Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del Decreto SIPAD -OMISSIS- del 23/06/2025, notificato il 15/7/2025, con il quale è stata dichiarata la cessazione dal servizio;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi del relativo procedimento;
nonché per il riconoscimento del diritto del sig. -OMISSIS- a manifestare la propria determinazione riguardo al rientro nei ruoli militari o civili con la corresponsione del conseguente trattamento retributivo, previa riapertura della relativa procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. NO EL TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame il ricorrente, già in servizio permanente nella Marina Militare nel ruolo dei Graduati del C.E.M.M., ha esposto, in sintesi, quanto segue:
- con verbale dalla 5ª Commissione Medica Ospedaliera di Taranto in data 26.3.2025 veniva dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo al transito nelle aree funzionali civili del Ministero della Difesa, ai sensi della legge n. 266/1999;
- con atto dell’8.4.2025 formulava domanda di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione;
- successivamente, con nota del 30.4.2025 ( recte 29.4.2025), chiedeva il riesame della propria situazione sanitaria e il ripristino dello status di militare in aspettativa retribuita, rinunciando alla suddetta richiesta di transito;
- su impulso della Direzione Generale PREVIMIL del Ministero della Difesa, veniva riconvocato dalla C.M.O. di Taranto, la quale, con verbale del 15.5.2025, rettificava il precedente giudizio diagnostico, confermando la non idoneità al servizio militare incondizionato e la possibilità di impiego nelle aree funzionali civili;
- nonostante ciò, l’amministrazione non richiedeva una nuova determinazione all’interessato e, con decreto SIPAD -OMISSIS- del 23.6.2025, notificato il 15.7.2025, disponeva la cessazione dal servizio permanente con decorrenza retroattiva dal 29.4.2025 e collocamento in congedo assoluto;
- ritenendo illegittimo il provvedimento, presentava ricorso gerarchico il 18.8.2025, chiedendo l’annullamento in autotutela del decreto e la riapertura della procedura di transito, senza ricevere alcun riscontro.
1.1. La parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto: “Vizio del provvedimento per violazione delle norme procedimentali, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente. Eccesso di potere. Contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione” .
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con atto del 15.10.2025, producendo relazione informativa con annessa documentazione.
2.1. Con ordinanza n. 481/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso; il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare con ordinanza n. 4435/2025, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
2.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. a cura della difesa attorea, all’udienza pubblica del 23 marzo 2026 la causa è stata riservata in decisione.
3. Con i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, il ricorrente si duole che l’Amministrazione non abbia richiesto una sua nuova determinazione in merito al transito nei ruoli civili dopo l’emissione del verbale di rettifica del 15.5.2025, che sostituiva il precedente giudizio del 26.3.2025, in tal modo impedendogli di esercitare il proprio diritto di scelta.
3.1. Ad avviso della parte, il provvedimento di cessazione dal servizio è stato adottato senza considerare che la rinuncia del 29.4.2025, richiamata nel decreto impugnato, era riferita al verbale ormai superato e non poteva produrre effetti, giacché il nuovo giudizio medico-legale avrebbe potuto consentire l’idoneità al servizio militare, anche con limitazioni; il ricorrente sostiene che il verbale del 15.5.2025, contenente nuove statuizioni incidenti sui suoi diritti, non gli è mai stato notificato, con la conseguenza che la mancata conoscenza del relativo contenuto gli ha impedito di formulare una valutazione consapevole a tutela dei propri diritti e di proporre ricorso nei termini di legge.
3.2. Infine, la parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione resistente abbia disposto il collocamento in quiescenza dal 29.4.2025, senza fornire alcuna motivazione logico-giuridica sulle ragioni di tale decorrenza, creando un vuoto nella sua carriera tra tale data e il 23.6.2025.
4. I motivi di ricorso, così compendiati, sono infondati.
4.1. Si deve premettere che l’art. 930, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010, nel riprodurre la precedente formulazione di cui all’art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266, statuisce che “Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione ”.
4.2. In attuazione di tale previsione, ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del D.M. 18.4.2002, rubricato “Modalità di transito”, viene prescritto quanto segue: “1. Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare” .
4.3. Come emerge dalla piana interpretazione della suddetta fonte normativa, il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione avviene su istanza del militare, da presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità.
4.4. L’Amministrazione, per parte sua, non è tenuta a sollecitare – viepiù in presenza della formalizzazione da parte del ricorrente della “espressa rinuncia della domanda di transito ricevuta in data 08 aprile 2025 e assunta al prot. -OMISSIS-” (v. doc. n. 6 produzione attorea) – una nuova determinazione del militare su tale opzione, essendo prevista ex lege a carico della P.A. soltanto l’adempimento della “notifica all’interessato del giudizio definitivo di idoneità”, a fronte del quale permane chiaramente nella sfera di responsabilità del militare il compito di esprimere la propria volontà di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
4.5. Nella specie, il ricorrente, a seguito del verbale della C.M.O. di Taranto del 26.3.2025, che lo giudicava permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nelle aree funzionali civili del Ministero della Difesa ai sensi della legge n. 266/1999, aveva presentato domanda di transito nei ruoli civili in data 8.4.2025, cui - però - aveva successivamente rinunciato con nota del 29.4.2025, instando contestualmente per il riesame della propria posizione.
5. Risulta inoltre dalle esibite carte processuali che il verbale BL-OMISSIS- del 15.5.2025, riproducente il giudizio - già espresso in data 26.3.2025 dalla C.M.O. di Taranto - di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e di possibile reimpiego nelle aree funzionali del personale civile, è stato notificato al ricorrente in data 22.5.2025 ed è citato e allegato nelle osservazioni prodotte dallo stesso ricorrente con nota del 10.6.2025 (v. all. n. 8 e n. 10 foliario di parte resistente).
5.1. Orbene, a confutazione delle tesi attoree, è dirimente osservare che, successivamente alla intervenuta conoscenza di detto verbale – che peraltro era finalizzato unicamente alla rettifica del “quadro clinico (giudizio diagnostico, date di conoscibilità e ascrizione a categoria ai fini dell’equo indennizzo)” e all’inserimento di “ulteriori procedimenti di causa di servizio a nome dell'interessato ” nella sezione “riepilogo delle infermità / lesioni già giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio” (v. nota PREVIMIL del 5.5.2025 - all. n. 6 indice Avv. Stato) – il ricorrente non ha formulato nuova istanza di transito nei ruoli civili ed anzi, con la già menzionata nota del 10.6.2025, ha chiesto alla P.A. di “ripristinare lo status di militare in aspettativa straordinaria retribuita” , così confermando, seppur implicitamente, la volontà di non transitare nei ruoli civili.
5.2. In definitiva, il ricorrente, benché avesse inizialmente attivato la procedura per il transito, ha poi rinunciato alla stessa, astenendosi, in ogni caso, dal riproporre la domanda di passaggio nei ruoli civili, pur dopo la notifica del verbale di (mera) rettifica della C.M.O. di Taranto.
5.3. Né, in contrario, appare significativo il fatto che, al momento dell’adozione del gravato provvedimento di cessazione dal servizio, non fossero ancora decorsi i termini per l’impugnazione del verbale BL-OMISSIS- del 15.5.2025, rimanendo comunque impregiudicata per l’interessato la possibilità di tutela giurisdizionale rispetto a tale atto (che, peraltro, non consta essere stata esercitata).
5.4. Va inoltre rilevata la inammissibilità degli ulteriori rilievi introdotti dal ricorrente con le memorie ex art. 73 c.p.a. ( concernenti la violazione della circolare del Ministero della Difesa del 27.7.2023, il difetto di procura speciale del professionista incaricato dell’assistenza legale e le condizioni sanitarie dello stesso ricorrente, incidenti sulla percezione della necessità di proporre istanza di transito ), in quanto contenuti in un atto non notificato alla parte pubblica.
6. Da ultimo, reputa il Collegio che sia infondato il motivo di censura con cui la parte lamenta che la sua richiesta - formulata in data 10.6.2025 - di essere mantenuto in aspettativa retribuita per un periodo di 24 mesi, sia stata respinta con motivazione generica e insufficiente, senza indicare la specifica normativa applicabile.
6.1. Sul punto, è sufficiente osservare che l’Amministrazione ha considerato gli effetti giuridici ed economici prodotti dalla domanda di transito – inizialmente presentata dal ricorrente – fino al giorno precedente alla sua rinuncia al transito, espressa con la ridetta nota del 29.4.2025.
6.2. Tale determinazione non richiedeva particolari oneri motivazionali, trattandosi di atto vincolato, che trova il suo fondamento normativo nell’art. 2, comma 7, del D.M. 18.4.2002, a mente del quale “In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità” e nell’art. 929, commi 1 e 2, del Codice dell’Ordinamento Militare, in virtù del quale il provvedimento di cessazione dal servizio del militare divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato decorre “… dalla data dell’accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis” , ovvero nel caso di cessazione dall’impiego “per infermità”, come nella specie .
7. Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
8. Considerata la peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO EL TE, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO EL TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.