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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5071/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY706C500179 2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, in persona del Direttore e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1
, con sede legale in Modica, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'avviso di accertamento TYZ06C500179-2022 (2017), emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Ragusa, notificato in data 28.12.2022 e relativo alla sussistenza del debito tributario di euro 6.091,00 a titolo di IVA per l'anno 2017, ritenendo per come emerge dalle conclusioni del PVC del Nucleo di verifica dell'Ufficio
Controlli del 19.09.2018, non ammissibile la detrazione operata dalla Cooperativa nella dichiarazione IVA
a.i. 2017, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo deduceva difetto di motivazione e violazione di legge, perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito la spettanza dell'agevolazione fiscale sebbene la società fosse iscritta non nella sezione cooperative sociali ma nella sezione cooperative di produzione e lavoro. Secondo parte appellante, l'iscrizione e le modifiche all'Albo delle Società Cooperative hanno carattere costitutivo rappresentando, quindi, elemento essenziale ai fini della qualificazione della cooperativa;
in assenza di questa iscrizione o delle relative modifiche, la società cooperativa non può invocare le specifiche agevolazioni previste per il proprio settore. L'iscrizione della società nella sezione delle cooperative sociali è avvenuta solo in data 26.07.2018. La cooperativa, esercente l'attività di “Asilo Nido”, ha pertanto applicato, ma erroneamente, il regime di imponibilità alle operazioni attive con IVA ad aliquota ridotta al 5% nell'anno 2017, ed ha poi detratto l'IVA sugli acquisti, determinando un credito IVA nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Peraltro, la sentenza impugnata si riportava alle decisioni nelle controversie instaurate dalla ricorrente avverso il diniego espresso al rimborso
IVA degli anni di imposta 2015 e 2016 contenuto nel PVC del 19.09.2018. Precisava che con siffatte sentenze il Collegio ha accolto i ricorsi di parte avversa decidendo che il rimborso IVA per i rispettivi anni era dovuto disponendo che la ricorrente poteva applicare l'IVA agevolata essendo una cooperativa sociale ONLUS di diritto e in tal senso motivava l'accoglimento del ricorso adottando una motivazione che è esattamente identica a quella riprodotta nella sentenza oggi impugnata. Ma il decidente ha adottato una motivazione per relationem senza confermare le argomentazioni specifiche adottate nelle due sentenze richiamate, incorrendo nel vizio di motivazione. Chiedeva, previa riunione del presente giudizio con i due giudizi citati, la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.
Si costituiva la società, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Deduceva in primo luogo che la circostanza dell'errore nell'iscrizione della società come cooperativa di produzione e lavoro anziché cooperativa sociale, non è mai stata contestata dall'ufficio, con effetto processuale ex art.115 del c.p.c. In secondo luogo, deduceva, come risulta dalla sentenza impugnata, che dalla certificazione prodotta la società risultava iscritta all'albo delle cooperative al n. Numero_1, nella Categoria delle coop. sociali tipo “A” sin dal 25.06.2014 sezione mutualità prevalente. Chiedeva con appello incidentale subordinato l'annullamento o la riduzione delle sanzioni applicate in quanto eccessivamente sproporzionate a fronte del valore del rimborso negato.
All'udienza del 16.01.2026, il Collegio poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è infondato e va rigettato.
Anzitutto va osservato che non è possibile procedere alla riunione del presente giudizio con gli altri due indicati dalla parte appellante perché già definiti, con sentenza n. 9003/15/2024 e n. 9010/15/2024. E' vero che l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica;
in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore. Ma risulta che la società è iscritta all'albo delle cooperative sociali sin dal 2014, per converso nessun documento contrario atto a smentire tale risultanza ha prodotto parte appellante né in primo né in secondo grado, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto di costituzione in primo grado. Peraltro, anche ammettendo l'esistenza delle variazione, si ritiene che, sostanzialmente, la cooperativa ha provato di avere la qualifica prima della variazione stessa dell'iscrizione. La società ricorrente in prime cure essendo iscritta come società di produzione e lavoro non poteva vantare il chiesto rimborso secondo pafrte appellante facendo valere il titolo rappresentato dall'essere stata, di fatto, una cooperativa sociale. Ora, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c., "le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente" e ai sensi dell'art. 223 terdecies co. 6 disp. att. c.c. "le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a utualità prevalente". La società è senz'altro da ritenersi una coperativa sociale, come risulta dall'atto costitutivo, pertanto il combinato disposto delle due norme appena richiamate deve ritenersi sufficiente a far sorgere il diritto alle agevolazioni fiscali dedotte. Da questo punto di vista, va modificata la motivazione della sentenza impugnata, pur confermando la statuizione del dispositivo.
L'appello incidentale subordinato resta assorbito.
Quanto alle spese di lite, va applicato il principio di soccombenza, temuto conto che già altre decisioni in primo e in secondo grado hanno statuito in modo analogo. Pertanto, parte appellante va condannata alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5071/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2
e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY706C500179 2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, in persona del Direttore e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1
, con sede legale in Modica, la sentenza in epigrafe. Premettendo che oggetto del giudizio era l'avviso di accertamento TYZ06C500179-2022 (2017), emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Ragusa, notificato in data 28.12.2022 e relativo alla sussistenza del debito tributario di euro 6.091,00 a titolo di IVA per l'anno 2017, ritenendo per come emerge dalle conclusioni del PVC del Nucleo di verifica dell'Ufficio
Controlli del 19.09.2018, non ammissibile la detrazione operata dalla Cooperativa nella dichiarazione IVA
a.i. 2017, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso introduttivo con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo deduceva difetto di motivazione e violazione di legge, perché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente statuito la spettanza dell'agevolazione fiscale sebbene la società fosse iscritta non nella sezione cooperative sociali ma nella sezione cooperative di produzione e lavoro. Secondo parte appellante, l'iscrizione e le modifiche all'Albo delle Società Cooperative hanno carattere costitutivo rappresentando, quindi, elemento essenziale ai fini della qualificazione della cooperativa;
in assenza di questa iscrizione o delle relative modifiche, la società cooperativa non può invocare le specifiche agevolazioni previste per il proprio settore. L'iscrizione della società nella sezione delle cooperative sociali è avvenuta solo in data 26.07.2018. La cooperativa, esercente l'attività di “Asilo Nido”, ha pertanto applicato, ma erroneamente, il regime di imponibilità alle operazioni attive con IVA ad aliquota ridotta al 5% nell'anno 2017, ed ha poi detratto l'IVA sugli acquisti, determinando un credito IVA nelle dichiarazioni dei redditi presentate. Peraltro, la sentenza impugnata si riportava alle decisioni nelle controversie instaurate dalla ricorrente avverso il diniego espresso al rimborso
IVA degli anni di imposta 2015 e 2016 contenuto nel PVC del 19.09.2018. Precisava che con siffatte sentenze il Collegio ha accolto i ricorsi di parte avversa decidendo che il rimborso IVA per i rispettivi anni era dovuto disponendo che la ricorrente poteva applicare l'IVA agevolata essendo una cooperativa sociale ONLUS di diritto e in tal senso motivava l'accoglimento del ricorso adottando una motivazione che è esattamente identica a quella riprodotta nella sentenza oggi impugnata. Ma il decidente ha adottato una motivazione per relationem senza confermare le argomentazioni specifiche adottate nelle due sentenze richiamate, incorrendo nel vizio di motivazione. Chiedeva, previa riunione del presente giudizio con i due giudizi citati, la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.
Si costituiva la società, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Deduceva in primo luogo che la circostanza dell'errore nell'iscrizione della società come cooperativa di produzione e lavoro anziché cooperativa sociale, non è mai stata contestata dall'ufficio, con effetto processuale ex art.115 del c.p.c. In secondo luogo, deduceva, come risulta dalla sentenza impugnata, che dalla certificazione prodotta la società risultava iscritta all'albo delle cooperative al n. Numero_1, nella Categoria delle coop. sociali tipo “A” sin dal 25.06.2014 sezione mutualità prevalente. Chiedeva con appello incidentale subordinato l'annullamento o la riduzione delle sanzioni applicate in quanto eccessivamente sproporzionate a fronte del valore del rimborso negato.
All'udienza del 16.01.2026, il Collegio poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello è infondato e va rigettato.
Anzitutto va osservato che non è possibile procedere alla riunione del presente giudizio con gli altri due indicati dalla parte appellante perché già definiti, con sentenza n. 9003/15/2024 e n. 9010/15/2024. E' vero che l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ha carattere costitutivo ed è quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica;
in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore. Ma risulta che la società è iscritta all'albo delle cooperative sociali sin dal 2014, per converso nessun documento contrario atto a smentire tale risultanza ha prodotto parte appellante né in primo né in secondo grado, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto di costituzione in primo grado. Peraltro, anche ammettendo l'esistenza delle variazione, si ritiene che, sostanzialmente, la cooperativa ha provato di avere la qualifica prima della variazione stessa dell'iscrizione. La società ricorrente in prime cure essendo iscritta come società di produzione e lavoro non poteva vantare il chiesto rimborso secondo pafrte appellante facendo valere il titolo rappresentato dall'essere stata, di fatto, una cooperativa sociale. Ora, ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c., "le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente" e ai sensi dell'art. 223 terdecies co. 6 disp. att. c.c. "le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a utualità prevalente". La società è senz'altro da ritenersi una coperativa sociale, come risulta dall'atto costitutivo, pertanto il combinato disposto delle due norme appena richiamate deve ritenersi sufficiente a far sorgere il diritto alle agevolazioni fiscali dedotte. Da questo punto di vista, va modificata la motivazione della sentenza impugnata, pur confermando la statuizione del dispositivo.
L'appello incidentale subordinato resta assorbito.
Quanto alle spese di lite, va applicato il principio di soccombenza, temuto conto che già altre decisioni in primo e in secondo grado hanno statuito in modo analogo. Pertanto, parte appellante va condannata alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il
Presidente estensore