014 Parte_1 recatosi al mercato ittico di Napoli acquistava prodotti ittici per un valore di euro 1.355,00 e giunto alla pescheria sita in Gragnano aveva constatato la perdita di tutta la merce per il malfunzionamento del gruppo refrigeratore alimentato dal compressore dell'aria condizionata del veicolo Ford. Per lo smaltimento della merce andata perduta, l' si rivolgeva alla Pt_1 CP_3
che la trasportava presso la Miso s.r.l., come da Parte_2 documenti di trasporto e fatture prodotte in atti. In data 16/6/2014 l'attore portava il veicolo presso la , segnalando il malfunzionamento del CP_1 compressore del refrigeratore e il difetto di chiusura della porta posteriore destra. Eseguito l'intervento riparatore, l' si avvedeva che i suddetti Pt_1 malfunzionamenti continuavano, per cui in data 3/7/2014 si rivolgeva di nuovo alla venditrice la quale, questa volta, lo indirizzava CP_1 direttamente presso la che asseriva che non si trattava di CP_2 riparazione di propria competenza, per cui l' ritornava dalla Pt_3 CP_1
, lasciando lì in riparazione il mezzo, dopo alcuni giorni,
[...] Parte_4 rilevava che i malfunzionamenti continuavano, per cui con lettera raccomandata spedita in data 22/9/2014 e pervenuta il 2/10/2014, diffidava la alla riparazione del gruppo refrigerante e al risarcimento del danno CP_1 di euro 1.355,00 subito con la perdita della merce acquistata in data
14/6/2014. La rispondeva con lettera del 13-14/10/2014, con la CP_1 quale riconoscendo il malfunzionamento lamentato, manifestava disponibilità alla risoluzione del problema. In data 20/1/2015 l' Pt_3 doveva rivolgersi di nuovo alla Gnr Auto per perdita del liquido refrigerante, mentre in data 12/5/2015 per un malfunzionamento della frizione, in occasione della cui riparazione, la venditrice provvedeva anche ricaricare il compressore dell'aria condizionata. Altri interventi di assistenza in garanzia venivano eseguiti dalla in data 11/11/2015 e 20/11/2015. CP_1
Continuando i malfunzionamenti del mezzo relativi allo specifico fine per il quale era stato acquistato (trasporto di prodotti ittici alimentari altamente deperibili), la società attrice conveniva in giudizio la Controparte_4 chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che l'autocarro acquistato era inidoneo all'uso cui era destinato per la presenza di vizi e difetti che ne pregiudicano l'efficienza e l'affidabilità e per per l'effetto condannare la convenuta alla riparazione del veicolo in modo tale da renderlo affidabile e perfettamente funzionante ovvero, nell'ipotesi in cui non fosse possibile ripararlo, condannarla alla sostituzione dell'autocarro con altro perfettamente funzionante;
in via ulteriormente subordinata, accertato che l'inidoneità
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 dell'autocarro allo svolgimento della sua funzione costituisce un inadempimento grave e di non scarsa importanza, dichiarare ai sensi dell'art. 1492 c.c. e s.s. la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna della alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. della somma di CP_1 euro 22.200,00 pagato dall'attore per l'acquisto dell'autocarro o alla riduzione nella misura della metà del prezzo di acquisto con la conseguente restituzione della somma di euro 11.000,00 oppure di quella somma maggiore o minore da accertare in corso di causa anche con l'ausilio di un ctu;
in ogni caso condannare la convenuta al risarcimento dei danni emergenti pari alla somma di euro 1.705,08 pari all'importo pagato in data 14.06.2014 per l'acquisto di prodotti ittici ed affini andati a male, nonché delle spese per il loro smaltimento e del lucro cessante causati dal notevole dispendio di energie impiegate per la riparazione dell'autocarro, mai perfettamente funzionante, e sottratte all'esercizio della propria attività economica e commerciale, da quantificarsi in via equitativa ed in ogni caso nella misura non inferiore ad euro 2.000,00, oppure di quella somma maggiore o minore accertata che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di un ctu, oltre al risarcimento in favore dell'attore dei danni non patrimoniali in ragione del disagio, dello stress e dei patemi d'animo sofferti dall' Pt_3 poiché costretto a recarsi periodicamente presso la concessionaria CP_1 per la riparazioni dell'autocarro, da quantificarsi in via equitativa ed in
[...] ogni caso in misura non inferiore ad euro 2.000,00.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per indeterminatezza, mentre nel merito deduceva che a seguito della segnalazione del 14.06.2014, allorquando veniva lamentato un problema al frigorifero, essa convenuta aveva contattato la per consentire a CP_2 quest'ultima di procedere all'accertamento ed alle eventuali riparazioni necessarie in considerazione della mancanza di competenza specializzata della convenuta nella manutenzione all'impianto refrigerante, per cui aveva invitato il sig. a recarsi presso la sede della che, con un Pt_1 CP_2 intervento specializzato, provvedeva presso la propria sede alla sostituzione del compressore, come da lavoro n.002122/O del 03.07.2014, senza nessun onere a carico del cliente. Da quel momento in poi, essa convenuta non aveva mai più avuto notizie in ordine ad un malfunzionamento del gruppo refrigerante del veicolo dell'attore fino al 22.09.2014, ovvero a ben due mesi di distanza dall'intervento della quando ebbe a ricevere una richiesta di CP_2 risarcimento danni e diffida, con la quale la rappresentato Controparte_5 un problema al gruppo refrigerante ed al contempo richiedeva un risarcimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 del danno subito in data 14.06.2014 per il malfunzionamento del frigorifero.
A tale comunicazione essa rispondeva tramite il proprio legale, che CP_1 essa, dopo la segnalazione del 14.06.2014, si era immediatamente attivava per prestare la massima assistenza, invitando il sig. a recarsi presso la Pt_1 per procedere all'accertamento e alla risoluzione del problematica CP_2 lamentata, ragion per cui nessuna responsabilità poteva ascriversi alla convenuta. Precisava, inoltre, che i successivi interventi eseguiti dai tecnici dell'officina meccanica della erano sempre stati attinenti alla CP_1 manutenzione ordinaria e/o a sostituzione di materiale di consumo, tant'è che il veicolo della , all'ultimo ingresso in officina avvenuto in Parte_1 data 0.03.2016, riportava un chilometraggio pari a 43011 Km. Eccepiva quindi sia la decadenza che la prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. e rilevava che si era palesemente al di fuori dell'ipotesi di inidoneità del mezzo all'uso cui era destinato, considerato il lungo tempo di utilizzo e i chilometri percorsi. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e, considerato che il vizio lamentato dall'attore era riconducibile al gruppo refrigerante e/o al sistema di coibentazione, chiedeva di chiamare in causa la che CP_2 aveva provveduto all'installazione e ai successivi interventi sull'impianto di refrigerazione, affinchè, in caso di accertamento della sussistenza dei suddetti vizi, venisse dichiarata la responsabilità di detta terza chiamato in causa in quanto unico soggetto tenuto alla garanzia per vizi o difetti relativi al funzionamento dell'impianto di refrigerazione. avendo la CP_1 quale venditrice, il solo compito di aver favorito e promosso la vendita del suddetto impianto. Autorizzata dal giudice, la convenuta provvedeva a chiamare in causa la chiedendo al giudice di dichiarare la CP_2 chiamata in causa, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, tenuta a manlevare essa convenuta da ogni pretesa attorea, condannandola a rifondere quanto eventualmente tenuta a pagare alla società attrice.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che i lamentati vizi e CP_2 difetti al veicolo acquistato dalla presso la , posti Parte_1 CP_1
a base delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice, riguardavano componenti del veicolo che rientrano nella garanzia “Ford” e segnatamente il cattivo funzionamento del compressore dell'aria condizionata che alimentava il sistema di refrigerazione, che nulla avevano a che vedere con i lavori effettuati da essa società chiamata in causa. Allegava, inoltre, che l'unica volta in cui era stata contattata per tale malfunzionamento era stato in data
03.07.16, quando aveva regolarmente provveduto a sostituire in garanzia il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 compressore relativo al funzionamento del gruppo frigorifero installato. Per tali motivi chiedeva il rigetto della chiamata in causa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Espletata una ctu, fissata dal precedente giudice assegnatario del procedimento l'udienza di discussione con invito alle parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., non tutte le parti rinunciavano espressamente a tali termini, per cui, il sottoscritto giudice nuovo assegnatario del procedimento, concedeva alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 comma
2 c.p.c., riservando la causa in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto in esso parte attrice ha sufficientemente esposto i fatti, la causa petendi ed il petitum, tanto è vero che la convenuta si è difesa in modo completo.
Passando al merito, il ctu perito ha innanzi tutto Persona_1 confermato che il furgone FORD CONNECT VAN TRD 1.6 TDCI 115CV
210L2H1 (TSYJ) tg. EV828RN non è più dal marzo 2017 nella disponibilità della parte attrice, per essere stato venduto alla sig.ra residente Persona_2 ad Alghero (Sassari), come accertato a mezzo visura del P.R.A. Ha, inoltre, accertato, tramite la documentazione prodotta dalle parti, che il furgone, prima della vendita, in data 05/05/2014 fu portato dalla Controparte_1 presso la sede della per la coibentazione del vano di carico Controparte_2 nuovo di fabbrica e l'installazione di gruppo frigo “WEBASTO DIAVIA 2000 R134a”, che non ha una sorgente energetica propria per il suo funzionamento e quindi utilizza il compressore e il condensatore del furgone per il funzionamento del gruppo refrigerante, che viene commercializzato completo di tutto il necessario alla sua installazione, con dettagliate istruzioni sia per il montaggio che per l'uso e manutenzione. Ha accertato poi che la consegnato il mezzo in data 09/05/14, intervenne sul Controparte_1 mezzo il 16/06/14, il 03/07/14, il 03/09/14, il 20/01/15 e il 12/05/15, con interventi che non hanno interessato la coibentazione della cella frigorifera. In effetti il ctu ha accertato che le cause dei vizi dedotti dalla parte attrice erano ascrivibili verosimilmente alla mancata tenuta termica della cella frigorifera realizzata dalla che determinava il sovracaricato gli organi Controparte_2 ausiliari dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e loro componenti, compromettendone il corretto funzionamento. Infatti la la
[...] il 03/07/2014 ebbe a sostituire la serratura e il tirante di arresto CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 della porta posteriore destra, sostituiva le guarnizioni e gli anelli di tenuta dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e sostituiva il compressore. In data 03/09/2014 sostituiva 2 tubi dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e in data 12/05/2015, dopo 1 anno dal ritiro del furgone, ripeteva la revisione dell'impianto, sostituendo di nuovo le guarnizioni e gli anelli di tenuta dell'impianto per la climatizzazione/refrigerazione e sostituiva il compressore. Il ctu ha indicato le opere necessarie all'eliminazione delle cause produttive dei vizi dedotti dalla parte attrice, con interventi sulla coibentazione della vano di carico e dell'impianto di climatizzazione/refrigerazione, per un costo complessivo di euro 2.995,12 comprensivo di Iva.
Alla luce di detta ricostruzione dei fatti, appare evidente che l'eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. non sono fondate, in quanto dal primo evento di malfunzionamento del 14/6/2014 e conduzione del mezzo in data 16/6/2014 presso la con segnalazione del malfunzionamento CP_1 dell'impianto di climatizzazione/refrigerazione, vi fu un riconoscimento del vizio del mezzo da parte della venditrice, continuato nel tempo, con i vari interventi accertati documentalmente dal ctu, posti in essere sempre dalla CP_1
in data 03/07/14, 03/09/14, il 20/01/15 e 12/05/15, senza mai risolvere
[...] definitivamente il problema.
La cella frigorifera, in effetti, scontava il fatto sia della scarsa coibentazione, sia quello di non avere un autonomo compressore, utilizzando il compressore e il condensatore normalmente in dotazione al mezzo per il funzionamento dell'aria condizionata.
Considerato che la garanzia per i veicoli nuovi ha una durata minima di due anni, è evidente che parte attrice aveva il diritto alla riparazione del mezzo e in subordine alla riduzione del prezzo, nel caso in cui non fosse riparabile. Avendo il ctu accertato che il difetto era riparabile e posto che parte attrice ebbe a vendere il mezzo nel marzo 2017 dopo averlo utilizzato per oltre quarantamila chilometri, va di per sé che non possono essere accolte le domande di riparazione del veicolo, di risoluzione del contratto di vendita per totale inidoneità del veicolo all'uso cui era destinato, di riduzione del prezzo di compravendita. La tutela spettante alla parte attrice si limita, dunque, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Il primo danno emergente è quello determinato dal ctu in complessivi euro 2.995,12 comprensivo di Iva, somma che sarebbe stata necessaria per riparare in maniera definitiva l'autocarro destinato al trasporto del pesce. Un'altra voce di danno la parte attrice l'ha provato con documenti ed è quello di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 complessivi euro 1.705,08 per costi di acquisto e di trasporto e smaltimento dei prodotti ittici acquistati in data 14/6/2014, andati completamente persi per mancato funzionamento della cella frigorifera. Altro danno emergente è la spesa per l'assistenza legale stragiudiziale, quantificabile, per la corrispondenza legale intercorsa tra le parti, in euro 500,00. Non si ritiene di riconoscere il danno non patrimoniale, sia perché l'attrice è una società in accomandita semplice, sia perché i fatti di per sé non sono tali da determinare rilevanti ansie o patemi d'animo a chicchessia. Non allegati specificamente e non provati sono eventuali danni da lucro cessante.
Il danno risarcibile all'attrice ammonta quindi a totali euro 5.200,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14/6/2014 fino all'effettivo soddisfo.
Passando al rapporto tra la convenuta e la chiamata in causa, non vi è dubbio che l'insufficiente coibentazione della cabina di carico è addebitabile alla alla quale è imputabile anche il fatto che quale impresa CP_2 specializzata in prestazioni d'opera quale quella commissionata dalla CP_1
, avrebbe dovuto anche prevedere che la tipologia di impianto di
[...] refrigerazione montato sul mezzo, che sfruttava il compressore e il condensatore normalmente installati sul veicolo Ford, non era una soluzione tecnica adatta a garantire prestazioni sufficienti per trasporti di prodotti alimentari facilmente deperibili;
per cui avrebbe dovuto opporsi a tale soluzione e sceglierne un'altra, al di là della coibentazione mal fatta ed inidonea del normale vano carico di quel modello di autocarro Ford.
La chiamata in causa va dunque condannata a manlevare la convenuta dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli derivanti dalla presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 5.200,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14/6/2014 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995
2) Accoglie la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa e per l'effetto condanna la chiamata in causa a tenere indenne la convenuta da tutte le conseguenze patrimoniali della presente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 decisione e cioè al rimborso della convenuta di tutte le somme che questa dovrà pagare in favore dell'attrice, ivi comprese le spese di giudizio
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna la convenuta al pagamento in favore all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
5) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di contributo unificato, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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