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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3885/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mario Lombardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ), nato ad [...] Parte_2 C.F._2
Bonaccorsi (CT) il 10/01/1963, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Borgi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/01/2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 04/09/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Acireale
(CT) in data 12/09/2001.
1 Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con decreto emesso in data 23/09/2021 con cui veniva omologata dal Tribunale di Catania la separazione dei coniugi (proc.
9158/2021 RG) e di non essersi più riconciliati.
In ricorso, le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/01/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 4459/2021 pronunciato da questo Tribunale il 23/09/2021 e depositato in cancelleria nella stessa data, nel procedimento recante RG n. 9158/2021.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separati, ciascuno libero di stabilire la residenza dove meglio creda.
2. Le parti si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto.
3. Le parti, entrambi autonomi dal punto di vista economico, rinunciano alla corresponsione di un assegno.
4. Le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale tra loro pendente”.
2 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Acireale (CT) in data 12/09/2001 tra , nata ad [...] Parte_1
(CT) il 25/02/1971, e , nato ad [...] Parte_2
il 10/01/1963, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Acireale (CT) al n. 408, parte 2, serie A, anno 2001, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23.4.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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