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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240027417600000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27/01/2025, l'Avv. Difensore_1 impugnava la cartella di pagamento n. 4320240027417600, emessa per mancato pagamento IRAP per l'anno di imposta 2018 notificata in data
28.11.2024 per un importo complessivo di € 1.4112,42. All'uopo, evidenziava:
-che, con riferimento al tributo in oggetto (IRAP 2018 in data 24-25.11.2021, comunicazione n.0042173619101, codice atto n.27844601917), veniva autorizzato ad effettuare dei versamenti rateali del tributo da espletare in 8 rate (27.12.2021; 31.3.2022; 30.6; 30.9.2022; 2.1; 31.3; 30.6 e fino al 2.10.2023, con pagamenti di € 351,93 ciascuno oltre interessi per complessivi € 2.815,44), che aveva iniziato regolarmente a pagare;
-che, in data 25.10.2022, nonostante avesse provveduto a corrispondere le prime 4 rate del piano dei versamenti rateali, si era visto notificare - indebitamente ed immotivatamente - una prima cartella di pagamento (n.043 2022 00154011 25000) sempre relativa ad IRAP 2018, per complessivi € 3.408,97, con importo di € 2.350,00 per tributo oltre oneri, interessi ed accessori;
- che presentava istanza con la quale chiedeva lo sgravio della suddetta cartella (n.043 2022 00154011 25
000) in quanto ultronea, tenuto conto dei pagamenti in corso ed oggetto di rateizzazione;
successivamente, vistosi notificare lo sgravio integrale della cartella suindicata, riteneva che lo stesso fosse anche la conseguenza della proposizione della istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), avendo corrisposto più del tributo (Irap 2018) e ritenendo detto provvedimento anche assorbente della precedente istanza di annullamento della cartella di pagamento n.043 2022 00154011 25 000, per cui aveva in buona fede e legittimamente sospeso gli ultimi tre pagamenti inizialmente concessi dalla istanza di rateizzazione concessa dall'Agenzia Entrate con provvedimento n.27844601917 del 24.11.2021, previsti per il 30.6.2023
(cod. 9001 - €351,93 – 9002 €18,43) ed il 2.10.2023 (cod. 9001 - €351,93 – 9002 €21,53;
- che lo sgravio della cartella della cartella di pagamento n.043 2022 00154011 25 000 era stato disposto in quanto l'Ufficio per errore aveva ritenuto che fosse decaduto dal beneficio della rateizzazione e pertanto ripristinava il piano di rateizzazione della cartella di pagamento, per cui aveva sospeso in buona fede il pagamento delle altre rate della istanza di rateizzazione;
- che invero l'ufficio aveva disposto lo sgravio integrale e non parziale della cartella stessa
(n.0042173619101), che avrebbe dovuto essere limitato alla sola parte del credito tributario (Irap 2018) già onorato mediante il pagamento delle rate fino a quel momento e, non anche, esteso alle ulteriori ultime rate
(due per la precisione, come indicato nel ricorso) ancora da scadere;
tanto premesso chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituivano l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate per la riscossione, che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierno giudice, il ricorso è infondato. Ed invero, la cartella di pagamento n. 4320240027417600 per cui si discute è stata emessa per il mancato pagamento IRAP per l'anno di imposta 2018 (notificata in data 28.11.2024) per un importo complessivo di € 1.411,42.
Con riferimento al tributo IRAP 2018, in data 24-25.11.2021 il contribuente è stato autorizzato a pagare il tributo in otto rate a far data dal 27.12.2021; vistosi notificare la cartella di pagamento (n.043 2022
00154011 25000) sempre relativa ad IRAP 2018 per complessivi € 3.408,97 presentava in data
27.10.2022 istanza con la quale chiedeva lo sgravio della suddetta cartella (n.043 2022 00154011 25
000) in quanto ultronea tenuto conto dei pagamenti in corso ed oggetto di rateizzazione;
vistosi notificare lo sgravio integrale della cartella suindicata, ha tuttavia ritenuto che lo stesso fosse anche conseguenza della proposizione della istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), avendo corrisposto più del tributo (Irap 2018).
In realtà, appare evidente che lo sgravio si riferisse alla sola cartella illegittimamente emessa e non potesse concernere anche la cartella per la quale aveva chiesto e ottenuto istanza di rottamazione quater, non potendosi detto provvedimento ritenere anche assorbente della precedente istanza di annullamento della cartella di pagamento n.043 2022 00154011 25 000.
Ne deriva che gli ultimi tre pagamenti inizialmente concessi dalla istanza di rateizzazione concessa dall'Agenzia Entrate con provvedimento n.27844601917 del 24.11.2021, previsti per il 30.6.2023 (cod.
9001 - €351,93 – 9002 €18,43) ed il 2.10.2023 (cod. 9001 - €351,93 – 9002 €21,53 sono stati illegittimamente sospesi e hanno dato vita alla cartella impugnata con la quale è stata richiesta la residua imposta di € 863,02 oltre sanzioni ed interessi.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 8.10.2025
Il Giudice
TA AN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LABIANCA GAETANO, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320240027417600000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 725/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Le parti discutono il ricorso e si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27/01/2025, l'Avv. Difensore_1 impugnava la cartella di pagamento n. 4320240027417600, emessa per mancato pagamento IRAP per l'anno di imposta 2018 notificata in data
28.11.2024 per un importo complessivo di € 1.4112,42. All'uopo, evidenziava:
-che, con riferimento al tributo in oggetto (IRAP 2018 in data 24-25.11.2021, comunicazione n.0042173619101, codice atto n.27844601917), veniva autorizzato ad effettuare dei versamenti rateali del tributo da espletare in 8 rate (27.12.2021; 31.3.2022; 30.6; 30.9.2022; 2.1; 31.3; 30.6 e fino al 2.10.2023, con pagamenti di € 351,93 ciascuno oltre interessi per complessivi € 2.815,44), che aveva iniziato regolarmente a pagare;
-che, in data 25.10.2022, nonostante avesse provveduto a corrispondere le prime 4 rate del piano dei versamenti rateali, si era visto notificare - indebitamente ed immotivatamente - una prima cartella di pagamento (n.043 2022 00154011 25000) sempre relativa ad IRAP 2018, per complessivi € 3.408,97, con importo di € 2.350,00 per tributo oltre oneri, interessi ed accessori;
- che presentava istanza con la quale chiedeva lo sgravio della suddetta cartella (n.043 2022 00154011 25
000) in quanto ultronea, tenuto conto dei pagamenti in corso ed oggetto di rateizzazione;
successivamente, vistosi notificare lo sgravio integrale della cartella suindicata, riteneva che lo stesso fosse anche la conseguenza della proposizione della istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), avendo corrisposto più del tributo (Irap 2018) e ritenendo detto provvedimento anche assorbente della precedente istanza di annullamento della cartella di pagamento n.043 2022 00154011 25 000, per cui aveva in buona fede e legittimamente sospeso gli ultimi tre pagamenti inizialmente concessi dalla istanza di rateizzazione concessa dall'Agenzia Entrate con provvedimento n.27844601917 del 24.11.2021, previsti per il 30.6.2023
(cod. 9001 - €351,93 – 9002 €18,43) ed il 2.10.2023 (cod. 9001 - €351,93 – 9002 €21,53;
- che lo sgravio della cartella della cartella di pagamento n.043 2022 00154011 25 000 era stato disposto in quanto l'Ufficio per errore aveva ritenuto che fosse decaduto dal beneficio della rateizzazione e pertanto ripristinava il piano di rateizzazione della cartella di pagamento, per cui aveva sospeso in buona fede il pagamento delle altre rate della istanza di rateizzazione;
- che invero l'ufficio aveva disposto lo sgravio integrale e non parziale della cartella stessa
(n.0042173619101), che avrebbe dovuto essere limitato alla sola parte del credito tributario (Irap 2018) già onorato mediante il pagamento delle rate fino a quel momento e, non anche, esteso alle ulteriori ultime rate
(due per la precisione, come indicato nel ricorso) ancora da scadere;
tanto premesso chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituivano l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate per la riscossione, che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierno giudice, il ricorso è infondato. Ed invero, la cartella di pagamento n. 4320240027417600 per cui si discute è stata emessa per il mancato pagamento IRAP per l'anno di imposta 2018 (notificata in data 28.11.2024) per un importo complessivo di € 1.411,42.
Con riferimento al tributo IRAP 2018, in data 24-25.11.2021 il contribuente è stato autorizzato a pagare il tributo in otto rate a far data dal 27.12.2021; vistosi notificare la cartella di pagamento (n.043 2022
00154011 25000) sempre relativa ad IRAP 2018 per complessivi € 3.408,97 presentava in data
27.10.2022 istanza con la quale chiedeva lo sgravio della suddetta cartella (n.043 2022 00154011 25
000) in quanto ultronea tenuto conto dei pagamenti in corso ed oggetto di rateizzazione;
vistosi notificare lo sgravio integrale della cartella suindicata, ha tuttavia ritenuto che lo stesso fosse anche conseguenza della proposizione della istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), avendo corrisposto più del tributo (Irap 2018).
In realtà, appare evidente che lo sgravio si riferisse alla sola cartella illegittimamente emessa e non potesse concernere anche la cartella per la quale aveva chiesto e ottenuto istanza di rottamazione quater, non potendosi detto provvedimento ritenere anche assorbente della precedente istanza di annullamento della cartella di pagamento n.043 2022 00154011 25 000.
Ne deriva che gli ultimi tre pagamenti inizialmente concessi dalla istanza di rateizzazione concessa dall'Agenzia Entrate con provvedimento n.27844601917 del 24.11.2021, previsti per il 30.6.2023 (cod.
9001 - €351,93 – 9002 €18,43) ed il 2.10.2023 (cod. 9001 - €351,93 – 9002 €21,53 sono stati illegittimamente sospesi e hanno dato vita alla cartella impugnata con la quale è stata richiesta la residua imposta di € 863,02 oltre sanzioni ed interessi.
Ne deriva l'infondatezza del ricorso.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 8.10.2025
Il Giudice
TA AN