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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3080/2024 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 21/01/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. LA BELLA ANTONIO ha concluso come da nota depositata Parte_1
in data 03.03.2025 per l'avv. MANSUTTI MAURIZIO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
19.2.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:59 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3080/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3080/2024 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LA Parte_1 C.F._1
BELLA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
Email_1
attrice - opponente contro
c.f. , in persona del suo l.r.p.t. e A.U. pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. MANSUTTI MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Latina (LT), via Pio VI n. 36, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, la signora
, convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale – la Parte_1 CP_1
ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto
[...]
regolarmente notificato dalla parte opposta, tramite cui le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 9.044,39, a titolo di spese di lite di cui alla sentenza n. 1256/2024 emessa dall'intestato Tribunale in data 11.06.2024 in seno al giudizio recante R.G. n. 1088/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, eccependo l'insussistenza dell'asserito credito in ragione di altro e maggiore controcredito vantato dalla stessa, nella veste di unica erede del defunto marito Parte_2 , nei confronti dell'opposta riconosciuto con sentenza n. 1165/2020 emessa
[...] CP_1 dall'intestato Tribunale il 25.06.2020 in seno al giudizio rubricato al R.G. n. 6683/2019, instando, nel merito, per l'annullamento, nullità, invalidità, inefficacia e/o revoca del precetto, stante l'insussistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata. tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata il 6/11/2024, ha chiesto la reiezione dell'opposizione avversaria, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onle Corte d'Appello come adìta, disattesa ogni avversa richiesta ed eccezione, rigettare l'atto di di citazione in opposizione ex artt. 615, comma
1 cpc, come proposto siccome infondato e non provato;
ancora rigettarsi anche ai sensi dell'art. 348 bis cpc siccome assolutamente inammissibile sotto qualsivoglia suo profilo;
infine condannarsi
l'attrice ved. alle spese e compensi professionali ai sensi e per gli Parte_1 Parte_2
effetti di cui al DM 55/14 come vigenti sia per la fase cautelare, giusta Ord.za del cautelare in atti versata, sia per la presente fase di .”. Pt_3
Denegata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, nelle more del giudizio e, segnatamente, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., il procuratore di parte opponente ha dato atto della sopravvenuta sentenza emessa dalla Corte Territoriale di Roma, in data 13.11.2024, la quale ha riformato la sentenza n. 1165/2020 dell'intestato Tribunale di Latina che aveva riconosciuto al defunto marito dell'opponente e, dunque, poi a quest'ultima un credito, nei confronti della CP_1
di gran lunga superiore a quello vantato dalla predetta società nei riguardi dell'opponente.
[...]
Il difensore di parte opponente, pertanto, rappresentando il venir meno del suo maggiore controcredito, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, ha chiesto disporsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Il patrocinio di parte opposta, a sua volta, riportandosi a tutte le proprie ragioni, eccezioni e conclusioni nei precedenti scritti spiegate e chiedendone l'accoglimento, prendendo altresì atto della pacifica cessazione della materia del contendere, in forza della summenzionata sentenza d'appello, ha chiesto, comunque, la condanna dell'opponente alla corresponsione delle spese processuali, sia della fase cautelare che del merito.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Ciò posto, le parti hanno rispettivamente documentato (v. all.to memorie istruttorie), con la produzione in giudizio della sentenza n. 7299/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il
20/11/2024, l'intervenuto venir meno dell'oggetto del giudizio, avendo predetta statuizione riformato la sentenza n. 1165/2020 dell'intestato Tribunale di Latina che aveva riconosciuto al defunto marito dell'opponente e, dunque, poi a quest'ultima un credito, nei confronti della di gran lunga CP_1
superiore a quello vantato dalla predetta società nei riguardi dell'opponente.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, deve pertanto farsi ricorso al criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Nel caso di specie, ancorché fosse stata circostanza pacifica, oltre che documentale, quella secondo cui l'opponente, unica erede del defunto coniuge, alla data di introduzione del presente giudizio fosse stata titolare di un controcredito, nei confronti della di gran lunga superiore a quello CP_1 vantato dall'odierna opposta nei suoi riguardi e, segnatamente, quello portato dalla sentenza n.
1165/2020, pubblicata il 25.06.2020 (resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 6683/2019 e, poi, riformata in appello), non per ciò solo sarebbe venuto meno il diritto di parte opposta ad agire in executiviis in forza di altro credito, ancorché di gran lunga inferiore, afferente alla liquidazione di spese ed onorari legali in favore della ed a carico di , di cui al giudizio definito con CP_1 Parte_2 sentenza n. 1256/24 dell'11.6.2024 (all. comparsa).
Ed invero, secondo l'insegnamento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già pendente (Cassazione civile sez. un., 15/11/2016, n.23225), come, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, in pendenza di altro giudizio, il controcredito vantato dall'odierna opponente non era munito dei caratteri di liquidità, sicché parte opposta aveva, dunque, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo esecutivo oggetto di opposizione.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, ivi comprese quelle cautelari, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022
(scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna altresì l'attrice – opponente a rimborsare alla parte convenuta - opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.858,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini