TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 563
TAR
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizio del provvedimento per violazione delle norme procedimentali, con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente. Eccesso di potere. Contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione

    Il Collegio ha ritenuto che il transito nei ruoli civili avviene su istanza del militare, da presentare entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità. L'Amministrazione non è tenuta a sollecitare una nuova determinazione del militare, specialmente in presenza di una rinuncia formale. Il verbale del 15.5.2025 è stato notificato al ricorrente e, successivamente, egli ha chiesto il ripristino dello status di militare in aspettativa, confermando la volontà di non transitare nei ruoli civili. La decorrenza della cessazione dal servizio dal 29.4.2025 è giustificata dalla rinuncia al transito.

  • Rigettato
    Richiesta di rientro nei ruoli militari o civili

    Il ricorrente, pur avendo inizialmente attivato la procedura per il transito nei ruoli civili, ha poi rinunciato alla stessa, astenendosi dal riproporre la domanda di passaggio nei ruoli civili anche dopo la notifica del verbale di rettifica. Ha altresì chiesto il ripristino dello status di militare in aspettativa straordinaria retribuita. Pertanto, la richiesta di riapertura della procedura di transito è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 563
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 563
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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