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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8516/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
composto dai magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
, nata in [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela BARBIERI e C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 114;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero BARILE ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Castiglione, n. 27; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi.
* * * CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 21 luglio 2025:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente, visto il comportamento tenuto dal signor sia nel corso del matrimonio, che successivamente, che ha CP_1 portato la SI all'allontanamento dalla casa coniugale con conseguente ricovero presso la Pt_1 Casa delle Donne, autorizzandoli a vivere separati, come già di fatto avviene;
pagina 1 di 6 - All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto presso il comune di Castenaso (BO), atto 3, p. 1, anno 2020;
- Stabilire che il signor versi a titolo di mantenimento a favore della SI la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 300,00 o quella diversa maggiore o minore somma che verrà stabilita dal Tribunale;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 18 luglio 2025:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, come già di fatto lo sono, respingendo ogni altra domanda, anche di addebito, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta datata 13.09.24 e per quelle eventuali svolte nel corso del giudizio;
2) all'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato sulla richiesta separazione, ricorrendone i presupposti, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto presso il Comune di Castenaso (BO), atto n. 3 p. 1 anno 2020;
3) In ogni caso respingere qualsiasi altra richiesta, anche a titolo di mantenimento in favore della SI , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio il 6 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2020 a Castenaso. Dalla loro unione non sono nati figli. La ricorrente ha lasciato la casa familiare l'8 giugno 2023.
2. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al signor CP_1
- decorsi i termini di legge sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- sia posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma mensile di 400,00 euro o quella diversamente stabilita dal Tribunale. Si è costituito il signor on opponendosi alla domanda di separazione e CP_1 domandando per il resto che:
- sia rigettata la domanda di addebito nei suoi confronti svolta dalla ricorrente;
- sia respinta la domanda di mantenimento avanzata dalla SI Pt_1
All'udienza dell'15 ottobre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza emessa il 17 ottobre 2024 la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla moglie CP_1
l'importo mensile di 300,00 euro a titolo di assegno maritale. Con sentenza n. 2731/24 pubblicata il 21 ottobre 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra le parti. All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa, ritualmente istruita, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulla separazione. pagina 2 di 6 Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale. 3a. La SI ha domandato che la separazione sia addebitata al marito, Pt_1 allegando di avere subito nel corso del matrimonio maltrattamenti fisici e psicologici che l'avevano portata a presentare due denunce-querele nei confronti del coniuge e a lasciare la casa familiare. Il signor ha negato di avere mai posto in essere vessazioni e atti CP_1 fisicamente o psicologicamente violenti nei confronti della moglie. La richiesta di addebito deve essere respinta. La SI ha allegato che ha presentato contro il marito due denunce, il Pt_1
10 agosto 2020 e l'8 giugno 2023, e che entrambe sono state archiviate. Ha prodotto solo la seconda denuncia, nella quale è esposto che:
- già nell'agosto 2020 ella aveva subito lesioni da parte del marito e si era fatta ospitare in una struttura protetta, accettando poi di rientrare nel domicilio coniugale in quanto si era trattato di un episodio occasionale;
- tuttavia anche in seguito il signor l'aveva più volte aggredita CP_1 fisicamente e verbalmente e l'aveva minacciata anche di morte;
- quella mattina l'aveva minacciata di ucciderla con un coltello se avesse denunciato le lesioni subite il giorno prima. Ha inoltre depositato un referto medico del 10 agosto 2020 in cui sono state evidenziate ecchimosi al terzo medio dell'avambraccio destro in sede ulnare, un'abrasione sub millimetrica al polso destro, abrasioni alla radice della coscia sinistra e al ginocchio destro, con prognosi di 5 giorni. Nel documento si dà inoltre atto che la paziente ha riferito di essere stata percossa da terzi. Non ha invece prodotto referti relativi alla denunciata aggressione dell'8 giugno 2023. Sono stati acquisiti dalla struttura pubblica i referti degli accessi al pronto soccorso della ricorrente, referti dai quali emerge che la stessa si è presentata varie volte, senza mai denunciare aggressioni o violenze di terze persone. In particolare, il 12 giugno 2023 si è recata all'ospedale lamentando un dolore al fianco sinistro presente dal giorno prima (e dunque da epoca successiva all'episodio oggetto della denuncia dell'8 giugno 2023). Orbene, deve ritenersi che la SI non abbia adempiuto all'onere di Pt_1 provare che il compagno ha tenuto nei suoi confronti condotte violente e minacciose. Come si è detto, entrambe le sue denunce sono state archiviate. La mancata produzione della prima non consente di vagliarne il contenuto e di raffrontarlo con il referto del 10 agosto 2020, al fine di valutare la compatibilità delle lesioni accertate con la descrizione dell'occorso contenuta nella denuncia. Tale valutazione, in particolare, è estremamente importante a causa dell'intervenuta archiviazione e dell'assenza di testimoni.
pagina 3 di 6 Il generico contenuto della denuncia dell'8 giugno 2023 (non sono indicate né che tipo di lesioni avrebbe subito il giorno prima, né il contesto in cui sarebbe stata aggredita), poi, è del tutto privo di riscontri, non essendo stati allegati referti medici né indicate persone in grado di riferire sull'accaduto. In conclusione, dunque, l'unico documento che conferma che la SI Pt_1 in un'occasione ha presentato delle lievissime lesioni è il referto del 10 agosto 2020. Tuttavia esso non può stimarsi sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, poiché nel documento non è specificato che l'aggressore è stato il signor e non vi CP_1 sono in atti elementi sufficienti a dimostrare la circostanza, tanto più se si considera che la denuncia (che si ripete non è stata prodotta) è stata archiviata e dunque ritenuta non in grado di consentire di sostenere l'accusa in giudizio. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, rigetta la richiesta di addebito della separazione al signor CP_1
3b. La ricorrente ha altresì chiesto che venga riconosciuto a suo favore un assegno maritale. Come noto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 12196 del 16 maggio 2017; nello stesso senso tra le tante, più di recente, Cass. Sez. I, n. 34728 del 12 dicembre 2023 in motivazione). Tuttavia, la Suprema Corte ha anche stabilito che nel valutare se l'istante è privo di adeguati redditi propri deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se lo stesso non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., in termini, Cass. Sez. I ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025). In motivazione la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri pagina 4 di 6 doveri. Deve quindi rilevarsi che ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate. L'art. 156 parla invero di mancanza di
“adeguati redditi propri”, e non di “mezzi adeguati” come l'art. 5 della legge divorzile, ma, ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021)”. Orbene, nella fattispecie in esame va evidenziato che la SI è una Pt_1 donna in età ancora giovane (è nata l'[...]) e in buona salute, cosicché si deve ritenere che abbia una buona capacità lavorativa. Ella del resto -pur non avendo adempiuto all'ordine contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza di depositare la documentazione indicata nell'art. 473 bis.12, terzo comma c.p.c.- ha riferito nell'udienza del 15 ottobre 2024 che, dopo avere lasciato la casa coniugale l'8 giugno 2023 ed essere stata ospite della casa delle donne per qualche tempo, ha lavorato per sette mesi come badante di una persona disabile percependo 1.050,00 euro mensili oltre a vitto e alloggio e poi, ritornata da un viaggio in Marocco, ha prestato per due mesi la sua attività come assistente familiare in provincia di Venezia guadagnando 1.500,00 euro oltre a vitto e alloggio. Non avendo la ricorrente dimostrato il generico assunto secondo cui dopo il suo trasferimento a Milano non avrebbe cercato un'occupazione perché le sue condizioni di salute non le permetterebbero di lavorare, si deve ritenere che -anche se rispondesse al vero l'affermazione secondo cui ella sarebbe disoccupata- nondimeno tale condizione sia frutto di una scelta della stessa. Di conseguenza, avendo la SI capacità lavorativa e non essendo Pt_1 provato che non sia in grado di prestare un'attività professionale per ragioni di salute, si deve reputare che la circostanza che ella non abbia un impiego sia da ricondursi a sua responsabilità. Pertanto, si deve escludere che possa essere previsto a suo favore un assegno di mantenimento.
pagina 5 di 6 4. Avendo le parti chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa e respinta,
- rigetta la domanda di addebito della separazione a avanzata da Controparte_1
Parte_1
- rigetta la richiesta della ricorrente di riconoscimento in suo favore e a carico del marito di un assegno maritale;
- revoca con decorso dalla data del deposito della domanda l'obbligo in capo a di versare alla SI l'importo di 300,00 euro mensili Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale di Bologna tenuta il 29 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
composto dai magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da
, nata in [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela BARBIERI e C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 114;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero BARILE ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio a Bologna, Via Castiglione, n. 27; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi.
* * * CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 21 luglio 2025:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente, visto il comportamento tenuto dal signor sia nel corso del matrimonio, che successivamente, che ha CP_1 portato la SI all'allontanamento dalla casa coniugale con conseguente ricovero presso la Pt_1 Casa delle Donne, autorizzandoli a vivere separati, come già di fatto avviene;
pagina 1 di 6 - All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto presso il comune di Castenaso (BO), atto 3, p. 1, anno 2020;
- Stabilire che il signor versi a titolo di mantenimento a favore della SI la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 300,00 o quella diversa maggiore o minore somma che verrà stabilita dal Tribunale;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 18 luglio 2025:
“1) dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, come già di fatto lo sono, respingendo ogni altra domanda, anche di addebito, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta datata 13.09.24 e per quelle eventuali svolte nel corso del giudizio;
2) all'esito del passaggio in giudicato del provvedimento che abbia pronunciato sulla richiesta separazione, ricorrendone i presupposti, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile trascritto presso il Comune di Castenaso (BO), atto n. 3 p. 1 anno 2020;
3) In ogni caso respingere qualsiasi altra richiesta, anche a titolo di mantenimento in favore della SI , in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio il 6 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2020 a Castenaso. Dalla loro unione non sono nati figli. La ricorrente ha lasciato la casa familiare l'8 giugno 2023.
2. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi con addebito al signor CP_1
- decorsi i termini di legge sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
- sia posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di mantenimento la somma mensile di 400,00 euro o quella diversamente stabilita dal Tribunale. Si è costituito il signor on opponendosi alla domanda di separazione e CP_1 domandando per il resto che:
- sia rigettata la domanda di addebito nei suoi confronti svolta dalla ricorrente;
- sia respinta la domanda di mantenimento avanzata dalla SI Pt_1
All'udienza dell'15 ottobre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. Con ordinanza emessa il 17 ottobre 2024 la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla moglie CP_1
l'importo mensile di 300,00 euro a titolo di assegno maritale. Con sentenza n. 2731/24 pubblicata il 21 ottobre 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra le parti. All'udienza del 23 ottobre 2025 la causa, ritualmente istruita, è stata rimessa alla decisione del Collegio sulla separazione. pagina 2 di 6 Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale. 3a. La SI ha domandato che la separazione sia addebitata al marito, Pt_1 allegando di avere subito nel corso del matrimonio maltrattamenti fisici e psicologici che l'avevano portata a presentare due denunce-querele nei confronti del coniuge e a lasciare la casa familiare. Il signor ha negato di avere mai posto in essere vessazioni e atti CP_1 fisicamente o psicologicamente violenti nei confronti della moglie. La richiesta di addebito deve essere respinta. La SI ha allegato che ha presentato contro il marito due denunce, il Pt_1
10 agosto 2020 e l'8 giugno 2023, e che entrambe sono state archiviate. Ha prodotto solo la seconda denuncia, nella quale è esposto che:
- già nell'agosto 2020 ella aveva subito lesioni da parte del marito e si era fatta ospitare in una struttura protetta, accettando poi di rientrare nel domicilio coniugale in quanto si era trattato di un episodio occasionale;
- tuttavia anche in seguito il signor l'aveva più volte aggredita CP_1 fisicamente e verbalmente e l'aveva minacciata anche di morte;
- quella mattina l'aveva minacciata di ucciderla con un coltello se avesse denunciato le lesioni subite il giorno prima. Ha inoltre depositato un referto medico del 10 agosto 2020 in cui sono state evidenziate ecchimosi al terzo medio dell'avambraccio destro in sede ulnare, un'abrasione sub millimetrica al polso destro, abrasioni alla radice della coscia sinistra e al ginocchio destro, con prognosi di 5 giorni. Nel documento si dà inoltre atto che la paziente ha riferito di essere stata percossa da terzi. Non ha invece prodotto referti relativi alla denunciata aggressione dell'8 giugno 2023. Sono stati acquisiti dalla struttura pubblica i referti degli accessi al pronto soccorso della ricorrente, referti dai quali emerge che la stessa si è presentata varie volte, senza mai denunciare aggressioni o violenze di terze persone. In particolare, il 12 giugno 2023 si è recata all'ospedale lamentando un dolore al fianco sinistro presente dal giorno prima (e dunque da epoca successiva all'episodio oggetto della denuncia dell'8 giugno 2023). Orbene, deve ritenersi che la SI non abbia adempiuto all'onere di Pt_1 provare che il compagno ha tenuto nei suoi confronti condotte violente e minacciose. Come si è detto, entrambe le sue denunce sono state archiviate. La mancata produzione della prima non consente di vagliarne il contenuto e di raffrontarlo con il referto del 10 agosto 2020, al fine di valutare la compatibilità delle lesioni accertate con la descrizione dell'occorso contenuta nella denuncia. Tale valutazione, in particolare, è estremamente importante a causa dell'intervenuta archiviazione e dell'assenza di testimoni.
pagina 3 di 6 Il generico contenuto della denuncia dell'8 giugno 2023 (non sono indicate né che tipo di lesioni avrebbe subito il giorno prima, né il contesto in cui sarebbe stata aggredita), poi, è del tutto privo di riscontri, non essendo stati allegati referti medici né indicate persone in grado di riferire sull'accaduto. In conclusione, dunque, l'unico documento che conferma che la SI Pt_1 in un'occasione ha presentato delle lievissime lesioni è il referto del 10 agosto 2020. Tuttavia esso non può stimarsi sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, poiché nel documento non è specificato che l'aggressore è stato il signor e non vi CP_1 sono in atti elementi sufficienti a dimostrare la circostanza, tanto più se si considera che la denuncia (che si ripete non è stata prodotta) è stata archiviata e dunque ritenuta non in grado di consentire di sostenere l'accusa in giudizio. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, rigetta la richiesta di addebito della separazione al signor CP_1
3b. La ricorrente ha altresì chiesto che venga riconosciuto a suo favore un assegno maritale. Come noto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che
“la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr., per tutte, da ultimo, Cass., Sez. I, n. 12196 del 16 maggio 2017; nello stesso senso tra le tante, più di recente, Cass. Sez. I, n. 34728 del 12 dicembre 2023 in motivazione). Tuttavia, la Suprema Corte ha anche stabilito che nel valutare se l'istante è privo di adeguati redditi propri deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se lo stesso non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr., in termini, Cass. Sez. I ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025). In motivazione la Suprema Corte ha precisato che “l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato. Più volte questa Corte ha sottolineato come anche nelle relazioni familiari valga il principio di autoresponsabilità che è strettamente correlato alla solidarietà; tutte le comunità solidali presuppongono che ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità e che nessuno si sottragga ai propri pagina 4 di 6 doveri. Deve quindi rilevarsi che ferma la differenza tra assegno di divorzio e assegno di separazione, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate. L'art. 156 parla invero di mancanza di
“adeguati redditi propri”, e non di “mezzi adeguati” come l'art. 5 della legge divorzile, ma, ove il richiedente sia dotato di concreta e attuale capacità lavorativa e non la metta a frutto senza giustificato motivo la assenza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Ed ancora si è affermato che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 5817 del 09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021)”. Orbene, nella fattispecie in esame va evidenziato che la SI è una Pt_1 donna in età ancora giovane (è nata l'[...]) e in buona salute, cosicché si deve ritenere che abbia una buona capacità lavorativa. Ella del resto -pur non avendo adempiuto all'ordine contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza di depositare la documentazione indicata nell'art. 473 bis.12, terzo comma c.p.c.- ha riferito nell'udienza del 15 ottobre 2024 che, dopo avere lasciato la casa coniugale l'8 giugno 2023 ed essere stata ospite della casa delle donne per qualche tempo, ha lavorato per sette mesi come badante di una persona disabile percependo 1.050,00 euro mensili oltre a vitto e alloggio e poi, ritornata da un viaggio in Marocco, ha prestato per due mesi la sua attività come assistente familiare in provincia di Venezia guadagnando 1.500,00 euro oltre a vitto e alloggio. Non avendo la ricorrente dimostrato il generico assunto secondo cui dopo il suo trasferimento a Milano non avrebbe cercato un'occupazione perché le sue condizioni di salute non le permetterebbero di lavorare, si deve ritenere che -anche se rispondesse al vero l'affermazione secondo cui ella sarebbe disoccupata- nondimeno tale condizione sia frutto di una scelta della stessa. Di conseguenza, avendo la SI capacità lavorativa e non essendo Pt_1 provato che non sia in grado di prestare un'attività professionale per ragioni di salute, si deve reputare che la circostanza che ella non abbia un impiego sia da ricondursi a sua responsabilità. Pertanto, si deve escludere che possa essere previsto a suo favore un assegno di mantenimento.
pagina 5 di 6 4. Avendo le parti chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa in istruttoria. Le spese di lite verranno liquidate all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa e respinta,
- rigetta la domanda di addebito della separazione a avanzata da Controparte_1
Parte_1
- rigetta la richiesta della ricorrente di riconoscimento in suo favore e a carico del marito di un assegno maritale;
- revoca con decorso dalla data del deposito della domanda l'obbligo in capo a di versare alla SI l'importo di 300,00 euro mensili Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio. Spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del Tribunale di Bologna tenuta il 29 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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