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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3044/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14697/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239032850861000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239032850861000 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14697/31/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'avviso di intimazione, con il quale l'Agenzia dell'Entrate- Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di diversi tributi.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale
Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione indicata in epigrafe, relativa a numerose cartelle esattoriali, lamentando la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione per alcune cartelle non di competenza, ha dichiarato la prescrizione per due cartelle di pagamento ed ha rigettato nel resto, ritenendo legittime le rimanenti cartelle esattoriali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia della Riscossione lamentando violazione e falsa applicazione di legge, esclusivamente per le due cartelle per le quali è stata dichiarata la prescrizione.
Il presente giudizio è limitato esclusivamente alla cartella esattoriale numero 09720100090817709000 ed a quella numero 09720110291762683000.
Dall'esame degli atti e da quelli depositati dall'Agenzia della riscossione con l'appello, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992, risulta con chiarezza che la prima cartella è stata notificata in data 29 aprile 2010 nelle mani di un familiare convivente, analogamente è stata notificata la seconda cartella in data 30 gennaio 2012.
Dopo la rituale notifica delle due cartelle è stata notificata una intimazione di pagamento in data 3 novembre 2016, a mani della figlia del destinatario, e con le stesse modalità è stata notificata un'ulteriore intimazione di pagamento in data 16 febbraio 2017.
Si rileva inoltre che, in epoca successiva, è stata notificata anche una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che le due cartelle esattoriali sono state ritualmente notificate e che gli avvisi di intimazione hanno interrotto la prescrizione, che nel caso di specie è decennale, trattandosi di tributi erariali.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la parziale riforma della sentenza impugnata e la conferma delle due cartelle di pagamento indicate in motivazione.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3044/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14697/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239032850861000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239032850861000 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 14697/31/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'avviso di intimazione, con il quale l'Agenzia dell'Entrate- Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di diversi tributi.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale
Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione indicata in epigrafe, relativa a numerose cartelle esattoriali, lamentando la omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa tributaria.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione per alcune cartelle non di competenza, ha dichiarato la prescrizione per due cartelle di pagamento ed ha rigettato nel resto, ritenendo legittime le rimanenti cartelle esattoriali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia della Riscossione lamentando violazione e falsa applicazione di legge, esclusivamente per le due cartelle per le quali è stata dichiarata la prescrizione.
Il presente giudizio è limitato esclusivamente alla cartella esattoriale numero 09720100090817709000 ed a quella numero 09720110291762683000.
Dall'esame degli atti e da quelli depositati dall'Agenzia della riscossione con l'appello, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992, risulta con chiarezza che la prima cartella è stata notificata in data 29 aprile 2010 nelle mani di un familiare convivente, analogamente è stata notificata la seconda cartella in data 30 gennaio 2012.
Dopo la rituale notifica delle due cartelle è stata notificata una intimazione di pagamento in data 3 novembre 2016, a mani della figlia del destinatario, e con le stesse modalità è stata notificata un'ulteriore intimazione di pagamento in data 16 febbraio 2017.
Si rileva inoltre che, in epoca successiva, è stata notificata anche una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sulla base di tali elementi, si deve ritenere che le due cartelle esattoriali sono state ritualmente notificate e che gli avvisi di intimazione hanno interrotto la prescrizione, che nel caso di specie è decennale, trattandosi di tributi erariali.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la parziale riforma della sentenza impugnata e la conferma delle due cartelle di pagamento indicate in motivazione.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.