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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1464 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. CALISTRI ALFREDO, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. NELLI ANDREA, presso il Parte_2 C.F._2 cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28/10/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio, e del di lei Persona_1 affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che i ricorrenti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, da cui è nata a [...] il [...]; (2) che la convivenza tra le parti è Persona_1 divenuta da tempo intollerabile e che da tempo le parti hanno interrotto la convivenza;
(3) che sono
1 pervenuti ad un accordo in ordine all'affidamento condiviso della figlia ed alla Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel suo interesse.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i medesimi ed la minore alle seguenti condizioni: “1) disporre affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa della madre Per_1 Parte_1
[...]
2) Il Sig. terrà con sé la figlia il martedì di ogni settimana andandola a prendere a scuola Parte_2 all'uscita e riportandola a scuola il successivo mercoledì mattina. Dal venerdì alle ore 16,30 fino alla domenica alle ore 21,00 e questo a weekend alternati In ogni caso, i genitori potranno concordare un giorno infrasettimale diverso o anche un giorno in più di pernottamento presso il padre, qualora la figlia esprima tale esigenza, o vi siano impedimenti eccezionali dell'uno o dell'altro genitore che comportino la necessità del cambiamento per una migliore organizzazione nell'interesse di Per quanto relativo alle festività natalizie: salvo diversi accordi tra i genitori, la figlia Per_1 trascorrera' 7 giorni consecutivi con il padre, un anno comprensivi del Natale, quello successivo del
Capodanno e così via alternando. Durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrera' la Pasqua col genitore con il quale non avra' trascorso il Natale. Per quanto riguarda invece le vacanze estive: i genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni ciascuno anche non consecutivi. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente il luogo ed il periodo scelti per le rispettive vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
3)disporre a carico del il versamento della somma di E 350,00 a titolo di mantenimento Parte_2 della figlia oltre rivalutazione Istat, somme da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra
e che contribuisca nella smisura del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo tra Parte_1
Tribunale e COA di Prato.
4) disporre che la usufruisca delle detrazioni fiscali per la figlia minore e che l'assegno Parte_1 unico spetti alla Sigra Parte_1
5) disporre che i genitori si impegnino e si obblighino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza, nonché qualsiasi variazione delle utenze telefoniche.
Spese e compensi legali compensati.”
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlia pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto della figlia con Per_1
2 collocamento prevalente presso la madre avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore. Lo stesso può dirsi in ordine all'obbligo in capo al padre di corrispondere in favore della madre la somma di € 350,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Omologa le seguenti conclusioni congiuntamente depositate:
1) disporre affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la casa della madre Parte_1
2) Il Sig. terrà con sé la figlia il martedì di ogni settimana andandola a prendere a scuola Parte_2 all'uscita e riportandola a scuola il successivo mercoledì mattina. Dal venerdì alle ore 16,30 fino alla domenica alle ore 21,00 e questo a weekend alternati In ogni caso, i genitori potranno concordare un giorno infrasettimale diverso o anche un giorno in più di pernottamento presso il padre, qualora la figlia esprima tale esigenza, o vi siano impedimenti eccezionali dell'uno o dell'altro genitore che comportino la necessità del cambiamento per una migliore organizzazione nell'interesse di Per_1
Per quanto relativo alle festività natalizie: salvo diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrera' 7 giorni consecutivi con il padre, un anno comprensivi del Natale, quello successivo del Capodanno e così via alternando. Durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrera' la Pasqua col genitore con il quale non avra' trascorso il Natale. Per quanto riguarda invece le vacanze estive: i genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni ciascuno anche non consecutivi. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente il luogo ed il periodo scelti per le rispettive vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
3)disporre a carico del il versamento della somma di E 350,00 a titolo di mantenimento Parte_2 della figlia oltre rivalutazione Istat, somme da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra e che contribuisca nella smisura del 50% delle spese straordinarie secondo protocollo tra Parte_1
Tribunale e COA di Prato.
4) disporre che la usufruisca delle detrazioni fiscali per la figlia minore e che l'assegno Parte_1 unico spetti alla Sigra Parte_1
Prende altresì atto delle seguenti conclusioni:
3 5) disporre che i genitori si impegnino e si obblighino reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza, nonché qualsiasi variazione delle utenze telefoniche.
Spese e compensi legali compensati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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