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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3278/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NOCCHI ANDREA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. NOCCHI ANDREA.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI: “1) Il padre viene esentato dalla corresponsione del Parte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia stante l'attività di lavoro Persona_1 dipendente dalla medesima iniziata;
2) Entrambi i genitori rimangono tenuti al pagamento delle eventuali spese straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno, che verranno versate direttamente alla medesima;
3) Ferme nel resto tutte le altre condizioni.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza n. 414 emessa dal Tribunale di Ancona il 19.03.2021.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che il 23.10.2025 ha espresso parere favorevole.
3. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, la quale è stata assunta con contratto di apprendistato con scadenza
31/08/2029, con mansione di apprendista estetista, per 20 ore settimanali, per cui pur non essendo del tutto autosufficiente, la gode di un'entrata da lavoro dipendente che le consente di provvedere al suo mantenimento ordinario.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3278/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NOCCHI ANDREA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. NOCCHI ANDREA.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI: “1) Il padre viene esentato dalla corresponsione del Parte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia stante l'attività di lavoro Persona_1 dipendente dalla medesima iniziata;
2) Entrambi i genitori rimangono tenuti al pagamento delle eventuali spese straordinarie della figlia nella misura del 50% ciascuno, che verranno versate direttamente alla medesima;
3) Ferme nel resto tutte le altre condizioni.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 1 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza n. 414 emessa dal Tribunale di Ancona il 19.03.2021.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che il 23.10.2025 ha espresso parere favorevole.
3. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, la quale è stata assunta con contratto di apprendistato con scadenza
31/08/2029, con mansione di apprendista estetista, per 20 ore settimanali, per cui pur non essendo del tutto autosufficiente, la gode di un'entrata da lavoro dipendente che le consente di provvedere al suo mantenimento ordinario.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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