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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 30/12/2024 innanzi al Giudice dr.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per parte attrice l'avv. BUCO FRANCESCO, il quale conclude riportandosi ai propri scritti e chiede l'integrale accoglimento della domanda. Si riporta in particolare alle note conclusive del
13.01.2025;
per parte convenuta l'avv. Luigi Ciriello per delega dell'avv. Maria Celeste Cafaro, il quale, nel riportarsi ai propri scritti conclude per il rigetto della domanda.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Napoli nord - Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
1 SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6229 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Buco (c.f. C.F._1
, con domicilio digitale come in atti;
[...]
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Maria Celeste Cafaro (c.f. ), con domicilio digitale come in C.F._3 atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ); Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., d'ora in avanti Parte_1
Part
), ha convenuto in giudizio e suo figlio per sentire Controparte_1 Controparte_2 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto del 18.03.2019 con cui la aveva trasferito CP_1 al figlio la piena proprietà dell'immobile e la quota indivisa pari ad ¼ della piena proprietà del locale pertinenziale ad uso deposito siti in LL ER (meglio identificati in atti).
A fondamento della domanda, ha dedotto di essere creditrice di quale titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale di bar/pasticceria, della somma di € 114.520,09 per fornitura di energia elettrica effettuata presso l'immobile sito in LL ER, al Corso Umberto I, n. 146. Ha precisato che detta creditoria era sorta in data 04.09.2018 a seguito della verifica effettuata dai
2 tecnici di come da verbale n. 530304588, sottoscritto dall'utente senza Controparte_3 riserve o contestazioni, ove si era accertato un prelievo fraudolento di energia elettrica relativo al periodo dal 04.09.2013 al 03.09.2018. Ha, altresì, dedotto che, a seguito di ricostruzione e quantificazione dei consumi, era stata emessa la fattura n. 61312228181932A del 12 ottobre 2018 per il complessivo importo di € 114.520,09, relativa al periodo ottobre 2013 – settembre 2018, rimasta insoluta, e, successivamente, ottenuto il decreto ingiuntivo n. 7132/2020, emesso dal
Tribunale di Roma in data 13 maggio 2020, opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dell'8 luglio 2021. Tanto premesso, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., concludendo per la revoca dell'atto di donazione.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita CP_1
contestando la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c., segnatamente l'esistenza e la
[...] quantificazione del credito, ed evidenziando l'anteriorità dell'atto donativo rispetto all'emissione del decreto ingiuntivo. Ha, dunque, concluso per il rigetto della domanda.
Sebbene destinatario di rituale notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è, invece, costituito il resistente . Ne va, dunque, dichiarata la contumacia. Controparte_2
Trattata la causa, all'esito della discussione orale il Tribunale osserva quanto segue.
Ante omnia, va rammentato che in tema di azione revocatoria ordinaria, che è proponibile, com'è noto, anche a tutela di posizioni creditorie soggette a condizione o a termine, e che investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore, al fine di conseguirne una declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante, l'eventus damni è ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto od in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito. In particolare, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass., n.
9461/2016). Sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipicamente il danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass., n. 7262/2000). 3 Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).
Quanto al requisito soggettivo, qualora l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.p.c., comma 1, n. 1, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Il Giudice della nomofilachia (cfr. Cass., 24757/2008) ha avuto modo di affermare che non è al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Deve, per converso, ritenersi sufficiente in capo al debitore il dolo generico, ossia la previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr. Cass., 23/9/2004, n.
19131).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, esso va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni.
Allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione
(Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 1996, n. 2303), e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
Nel caso di specie, la convenuta ha negato la legittimazione attiva della parte Controparte_1 attrice, contestando il credito vantato, sia nell'an che nel quantum e, in ogni caso, eccependo l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito.
4 Al riguardo si osserva quanto segue.
In passato si era andato formando un orientamento secondo cui la natura di credito eventuale - che costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione ad causam dell'attore - non potesse riconoscersi al credito litigioso, non essendo configurabile un'aspettativa di diritto allorché il fatto genetico del vantato credito fosse in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria fosse ancora in corso di accertamento giudiziale. Ne deriva, pertanto, che, costituendo l'esito di tale accertamento con efficacia di giudicato l'antecedente logico - giuridico necessario della pronuncia dell'azione revocatoria, il giudizio relativo a quest'ultima era ritenuto soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia nella quale venisse contestata l'esistenza del predetto credito, salva la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi ove pendenti innanzi al medesimo giudice
(crf. Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2001, n. 10414).
Tuttavia, dopo alcune oscillazioni, la Suprema Corte ha operato un deciso revirement, statuendo che: “Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”
(Cassazione civile , sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440).
Sulla scia di tale indirizzo, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni affermato che in tema di azione revocatoria anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all' esperimento dell'azione revocatoria, non influendo, pertanto, sul processo instaurato mediante l'esperimento di tale azione, l'eventuale separata pendenza di un giudizio di accertamento di quel credito. Infatti, l'insorgenza del credito in data antecedente rispetto a quella del compimento dell'atto di disposizione, ancorché lo stesso non fosse ancora accertato giudizialmente a tale momento, determina la piena consapevolezza da parte del debitore alienante del pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del debitore, mentre
5 per integrare il requisito della scientia fraudis in capo all'acquirente è sufficiente la consapevolezza in capo a questi di tale pregiudizio, senza che sia necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione ex art. 2901 c.c. (cfr. Tribunale Milano, sez. II, 13 giugno 2006,
n. 5327).
Viepiù, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che l'attore in revocatoria non deve necessariamente provare di aver preventivamente introdotto il giudizio di accertamento del credito vantato. Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria assume rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori. Per l'accoglimento di detta azione non è dunque necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass.,
n. 4212/2020).
Pertanto, poiché ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito - ancorché non accertata giudizialmente -, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr.
Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 2006, n. 5246).
L'eventualità di un conflitto di giudicati, quindi, è scongiurata dal fatto che, per dare attuazione alla sentenza definitiva del giudizio revocatorio, occorre notificare al debitore e al terzo il titolo esecutivo (artt. 602 e 603 c.p.c.). Nell'ipotesi di un credito litigioso, il titolo esecutivo è identificabile nella sentenza di condanna del giudizio di accertamento del credito. Se quest'ultimo dovesse concludersi con il rigetto della domanda del creditore, la sentenza che accoglie la domanda
6 revocatoria si rivelerebbe inutile, senza, tuttavia, poter mai entrare in contrasto con la decisione negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440/2004).
Tanto premesso, nella fattispecie oggetto di causa sussiste la legittimazione attiva dell'odierna Part attrice. , infatti, vanta una ragione di credito che – alla luce della delibazione incidentale che questo Giudice è chiamato a compiere – risulta non pretestuosa ed, anzi, probabile. Si consideri, infatti, che dal verbale di verifica del 4.09.2018, sottoscritto dalla stessa , emerge Controparte_1
l'installazione di un magnete sulla calotta del misuratore di energia elettrica situato all'interno del laboratorio di bar/pasticceria della odierna convenuta, tale da alterare il dato di misura, nonché la manomissione di uno dei circuiti amperometrici all'interno del misuratore. Sulla scorta di tale situazione di fatto, i tecnici verbalizzanti hanno concluso per l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia.
Orbene, in disparte ogni questione concernente la quantificazione del prelievo fraudolento e del Part conseguente credito di , pare del tutto improbabile che, alla luce delle descritte circostanze di fatto, possa dirsi estranea alla pretesa dell'odierna attrice. Di ciò è conferma nel Controparte_1 fatto che lo stesso Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha ritenuto di concedere la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, rinviando direttamente la causa per la precisazione delle conclusioni, come da documentazione in atti.
Part Alla luce di quanto precede, il credito vantato da , pur litigioso, vale a legittimare quest'ultima alla proposizione dell'azione revocatoria.
È necessario, a tal punto, stabilire se l'atto di disposizione posto in essere da in Controparte_1 data 18.03.2019 sia posteriore o anteriore rispetto al sorgere del credito.
Orbene, non v'è dubbio che la scaturigine del credito posto alla base della domanda vada collocata in un momento anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi individuare nel momento in cui il prelievo fraudolento – peraltro denunciato come fattispecie di reato – è stato posto in essere e, in ogni caso, al più tardi, al momento dell'accertamento formale, mediante una procedura partecipata dalla stessa debitrice.
A tal riguardo si rammenti quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al credito di natura risarcitoria che consegue direttamente dal fatto illecito, il quale è attuale e riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in cui si è verificato l'evento generatore della responsabilità civile e/o penale, tant'è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall'accertamento giudiziale (cfr. Cass., n.
21192/2004). Il credito risarcitorio, dunque, sorge nel momento in cui si verifica la lesione della
7 sfera giuridica del danneggiato, e non può essere ritenuto alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale.
Nel caso di specie, emerge per tabulas che il prelievo fraudolento, così come il relativo accertamento, si collocano in un'epoca anteriore rispetto al compimento dell'atto dispositivo.
Part Sulla scorta di quanto detto va, quindi, affermata l'anteriorità del credito vantato da rispetto all'atto dispositivo posto in essere da . Controparte_1
Occorre, quindi, esaminare lo stato soggettivo del debitore.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., in presenza di un atto di disposizione a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, occorre provare che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Si rammenti che la Cassazione ha in più occasioni precisato che l'elemento soggettivo da accertare nell'azione revocatoria contro atti posteriori al sorgere del credito è costituito dalla consapevolezza fraudatoria del debitore di assottigliare, mediante l'atto di disposizione, la garanzia costituita dai suoi beni. Tale consapevolezza non deve essere confusa con la specifica intenzione di nuocere al proprio creditore (cosiddetto animus nocendi), essendo sufficiente che il debitore abbia la consapevolezza di divenire, compiendo l'atto di disposizione, insolvente in tutto o in parte o, comunque, di rendere più difficoltosa ed incerta l'attuazione in executivis del diritto (cfr., ex multis,
Cass., n. 13446/2013).
La relativa prova, in materia nella quale è evidentemente impossibile o estremamente difficile la prova diretta, può essere data anche mediante presunzioni semplici sempre che queste abbiano le caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c. Il convincimento della probabilità di sussistenza e della compatibilità del fatto supposto con quello accertato, peraltro, può essere sorretto anche da una sola presunzione, grave e precisa.
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame sia ravvisabile tale consapevolezza in capo a la quale, essendo a conoscenza dell'accertamento del prelievo fraudolento, con Controparte_1 unico atto si è spogliata di due unità immobiliari, senza che, in base agli elementi acquisiti al giudizio, risulti titolare di un patrimonio residuo. A tale stregua, è ragionevole presumere la consapevolezza, in capo all'odierna debitrice, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in dipendenza dell'atto dispositivo, determinante una indubbia diminuzione patrimoniale.
8 Trattandosi di atto a titolo gratuito, non è necessario indagare l'elemento soggettivo del donatario.
Nessun dubbio residua, poi, circa l'idoneità dell'atto in esame ad arrecare pregiudizio alle ragioni della parte attrice.
In proposito, giova premettere che è principio consolidato quello per cui il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non deve necessariamente consistere in un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o maggiormente dispendiosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 15310/07, 2971/99, 7262/00). Pertanto, ad integrare il presupposto oggettivo non occorre la prova che l'atto pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore o la renda addirittura impossibile (Cassazione civile sez. III, 10 luglio 1997, n. 6272, in
Giust. civ. Mass. 1997,1178).
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova - l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca.
Nel caso di specie, a fronte dell'incontestato depauperamento del patrimonio del debitore in conseguenza dell'atto dispositivo, , lungi dal dimostrare la capienza del proprio Controparte_1 patrimonio residuo, si è limitata ad affermarsi titolare di diversi rapporti bancari e di avere disponibilità sufficienti a far fronte all'eventuale credito della controparte.
Tuttavia, tali affermazioni risultano del tutto sprovviste di supporto probatorio.
Per quanto sin qui esposto, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la domanda di revocatoria deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014. In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.M.
55/2014, il valore della controversia è determinato avendo riguardo alla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (cfr. Cass., n. 10089/2014).
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_2
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di Parte_1
l'atto di donazione stipulato tra e per Notaio
[...] Controparte_1 Controparte_2 dott. in data 18.03.2019 (Rep. n. 15021 – Racc. n. 9214) e trascritto in data Persona_1
03.04.2019 (Registro Particolare n. 9076 – Registro Generale n. 11624);
3. Autorizza il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari territorialmente competente ad eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
4. condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che qui si liquidano in euro 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato.
Così deciso in Aversa, il 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria De Vivo
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