Articolo 3 della Legge 23 aprile 1965, n. 488
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 giugno 1965
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Versione
11 aprile 1971
Art. 3.
Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella. A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'eta' prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'assegno e' concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 5) che "l'assegno di previdenza istituito con l' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue".
Entrata in vigore il 11 aprile 1971
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