TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1101
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Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
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Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
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Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti in ordine alla definizione dei punteggi attribuibili ai titoli valutabili

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame.

  • Accolto
    Mancata o errata valutazione dei titoli di cui all’art. 7, co. 2, lett. c), e) e f) del Bando

    Questo motivo è stato accolto parzialmente, limitatamente alla mancata valutazione del titolo di abilitazione all'insegnamento.

  • Rigettato
    Censura sulla definizione dei criteri per la fissazione dei punteggi dei titoli

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, ritenendolo assorbito nel rigetto del primo motivo.

  • Rigettato
    Dichiarazione di non procedere all'esame delle istanze di revisione dei punteggi

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, ritenendolo assorbito nel rigetto del primo motivo.

  • Accolto
    Mancata valutazione dell'abilitazione all'insegnamento e del Corso di specializzazione in diritto dell'Unione Europea

    Il Tribunale ha accolto la censura relativa alla mancata valutazione dell'abilitazione all'insegnamento, ritenendola valutabile. La censura relativa al corso di diritto dell'Unione Europea è stata respinta.

  • Rigettato
    Cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, poiché la cessazione del rapporto è una conseguenza della legittima approvazione della nuova graduatoria.

  • Rigettato
    Immissione in servizio dei candidati vincitori

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, poiché l'immissione in servizio è una conseguenza della legittima approvazione della nuova graduatoria.

  • Rigettato
    Posizionamento della ricorrente alla posizione n. 168 in luogo di vincitrice

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, ritenendolo assorbito nel rigetto dei motivi principali.

  • Rigettato
    Posizionamento della ricorrente in graduatoria

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, ritenendolo assorbito nel rigetto dei motivi principali.

  • Rigettato
    Posizionamento della ricorrente alla posizione n. 182 in luogo di vincitrice

    Il Tribunale ha respinto questo motivo di gravame, ritenendolo assorbito nel rigetto dei motivi principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1101
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo