Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02566/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2566 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Emma RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO AL, NO SA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell'allegato B, nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 180, (ALL. A) in luogo di essere ricompresa nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l'odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;
- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti;
- del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all'esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli;
- della scheda personale di valutazione dei titoli della Ricorrente (doc. 22), nella parte in cui l'abilitazione all'insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche e il Corso di specializzazione in diritto dell'Unione Europea sono stati ritenuti “non valutabili perché non conformi ai criteri indicati dalla commissione”;
- di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti;
- dell'atto di caducazione prot. n. 5431 dell’11 gennaio 2024 (doc.23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia della Dott.ssa Emma RO” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’ art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali;
- dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\11\2024 :
- del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc.1 motivi aggiunti), e dei relativi allegati A e B (doc.ti 2-3 motivi aggiunti), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.168 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\1\2025 :
- del provvedimento prot. n. 414780 del 14 novembre 2024, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\2\2025 :
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B, con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 182 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lei spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa FR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “ previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “ nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli ”; parimenti è stato annullato il “ prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare ” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. La odierna ricorrente, in particolare, nella prima graduatoria era collocata nella posizione n. 144, avendo conseguito il punteggio totale di 75,71 su 200, di cui punti 0,50 su 100 nella valutazione dei titoli; ella, pertanto, era stata nominata vincitrice ed aveva conseguito la qualifica dirigenziale, con sottoscrizione del relativo contratto.
Nella nuova graduatoria, invece, la ricorrente si trova ora collocata nella posizione n. 180 (con un nuovo punteggio per titoli pari a 4,25 su 100), non più utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale, poiché, a seguito della rivalutazione dei titoli dei candidati con il criterio stabilito dalla nuova Commissione, altri candidati si sono collocati in posizione poziore avendo conseguito un punteggio complessivo maggiore. Di conseguenza, a seguito della nuova graduatoria anche per la ricorrente è stata dichiarata la cessazione con effetto immediato del rapporto di lavoro dirigenziale, ed è stato poi ricostituito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento da Funzionario.
3. Con il presente gravame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale, il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale, chiedendo l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono, descritte ed esaminate nella parte motiva della presente sentenza:
- 1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI VALUTABILI. VIOLAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3, T.U.P.I. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, in quanto, in estrema sintesi, la nuova Commissione avrebbe proceduto a rivalutare i titoli dei candidati in esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo sulla base di un criterio gravemente viziato.
- 2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI NEL BANDO. MANCATA E/O ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI ALL’ART. 7, CO. 2, LETT. C), E) E F) DEL BANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, CO. 1, LETT. B), E 18, CO. 2, L. N. 241/1990, DELL’ART. 46, D.P.R. N. 445/2000, E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. In ogni caso la ricorrente ha censurato la mancata valutazione, da parte della nuova Commissione, di alcuni dei titoli dalla stessa presentati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, che – ove invece valutati, anche se con il nuovo criterio come sopra censurato – le avrebbero permesso di conseguire la posizione di vincitrice.
4. Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso; l’Amministrazione ne ha peraltro preliminarmente eccepito l’inammissibilità o, comunque, l’improcedibilità per carenza di interesse, in quanto la P.A. si è determinata ad uno scorrimento della graduatoria, che ricomprende anche l’odierna ricorrente.
Inoltre, la resistente Agenzia ha formulato un’eccezione di irricevibilità per tardività, quantomeno con riguardo alla censura sulla mancata valutazione dei titoli presentati, che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso la prima graduatoria concorsuale, già sussistendone l’interesse, poiché - anche se all’epoca la ricorrente era risultata vincitrice del concorso - l’attribuzione di un punteggio ulteriore, benché minimo, le avrebbe comunque consentito di ottenere una migliore collocazione in graduatoria.
5. Con ordinanza n. 1356 del 10.04.2024, adottata in esito alla camera di consiglio svolta per l’esame della istanza cautelare, il Tribunale ha fissato la discussione nel merito del ricorso, ordinando, altresì, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella nuova graduatoria impugnata.
La ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti, tramite notificazione per pubblici proclami, come da documentazione versata agli atti del fascicolo; nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
6. Con successivi atti per motivi aggiunti depositati in data 6.11.2024, 16.01.2025 e 20.02.2025, la ricorrente ha poi impugnato, espressamente per mero tuziorismo difensivo, le rettifiche della graduatoria medio tempore intervenute. Con ordinanze n. 18720/2024 e n. 6768/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio anche per i ricorsi accessori e, nuovamente, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. Con ordinanza n. 17385/2024 è stata invece acquisita copia della “ domanda di partecipazione al “Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia”, indetto dall’Agenzia delle Entrate con Bando prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010” presentata dalla ricorrente, corredata degli allegati ”.
8. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, sentite le parti presenti, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
9. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse sollevata come in atti da Agenzia delle Entrate, per essere ormai la ricorrente incluso tra i vincitori della graduatoria, in virtù di successivo scorrimento; in realtà, infatti, persiste all’evidenza l’interesse all’annullamento degli atti impugnati, posto che, come correttamente evidenziato, “ in caso di accoglimento del ricorso per uno qualsiasi dei motivi ivi indicati, la Dott.ssa RO tornerebbe a risultare vincitrice senza soluzione di continuità fin dal 20 settembre 2021, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di retribuzione e di carriera (…)”.
Parimenti da respingere è l’ulteriore rilievo in rito sollevato dalla difesa erariale, per tardività in relazione al motivo di ricorso con cui si contesta la mancata valutazione dei titoli, per non avere la ricorrente impugnato la graduatoria emessa nel giugno 2021 che i medesimi titoli aveva già valutato, che deve essere respinto.
Sul punto va, infatti, condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, che ha evidenziato come l’interesse a ricorrere, a suo tempo non sussistente in ragione della satisfattività della posizione conseguita quale vincitore e della sede a quel momento assegnata in dipendenza della posizione conseguita nella vecchia graduatoria, sia sorto solo a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria del 2024, che ha sostituito integralmente, a seguito dell’annullamento giurisdizionale e di una rinnovata istruttoria, quella precedente, e nella quale ella è risultata idonea non vincitrice, in ciò peggiorando la sua collocazione e le consequenziali aspettative in punto di assegnazione della sede.
Ritiene in proposito il Collegio di aderire all’indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, che ha osservato come, poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso e nelle quali la posizione della ricorrente muta in senso deteriore, non matura, in capo a quest’ultima, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria.
Va, in proposito, considerato che “ l’atto di approvazione di una graduatoria concorsuale – ove inteso nella prospettiva individuale del singolo candidato – è morfologicamente composto da due elementi costitutivi essenziali, id est il punteggio e la posizione in graduatoria” così che “va da sé che la modificazione di uno di questi due elementi (nel caso di specie il posizionamento in classifica) basta ad escludere che l’atto derivante da tale modifica coincida con quello precedente ” (cfr. da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II, 3 maggio 2023 n. 7565 ).
Peraltro, va anche considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione.
10. Ciò chiarito, nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato.
10.1. Va accolta, invero, la censura con cui la ricorrente ha lamentato la mancata valorizzazione del titolo costituito dalla abilitazione all’insegnamento di materie economiche e giuridiche, conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario a cattedra nelle scuole secondarie (Classe 19/A – Discipline Giuridiche ed Economiche; cfr. doc. 25 in atti).
A riguardo, infatti, si rileva che la ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione al concorso dirigenziale le due abilitazioni professionali conseguite a seguito di laurea, vale a dire l’abilitazione alla professione forense e l’abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche. Tuttavia, la Commissione d’esame ha ritenuto di assegnare un punteggio alla sola abilitazione forense, mentre avrebbe dovuto valutare entrambi i titoli di studio, posto che, per la loro diversa specie, funzione e natura, sono tipicamente e notoriamente non sovrapponibili.
Sul punto, valga peraltro considerare che la stessa Agenzia delle Entrate, nella relazione versata in atti in data 11.11.2025, in vista della discussione nel merito del ricorso, ha dichiarato quanto segue: “ si propone il riconoscimento dell’ abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche”; la valutabilità di tale titolo, d’altro canto, è già stata affermata dal Tribunale con la recente sentenza n. 7952 del 23.04.2025, alle cui motivazioni, pertanto, si rinvia.
10.2. Deve invece essere respinta la censura con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata valorizzazione del Corso di alta formazione e di aggiornamento professionale in Diritto dell’Unione Europea, quale titolo rientrante nella categoria di cui all’art. 7, co. 2, lett. a) del Bando, dolendosi anche della mancata attivazione del soccorso istruttorio al riguardo.
Sul punto occorre infatti richiamare quanto stabilito dal giudice di appello per una fattispecie analoga, evidenziando che “ La Commissione, nella seduta preliminare all’avvio dell’esame dei titoli - come risulta dal verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 - ha predeterminato i criteri da applicare alla generalità dei candidati. In particolare, ha stabilito che un titolo è valutabile solo se: a) attinente e pertinente all’attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate; b) rilevante, in quanto attesta una peculiare ed elevata professionalità; c) unico, nel senso che i titoli propedeutici, accessori e conseguenti non possono essere valutati in più categorie. Nei chiarimenti allegati al verbale n. 39 della Commissione si legge che, per affermarne l’attinenza, il Master nel suo insieme, “deve essere indirizzato al settore tributario così da consentire una conoscenza specialistica delle attività istituzionali dell’Agenzia ”.
Lo stesso giudice di appello ha poi ricordato che quale sia “ l’attività istituzionale dell’Agenzia, così come definita all’art. 2 dello Statuto dell’Ente, dove si legge testualmente “L’Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari e del registro dei pegni mobiliari non possessori, osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi ”.
Ne consegue che l’Amministrazione correttamente ha ritenuto di non valutare il Corso di alta formazione e di aggiornamento professionale in Diritto dell’Unione Europea frequentato dalla candidata, in quanto non attinente; per tale motivo, dunque, non vi era neanche ragione di attivare il soccorso istruttorio, a prescindere dalle modalità concrete di indicazione del titolo nel presentare la domanda di partecipazione.
11. In conclusione, il primo motivo di gravame va integralmente respinto, mentre il secondo motivo è solo parzialmente fondato; pertanto, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento delle schede di valutazione dei titoli della ricorrente, con riguardo alla sola mancata valutazione del titolo relativo alla abilitazione sopra indicata.
12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza e della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente il solo secondo motivo di ricorso, nei sensi e limiti di cui in motivazione, mentre lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
FR MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO