CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11682 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
-udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo p "Q-C" udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11682 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.04.2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 19.05.2022 dal Tribunale di Velletri, di condanna IL OV per i reati di cui agli artt. 49- bis e 495 c.p., per avere esibito ai C.C. di Aprilia una carta di identità C.I. AU5391229 intestata a VI IZ nato a [...] il [...] contraffatta in quanto riportante l'effige di IL OV e fornito ai medesimi operanl:i false dichiarazioni sulla propria identità, al fine di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 1416/2015. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., atteso che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste, essendo stato trovato in possesso di una carta di identità che riportava la propria fotografia, apposta con tecniche a dir poco rudimentali con i dati anagrafici afferenti ad altro soggetto;
da ciò emerge l'irrilevanza della condotta dell'imputato, dovendo inquadrarsi il falso in questione in un falso grossolano e, dunque, nell'ambito di un reato impossibile;
2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in relazione all'art. 489 c.p., per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alla derubricazione del reato contestato in quello di uso di atto falso;
la condotta tenuta dall'imputato non era finalizzata all'espatrio, bensì a sottrarsi all'ordine di esecuzione;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 497-bis e 495 c.p., per non avere la Corte territoriale tenuto in considerazione quanto dedotto con lo specifico motivo di appello, nel quale si evidenziava che il capo di imputazione non prevede alcun tipo di contestazione riguardo la fabbricazione o formazione di un documento falso valido per l'espatrio di cui al comma 2 dell'art. 497-bis c.p.; la sentenza impugnata ha ritenuto di fondare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato proprio su quest'ultima fattispecie e tale dato lo si evince laddove è illustrato l'excursus giurisprudenziale di legittimità in tema di concorso in fabbricazione di documenti di identità falsi, omettendo di motivare sull'oggetto del processo la detenzione dei suddetti documenti;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p., per non avere la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche e contenuto la pena nel minimo edittale, al fine di giungere ad una pronuncia di condanna maggiormente proporzionata e gradata rispetto al fatto in concreto posto in essere dall'imputato. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Kate Tassone , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo il ricorrente adduce che il falso ascrittogli si tradurrebbe in un falso innocuo o grossolano. Tale deduzione è manifestamente infondata non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il teste RE EL ha riferito che all'atto del loro intervento i Carabinieri si avvedevano della falsità del documento solo a seguito degli accertamenti dattiloscopici. In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di falso, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorra che la falsificazione del documento appaia in maniera evidente (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, Rv. 252946). riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, e non che sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti (sez, 2, n. 36631 del 15/05/2013 Rv. 257063). Inoltre la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post". 2.Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 497-bis c.p. nella fattispecie di cui all'art. 489 c.p. . In proposito, occorre premettere che il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497-bis cod. pen. si distingue da quello di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen., in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé. (Sez. 5, n. 15833 del 27/01/2010, Rv. 246846). Ne consegue che il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e quello di uso di atto falso possono dunque concorrere, trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e uso) e tutelano beni giuridici diversi (affidabilità dell'identificazione personale e genuinità del documento) (Sez. 5 , n. 3182 del 14/11/2018, Rv. 275412). Nella fattispecie in esame, correttamente è stata esclusa la ricorrenza delle meno grave ipotesi di cui all'art. 489 c.p., essendo stato sorpreso in possesso della falsa carta di identità recante la fotografia dell'imputato. La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez.
5 - n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427). 2 Integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303). 3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del riferimento contenuto nella sentenza impugnata all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.497-bis c.p. benché non espressamente contestata con l'imputazione. Sul punto deve rilevarsi che non sussiste interesse dell'imputato a dedurre tale "omissione" poiché la pena irrogata all'imputato è stata quella di cui al primo comma dell'art.497-bis, essendo stata la pena base determinata per il "più grave reato di cui all'art. 497 bis c.p. in anni due e mesi due di reclusione...", laddove il minimo della pena per il reato di cui al secondo comma dell'art. 497 bis c.p. è quella di anni tre di reclusione. 4.Del tutto generico si presenta infine il quarto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte territoriale, ai fini del diniego, ha valorizzato la precedente condanna dell'imputato per un grave delitto di rapina ed il fatto che l'imputato abbia tentato di sottrarsi all'esecuzione della pena mediante l'esibizione della falsa carta di identità, elementi questi denotanti la spiccata personalità criminale dello stesso. Sul punto è sufficiente evidenziare che la concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. 5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
-udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo p "Q-C" udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11682 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.04.2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 19.05.2022 dal Tribunale di Velletri, di condanna IL OV per i reati di cui agli artt. 49- bis e 495 c.p., per avere esibito ai C.C. di Aprilia una carta di identità C.I. AU5391229 intestata a VI IZ nato a [...] il [...] contraffatta in quanto riportante l'effige di IL OV e fornito ai medesimi operanl:i false dichiarazioni sulla propria identità, al fine di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 1416/2015. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., atteso che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non sussiste, essendo stato trovato in possesso di una carta di identità che riportava la propria fotografia, apposta con tecniche a dir poco rudimentali con i dati anagrafici afferenti ad altro soggetto;
da ciò emerge l'irrilevanza della condotta dell'imputato, dovendo inquadrarsi il falso in questione in un falso grossolano e, dunque, nell'ambito di un reato impossibile;
2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, in relazione all'art. 489 c.p., per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alla derubricazione del reato contestato in quello di uso di atto falso;
la condotta tenuta dall'imputato non era finalizzata all'espatrio, bensì a sottrarsi all'ordine di esecuzione;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 497-bis e 495 c.p., per non avere la Corte territoriale tenuto in considerazione quanto dedotto con lo specifico motivo di appello, nel quale si evidenziava che il capo di imputazione non prevede alcun tipo di contestazione riguardo la fabbricazione o formazione di un documento falso valido per l'espatrio di cui al comma 2 dell'art. 497-bis c.p.; la sentenza impugnata ha ritenuto di fondare la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato proprio su quest'ultima fattispecie e tale dato lo si evince laddove è illustrato l'excursus giurisprudenziale di legittimità in tema di concorso in fabbricazione di documenti di identità falsi, omettendo di motivare sull'oggetto del processo la detenzione dei suddetti documenti;
2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p., per non avere la Corte territoriale concesso le circostanze attenuanti generiche e contenuto la pena nel minimo edittale, al fine di giungere ad una pronuncia di condanna maggiormente proporzionata e gradata rispetto al fatto in concreto posto in essere dall'imputato. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Kate Tassone , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo il ricorrente adduce che il falso ascrittogli si tradurrebbe in un falso innocuo o grossolano. Tale deduzione è manifestamente infondata non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il teste RE EL ha riferito che all'atto del loro intervento i Carabinieri si avvedevano della falsità del documento solo a seguito degli accertamenti dattiloscopici. In proposito, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di falso, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorra che la falsificazione del documento appaia in maniera evidente (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, Rv. 252946). riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone, e non che sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti (sez, 2, n. 36631 del 15/05/2013 Rv. 257063). Inoltre la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile, dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post". 2.Manifestamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 497-bis c.p. nella fattispecie di cui all'art. 489 c.p. . In proposito, occorre premettere che il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497-bis cod. pen. si distingue da quello di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen., in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé. (Sez. 5, n. 15833 del 27/01/2010, Rv. 246846). Ne consegue che il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e quello di uso di atto falso possono dunque concorrere, trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e uso) e tutelano beni giuridici diversi (affidabilità dell'identificazione personale e genuinità del documento) (Sez. 5 , n. 3182 del 14/11/2018, Rv. 275412). Nella fattispecie in esame, correttamente è stata esclusa la ricorrenza delle meno grave ipotesi di cui all'art. 489 c.p., essendo stato sorpreso in possesso della falsa carta di identità recante la fotografia dell'imputato. La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez.
5 - n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427). 2 Integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303). 3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del riferimento contenuto nella sentenza impugnata all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.497-bis c.p. benché non espressamente contestata con l'imputazione. Sul punto deve rilevarsi che non sussiste interesse dell'imputato a dedurre tale "omissione" poiché la pena irrogata all'imputato è stata quella di cui al primo comma dell'art.497-bis, essendo stata la pena base determinata per il "più grave reato di cui all'art. 497 bis c.p. in anni due e mesi due di reclusione...", laddove il minimo della pena per il reato di cui al secondo comma dell'art. 497 bis c.p. è quella di anni tre di reclusione. 4.Del tutto generico si presenta infine il quarto motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte territoriale, ai fini del diniego, ha valorizzato la precedente condanna dell'imputato per un grave delitto di rapina ed il fatto che l'imputato abbia tentato di sottrarsi all'esecuzione della pena mediante l'esibizione della falsa carta di identità, elementi questi denotanti la spiccata personalità criminale dello stesso. Sul punto è sufficiente evidenziare che la concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. 5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.2022