CASS
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2025, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8288/2018 R.G. proposto da AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., rappresentata dal procuratore speciale EO IA, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Vitali, Alessandro UC e ES IO QU, che hanno indicato i seguenti indi- rizzi di posta elettronica certificata: , e;
– ricorrente – contro EN NI, EN RA e EN DI XA;
– intimati – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona n. 65/18 depositata il 10 Civile Sent. Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 16/03/2025 2 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2024 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito l'Avv. Paolo Vitali;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. ME, RA e LY AL AC, proprietari di un fondo della superficie di 8.853 mq. sito in Senigallia e riportato in Catasto al foglio 23, particelle 254-263, hanno convenuto in giudizio l'Autostrade per l'Italia S.p.a., proponendo opposizione avverso la stima delle indennità dovute per l'espropriazione dell'immobile, disposta con decreto dell'8 settembre 2015 per la realizzazione dei lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. 1.1. Con ordinanza del 10 gennaio 2018, la Corte d'appello di Ancona ha accolto l'opposizione, determinando l'indennità di espropriazione in Euro 96.586,23, quella per il soprassuolo arboreo in Euro 3.150,00, l'indennità di occupazione temporanea in Euro 6.970,28 e quella di occupazione di urgenza in Euro 38.497,66, ed ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Pre- stiti, detratto l'importo già versato, con gl'interessi legali sulle maggiori somme riconosciute. Ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta per l'occupazione di ur- genza, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha richiamato la disciplina dettata dall'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ritenuta applicabile non solo in caso di cessione volontaria, ma anche in caso di espro- priazione, ed ha pertanto aderito alla relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva tenuto conto non solo del periodo di tempo (tre anni e nove mesi) intercorso tra l'immissione nel possesso del fondo espro- priato (avvenuta nel mese di giugno 2009) e il deposito dell'indennità prov- visoria (avvenuto nel mese di aprile 2013), ma anche di quello successiva- mente trascorso fino al deposito dell'indennità definitiva, per tale intendendo 3 quella determinata all'esito del giudizio di opposizione alla stima. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Autostrade per l'Italia S.p.a., per un solo motivo, illustrato anche con memo- ria. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato da quest'ultima rinviato alla pubblica udienza, con or- dinanza interlocutoria del 30 gennaio 2020, essendosi rilevato che la que- stione sollevata dalla ricorrente, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 22-bis, comma quinto, del d.P.R. n. 327 del 2001, presentava caratteri di novità, avuto riguardo alla formulazione letterale di tale disposizione, secondo cui l'indennità di occupazione è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione», ed all'insussistenza di precedenti al riguardo. Con istanza presentata il 26 settembre 2003, la ricorrente ha chiesto di- sporsi l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in ordine alla quale la Prima Presidente ha provveduto con decreto del 5 ottobre 2023, rilevando che la questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una serie di precedenti conformi, e rigettando pertanto l'istanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20, 22-bis e 50 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, censurando l'ordinanza impugnata per aver determinato l'indennità di occupazione d'urgenza in relazione al periodo intercorso tra la data dell'im- missione nel possesso del fondo e quella di deposito dell'indennità di espro- priazione, senza considerare che, in quanto volta a compensare il pregiudizio derivante dal mancato godimento del fondo espropriato, detta indennità è dovuta fino alla data di emissione del decreto di esproprio, il quale determina la perdita della proprietà da parte dell'espropriato ed il corrispondente acqui- sto da parte dell'espropriante. 1.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Prima Presidente nel provvedimento di rigetto dell'i- stanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, la questione sollevata 4 dalla ricorrente è stata già affrontata da questa Corte, nelle more della fissa- zione della pubblica udienza, e risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto, in seguito più volte ribadito, secondo cui l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata dispo- nibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di espro- prio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2019, n. 32415; 30/06/2020, n. 13203; 6/07/2022, n. 21476; 1/06/2023, n. 15535; 9/07/2024, n. 18672 e 18679). A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) l'acquisizione della proprietà da parte della Pubblica Amministrazione costituisce l'effetto di una fattispecie complessa, nella quale il decreto di espropriazione, pur avendo un ruolo determinante, è integrato dal pagamento del «giusto prezzo» del bene, a norma dell'art. art. 37, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, b) l'in- dennità di occupazione ha la funzione di compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito pe- riodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia perfezionata con il deposito dell'indennità di esproprio, c) la data di corre- sponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo della cessione volontaria non coincide con la data del pagamento effettivo, ma con quella del deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l'espropriante, d) ai sensi dell'art. 26, comma sesto, del d.P.R. n. 327 del 2001, lo svincolo delle somme depositate richiede la colla- borazione dell'espropriato, tenuto a produrre una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. Può quindi ritenersi superato il precedente contrario invocato dalla ricor- rente, secondo cui il credito per l'indennità di occupazione cessa alla data di emanazione del decreto ablativo (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/2017, n. 19758): tale affermazione si ricollegava all'orientamento formatosi sotto la vigenza dell'art. 70 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il quale affermava che l'indennità di occupazione deve 5 essere calcolata fino alla data di cessazione dell'occupazione temporanea, coincidente con la scadenza del termine di efficacia indicato nel provvedi- mento autorizzativo, oppure, prima di tale scadenza, con la restituzione del terreno al proprietario dall'Amministrazione espropriante, o ancora, ove que- st'ultima ne abbia acquistato la proprietà con uno strumento pubblicistico (decreto di esproprio, cessione volontaria ecc.), o privatistico (contratto di compravendita o altro), con l'emissione del provvedimento ablatorio o la sti- pulazione dell'atto di trasferimento (cfr. Cass., Sez. I, 23/09/2009, n. 20446; 29/11/2006, n. 25364). Tale principio si pone oggi in contrasto con il tenore letterale del comma quinto dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale è chiaro nel prevedere che l'indennità di occupazione è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo». 2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gl'intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27/11/2024
– ricorrente – contro EN NI, EN RA e EN DI XA;
– intimati – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona n. 65/18 depositata il 10 Civile Sent. Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 16/03/2025 2 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2024 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito l'Avv. Paolo Vitali;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro VITIELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. ME, RA e LY AL AC, proprietari di un fondo della superficie di 8.853 mq. sito in Senigallia e riportato in Catasto al foglio 23, particelle 254-263, hanno convenuto in giudizio l'Autostrade per l'Italia S.p.a., proponendo opposizione avverso la stima delle indennità dovute per l'espropriazione dell'immobile, disposta con decreto dell'8 settembre 2015 per la realizzazione dei lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. 1.1. Con ordinanza del 10 gennaio 2018, la Corte d'appello di Ancona ha accolto l'opposizione, determinando l'indennità di espropriazione in Euro 96.586,23, quella per il soprassuolo arboreo in Euro 3.150,00, l'indennità di occupazione temporanea in Euro 6.970,28 e quella di occupazione di urgenza in Euro 38.497,66, ed ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Pre- stiti, detratto l'importo già versato, con gl'interessi legali sulle maggiori somme riconosciute. Ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta per l'occupazione di ur- genza, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha richiamato la disciplina dettata dall'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ritenuta applicabile non solo in caso di cessione volontaria, ma anche in caso di espro- priazione, ed ha pertanto aderito alla relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva tenuto conto non solo del periodo di tempo (tre anni e nove mesi) intercorso tra l'immissione nel possesso del fondo espro- priato (avvenuta nel mese di giugno 2009) e il deposito dell'indennità prov- visoria (avvenuto nel mese di aprile 2013), ma anche di quello successiva- mente trascorso fino al deposito dell'indennità definitiva, per tale intendendo 3 quella determinata all'esito del giudizio di opposizione alla stima. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Autostrade per l'Italia S.p.a., per un solo motivo, illustrato anche con memo- ria. Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato da quest'ultima rinviato alla pubblica udienza, con or- dinanza interlocutoria del 30 gennaio 2020, essendosi rilevato che la que- stione sollevata dalla ricorrente, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 22-bis, comma quinto, del d.P.R. n. 327 del 2001, presentava caratteri di novità, avuto riguardo alla formulazione letterale di tale disposizione, secondo cui l'indennità di occupazione è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione», ed all'insussistenza di precedenti al riguardo. Con istanza presentata il 26 settembre 2003, la ricorrente ha chiesto di- sporsi l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in ordine alla quale la Prima Presidente ha provveduto con decreto del 5 ottobre 2023, rilevando che la questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una serie di precedenti conformi, e rigettando pertanto l'istanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20, 22-bis e 50 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, censurando l'ordinanza impugnata per aver determinato l'indennità di occupazione d'urgenza in relazione al periodo intercorso tra la data dell'im- missione nel possesso del fondo e quella di deposito dell'indennità di espro- priazione, senza considerare che, in quanto volta a compensare il pregiudizio derivante dal mancato godimento del fondo espropriato, detta indennità è dovuta fino alla data di emissione del decreto di esproprio, il quale determina la perdita della proprietà da parte dell'espropriato ed il corrispondente acqui- sto da parte dell'espropriante. 1.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Prima Presidente nel provvedimento di rigetto dell'i- stanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, la questione sollevata 4 dalla ricorrente è stata già affrontata da questa Corte, nelle more della fissa- zione della pubblica udienza, e risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto, in seguito più volte ribadito, secondo cui l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata dispo- nibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di espro- prio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2019, n. 32415; 30/06/2020, n. 13203; 6/07/2022, n. 21476; 1/06/2023, n. 15535; 9/07/2024, n. 18672 e 18679). A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) l'acquisizione della proprietà da parte della Pubblica Amministrazione costituisce l'effetto di una fattispecie complessa, nella quale il decreto di espropriazione, pur avendo un ruolo determinante, è integrato dal pagamento del «giusto prezzo» del bene, a norma dell'art. art. 37, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, b) l'in- dennità di occupazione ha la funzione di compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito pe- riodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia perfezionata con il deposito dell'indennità di esproprio, c) la data di corre- sponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo della cessione volontaria non coincide con la data del pagamento effettivo, ma con quella del deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l'espropriante, d) ai sensi dell'art. 26, comma sesto, del d.P.R. n. 327 del 2001, lo svincolo delle somme depositate richiede la colla- borazione dell'espropriato, tenuto a produrre una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. Può quindi ritenersi superato il precedente contrario invocato dalla ricor- rente, secondo cui il credito per l'indennità di occupazione cessa alla data di emanazione del decreto ablativo (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/2017, n. 19758): tale affermazione si ricollegava all'orientamento formatosi sotto la vigenza dell'art. 70 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il quale affermava che l'indennità di occupazione deve 5 essere calcolata fino alla data di cessazione dell'occupazione temporanea, coincidente con la scadenza del termine di efficacia indicato nel provvedi- mento autorizzativo, oppure, prima di tale scadenza, con la restituzione del terreno al proprietario dall'Amministrazione espropriante, o ancora, ove que- st'ultima ne abbia acquistato la proprietà con uno strumento pubblicistico (decreto di esproprio, cessione volontaria ecc.), o privatistico (contratto di compravendita o altro), con l'emissione del provvedimento ablatorio o la sti- pulazione dell'atto di trasferimento (cfr. Cass., Sez. I, 23/09/2009, n. 20446; 29/11/2006, n. 25364). Tale principio si pone oggi in contrasto con il tenore letterale del comma quinto dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale è chiaro nel prevedere che l'indennità di occupazione è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo». 2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione de- gl'intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 27/11/2024