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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.1218/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. RE SE Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. OR RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione n.
1218/2023 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23 gennaio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
OGGETTO: 02/07/2025
Altre controversie di d a diritto amministrativo
con il patrocinio dell'avv. Gianelli Alessandro Parte_1
Codice: 180999 e dell'avv. Pujatti Piera elettivamente domiciliata presso l'avv. Della Vedova
Diana
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Di Lascio Andrea e dell'avv. Monzani Saul
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
1 In punto: giudizio di rinvio;
ordinanza del Tribunale di Bergamo del 07
ottobre 2020 emessa nella causa RG n. 8733/2019; sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 281/2022 pubblicata in data 01 marzo 2022;
ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 30517/2023 pubblicata in data 03 novembre 2023.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezione e dichiarata
inammissibile ogni domanda nuova, accogliere l'atto di appello promosso
da avverso l'ordinanza emessa in data 7 ottobre 2020 e Parte_1
comunicata via pec in data 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Bergamo, sez.
IV civile, dott.ssa Brambilla, nella causa RG 8733/2019, e per l'effetto ed in
riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo, come sopra
specificata, rigettare in ogni sua parte la domanda attorea di primo grado.
In ogni caso: dichiararsi la legittimità degli atti e/o comportamenti della
, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di Parte_1
prelazione. culturale disposto dalla DGR n. n. 9267/2019. Respingersi ogni
ulteriore domanda presentata dall' Controparte_1
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle competenze e spese, ivi
compreso il rimborso integrale dei contributi unificati, per il presente
giudizio e per quello di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione”.
Della convenuta in riassunzione
2 “(1) in via principale, rigettare l'avverso appello in riassunzione e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo in data 7
ottobre 2020 all'esito del giudizio n.r.g. 8733/2019;
(2) in ogni caso,
- accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento di
, concretatosi nell'adozione degli atti con i quali è stata Parte_1
esercitata la prelazione ex artt. 60-62, d.lgs. 42/2004, per i motivi in
narrativa;
- per gli effetti, condannare alla immediata cessazione Parte_1
del comportamento discriminatorio ed alla integrale rimozione dei suoi
effetti, consistente nell'esercizio del diritto di prelazione c.d. “culturale”
avente ad oggetto l'immobile già di proprietà della Associazione, previa
disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti discriminatori, in
particolare della d.G.R. n. XI/1655 del 20.5.2019 e del decreto del dirigente
della U.O. Sedi istituzionali e Patrimonio Regionale n. 9267 del 25.6.2019,
o comunque nei modi che saranno ritenuti più opportuni da Codesto Giudice;
per gli ulteriori conseguenti effetti, dichiarare l'efficacia retroattiva dell'atto
di compravendita tra la e l' (rogito Notaio rep. Pt_1 CP_1 Per_1
n. 61.499 racc. n. 15.039 del 2.5.2019), e dichiarare la predetta Associazione
definitivamente proprietaria dell'immobile;
(3) in caso di accoglimento delle suestese domande, ordinare la
pubblicazione del provvedimento, a spese di , su un Parte_1
quotidiano a tiratura nazionale;
3 (4) in punto di spese, con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari anche
dei precedenti gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' è risultata aggiudicataria, in data Controparte_1
25 ottobre 2018, a seguito di bando di gara, dell'immobile noto come
«Chiesa-Casa dei frati», ricompreso, insieme al «Palazzo
dell'Amministrazione» nell'ex complesso dei vecchi Ospedali riuniti di
Bergamo, già oggetto di un accordo di programma del 7 aprile 2000, tra il
Ministero della Sanità, la l'Azienda Ospedaliera Parte_1
“Ospedali Riuniti di Bergamo”, la Provincia e il , che ne Controparte_2
prevedeva l'alienazione.
L' ha poi acquistato l'immobile con contratto di compravendita CP_1
del 02 maggio 2019 stipulato con la all'art.2 di Controparte_3
tale contratto era previsto che esso fosse sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione, ai sensi dell'art.60 d.lgs.
n. 42/2004, da parte del o di altri enti Controparte_4
pubblici territoriali, essendo l'immobile in questione oggetto di vincolo apposto dalla Soprintendenza nel 2008.
con delibera del 20 maggio 2019. ha esercitato la c.d. Parte_1
prelazione culturale ex artt.60-62 d.lgs. 42/2004, approvando un progetto di valorizzazione culturale riguardante il dismesso complesso ospedaliero, cui
è seguita la stipula, in data 1° luglio 2019, del rogito tra e CP_3 [...]
Parte_1
4 L' di ha, quindi, agito con ricorso ex artt. Controparte_1 CP_1
702 bis cod.proc.civ. e 44 d.lgs n. 286/1998 per far accertare la natura discriminatoria del comportamento di concretatosi negli Parte_1
atti con i quali è stata esercitata la prelazione, con condanna della convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio e alla rimozione dei suoi effetti «anche mediante la condanna…a revocare/annullare/ dichiarare nulli e/o disapplicare gli atti amministrativi ritenuti discriminatori» ovvero, in via subordinata, per sentire condannare la stessa convenuta, accertati gli atti discriminatori descritti, al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 07 ottobre 2020, ha accertato il carattere discriminatorio ai danni dell'Associazione ricorrente della condotta tenuta dalla Regione con l'adozione della delibera della Giunta
regionale n. XI/1655 del 20/%72019; ha ordinato, ex art.28, comma quinto,
d.lgs. 150/2011, alla Regione la cessazione della condotta Parte_1
discriminatoria e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti;
ha disposto la revoca della delibera regionale con la quale era stata esercitata la prelazione c.d. artistica.
2.1. In particolare, il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e respinta l'eccezione di litispendenza con riferimento al giudizio amministrativo introdotto dall' per far accertare l'illegittimità CP_1
della delibera regionale, ha accertato la sussistenza di una condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998, dei principi dettati dalla
Direttiva 2000/43/CE, e dal d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 di attuazione
5 dell'indicata direttiva, come elaborati dalla Corte di Giustizia UE, nonché
tenuto conto del disposto dell'art.28 d. lgs. 150/2011, disciplinante le controversie in materia di discriminazione.
Il Tribunale ha valorizzato alcune dichiarazioni pubbliche rese dal Presidente
della e da assessori alla giunta regionale lombarda, Parte_1
«all'indomani dell'aggiudicazione del bene di causa in favore dell' di e prima dell'adozione della Controparte_1 CP_1
delibera del 20 maggio 2019», dalle quali emergeva l'intenzione di esercitare la prelazione di cui al d.lgs. 42/2004 «al fine di evitare che un luogo della cristianità venga acquisito da un'associazione professante la fede islamica invece che dagli ortodossi romeni, e così scongiurando il rischio che venga trasformato in una moschea».
Ha, quindi, ritenuto, che l' di sia stata Controparte_1 CP_1
trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe stata la comunità ortodossa
RO (comodataria dell'immobile dal 2015) nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse presentato l'offerta economica più alta e che gli elementi addotti dalla ricorrente siano sufficienti per far presumere l'esistenza di una condotta discriminatoria, in difetto di prova da parte della di aver esercitato Pt_1
la prelazione in assenza di un intento discriminatorio nei confronti dell'Associazione, come, per contro, in precedenza è stato espressamente manifestato all'opinione pubblica.
Ha, quindi, revocato la d.g.r. n. XI/1655 del 20 maggio 2019 con cui è stata esercitata la prelazione c.d. artistica ritenendo che la revoca sia l'unico
6 rimedio idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione e che può
consentire all'associazione ricorrente di esercitare il diritto di proprietà
legittimamente acquisito.
3. In esito al gravame proposto dalla la Corte d'appello Parte_1
di Brescia, con sentenza n. 281/2022, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dall' ed ha dichiarato Controparte_1
compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
3.1. In particolare:
ha respinto il primo motivo di gravame con il quale è stata riproposta la questione della litispendenza;
ha accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale, dopo avere correttamente affermato «la propria giurisdizione», anziché limitarsi a disapplicare in via incidentale, l'atto amministrativo con cui era stata esercitata la c.d. prelazione artistica da parte dell'ente territoriale, ha anche disposto direttamente la revoca dell'atto, senza però dichiarare l'annullamento dell'atto di compravendita stipulato poi tra l e la CP_3
Parte_1
3.2. Ha, quindi ritenuto che:
la ordinanza di primo grado sia stata inutiliter data, non consentendo all' ricorrente di conseguire la proprietà del bene;
CP_1
non sia possibile a ciò porre rimedio in quanto l' non ha CP_1
proposto appello incidentale pur a fronte dell'emissione di un decisum
7 difforme rispetto a quanto da essa perseguito;
la domanda introduttiva del giudizio sia inammissibile per genericità, non essendo stata richiesta al Tribunale «la caducazione» del contratto di compravendita tra (nei confronti della quale peraltro si sarebbe dovuto CP_3
integrare il contraddittorio) e Parte_1
non sia esaminabile il tema della natura discriminatoria o meno della condotta posta in essere dalla «attesa la non autosufficienza di un Pt_1
tale accertamento» e non avendo l'appellata riproposto, ex art.346
cod.proc.civ., la domanda risarcitoria, svolta in via subordinata e rimasta assorbita dalla decisione adottata.
4. L' ha proposto ricorso per Controparte_1
cassazione sulla base di sei motivi.
4.1. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso Parte_1
incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
4.2. La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale ed ha rigettato il ricorso incidentale condizionato.
4.3. Ha, evidenziato, innanzi tutto, che nelle more del giudizio il TAR
Lombardia sezione di Milano si è pronunciato sulla legittimità della delibera regionale, atteso che, una volta che l'interesse all'acquisizione pubblica del bene d'interesse culturale si esprima nelle forme richieste dall'ordinamento
(e l'art. 62, co. 2, d.lgs. 42/2004, alla luce della novella introdotta con il d.lgs.
152/2006, richiede che l'esercizio della prelazione sia motivato con «le
8 specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene»), il sindacato giurisdizionale non può spingersi sino a vagliare i profili di opportunità
dell'atto di esercizio della prelazione.
4.4. Ha, poi, ricordato che l' di con la Controparte_1 CP_1
domanda giudiziale, in sede civile, ha chiesto: «in via principale: accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento di
[...]
concretatosi nell'adozione degli atti con i quali è stata esercitata Parte_1
la prelazione ex artt. 60-62, d.lgs. 42/2004, per i motivi in narrativa;
per l'effetto, condannare alla immediata cessazione del Parte_1
comportamento discriminatorio ed alla rimozione dei suoi effetti, consistenti nella sottrazione del bene immobile alla legittima proprietà della
Associazione ricorrente, nei modi che saranno ritenuti più opportuni da
Codesto Giudice, anche mediante la condanna della resistente a revocare/annullare/dichiarare nulli e/o disapplicare gli atti amministrativi ritenuti discriminatori;
in via subordinata: accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento di per i motivi in Parte_1
narrativa, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione ricorrente, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che, in subordine, sarà ritenuta di giustizia (...)».
Ha rilevato che:
il petitum immediato consiste nell'annullamento dell'atto di esercizio della prelazione, la Delibera di Giunta regionale n. XI/1655 del 20.5.2019, cui è
seguito l'acquisto dell'immobile da parte dell'Ente, in luogo dell'originario
9 acquirente ovvero della disapplicazione di tale atto;
CP_1
il petitum mediato della domanda giudiziale consiste nella rivendicazione del bene immobile venduto da all' a seguito di asta pubblica, CP_3 CP_1
in data 2.5.2019, vendita sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio, da parte della del diritto di prelazione;
Parte_1
la causa petendi posta a sostegno dell'azione di recupero della proprietà del bene immobile è costituita dall'accertamento dell'intento discriminatorio verso l'Associazione, in quanto rappresentativa del culto islamico;
intento sotteso alla prelazione, esercitata - secondo l'attrice - in violazione dei precetti di cui all'art. 43, d.lgs. 25.7.1998, n. 286.
4.5. Ha, quindi, ritenuto fondato il primo motivo, con cui la ricorrente
<lamenta che la Corte d'Appello di Brescia abbia omesso di considerare
una parte decisiva della motivazione e del dispositivo dell'ordinanza di
primo grado, ossia quella in cui è stato accertato e dichiarato il contenuto
discriminatorio del provvedimento amministrativo di esercizio della
prelazione e condannata la resistente alla rimozione degli effetti della
condotta medesima, e abbia omesso di considerare gli «effetti automatici»
sul regime proprietario del bene, conseguenti alla rimozione degli effetti
della condotta discriminatoria disposta dalla decisione di primo grado, con
la conseguente erronea statuizione di non poter emendare l'errore del
Tribunale consistente nell'aver anche disposto direttamente la revoca del
provvedimento amministrativo concretante la condotta discriminatoria
anziché la sola condanna alla rimozione degli effetti della condotta e, quindi,
10 del provvedimento in questione>>.
Ha svolto, al riguardo, le seguenti considerazioni:
<In effetti, il dispositivo della sentenza di primo grado (che anche il PG ha
ritrascritto in memoria) era del seguente tenore: «
1. Accerta il carattere
discriminatorio ai danni dell' di Bergamo della Controparte_1
condotta tenuta dalla Regione con l'adozione della d.g.r. n. Parte_1
XI/1655 del 20 maggio 2019; 2. ordina ai sensi dell'art. 28, comma quinto,
d.lgs. 150/2011 alla Regione la cessazione della condotta Parte_1
discriminatoria e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli
effetti e, conseguentemente, revoca la d.g.r. n. XI/1655 del 20 maggio 2019
(...)». … Ora, indubbiamente, la revoca dell'atto amministrativo (rectius:
l'annullamento) non rientrava nei poteri dell'Autorità giudiziaria ordinaria,
essendo l'esercizio della prelazione l'espressione di un potere discrezionale
e autoritativo della P.A., come tale soggetto alla giurisdizione del Giudice
amministrativo (Cass. Sez. un., 10619/2010).
Ma, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda
proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il
fatto che la domanda medesima contenga (anche) la richiesta di
annullamento di un atto amministrativo, perché, ove tale richiesta si
ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione
della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte
dell'amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il
potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto
11 amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo
(Cass. Sez. un., 16218/2001).
E la giurisdizione del giudice ordinario sulla condotta discriminatoria
sussiste, in quanto il diritto a non essere discriminati si configura come un
diritto soggettivo assoluto;
né la giurisdizione può essere negata ai sensi
degli artt. 4 e 5 del r.d. n. 2248 del 1865 all. E, in quanto il giudice ordinario
è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in
violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi
controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A. (Cass. Sez.Un.
3670/2011; cfr. anche Sez. Un. Cass. 7186/2011: «In tema di azione ai sensi
dell'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), il legislatore,
al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate
discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una
posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e
potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a
qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza
che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata
nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di
utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo,
restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con
attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di
condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto
soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la
12 cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione" »; cfr. Cass. 25011/2014; Cass. 9966/2017)… Ne consegue
che la Corte d'appello, preso atto del superamento da parte del Tribunale
dei limiti della propria giurisdizione, attraverso la revoca diretta della
delibera regionale, avrebbe dovuto, ove avesse ritenuto la sussistenza del
carattere discriminatorio dell'esercizio della prelazione, disapplicare l'atto,
rimuovendo la violazione del diritto soggettivo assoluto (Cass. Sez. un.,
3057/2022) all'eguaglianza di trattamento sancito dall'art. 3 Cost. e ribadito
dalla l. 286/1998 (Cass. Sez. I, 3842/2021).
Nulla vietava, insomma, alla Corte territoriale, ove avesse delibato
positivamente la sussistenza della denunziata discriminazione, di ricondurre
il provvedimento impugnato nell'alveo dei poteri dell'Autorità giudiziaria
ordinaria (Cass. Sez. un., 3670/2011), evitandone così una integrale
demolizione… Non è poi chiara la motivazione della sentenza in ordine
all'essere il provvedimento del Tribunale inutiliter dato, in mancanza di
declaratoria (non peraltro richiesta dall' , che assume di averne CP_1
appreso l'esistenza dopo la costituzione in giudizio della della Pt_1
caducazione dell'acquisto da parte della conseguente all'esercizio Pt_1
della prelazione. Invero, ai sensi dell'art. 61, co. 4, d.lgs. 42/2004, l'atto di
alienazione del bene culturale è «condizionato sospensivamente [al
mancato] esercizio della prelazione» e, in forza dell'art. 63, co. 3, d.lgs.
42/2004, «[l]a proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la
13 prelazione dalla data dell'ultima notifica» del relativo provvedimento alle
parti del contratto di alienazione. L'acquisto del prelazionario, quindi, non
discende da un contratto con l'originario proprietario, ma costituisce
l'effetto legale dell'esercizio della prelazione stessa, che – come già esposto
– configura, a dispetto della propria denominazione, un acquisto forzoso
della proprietà del bene culturale. Cosicché, con l'atto del 1° luglio 2019,
l' e la si sono limitate a dare atto del mancato CP_3 Parte_1
avveramento della condizione sospensiva e dell'intervenuto acquisto del
bene, disapplicato l'atto di esercizio della prelazione, venendo a mancare la
condizione sospensiva espressa dall'art. 61, co. 4, d.lgs. 42/2004, si sarebbe
consolidato l'acquisto dell' di mentre la Controparte_1 CP_1
successiva vendita ad opera dell , avvenuta a non domino, sarebbe da CP_3
ritenersi inefficace. Tale inefficacia è suscettibile di accertamento incidenter
tantum, senza che emerga, in capo alla attrice, oggi ricorrente, CP_1
l'onere di muovere una specifica impugnativa del contratto sopravvenuto.
In sostanza, come anche osserva il PG (e come anche ha rilevato il TAR
Lombardia, sia pure al solo fine della verifica preliminare dell'interesse ad
agire della nell'azione di impugnativa dell'atto Controparte_1
amministrativo), nel momento in cui viene annullato (rectius, nel presente
giudizio, disapplicato) un atto amministrativo che, di per sé stesso soltanto
– come si evince dal comma 3, secondo periodo, dell'art. 61, d.lgs. 42/2004
– produce l'affetto traslativo in capo all'Ente prelazionario, ciò comporta,
ipso jure, l'avveramento definitivo della condizione sospensiva del mancato
14 esercizio della prelazione e, conseguentemente, l'acquisto del bene in capo
all'originaria contraente . Ciò, con effetto ex tunc, stante la CP_1
retroattività della condizione sospensiva>>.
4.6. Ha, poi, ritenuto che anche il secondo motivo << con il quale si lamenta
che la Corte d'appello abbia affermato che non si poteva emendare l'errore
del Tribunale non avendo l' proposto appello avverso CP_1
l'ordinanza di primo grado, è fondato.
L' , vittoriosa integralmente in primo grado, (solo la domanda CP_1
subordinata risarcitoria essendo stata assorbita) aveva l'onere di proporre
appello incidentale, dolendosi di un provvedimento che ne accoglieva
totalmente le domande, sia pure eccedendo dalla propria sfera di
giurisdizione.
Quanto poi all'asserita violazione del litisconsorzio necessario, a causa
della mancata evocazione dell'alienante , tale violazione non sussiste, CP_3
stante l'indifferenza dell'alienante rispetto alla controversia fra acquirente
e terzo prelazionario (Cass. Sez. 7501/2007; Cass. 17433/2006; Cass.
8776/2005)>>.
4.7. Ha, infine, ritenuto che <Meritevoli di accoglimento sono pure i
restanti motivi, tre e quattro, enunciati violazione di legge, per avere la Corte
d'appello dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado
dell' , sebbene, oltretutto, tale vizio non fosse mai stato eccepito CP_1
e sollevato da alcuno.
Non si comprende come possa essere stata ritenuta generica la domanda
15 giudiziale di ricorso principale, posto che evidente era il bene della vita
richiesto: la rimozione degli effetti di un atto denunciato come
discriminatorio ed il recupero conseguente della proprietà del bene
acquistato.
L'enunciazione sovrabbondante dei vari istituti che avrebbero potuto
condurre a tale risultato (revoca, annullamento, nullità, disapplicazione) è
una mera conseguenza della tecnica tuzioristica tipica degli scritti difensivi,
ma non inficia in alcun modo la chiarezza delle pretese attoree>>.
4.8. Ha, invece rigettato il ricorso incidentale condizionato:<le domande
distinte, civile ed amministrativa, hanno petitum e causa petendi non
sovrapponibili (come peraltro affermato anche dal TAR Lombardia) e
nessuna situazione di litispendenza può peraltro ipotizzarsi fra domande
svolte davanti a uffici giurisdizionali diversi (Cass. 18024/2013: «La
situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea
pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari
diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario;
ne consegue che,
nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione,
il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla
giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono
appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto
l'art. 362 cod. proc. civ. e non l'art. 39 cod. proc. civ.»). Va ribadito che l'art.
44, comma 3, d.lgs. 286/1998 contempla, espressamente, la giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria per la rimozione degli effetti (leggi:
16 disapplicazione) degli atti amministrativi che dovessero essere adottati per
finalità discriminatorie>>.
5. Pertanto, accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale condizionato, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. ha riassunto il giudizio. Parte_1
5.1. L' si è costituita. Controparte_1
5.2. Il Collegio ha ritenuto inammissibile la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5.3. Alla udienza collegiale dell'08 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va ricordato che nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale,
diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio (detto anche proprio, che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia) conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve, pertanto,
esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo
17 obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
(Cass. 23314/2018).
1.1.E' il caso di specie in cui la sentenza cassata, senza esaminare il merito della controversia, ha un contenuto meramente processuale, avendo la Corte
d'Appello ritenuto dirimente che il Tribunale non potesse disporre la revoca della delibera regionale, che la ordinanza fosse inutiliter data in quanto nulla ha disposto sulla caducazione del contratto di compravendita stipulato dalla in conseguenza dell'esercizio della prelazione, che mancasse Pt_1
censura al riguardo da parte dell' ma anche domanda CP_1
nell'originario ricorso.
1.2. La Suprema Corte ha formulato al riguardo le considerazioni già
riportate in modo testuale (che costituivano oggetto dei motivi di appello secondo e quinto in parte, con riferimento alla questione della revoca ed dell'asserito consolidamento dell'effetto reale inerente l'acquisto del bene)
che vincolano questo giudice di rinvio e non possono essere più messe in discussione, al pari della questione inerente la litispendenza (già oggetto del primo motivo d'appello della e poi di ricorso incidentale Pt_1
condizionato) sul quale è pure intervenuto il rigetto della Suprema Corte.
2. Occorre, quindi, esaminare gli ulteriori motivi di gravame (terzo, quarto,
quinto in parte, sesto, settimo e ottavo) proposti da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che vengono di seguito riportati:
terzo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 46 TFUE e dell'art. 7
18 del regolamento n. 1621/69 – violazione art. 43 D. Lgs n. 286/1998 e D. Lgs
n. 42/04 – errore di fatto e di diritto”: viene evidenziato come “l'esercizio
di un diritto di prelazione, in sé, non può che comportare la compressione
del diritto di altro soggetto, l'acquirente”, essendo la natura stessa del provvedimento e del potere esercitato a comportarne l'effetto, cosicché “la
valutazione dell'asserito trattamento pregiudizievole non avrebbe potuto
esimersi dal considerare la legittimità e la congruenza del provvedimento di
prelazione, rispetto alla legislazione in materia di beni culturale e rispetto
alla ratio di un provvedimento di prelazione”;
quarto motivo “violazione di legge (art. 7 LR 30/12/2009, n. 33; LR 30/2006;
D. Lgs n. 571/93) – perplessità ed erroneità nella motivazione – errore di
fatto e di diritto”: la ordinanza viene censurata nella parte in cui il primo
Giudicante ha ritenuto che “il bene per cui è stata esercitata la prelazione
faceva già parte di un'articolazione del sistema regionale”, laddove le ASST
“sono soggetti giuridici autonomi, con proprio patrimonio e personalità
giuridica”, che svolgono funzioni amministrative di interesse regionale ma
“non ne sono articolazioni organizzative”, e si contesta che essa avrebbe acquistato un bene già di sua proprietà, l'esercizio della prelazione in tal modo essendo risultato contraddittorio rispetto alla precedente autorizzazione alla vendita, posto che tale tesi, in primo luogo, contrasterebbe con il principio di tipicità degli atti amministrativi, i due provvedimenti –
quello sulla vendita dei beni e quello sulla prelazione – avendo ambiti di istruttoria completamente diversi e, pertanto, non ponendosi in
19 contraddizione l'uno con l'altro ed, in secondo luogo, non terrebbe in conto che l'autorizzazione alla vendita è stata globale e richiesta indipendentemente dall'esistenza di un vincolo culturale, fermo restando che
“non solo l'autorizzazione alla vendita non è in contrasto con l'esercizio
della prelazione, ma ne costituisce l'antecedente necessario”;
quinto motivo “difetto assoluto di giurisdizione – violazione di legge (D. Lg
n. 42/04) – errore di fatto e di diritto”: viene censurata la statuizione con cui il Tribunale ha disposto sul merito dell'azione amministrativa ritenendo il progetto culturale da essa elaborato “palesemente generico e fuorviante nella
parte in cui intende valorizzare il turismo sanitario”, incorrendo in tal modo nel difetto assoluto di giurisdizione “per voler sostituire la propria
valutazione a quella della PA, in palese contrasto con il principio di
separazione dei poteri”;
sesto motivo “errore di fatto e di diritto – erroneità e perplessità nella
motivazione – violazione di legge (D. Lgs. n. 42/04) – violazione art. 21
Cost.”: lamenta la che il primo Giudice abbia valorizzato le Pt_1
dichiarazioni di alcuni esponenti politici che avrebbero palesato l'intenzione di esercitare la prelazione di cui al d. lgs. n. 42/04 “al fine di evitare che un
luogo della cristianità venga acquisito da un'associazione professante la
fede islamica, invece che dagli ortodossi romeni, così scongiurando il rischio
che venga trasformato in una moschea”, laddove secondo l'appellante, ferma restando l'imputabilità delle dichiarazioni esclusivamente a chi le ha esternate – e non, dunque, alla Giunta nel suo complesso e neppure agli atti
20 dirigenziali dell'ente – queste non potrebbero costituire il perno decisorio della decisione;
settimo motivo “errore di fatto e di diritto – contraddittorietà interna nella
motivazione – mancata considerazione di documenti decisivi per la
risoluzione della controversia – perplessità nella motivazione”: viene censurata la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto che la discriminazione vi sarebbe stata, in ragione di “un atteggiamento di favore
nei confronti della Comunità ortodossa”, sulla base di dichiarazioni di stampa, senza considerare che “il contratto di comodato, centrale per
affermare tale presunto favore, è stato stipulato dalla , senza alcun CP_3
intervento della regione”, tanto che pochi giorni dopo l'acquisto “la Pt_1
ha diffidato, in data 8 luglio 2019, la a rilasciare Parte_2
i locali”, approvando in data 6 luglio 2020 la delibera con la quale “si dava
incarico ai legali di procedere alle azioni legali per lo sgombero della
chiesa”, ma neppure che “il progetto è stato approvato in maniera tale da
escludere, per la propria realizzazione, la presenza della Comunità
ortodossa”, dovendosi concludere nel senso che “non si è trattato di una
discriminazione legata alla religione islamica”;
ottavo motivo “errore di fatto e di diritto – mancanza di proporzionalità in
relazione alle pubblicazioni e alla condanna alle spese”: la lamenta Pt_1
di essere stata condannata alle spese, pur vertendosi su “questione
controversa, esplicatasi attraverso un atto amministrativo legittimo”, e alla pubblicazione dell'ordinanza gravata sul Corriere della Sera e sul sito della
21 in violazione del principio di proporzionalità. Pt_1
3. In sede amministrativa è stata accertata la legittimità della delibera regionale, motivata con la finalità di valorizzazione culturale del bene in conformità alla previsione dell'art. 62 comma secondo d.lgs. n. 42/2004 e succ. modd., avendo il Giudice amministrativo per scopi ritenuto non valutabili i profili di opportunità della scelta ammnistrativa.
Ma anche l'atto amministrativo legittimo può essere connotato da intento discriminatorio;
nel caso di discriminazione indiretta la differenziazione che causa pregiudizio è conseguenza dell'applicazione di criteri formalmente neutri ma che oggettivamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di persone.
Nel caso in esame non si discute del potere in capo alla di procedere Pt_1
all'acquisto coattivo del bene (e, del resto, la sottoposizione del bene al vincolo culturale e l'essere la compravendita sospensivamente condizionata al mancato esercizio della prelazione sono stati oggetto di specifiche clausole nel contratto di acquisto dell' ). CP_1
Correttamente il Tribunale ha ritenuto discriminatorio non l'esercizio in sé
del diritto di prelazione ma l'intento che attraverso di esso è stato perseguito.
4. Al riguardo il Tribunale ha evidenziato quali elementi pregnanti che portano a ritenere che la prelazione sia stata esercitata non già per la salvaguardia del bene culturale in sé ma per impedire che esso venga acquisito dall' di Controparte_1 CP_1
22 la dichiarazione resa dal Presidente della Attilio ON Pt_1 Parte_1
in data 26 ottobre 2018 (il giorno successivo all'asta pubblica) riportata sul sito ufficiale di “Il simbolo della cristianità sarà Parte_1
salvaguardato perché farà valere il diritto di prelazione. Parte_1
La Chiesa dei frati è vincolata dal Ministero dei beni culturali e la sua
vendita può essere effettuata solo con le modalità disposte dal d.lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004 in materia di beni artistici, il quale prevede che la
compravendita del bene possa avvenire solo se lo Stato, la Regione o il
Comune non esercita il diritto di prelazione dell'acquisto. Diritto di cui la
ha intenzione di avvalersi. Ho già contattato telefonicamente padre Pt_1
, responsabile della comunità ortodossa rumena a Persona_2
per rassicurarlo e illustrargli le azioni che metterà in atto CP_1 Pt_1
per consentire alla comunità di non perdere il loro luogo di culto” (doc. 6);
la dichiarazione del Presidente ON a mezzo facebook del 28 ottobre
2018: “io una chiesa non l'avrei mai messa in vendita, mi stupisce che
l'azienda ospedaliera non si sia resa conto della delicatezza della questione.
Comunque faremo valere la prelazione, così come previsto dalla legge, e non
ci potrà essere spazio per alcun ricorso” (doc. 6 ter);
la dichiarazione resa da padre e riportata su “L'eco di Persona_2
Bergamo” in data 29 ottobre 2018: “L'umore è buono perché il Presidente
della Regione Attilio ON, venerdì sera al telefono, mi ha assicurato che
tutto sarà messo a posto. La ha il diritto di prelazione e quindi la Pt_1
Chiesa sarà ricomprata ed affidata a noi. Non sappiamo quali saranno le
23 condizioni, ma penso che sapremo qualcosa entro tre mesi. Intanto abbiamo
un accordo verbale con ON, ma anche un accordo scritto con il
contratto di comodato d'uso gratuito che scade il 30 giugno. E il contratto
deve essere rispettato. La ha fatto una promessa ed io ci credo” Pt_1
(doc. 7);
la dichiarazione resa dall'assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità
sostenibile avv. Claudia Terzi in data 26 ottobre 2018: “Verificheremo la
legittimità delle offerte presentate. Non ci si aspettava la partecipazione di
altri, pensavamo che la comunità ortodossa fosse l'unica interessata” (doc.
8);
la comunicazione stampa resa a mezzo facebook dall'assessore regionale al
Territorio e Protezione Civile avv.to Pietro Foroni: “Mi auguro anche che
tutte le autorità competenti verifichino attentamente e con scrupolo la
vicenda per capire da che parte provengano i fondi che permetterebbero a
questa associazione islamica l'acquisizione di tale bene. Sono infine
alquanto sorpreso dell'atteggiamento del PD e del Sindaco di che, CP_1
invece di preoccuparsi della fine che rischia di fare un pezzo della storia
religiosa, artistica e spirituale di e dei bergamaschi quasi ne CP_1
gioiscono” (doc. 9);
la dichiarazione resa a mezzo facebook dall'assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile avv. Claudia Terzi in data 27 ottobre 2018:
“La Regione sana una situazione che si è creata per una serie di leggerezze
e distrazioni. Andando al cuore del problema. Ovvero la comunità
24 bergamasca vede di buon occhio la trasformazione di una chiesa cristiana
in moschea? Il nervosismo del sindaco e lo scomposto protagonismo di oggi,
dimostrano solo che nemmeno in questa occasione può garantire i suoi amici
islamici, con i quali i suoi colleghi di partito avevano forse imbastito il
colpo”; (doc. 11);
la dichiarazione resa dal Presidente ON e riportata nella sezione locale del Corriere della Sera del 31 marzo 2019: “Certo, in Italia si può fare ricorsi
su tutto, ma in questo caso non avrebbe senso. E non siamo tenuti nemmeno
a motivare la decisione di esercitare la prelazione” (doc. 34).
4.1. Scarsamente significativa è, nell'ottica di chi subisce la condotta discriminatoria (e, a ben vedere, di chiunque legga tali pubbliche dichiarazioni) la questione della immedesimazione giuridica tra chi ha reso le predette dichiarazioni e l'ente regionale, fermo restando che si tratta di soggetti aventi i ruoli istituzionali di Presidente e di Assessore, tutti componenti della Giunta che il 20 maggio 2019 ha poi assunto la delibera con cui è stato disposto l'esercizio del diritto di prelazione.
La pretesa della di connotare la questione quale mera Parte_1
“polemica politica di stampa”, innestata da un tweet del Sindaco (“Dopo aver
fatto di tutto per impedire la costruzione di nuovi luoghi di culto per i
musulmani, mette all'asta l'ex chiesa degli Ospedali Parte_1
Riuniti. Chi se l'aggiudica? I musulmani, che nel pieno rispetto della legge
ne faranno una moschea) conferma, piuttosto che contrastare, tale considerazione.
25 Se la pregressa autorizzazione preventiva alla vendita del bene data da con delibera n. 4335 del 26 ottobre 2012 ha lasciato Pt_1 Parte_1
inalterato il diritto di esercitare la prelazione a vendita avvenuta, è di oggettiva evidenza che, a partire dal giorno successivo all'asta pubblica che ha visto aggiudicataria del bene l' di e in Controparte_1 CP_1
risposta al tweet del Sindaco di attraverso le predette e pressoché CP_1
univoche dichiarazioni, è stato reso palese dal Presidente della (pure Pt_1
sul sito ufficiale della con conseguente rilievo Parte_1
istituzionale anche dal punto di vista dello strumento comunicativo) e da altri componenti della Giunta l'intento di contrastare l'acquisizione dell' e di rendere funzionale allo scopo il successivo e pur CP_1
formalmente legittimo esercizio della prelazione.
La decisione di esercitare la prelazione è stata coì resa pubblica sei mesi prima della denuncia di trasferimento secondo le modalità previste dal d.lgs.
42/2004 e non è stata giustificata sulla base di specifici interessi pubblici e di valorizzazione del bene;
in modo chiaro ed univoco, è stata valutata la incongruità dell'acquisto della proprietà del bene con la fede degli associati.
Valutazione che non ha nulla a che vedere con l'interesse pubblico alla tutela del bene vincolato per il suo valore storico ed artistico.
Al riguardo assumono rilievo le “rassicurazioni” e le “promesse” che il
Presidente della ha dato al rappresentante della comunità ortodossa, Pt_1
all'indomani dell'asta, e che trovano riscontro nelle rispettive dichiarazioni,
di segno univoco, dagli stessi rese agli organi di stampa.
26 Del resto è la stessa che evidenzia l'autonomia del vincolo culturale Pt_1
rispetto al vincolo di destinazione al culto cattolico riguardo al quale il
Tribunale ha evidenziato, in modo condivisibile, che <
sottoposto al sindacato giudiziale l'utilizzo che tale associazione intende fare della Chiesa – Casa dei frati>> e che, comunque, <
compravendita ha preso atto che “a norma dell'art. 831, comma 2, c.c.,
l'immobile oggetto del presente atto è sottoposto a vincolo di destinazione
all'esercizio del culto cattolico”>>
4.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione anche dei principi in materia di onere probatorio.
L'art. 28, comma quarto, d.lgs. 150/2011 prevede che “quando il ricorrente
fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai
quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione”.
Nel caso di specie a fronte delle circostanze evidenziate, che depongono in modo univoco per la esistenza di un intento discriminatorio, e della deduzione, non smentita, da parte della Controparte_1
circa il fatto che “non si è mai verificato un singolo caso di esercizio della
prelazione ex art. 60, d.lgs. 42/2004 da parte di un'Amministrazione nei
confronti di un bene alienato da un'altra Amministrazione, dalla stessa
controllata” e che “risultano rarissimi persino i casi di prelazione esercitata
nei confronti di un bene alienato da parte di una Pubblica Amministrazione
27 tout court”, ha omesso di provare elementi che Parte_1
contrastino tali circostanze e che valgano a far ritenere che l'esercizio della prelazione sia avvenuto in assenza dell'intento di impedire l'acquisizione del bene da parte dell' in precedenza Controparte_1
pubblicamente manifestato attraverso soggetti istituzionali.
L'argomento per cui, in conseguenza dell'esercizio della prelazione e dell'approvazione del piano di valorizzazione culturale, sia stata manifestata attraverso diffida e intimazione di sgombero la volontà di escludere permanenza della Comunità ortodossa non può essere valorizzato al fine di escludere l'intento discriminatorio.
A parte la considerazione che il progetto di valorizzazione culturale prevede l' auspicio che il complesso della “possa ridiventare un Parte_3
centro di culto”, oltre un “polo di aggregazione culturale”, la richiesta di rilascio del bene alla Comunità che lo godeva da anni in Parte_4
comodato d'uso gratuito costituisce un effetto dell'esercizio della prelazione ma ne lascia inalterata la preesistente finalità discriminatoria.
La difesa della convenuta in riassunzione pone una domanda: “avrebbe la
Regione esercitato la prelazione ove il vincitore dell'asta non Parte_1
fosse stata un'associazione di credenti musulmani”?
Alla luce delle già riportate dichiarazioni pubbliche, della sorpresa
(“pensavamo che la comunità ortodossa fosse l'unica interessata”) e dello scalpore che ha creato l'aggiudicazione del bene all'asta all'Associazione,
delle “rassicurazioni” e “promesse” che il Presidente della ha dato Pt_1
28 al rappresentante della comunità ortodossa all'indomani dell'asta, deve ritenersi che, ove il bene fosse stato aggiudicato alla Comunità Parte_4
non si sarebbe avvalsa della facoltà di esercizio
[...] Parte_1
della prelazione.
4.4. La Suprema Corte, in ordine ai comportamenti discriminatori posti in essere da un ente pubblico nei confronti di privati con l'adozione di atti amministrativi, ha ritenuto che <
configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3
Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs.
9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'emanazione di un atto amministrativo. Il giudice ordinario deve, infatti, limitarsi "a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunziato, disattendendolo "tamquam non esset" e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, ove confermato lesivo del principio di non discriminazione od integrante gli estremi della illegittima reazione, senza tuttavia interferire nelle potestà della p.a., se non nei consueti e fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi". (Cass. S.U. n. 3670/2011).>> (cfr. Cass. 3842/2021).
Il Tribunale ha vagliato il piano di valorizzazione culturale che, secondo la stessa tesi dell'attrice in riassunzione è stato “elaborato al fine di impedire la
29 compravendita”, senza trascendere dal limite della propria giurisdizione ma solo per <
lo scopo ovvero con l'effetto di discriminare>>; al riguardo ha evidenziato che < a Parte_1
giustificazione della decisione di esercitare il diritto di prelazione, nella parte in cui si propone di valorizzare l'ingente patrimonio artistico di proprietà
degli enti ospedalieri lombardi e di creare un “volano del cosiddetto turismo
sanitario” appare non solo generico ed indeterminato ma anche fuorviante atteso che nelle vicinanze della Chiesa – Casa dei frati non vi è più un ospedale, essendovi stata insediata la sede della Guardia di Finanza>>.
Del resto, è dato oggettivo che la finalità di acquisire il bene per il suo valore culturale in capo all'ente territoriale era inesistente sino a quando l di non si è aggiudicata l'immobile e che Controparte_1 CP_1
tale finalità non ha coinvolto ulteriori porzioni dell'ex compendio ospedaliero benché di pregio e anch'esse sottoposte a vincolo culturale;
sostiene, a ragione, che “ La c.d. prelazione artistica è Parte_1
disciplinata dal d. lgs. N. 42/2004, è un diritto degli enti pubblici e sorge,
pacificamente, solo dopo la comunicazione di cui all'art 59 del decreto
legislativo citato: tra l'altro solo dopo tale atto è possibile conoscere le
condizioni economiche dell'acquisto ed operare la relativa valutazione.
Pertanto, prima dell'aggiudicazione non era neppure configurabile
l'esercizio della prelazione”; e tuttavia, la decisione in ordine all'esercizio della prelazione era stata resa pubblica;
sicché la predisposizione del piano
30 di valorizzazione culturale, al di là delle critiche al suo contenuto, attiene al profilo di regolarità formale dell'atto amministrativo ma lascia impregiudicata la connotazione discriminatoria della sostanziale finalità cui l'esercizio della prelazione è stato piegato alla luce delle inequivocabili dichiarazioni, mai smentite o rettificate, rese dal Presidente e da esponenti istituzionali della componenti della Giunta che ha poi approvato il Pt_1
piano e deliberato l'esercizio della prelazione.
5. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata in ordine all'accertamento della natura discriminatoria nei confronti dell' della delibera della Giunta Controparte_1
Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019 con la quale è stata esercitata la prelazione in relazione all'immobile acquistato dalla medesima Associazione
con atto di compravendita a rogito Notaio del 02 maggio 2019 rep. Per_1
N. 61.499 racc. n. 15.039 ma, in luogo della <> disposta dal
Tribunale, la delibera stessa va disapplicata con tutti gli atti successivi ad essa conseguenti.
5.1. Con riferimento alla efficacia dell'atto di compravendita la Suprema
Corte ha rilevato che, disapplicato un atto amministrativo <
stesso soltanto – come si evince dal comma 3, secondo periodo, dell'art. 61,
d.lgs. 42/2004 – produce l'affetto traslativo in capo all'Ente prelazionario,
ciò comporta, ipso jure, l'avveramento definitivo della condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione e, conseguentemente,
l'acquisto del bene in capo all'originaria contraente Ciò, con CP_1
31 effetto ex tunc, stante la retroattività della condizione sospensiva>>.
Pertanto, va dichiarato che per effetto della disapplicazione deve ritenersi definitivamente avverata, con effetto ex tunc, la condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione e, conseguentemente, va accertato l'acquisto del bene in capo all'originaria contraente Controparte_1
.
[...]
6. E' infondato anche l'ottavo motivo con cui si duole Parte_1
della statuizione di condanna alle spese da parte del primo Giudicante;
invocare al riguardo la formale legittimità dell'atto amministrativo con cui è
stato disposto l'esercizio della prelazione non giustifica la deroga all'ordinario principio della soccombenza in quanto, come già evidenziato il profilo formale è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della natura discriminatoria
Quanto alla pubblicazione su quotidiano nazionale, la connotazione della vicenda ed il risalto che essa ha avuto rendono senz'altro proporzionato l'ordine di pubblicazione della sentenza che è facoltà del Tribunale disporre ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
7. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario.
32 Nel caso di specie, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza,
va condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi Parte_1
del giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(scaglione di riferimento: valore indeterminato complessità elevata) ad eccezione della “fase istruttoria/di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
8. Della presente sentenza, parzialmente modificativa di quella di primo grado, va disposta la pubblicazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 a spese dell'ente regionale per una sola volta sul quotidiano Il Corriere della
Sera.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Parte_1
avverso la ordinanza del Tribunale di Bergamo del 07 ottobre 2020 così
provvede:
1. conferma la predetta in ordine all'accertamento della natura discriminatoria nei confronti dell' di della Controparte_1 CP_1
delibera della Giunta Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019 con la quale
è stata esercitata la prelazione in relazione all'immobile acquistato dalla medesima Associazione con atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
del 02 maggio 2019 rep. N. 61.499 racc. n. 15.039;
2. in riforma della predetta ordinanza disapplica la delibera stessa con tutti
33 gli atti successivi ad essa conseguenti, fermo restando l'ordine a
[...]
di cessazione della condotta discriminatoria e di adozione di ogni Parte_1
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti;
3. dichiara, inoltre, che per effetto della disapplicazione deve ritenersi definitivamente avverata, con effetto ex tunc, la condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione e, conseguentemente, accerta l'acquisto del bene in capo all'originaria contraente Controparte_1
[...]
4. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida Controparte_1
per il primo grado in conformità alla liquidazione operata dal Tribunale, per il giudizio di appello in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, per il giudizio di legittimità in € 3.402,00
per la “fase di studio”, € 2.478,00 per la “fase introduttiva”, ed € 1.775,00
per la “fase decisionale”, per il presente giudizio di rinvio in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
5. Dispone la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 28 d.lgs.
n. 150/2011, a spese dell'ente regionale per una sola volta sul quotidiano Il
Corriere della Sera.
34 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OR RI RE SE
35
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.1218/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. RE SE Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. OR RI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione n.
1218/2023 R.G. promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23 gennaio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
OGGETTO: 02/07/2025
Altre controversie di d a diritto amministrativo
con il patrocinio dell'avv. Gianelli Alessandro Parte_1
Codice: 180999 e dell'avv. Pujatti Piera elettivamente domiciliata presso l'avv. Della Vedova
Diana
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Di Lascio Andrea e dell'avv. Monzani Saul
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
1 In punto: giudizio di rinvio;
ordinanza del Tribunale di Bergamo del 07
ottobre 2020 emessa nella causa RG n. 8733/2019; sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 281/2022 pubblicata in data 01 marzo 2022;
ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 30517/2023 pubblicata in data 03 novembre 2023.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“disattesa ogni avversa istanza, domanda ed eccezione e dichiarata
inammissibile ogni domanda nuova, accogliere l'atto di appello promosso
da avverso l'ordinanza emessa in data 7 ottobre 2020 e Parte_1
comunicata via pec in data 12 ottobre 2020 dal Tribunale di Bergamo, sez.
IV civile, dott.ssa Brambilla, nella causa RG 8733/2019, e per l'effetto ed in
riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo, come sopra
specificata, rigettare in ogni sua parte la domanda attorea di primo grado.
In ogni caso: dichiararsi la legittimità degli atti e/o comportamenti della
, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di Parte_1
prelazione. culturale disposto dalla DGR n. n. 9267/2019. Respingersi ogni
ulteriore domanda presentata dall' Controparte_1
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle competenze e spese, ivi
compreso il rimborso integrale dei contributi unificati, per il presente
giudizio e per quello di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione”.
Della convenuta in riassunzione
2 “(1) in via principale, rigettare l'avverso appello in riassunzione e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo in data 7
ottobre 2020 all'esito del giudizio n.r.g. 8733/2019;
(2) in ogni caso,
- accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento di
, concretatosi nell'adozione degli atti con i quali è stata Parte_1
esercitata la prelazione ex artt. 60-62, d.lgs. 42/2004, per i motivi in
narrativa;
- per gli effetti, condannare alla immediata cessazione Parte_1
del comportamento discriminatorio ed alla integrale rimozione dei suoi
effetti, consistente nell'esercizio del diritto di prelazione c.d. “culturale”
avente ad oggetto l'immobile già di proprietà della Associazione, previa
disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti discriminatori, in
particolare della d.G.R. n. XI/1655 del 20.5.2019 e del decreto del dirigente
della U.O. Sedi istituzionali e Patrimonio Regionale n. 9267 del 25.6.2019,
o comunque nei modi che saranno ritenuti più opportuni da Codesto Giudice;
per gli ulteriori conseguenti effetti, dichiarare l'efficacia retroattiva dell'atto
di compravendita tra la e l' (rogito Notaio rep. Pt_1 CP_1 Per_1
n. 61.499 racc. n. 15.039 del 2.5.2019), e dichiarare la predetta Associazione
definitivamente proprietaria dell'immobile;
(3) in caso di accoglimento delle suestese domande, ordinare la
pubblicazione del provvedimento, a spese di , su un Parte_1
quotidiano a tiratura nazionale;
3 (4) in punto di spese, con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari anche
dei precedenti gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' è risultata aggiudicataria, in data Controparte_1
25 ottobre 2018, a seguito di bando di gara, dell'immobile noto come
«Chiesa-Casa dei frati», ricompreso, insieme al «Palazzo
dell'Amministrazione» nell'ex complesso dei vecchi Ospedali riuniti di
Bergamo, già oggetto di un accordo di programma del 7 aprile 2000, tra il
Ministero della Sanità, la l'Azienda Ospedaliera Parte_1
“Ospedali Riuniti di Bergamo”, la Provincia e il , che ne Controparte_2
prevedeva l'alienazione.
L' ha poi acquistato l'immobile con contratto di compravendita CP_1
del 02 maggio 2019 stipulato con la all'art.2 di Controparte_3
tale contratto era previsto che esso fosse sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione, ai sensi dell'art.60 d.lgs.
n. 42/2004, da parte del o di altri enti Controparte_4
pubblici territoriali, essendo l'immobile in questione oggetto di vincolo apposto dalla Soprintendenza nel 2008.
con delibera del 20 maggio 2019. ha esercitato la c.d. Parte_1
prelazione culturale ex artt.60-62 d.lgs. 42/2004, approvando un progetto di valorizzazione culturale riguardante il dismesso complesso ospedaliero, cui
è seguita la stipula, in data 1° luglio 2019, del rogito tra e CP_3 [...]
Parte_1
4 L' di ha, quindi, agito con ricorso ex artt. Controparte_1 CP_1
702 bis cod.proc.civ. e 44 d.lgs n. 286/1998 per far accertare la natura discriminatoria del comportamento di concretatosi negli Parte_1
atti con i quali è stata esercitata la prelazione, con condanna della convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio e alla rimozione dei suoi effetti «anche mediante la condanna…a revocare/annullare/ dichiarare nulli e/o disapplicare gli atti amministrativi ritenuti discriminatori» ovvero, in via subordinata, per sentire condannare la stessa convenuta, accertati gli atti discriminatori descritti, al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 07 ottobre 2020, ha accertato il carattere discriminatorio ai danni dell'Associazione ricorrente della condotta tenuta dalla Regione con l'adozione della delibera della Giunta
regionale n. XI/1655 del 20/%72019; ha ordinato, ex art.28, comma quinto,
d.lgs. 150/2011, alla Regione la cessazione della condotta Parte_1
discriminatoria e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti;
ha disposto la revoca della delibera regionale con la quale era stata esercitata la prelazione c.d. artistica.
2.1. In particolare, il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e respinta l'eccezione di litispendenza con riferimento al giudizio amministrativo introdotto dall' per far accertare l'illegittimità CP_1
della delibera regionale, ha accertato la sussistenza di una condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 286/1998, dei principi dettati dalla
Direttiva 2000/43/CE, e dal d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 di attuazione
5 dell'indicata direttiva, come elaborati dalla Corte di Giustizia UE, nonché
tenuto conto del disposto dell'art.28 d. lgs. 150/2011, disciplinante le controversie in materia di discriminazione.
Il Tribunale ha valorizzato alcune dichiarazioni pubbliche rese dal Presidente
della e da assessori alla giunta regionale lombarda, Parte_1
«all'indomani dell'aggiudicazione del bene di causa in favore dell' di e prima dell'adozione della Controparte_1 CP_1
delibera del 20 maggio 2019», dalle quali emergeva l'intenzione di esercitare la prelazione di cui al d.lgs. 42/2004 «al fine di evitare che un luogo della cristianità venga acquisito da un'associazione professante la fede islamica invece che dagli ortodossi romeni, e così scongiurando il rischio che venga trasformato in una moschea».
Ha, quindi, ritenuto, che l' di sia stata Controparte_1 CP_1
trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe stata la comunità ortodossa
RO (comodataria dell'immobile dal 2015) nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse presentato l'offerta economica più alta e che gli elementi addotti dalla ricorrente siano sufficienti per far presumere l'esistenza di una condotta discriminatoria, in difetto di prova da parte della di aver esercitato Pt_1
la prelazione in assenza di un intento discriminatorio nei confronti dell'Associazione, come, per contro, in precedenza è stato espressamente manifestato all'opinione pubblica.
Ha, quindi, revocato la d.g.r. n. XI/1655 del 20 maggio 2019 con cui è stata esercitata la prelazione c.d. artistica ritenendo che la revoca sia l'unico
6 rimedio idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione e che può
consentire all'associazione ricorrente di esercitare il diritto di proprietà
legittimamente acquisito.
3. In esito al gravame proposto dalla la Corte d'appello Parte_1
di Brescia, con sentenza n. 281/2022, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dall' ed ha dichiarato Controparte_1
compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
3.1. In particolare:
ha respinto il primo motivo di gravame con il quale è stata riproposta la questione della litispendenza;
ha accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale, dopo avere correttamente affermato «la propria giurisdizione», anziché limitarsi a disapplicare in via incidentale, l'atto amministrativo con cui era stata esercitata la c.d. prelazione artistica da parte dell'ente territoriale, ha anche disposto direttamente la revoca dell'atto, senza però dichiarare l'annullamento dell'atto di compravendita stipulato poi tra l e la CP_3
Parte_1
3.2. Ha, quindi ritenuto che:
la ordinanza di primo grado sia stata inutiliter data, non consentendo all' ricorrente di conseguire la proprietà del bene;
CP_1
non sia possibile a ciò porre rimedio in quanto l' non ha CP_1
proposto appello incidentale pur a fronte dell'emissione di un decisum
7 difforme rispetto a quanto da essa perseguito;
la domanda introduttiva del giudizio sia inammissibile per genericità, non essendo stata richiesta al Tribunale «la caducazione» del contratto di compravendita tra (nei confronti della quale peraltro si sarebbe dovuto CP_3
integrare il contraddittorio) e Parte_1
non sia esaminabile il tema della natura discriminatoria o meno della condotta posta in essere dalla «attesa la non autosufficienza di un Pt_1
tale accertamento» e non avendo l'appellata riproposto, ex art.346
cod.proc.civ., la domanda risarcitoria, svolta in via subordinata e rimasta assorbita dalla decisione adottata.
4. L' ha proposto ricorso per Controparte_1
cassazione sulla base di sei motivi.
4.1. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso Parte_1
incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
4.2. La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale ed ha rigettato il ricorso incidentale condizionato.
4.3. Ha, evidenziato, innanzi tutto, che nelle more del giudizio il TAR
Lombardia sezione di Milano si è pronunciato sulla legittimità della delibera regionale, atteso che, una volta che l'interesse all'acquisizione pubblica del bene d'interesse culturale si esprima nelle forme richieste dall'ordinamento
(e l'art. 62, co. 2, d.lgs. 42/2004, alla luce della novella introdotta con il d.lgs.
152/2006, richiede che l'esercizio della prelazione sia motivato con «le
8 specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene»), il sindacato giurisdizionale non può spingersi sino a vagliare i profili di opportunità
dell'atto di esercizio della prelazione.
4.4. Ha, poi, ricordato che l' di con la Controparte_1 CP_1
domanda giudiziale, in sede civile, ha chiesto: «in via principale: accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento di
[...]
concretatosi nell'adozione degli atti con i quali è stata esercitata Parte_1
la prelazione ex artt. 60-62, d.lgs. 42/2004, per i motivi in narrativa;
per l'effetto, condannare alla immediata cessazione del Parte_1
comportamento discriminatorio ed alla rimozione dei suoi effetti, consistenti nella sottrazione del bene immobile alla legittima proprietà della
Associazione ricorrente, nei modi che saranno ritenuti più opportuni da
Codesto Giudice, anche mediante la condanna della resistente a revocare/annullare/dichiarare nulli e/o disapplicare gli atti amministrativi ritenuti discriminatori;
in via subordinata: accertare e dichiarare la natura discriminatoria del comportamento di per i motivi in Parte_1
narrativa, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione ricorrente, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che, in subordine, sarà ritenuta di giustizia (...)».
Ha rilevato che:
il petitum immediato consiste nell'annullamento dell'atto di esercizio della prelazione, la Delibera di Giunta regionale n. XI/1655 del 20.5.2019, cui è
seguito l'acquisto dell'immobile da parte dell'Ente, in luogo dell'originario
9 acquirente ovvero della disapplicazione di tale atto;
CP_1
il petitum mediato della domanda giudiziale consiste nella rivendicazione del bene immobile venduto da all' a seguito di asta pubblica, CP_3 CP_1
in data 2.5.2019, vendita sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio, da parte della del diritto di prelazione;
Parte_1
la causa petendi posta a sostegno dell'azione di recupero della proprietà del bene immobile è costituita dall'accertamento dell'intento discriminatorio verso l'Associazione, in quanto rappresentativa del culto islamico;
intento sotteso alla prelazione, esercitata - secondo l'attrice - in violazione dei precetti di cui all'art. 43, d.lgs. 25.7.1998, n. 286.
4.5. Ha, quindi, ritenuto fondato il primo motivo, con cui la ricorrente
<lamenta che la Corte d'Appello di Brescia abbia omesso di considerare
una parte decisiva della motivazione e del dispositivo dell'ordinanza di
primo grado, ossia quella in cui è stato accertato e dichiarato il contenuto
discriminatorio del provvedimento amministrativo di esercizio della
prelazione e condannata la resistente alla rimozione degli effetti della
condotta medesima, e abbia omesso di considerare gli «effetti automatici»
sul regime proprietario del bene, conseguenti alla rimozione degli effetti
della condotta discriminatoria disposta dalla decisione di primo grado, con
la conseguente erronea statuizione di non poter emendare l'errore del
Tribunale consistente nell'aver anche disposto direttamente la revoca del
provvedimento amministrativo concretante la condotta discriminatoria
anziché la sola condanna alla rimozione degli effetti della condotta e, quindi,
10 del provvedimento in questione>>.
Ha svolto, al riguardo, le seguenti considerazioni:
<In effetti, il dispositivo della sentenza di primo grado (che anche il PG ha
ritrascritto in memoria) era del seguente tenore: «
1. Accerta il carattere
discriminatorio ai danni dell' di Bergamo della Controparte_1
condotta tenuta dalla Regione con l'adozione della d.g.r. n. Parte_1
XI/1655 del 20 maggio 2019; 2. ordina ai sensi dell'art. 28, comma quinto,
d.lgs. 150/2011 alla Regione la cessazione della condotta Parte_1
discriminatoria e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli
effetti e, conseguentemente, revoca la d.g.r. n. XI/1655 del 20 maggio 2019
(...)». … Ora, indubbiamente, la revoca dell'atto amministrativo (rectius:
l'annullamento) non rientrava nei poteri dell'Autorità giudiziaria ordinaria,
essendo l'esercizio della prelazione l'espressione di un potere discrezionale
e autoritativo della P.A., come tale soggetto alla giurisdizione del Giudice
amministrativo (Cass. Sez. un., 10619/2010).
Ma, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda
proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il
fatto che la domanda medesima contenga (anche) la richiesta di
annullamento di un atto amministrativo, perché, ove tale richiesta si
ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione
della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte
dell'amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il
potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto
11 amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo
(Cass. Sez. un., 16218/2001).
E la giurisdizione del giudice ordinario sulla condotta discriminatoria
sussiste, in quanto il diritto a non essere discriminati si configura come un
diritto soggettivo assoluto;
né la giurisdizione può essere negata ai sensi
degli artt. 4 e 5 del r.d. n. 2248 del 1865 all. E, in quanto il giudice ordinario
è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in
violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi
controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A. (Cass. Sez.Un.
3670/2011; cfr. anche Sez. Un. Cass. 7186/2011: «In tema di azione ai sensi
dell'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), il legislatore,
al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate
discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una
posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e
potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a
qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza
che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata
nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di
utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo,
restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con
attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di
condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto
soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la
12 cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione" »; cfr. Cass. 25011/2014; Cass. 9966/2017)… Ne consegue
che la Corte d'appello, preso atto del superamento da parte del Tribunale
dei limiti della propria giurisdizione, attraverso la revoca diretta della
delibera regionale, avrebbe dovuto, ove avesse ritenuto la sussistenza del
carattere discriminatorio dell'esercizio della prelazione, disapplicare l'atto,
rimuovendo la violazione del diritto soggettivo assoluto (Cass. Sez. un.,
3057/2022) all'eguaglianza di trattamento sancito dall'art. 3 Cost. e ribadito
dalla l. 286/1998 (Cass. Sez. I, 3842/2021).
Nulla vietava, insomma, alla Corte territoriale, ove avesse delibato
positivamente la sussistenza della denunziata discriminazione, di ricondurre
il provvedimento impugnato nell'alveo dei poteri dell'Autorità giudiziaria
ordinaria (Cass. Sez. un., 3670/2011), evitandone così una integrale
demolizione… Non è poi chiara la motivazione della sentenza in ordine
all'essere il provvedimento del Tribunale inutiliter dato, in mancanza di
declaratoria (non peraltro richiesta dall' , che assume di averne CP_1
appreso l'esistenza dopo la costituzione in giudizio della della Pt_1
caducazione dell'acquisto da parte della conseguente all'esercizio Pt_1
della prelazione. Invero, ai sensi dell'art. 61, co. 4, d.lgs. 42/2004, l'atto di
alienazione del bene culturale è «condizionato sospensivamente [al
mancato] esercizio della prelazione» e, in forza dell'art. 63, co. 3, d.lgs.
42/2004, «[l]a proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la
13 prelazione dalla data dell'ultima notifica» del relativo provvedimento alle
parti del contratto di alienazione. L'acquisto del prelazionario, quindi, non
discende da un contratto con l'originario proprietario, ma costituisce
l'effetto legale dell'esercizio della prelazione stessa, che – come già esposto
– configura, a dispetto della propria denominazione, un acquisto forzoso
della proprietà del bene culturale. Cosicché, con l'atto del 1° luglio 2019,
l' e la si sono limitate a dare atto del mancato CP_3 Parte_1
avveramento della condizione sospensiva e dell'intervenuto acquisto del
bene, disapplicato l'atto di esercizio della prelazione, venendo a mancare la
condizione sospensiva espressa dall'art. 61, co. 4, d.lgs. 42/2004, si sarebbe
consolidato l'acquisto dell' di mentre la Controparte_1 CP_1
successiva vendita ad opera dell , avvenuta a non domino, sarebbe da CP_3
ritenersi inefficace. Tale inefficacia è suscettibile di accertamento incidenter
tantum, senza che emerga, in capo alla attrice, oggi ricorrente, CP_1
l'onere di muovere una specifica impugnativa del contratto sopravvenuto.
In sostanza, come anche osserva il PG (e come anche ha rilevato il TAR
Lombardia, sia pure al solo fine della verifica preliminare dell'interesse ad
agire della nell'azione di impugnativa dell'atto Controparte_1
amministrativo), nel momento in cui viene annullato (rectius, nel presente
giudizio, disapplicato) un atto amministrativo che, di per sé stesso soltanto
– come si evince dal comma 3, secondo periodo, dell'art. 61, d.lgs. 42/2004
– produce l'affetto traslativo in capo all'Ente prelazionario, ciò comporta,
ipso jure, l'avveramento definitivo della condizione sospensiva del mancato
14 esercizio della prelazione e, conseguentemente, l'acquisto del bene in capo
all'originaria contraente . Ciò, con effetto ex tunc, stante la CP_1
retroattività della condizione sospensiva>>.
4.6. Ha, poi, ritenuto che anche il secondo motivo << con il quale si lamenta
che la Corte d'appello abbia affermato che non si poteva emendare l'errore
del Tribunale non avendo l' proposto appello avverso CP_1
l'ordinanza di primo grado, è fondato.
L' , vittoriosa integralmente in primo grado, (solo la domanda CP_1
subordinata risarcitoria essendo stata assorbita) aveva l'onere di proporre
appello incidentale, dolendosi di un provvedimento che ne accoglieva
totalmente le domande, sia pure eccedendo dalla propria sfera di
giurisdizione.
Quanto poi all'asserita violazione del litisconsorzio necessario, a causa
della mancata evocazione dell'alienante , tale violazione non sussiste, CP_3
stante l'indifferenza dell'alienante rispetto alla controversia fra acquirente
e terzo prelazionario (Cass. Sez. 7501/2007; Cass. 17433/2006; Cass.
8776/2005)>>.
4.7. Ha, infine, ritenuto che <Meritevoli di accoglimento sono pure i
restanti motivi, tre e quattro, enunciati violazione di legge, per avere la Corte
d'appello dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado
dell' , sebbene, oltretutto, tale vizio non fosse mai stato eccepito CP_1
e sollevato da alcuno.
Non si comprende come possa essere stata ritenuta generica la domanda
15 giudiziale di ricorso principale, posto che evidente era il bene della vita
richiesto: la rimozione degli effetti di un atto denunciato come
discriminatorio ed il recupero conseguente della proprietà del bene
acquistato.
L'enunciazione sovrabbondante dei vari istituti che avrebbero potuto
condurre a tale risultato (revoca, annullamento, nullità, disapplicazione) è
una mera conseguenza della tecnica tuzioristica tipica degli scritti difensivi,
ma non inficia in alcun modo la chiarezza delle pretese attoree>>.
4.8. Ha, invece rigettato il ricorso incidentale condizionato:<le domande
distinte, civile ed amministrativa, hanno petitum e causa petendi non
sovrapponibili (come peraltro affermato anche dal TAR Lombardia) e
nessuna situazione di litispendenza può peraltro ipotizzarsi fra domande
svolte davanti a uffici giurisdizionali diversi (Cass. 18024/2013: «La
situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea
pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari
diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario;
ne consegue che,
nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione,
il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla
giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono
appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto
l'art. 362 cod. proc. civ. e non l'art. 39 cod. proc. civ.»). Va ribadito che l'art.
44, comma 3, d.lgs. 286/1998 contempla, espressamente, la giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria per la rimozione degli effetti (leggi:
16 disapplicazione) degli atti amministrativi che dovessero essere adottati per
finalità discriminatorie>>.
5. Pertanto, accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale condizionato, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. ha riassunto il giudizio. Parte_1
5.1. L' si è costituita. Controparte_1
5.2. Il Collegio ha ritenuto inammissibile la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
5.3. Alla udienza collegiale dell'08 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va ricordato che nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale,
diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio (detto anche proprio, che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia) conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve, pertanto,
esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo
17 obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
(Cass. 23314/2018).
1.1.E' il caso di specie in cui la sentenza cassata, senza esaminare il merito della controversia, ha un contenuto meramente processuale, avendo la Corte
d'Appello ritenuto dirimente che il Tribunale non potesse disporre la revoca della delibera regionale, che la ordinanza fosse inutiliter data in quanto nulla ha disposto sulla caducazione del contratto di compravendita stipulato dalla in conseguenza dell'esercizio della prelazione, che mancasse Pt_1
censura al riguardo da parte dell' ma anche domanda CP_1
nell'originario ricorso.
1.2. La Suprema Corte ha formulato al riguardo le considerazioni già
riportate in modo testuale (che costituivano oggetto dei motivi di appello secondo e quinto in parte, con riferimento alla questione della revoca ed dell'asserito consolidamento dell'effetto reale inerente l'acquisto del bene)
che vincolano questo giudice di rinvio e non possono essere più messe in discussione, al pari della questione inerente la litispendenza (già oggetto del primo motivo d'appello della e poi di ricorso incidentale Pt_1
condizionato) sul quale è pure intervenuto il rigetto della Suprema Corte.
2. Occorre, quindi, esaminare gli ulteriori motivi di gravame (terzo, quarto,
quinto in parte, sesto, settimo e ottavo) proposti da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che vengono di seguito riportati:
terzo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 46 TFUE e dell'art. 7
18 del regolamento n. 1621/69 – violazione art. 43 D. Lgs n. 286/1998 e D. Lgs
n. 42/04 – errore di fatto e di diritto”: viene evidenziato come “l'esercizio
di un diritto di prelazione, in sé, non può che comportare la compressione
del diritto di altro soggetto, l'acquirente”, essendo la natura stessa del provvedimento e del potere esercitato a comportarne l'effetto, cosicché “la
valutazione dell'asserito trattamento pregiudizievole non avrebbe potuto
esimersi dal considerare la legittimità e la congruenza del provvedimento di
prelazione, rispetto alla legislazione in materia di beni culturale e rispetto
alla ratio di un provvedimento di prelazione”;
quarto motivo “violazione di legge (art. 7 LR 30/12/2009, n. 33; LR 30/2006;
D. Lgs n. 571/93) – perplessità ed erroneità nella motivazione – errore di
fatto e di diritto”: la ordinanza viene censurata nella parte in cui il primo
Giudicante ha ritenuto che “il bene per cui è stata esercitata la prelazione
faceva già parte di un'articolazione del sistema regionale”, laddove le ASST
“sono soggetti giuridici autonomi, con proprio patrimonio e personalità
giuridica”, che svolgono funzioni amministrative di interesse regionale ma
“non ne sono articolazioni organizzative”, e si contesta che essa avrebbe acquistato un bene già di sua proprietà, l'esercizio della prelazione in tal modo essendo risultato contraddittorio rispetto alla precedente autorizzazione alla vendita, posto che tale tesi, in primo luogo, contrasterebbe con il principio di tipicità degli atti amministrativi, i due provvedimenti –
quello sulla vendita dei beni e quello sulla prelazione – avendo ambiti di istruttoria completamente diversi e, pertanto, non ponendosi in
19 contraddizione l'uno con l'altro ed, in secondo luogo, non terrebbe in conto che l'autorizzazione alla vendita è stata globale e richiesta indipendentemente dall'esistenza di un vincolo culturale, fermo restando che
“non solo l'autorizzazione alla vendita non è in contrasto con l'esercizio
della prelazione, ma ne costituisce l'antecedente necessario”;
quinto motivo “difetto assoluto di giurisdizione – violazione di legge (D. Lg
n. 42/04) – errore di fatto e di diritto”: viene censurata la statuizione con cui il Tribunale ha disposto sul merito dell'azione amministrativa ritenendo il progetto culturale da essa elaborato “palesemente generico e fuorviante nella
parte in cui intende valorizzare il turismo sanitario”, incorrendo in tal modo nel difetto assoluto di giurisdizione “per voler sostituire la propria
valutazione a quella della PA, in palese contrasto con il principio di
separazione dei poteri”;
sesto motivo “errore di fatto e di diritto – erroneità e perplessità nella
motivazione – violazione di legge (D. Lgs. n. 42/04) – violazione art. 21
Cost.”: lamenta la che il primo Giudice abbia valorizzato le Pt_1
dichiarazioni di alcuni esponenti politici che avrebbero palesato l'intenzione di esercitare la prelazione di cui al d. lgs. n. 42/04 “al fine di evitare che un
luogo della cristianità venga acquisito da un'associazione professante la
fede islamica, invece che dagli ortodossi romeni, così scongiurando il rischio
che venga trasformato in una moschea”, laddove secondo l'appellante, ferma restando l'imputabilità delle dichiarazioni esclusivamente a chi le ha esternate – e non, dunque, alla Giunta nel suo complesso e neppure agli atti
20 dirigenziali dell'ente – queste non potrebbero costituire il perno decisorio della decisione;
settimo motivo “errore di fatto e di diritto – contraddittorietà interna nella
motivazione – mancata considerazione di documenti decisivi per la
risoluzione della controversia – perplessità nella motivazione”: viene censurata la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto che la discriminazione vi sarebbe stata, in ragione di “un atteggiamento di favore
nei confronti della Comunità ortodossa”, sulla base di dichiarazioni di stampa, senza considerare che “il contratto di comodato, centrale per
affermare tale presunto favore, è stato stipulato dalla , senza alcun CP_3
intervento della regione”, tanto che pochi giorni dopo l'acquisto “la Pt_1
ha diffidato, in data 8 luglio 2019, la a rilasciare Parte_2
i locali”, approvando in data 6 luglio 2020 la delibera con la quale “si dava
incarico ai legali di procedere alle azioni legali per lo sgombero della
chiesa”, ma neppure che “il progetto è stato approvato in maniera tale da
escludere, per la propria realizzazione, la presenza della Comunità
ortodossa”, dovendosi concludere nel senso che “non si è trattato di una
discriminazione legata alla religione islamica”;
ottavo motivo “errore di fatto e di diritto – mancanza di proporzionalità in
relazione alle pubblicazioni e alla condanna alle spese”: la lamenta Pt_1
di essere stata condannata alle spese, pur vertendosi su “questione
controversa, esplicatasi attraverso un atto amministrativo legittimo”, e alla pubblicazione dell'ordinanza gravata sul Corriere della Sera e sul sito della
21 in violazione del principio di proporzionalità. Pt_1
3. In sede amministrativa è stata accertata la legittimità della delibera regionale, motivata con la finalità di valorizzazione culturale del bene in conformità alla previsione dell'art. 62 comma secondo d.lgs. n. 42/2004 e succ. modd., avendo il Giudice amministrativo per scopi ritenuto non valutabili i profili di opportunità della scelta ammnistrativa.
Ma anche l'atto amministrativo legittimo può essere connotato da intento discriminatorio;
nel caso di discriminazione indiretta la differenziazione che causa pregiudizio è conseguenza dell'applicazione di criteri formalmente neutri ma che oggettivamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di persone.
Nel caso in esame non si discute del potere in capo alla di procedere Pt_1
all'acquisto coattivo del bene (e, del resto, la sottoposizione del bene al vincolo culturale e l'essere la compravendita sospensivamente condizionata al mancato esercizio della prelazione sono stati oggetto di specifiche clausole nel contratto di acquisto dell' ). CP_1
Correttamente il Tribunale ha ritenuto discriminatorio non l'esercizio in sé
del diritto di prelazione ma l'intento che attraverso di esso è stato perseguito.
4. Al riguardo il Tribunale ha evidenziato quali elementi pregnanti che portano a ritenere che la prelazione sia stata esercitata non già per la salvaguardia del bene culturale in sé ma per impedire che esso venga acquisito dall' di Controparte_1 CP_1
22 la dichiarazione resa dal Presidente della Attilio ON Pt_1 Parte_1
in data 26 ottobre 2018 (il giorno successivo all'asta pubblica) riportata sul sito ufficiale di “Il simbolo della cristianità sarà Parte_1
salvaguardato perché farà valere il diritto di prelazione. Parte_1
La Chiesa dei frati è vincolata dal Ministero dei beni culturali e la sua
vendita può essere effettuata solo con le modalità disposte dal d.lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004 in materia di beni artistici, il quale prevede che la
compravendita del bene possa avvenire solo se lo Stato, la Regione o il
Comune non esercita il diritto di prelazione dell'acquisto. Diritto di cui la
ha intenzione di avvalersi. Ho già contattato telefonicamente padre Pt_1
, responsabile della comunità ortodossa rumena a Persona_2
per rassicurarlo e illustrargli le azioni che metterà in atto CP_1 Pt_1
per consentire alla comunità di non perdere il loro luogo di culto” (doc. 6);
la dichiarazione del Presidente ON a mezzo facebook del 28 ottobre
2018: “io una chiesa non l'avrei mai messa in vendita, mi stupisce che
l'azienda ospedaliera non si sia resa conto della delicatezza della questione.
Comunque faremo valere la prelazione, così come previsto dalla legge, e non
ci potrà essere spazio per alcun ricorso” (doc. 6 ter);
la dichiarazione resa da padre e riportata su “L'eco di Persona_2
Bergamo” in data 29 ottobre 2018: “L'umore è buono perché il Presidente
della Regione Attilio ON, venerdì sera al telefono, mi ha assicurato che
tutto sarà messo a posto. La ha il diritto di prelazione e quindi la Pt_1
Chiesa sarà ricomprata ed affidata a noi. Non sappiamo quali saranno le
23 condizioni, ma penso che sapremo qualcosa entro tre mesi. Intanto abbiamo
un accordo verbale con ON, ma anche un accordo scritto con il
contratto di comodato d'uso gratuito che scade il 30 giugno. E il contratto
deve essere rispettato. La ha fatto una promessa ed io ci credo” Pt_1
(doc. 7);
la dichiarazione resa dall'assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità
sostenibile avv. Claudia Terzi in data 26 ottobre 2018: “Verificheremo la
legittimità delle offerte presentate. Non ci si aspettava la partecipazione di
altri, pensavamo che la comunità ortodossa fosse l'unica interessata” (doc.
8);
la comunicazione stampa resa a mezzo facebook dall'assessore regionale al
Territorio e Protezione Civile avv.to Pietro Foroni: “Mi auguro anche che
tutte le autorità competenti verifichino attentamente e con scrupolo la
vicenda per capire da che parte provengano i fondi che permetterebbero a
questa associazione islamica l'acquisizione di tale bene. Sono infine
alquanto sorpreso dell'atteggiamento del PD e del Sindaco di che, CP_1
invece di preoccuparsi della fine che rischia di fare un pezzo della storia
religiosa, artistica e spirituale di e dei bergamaschi quasi ne CP_1
gioiscono” (doc. 9);
la dichiarazione resa a mezzo facebook dall'assessore alle infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile avv. Claudia Terzi in data 27 ottobre 2018:
“La Regione sana una situazione che si è creata per una serie di leggerezze
e distrazioni. Andando al cuore del problema. Ovvero la comunità
24 bergamasca vede di buon occhio la trasformazione di una chiesa cristiana
in moschea? Il nervosismo del sindaco e lo scomposto protagonismo di oggi,
dimostrano solo che nemmeno in questa occasione può garantire i suoi amici
islamici, con i quali i suoi colleghi di partito avevano forse imbastito il
colpo”; (doc. 11);
la dichiarazione resa dal Presidente ON e riportata nella sezione locale del Corriere della Sera del 31 marzo 2019: “Certo, in Italia si può fare ricorsi
su tutto, ma in questo caso non avrebbe senso. E non siamo tenuti nemmeno
a motivare la decisione di esercitare la prelazione” (doc. 34).
4.1. Scarsamente significativa è, nell'ottica di chi subisce la condotta discriminatoria (e, a ben vedere, di chiunque legga tali pubbliche dichiarazioni) la questione della immedesimazione giuridica tra chi ha reso le predette dichiarazioni e l'ente regionale, fermo restando che si tratta di soggetti aventi i ruoli istituzionali di Presidente e di Assessore, tutti componenti della Giunta che il 20 maggio 2019 ha poi assunto la delibera con cui è stato disposto l'esercizio del diritto di prelazione.
La pretesa della di connotare la questione quale mera Parte_1
“polemica politica di stampa”, innestata da un tweet del Sindaco (“Dopo aver
fatto di tutto per impedire la costruzione di nuovi luoghi di culto per i
musulmani, mette all'asta l'ex chiesa degli Ospedali Parte_1
Riuniti. Chi se l'aggiudica? I musulmani, che nel pieno rispetto della legge
ne faranno una moschea) conferma, piuttosto che contrastare, tale considerazione.
25 Se la pregressa autorizzazione preventiva alla vendita del bene data da con delibera n. 4335 del 26 ottobre 2012 ha lasciato Pt_1 Parte_1
inalterato il diritto di esercitare la prelazione a vendita avvenuta, è di oggettiva evidenza che, a partire dal giorno successivo all'asta pubblica che ha visto aggiudicataria del bene l' di e in Controparte_1 CP_1
risposta al tweet del Sindaco di attraverso le predette e pressoché CP_1
univoche dichiarazioni, è stato reso palese dal Presidente della (pure Pt_1
sul sito ufficiale della con conseguente rilievo Parte_1
istituzionale anche dal punto di vista dello strumento comunicativo) e da altri componenti della Giunta l'intento di contrastare l'acquisizione dell' e di rendere funzionale allo scopo il successivo e pur CP_1
formalmente legittimo esercizio della prelazione.
La decisione di esercitare la prelazione è stata coì resa pubblica sei mesi prima della denuncia di trasferimento secondo le modalità previste dal d.lgs.
42/2004 e non è stata giustificata sulla base di specifici interessi pubblici e di valorizzazione del bene;
in modo chiaro ed univoco, è stata valutata la incongruità dell'acquisto della proprietà del bene con la fede degli associati.
Valutazione che non ha nulla a che vedere con l'interesse pubblico alla tutela del bene vincolato per il suo valore storico ed artistico.
Al riguardo assumono rilievo le “rassicurazioni” e le “promesse” che il
Presidente della ha dato al rappresentante della comunità ortodossa, Pt_1
all'indomani dell'asta, e che trovano riscontro nelle rispettive dichiarazioni,
di segno univoco, dagli stessi rese agli organi di stampa.
26 Del resto è la stessa che evidenzia l'autonomia del vincolo culturale Pt_1
rispetto al vincolo di destinazione al culto cattolico riguardo al quale il
Tribunale ha evidenziato, in modo condivisibile, che <
sottoposto al sindacato giudiziale l'utilizzo che tale associazione intende fare della Chiesa – Casa dei frati>> e che, comunque, <
compravendita ha preso atto che “a norma dell'art. 831, comma 2, c.c.,
l'immobile oggetto del presente atto è sottoposto a vincolo di destinazione
all'esercizio del culto cattolico”>>
4.2. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione anche dei principi in materia di onere probatorio.
L'art. 28, comma quarto, d.lgs. 150/2011 prevede che “quando il ricorrente
fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai
quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della
discriminazione”.
Nel caso di specie a fronte delle circostanze evidenziate, che depongono in modo univoco per la esistenza di un intento discriminatorio, e della deduzione, non smentita, da parte della Controparte_1
circa il fatto che “non si è mai verificato un singolo caso di esercizio della
prelazione ex art. 60, d.lgs. 42/2004 da parte di un'Amministrazione nei
confronti di un bene alienato da un'altra Amministrazione, dalla stessa
controllata” e che “risultano rarissimi persino i casi di prelazione esercitata
nei confronti di un bene alienato da parte di una Pubblica Amministrazione
27 tout court”, ha omesso di provare elementi che Parte_1
contrastino tali circostanze e che valgano a far ritenere che l'esercizio della prelazione sia avvenuto in assenza dell'intento di impedire l'acquisizione del bene da parte dell' in precedenza Controparte_1
pubblicamente manifestato attraverso soggetti istituzionali.
L'argomento per cui, in conseguenza dell'esercizio della prelazione e dell'approvazione del piano di valorizzazione culturale, sia stata manifestata attraverso diffida e intimazione di sgombero la volontà di escludere permanenza della Comunità ortodossa non può essere valorizzato al fine di escludere l'intento discriminatorio.
A parte la considerazione che il progetto di valorizzazione culturale prevede l' auspicio che il complesso della “possa ridiventare un Parte_3
centro di culto”, oltre un “polo di aggregazione culturale”, la richiesta di rilascio del bene alla Comunità che lo godeva da anni in Parte_4
comodato d'uso gratuito costituisce un effetto dell'esercizio della prelazione ma ne lascia inalterata la preesistente finalità discriminatoria.
La difesa della convenuta in riassunzione pone una domanda: “avrebbe la
Regione esercitato la prelazione ove il vincitore dell'asta non Parte_1
fosse stata un'associazione di credenti musulmani”?
Alla luce delle già riportate dichiarazioni pubbliche, della sorpresa
(“pensavamo che la comunità ortodossa fosse l'unica interessata”) e dello scalpore che ha creato l'aggiudicazione del bene all'asta all'Associazione,
delle “rassicurazioni” e “promesse” che il Presidente della ha dato Pt_1
28 al rappresentante della comunità ortodossa all'indomani dell'asta, deve ritenersi che, ove il bene fosse stato aggiudicato alla Comunità Parte_4
non si sarebbe avvalsa della facoltà di esercizio
[...] Parte_1
della prelazione.
4.4. La Suprema Corte, in ordine ai comportamenti discriminatori posti in essere da un ente pubblico nei confronti di privati con l'adozione di atti amministrativi, ha ritenuto che <
configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3
Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs.
9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista nell'emanazione di un atto amministrativo. Il giudice ordinario deve, infatti, limitarsi "a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunziato, disattendendolo "tamquam non esset" e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, ove confermato lesivo del principio di non discriminazione od integrante gli estremi della illegittima reazione, senza tuttavia interferire nelle potestà della p.a., se non nei consueti e fisiologici limiti ordinamentali della disapplicazione incidentale ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi". (Cass. S.U. n. 3670/2011).>> (cfr. Cass. 3842/2021).
Il Tribunale ha vagliato il piano di valorizzazione culturale che, secondo la stessa tesi dell'attrice in riassunzione è stato “elaborato al fine di impedire la
29 compravendita”, senza trascendere dal limite della propria giurisdizione ma solo per <
lo scopo ovvero con l'effetto di discriminare>>; al riguardo ha evidenziato che < a Parte_1
giustificazione della decisione di esercitare il diritto di prelazione, nella parte in cui si propone di valorizzare l'ingente patrimonio artistico di proprietà
degli enti ospedalieri lombardi e di creare un “volano del cosiddetto turismo
sanitario” appare non solo generico ed indeterminato ma anche fuorviante atteso che nelle vicinanze della Chiesa – Casa dei frati non vi è più un ospedale, essendovi stata insediata la sede della Guardia di Finanza>>.
Del resto, è dato oggettivo che la finalità di acquisire il bene per il suo valore culturale in capo all'ente territoriale era inesistente sino a quando l di non si è aggiudicata l'immobile e che Controparte_1 CP_1
tale finalità non ha coinvolto ulteriori porzioni dell'ex compendio ospedaliero benché di pregio e anch'esse sottoposte a vincolo culturale;
sostiene, a ragione, che “ La c.d. prelazione artistica è Parte_1
disciplinata dal d. lgs. N. 42/2004, è un diritto degli enti pubblici e sorge,
pacificamente, solo dopo la comunicazione di cui all'art 59 del decreto
legislativo citato: tra l'altro solo dopo tale atto è possibile conoscere le
condizioni economiche dell'acquisto ed operare la relativa valutazione.
Pertanto, prima dell'aggiudicazione non era neppure configurabile
l'esercizio della prelazione”; e tuttavia, la decisione in ordine all'esercizio della prelazione era stata resa pubblica;
sicché la predisposizione del piano
30 di valorizzazione culturale, al di là delle critiche al suo contenuto, attiene al profilo di regolarità formale dell'atto amministrativo ma lascia impregiudicata la connotazione discriminatoria della sostanziale finalità cui l'esercizio della prelazione è stato piegato alla luce delle inequivocabili dichiarazioni, mai smentite o rettificate, rese dal Presidente e da esponenti istituzionali della componenti della Giunta che ha poi approvato il Pt_1
piano e deliberato l'esercizio della prelazione.
5. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata in ordine all'accertamento della natura discriminatoria nei confronti dell' della delibera della Giunta Controparte_1
Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019 con la quale è stata esercitata la prelazione in relazione all'immobile acquistato dalla medesima Associazione
con atto di compravendita a rogito Notaio del 02 maggio 2019 rep. Per_1
N. 61.499 racc. n. 15.039 ma, in luogo della <> disposta dal
Tribunale, la delibera stessa va disapplicata con tutti gli atti successivi ad essa conseguenti.
5.1. Con riferimento alla efficacia dell'atto di compravendita la Suprema
Corte ha rilevato che, disapplicato un atto amministrativo <
stesso soltanto – come si evince dal comma 3, secondo periodo, dell'art. 61,
d.lgs. 42/2004 – produce l'affetto traslativo in capo all'Ente prelazionario,
ciò comporta, ipso jure, l'avveramento definitivo della condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione e, conseguentemente,
l'acquisto del bene in capo all'originaria contraente Ciò, con CP_1
31 effetto ex tunc, stante la retroattività della condizione sospensiva>>.
Pertanto, va dichiarato che per effetto della disapplicazione deve ritenersi definitivamente avverata, con effetto ex tunc, la condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione e, conseguentemente, va accertato l'acquisto del bene in capo all'originaria contraente Controparte_1
.
[...]
6. E' infondato anche l'ottavo motivo con cui si duole Parte_1
della statuizione di condanna alle spese da parte del primo Giudicante;
invocare al riguardo la formale legittimità dell'atto amministrativo con cui è
stato disposto l'esercizio della prelazione non giustifica la deroga all'ordinario principio della soccombenza in quanto, come già evidenziato il profilo formale è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della natura discriminatoria
Quanto alla pubblicazione su quotidiano nazionale, la connotazione della vicenda ed il risalto che essa ha avuto rendono senz'altro proporzionato l'ordine di pubblicazione della sentenza che è facoltà del Tribunale disporre ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
7. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario.
32 Nel caso di specie, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza,
va condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi Parte_1
del giudizio che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(scaglione di riferimento: valore indeterminato complessità elevata) ad eccezione della “fase istruttoria/di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
8. Della presente sentenza, parzialmente modificativa di quella di primo grado, va disposta la pubblicazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 a spese dell'ente regionale per una sola volta sul quotidiano Il Corriere della
Sera.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Parte_1
avverso la ordinanza del Tribunale di Bergamo del 07 ottobre 2020 così
provvede:
1. conferma la predetta in ordine all'accertamento della natura discriminatoria nei confronti dell' di della Controparte_1 CP_1
delibera della Giunta Regionale n. XI/1655 del 20 maggio 2019 con la quale
è stata esercitata la prelazione in relazione all'immobile acquistato dalla medesima Associazione con atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
del 02 maggio 2019 rep. N. 61.499 racc. n. 15.039;
2. in riforma della predetta ordinanza disapplica la delibera stessa con tutti
33 gli atti successivi ad essa conseguenti, fermo restando l'ordine a
[...]
di cessazione della condotta discriminatoria e di adozione di ogni Parte_1
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti;
3. dichiara, inoltre, che per effetto della disapplicazione deve ritenersi definitivamente avverata, con effetto ex tunc, la condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione e, conseguentemente, accerta l'acquisto del bene in capo all'originaria contraente Controparte_1
[...]
4. condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida Controparte_1
per il primo grado in conformità alla liquidazione operata dal Tribunale, per il giudizio di appello in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la
“fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, per il giudizio di legittimità in € 3.402,00
per la “fase di studio”, € 2.478,00 per la “fase introduttiva”, ed € 1.775,00
per la “fase decisionale”, per il presente giudizio di rinvio in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
5. Dispone la pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 28 d.lgs.
n. 150/2011, a spese dell'ente regionale per una sola volta sul quotidiano Il
Corriere della Sera.
34 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OR RI RE SE
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