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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2359/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. OTTOFARO STEFANIA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Disporre a carico del signor un contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, di € 320,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di Per_1 giugno 2024 quale data del deposto del ricorso introduttivo e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, il tutto con bonifico da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese alle coordinate bancarie già note ed intestate alla signora . Parte_1
2) Disporsi la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza del 26.10.2017, da applicarsi in modo pedissequo sia per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, sia per la modalità del rimborso in favore del genitore anticipatario.
3) Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, esponeva: che con ricorso congiunto Parte_1
presentato avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 06/04/2011, i signori Parte_1
e , dato atto dell'intervenuta interruzione della loro convivenza e della nascita Controparte_1
in data 11/07/2006 del figlio , formulavano domanda di affidamento condiviso del minore con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza materna, con contributo del padre al mantenimento a mezzo versamento dell'importo mensile di € 200,00 e rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie;
che con decreto dotato di immediata esecutività datato 31/05/2011 il Tribunale per i minorenni di Venezia accoglieva le modalità d'accordo rappresentate dai genitori;
che erano decorsi tredici anni dagli accordi ed erano aumentati gli esborsi e gli impegni economici. La ricorrente, pertanto, chiedeva che, inalterate le condizioni di affido del figlio allo stato minore , venisse Per_1
disposto a carico del signor un contributo nel mantenimento dello stesso per € Controparte_1
400,00 mensili e che venisse disposta la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo Controparte_1 relativo all'importo dell'assegno di mantenimento.
Instaurato il giudizio, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui epigrafe. Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di cui al decreto del
Tribunale per i minorenni di Venezia n. 2144/2011 del 31/05/2011 vengano modificate nei seguenti termini:
1) dispone a carico del signor un contributo nel mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, di € 320,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di giugno
2024 quale data del deposto del ricorso introduttivo e con rivalutazione annua secondo gli indici
ISTAT, il tutto con bonifico da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese alle coordinate bancarie già note ed intestate alla signora;
Parte_1
2) dispone la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza del 26.10.2017, da applicarsi in modo pedissequo sia per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, sia per la modalità del rimborso in favore del genitore anticipatario.
Spese compensate.
Così deciso in Vicenza il 21/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2359/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RODELLA ANNA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. OTTOFARO STEFANIA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1) Disporre a carico del signor un contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1
, maggiorenne ma non autosufficiente, di € 320,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di Per_1 giugno 2024 quale data del deposto del ricorso introduttivo e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, il tutto con bonifico da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese alle coordinate bancarie già note ed intestate alla signora . Parte_1
2) Disporsi la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza del 26.10.2017, da applicarsi in modo pedissequo sia per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, sia per la modalità del rimborso in favore del genitore anticipatario.
3) Con integrale compensazione delle spese e competenze di lite”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2024, esponeva: che con ricorso congiunto Parte_1
presentato avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 06/04/2011, i signori Parte_1
e , dato atto dell'intervenuta interruzione della loro convivenza e della nascita Controparte_1
in data 11/07/2006 del figlio , formulavano domanda di affidamento condiviso del minore con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza materna, con contributo del padre al mantenimento a mezzo versamento dell'importo mensile di € 200,00 e rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie;
che con decreto dotato di immediata esecutività datato 31/05/2011 il Tribunale per i minorenni di Venezia accoglieva le modalità d'accordo rappresentate dai genitori;
che erano decorsi tredici anni dagli accordi ed erano aumentati gli esborsi e gli impegni economici. La ricorrente, pertanto, chiedeva che, inalterate le condizioni di affido del figlio allo stato minore , venisse Per_1
disposto a carico del signor un contributo nel mantenimento dello stesso per € Controparte_1
400,00 mensili e che venisse disposta la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, dava atto che le parti avevano raggiunto un accordo Controparte_1 relativo all'importo dell'assegno di mantenimento.
Instaurato il giudizio, le parti precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui epigrafe. Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta avanzata dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di cui al decreto del
Tribunale per i minorenni di Venezia n. 2144/2011 del 31/05/2011 vengano modificate nei seguenti termini:
1) dispone a carico del signor un contributo nel mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, di € 320,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di giugno
2024 quale data del deposto del ricorso introduttivo e con rivalutazione annua secondo gli indici
ISTAT, il tutto con bonifico da effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese alle coordinate bancarie già note ed intestate alla signora;
Parte_1
2) dispone la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza del 26.10.2017, da applicarsi in modo pedissequo sia per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, sia per la modalità del rimborso in favore del genitore anticipatario.
Spese compensate.
Così deciso in Vicenza il 21/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo