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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3870/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa ER Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3870 R.G.A.C dell'anno 2015 avente ad oggetto: conguaglio prezzo di cessione, pendente
TRA
(già - P.IVA - in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Contrada (AV), alla via Fratte
Area PIP, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 14 novembre 2018, dall'Avv.
AN AT (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16 ottobre 2017 nonché delibera di Giunta comunale n. 90 del 10 ottobre 2017, dall'Avv. Renato de
NZ (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe Ruberto (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al C.F._3
Viale Gramsci n. 10;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 3870/2015
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02 settembre 2015, Parte_1
(già ha evocato innanzi al Tribunale di Avellino il Parte_2 CP_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di €
[...]
133.210,75 richiesto dal convenuto a titolo di conguaglio del prezzo di CP_1 cessione e del relativo obbligo di pagamento in capo all'attrice. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. A sostegno della domanda proposta, l'attrice ha dedotto:
a) che, con contratto di compravendita di area compresa nel piano per gli insediamenti produttivi, stipulato in data 13 aprile 2007, rep. n. 6, il Comune di
Contrada ha ceduto, all'art. 2, alla un lotto di terreno sito nel Parte_2
Comune di Contrada, riportato nel Nuovo Catasto Terreni, al foglio 5, p.lle 774-
781-783-96 e 786;
b) che il corrispettivo per la cessione dell'area è stato pattuito all'art. 3 in € 28,25 per metro quadrato, salvo conguaglio (derivante dalla ripartizione delle opere di viabilità ed acquisizione delle aree di sedime, con l'esecuzione degli oneri di distribuzione di reti tecnologiche urbane e arredo-aree facenti carico al CP_1
), per un importo globale di € 390.047,75, integralmente versato
[...] dall'attrice;
c) che il contratto di compravendita contempla la sola possibilità di un conguaglio del prezzo a seguito della definizione della controversia giudiziaria in corso e relativa all'opposizione delle indennità di esproprio determinate e depositate e l'accollo, da parte della cessionaria, delle ulteriori spese derivanti dall'esito della controversia;
d) che, con nota del 21 agosto 2015, prot. n. 113, il Controparte_1 premettendo di aver, con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 23 giugno
2015, predeterminato definitivamente il prezzo di cessione delle aree da destinare alle attività produttive in € 38,62 al mq, ha richiesto all'attrice, a titolo di conguaglio del prezzo, tenuto conto della dimensione del lotto acquistato, a seguito della controversia giudiziaria istaurata dai proprietari per la liquidazione dell'indennità di esproprio, l'importo di € 133.210,75;
e) che, tuttavia, non sussiste contrattualmente in capo all'attrice un obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio del prezzo, un ulteriore importo, peraltro R.G. n. 3870/2015
unilateralmente determinato dal essendosi l'attrice impegnata CP_1 esclusivamente ad accollarsi le ulteriori spese derivanti dall'esito della controversia;
f) che la clausola di cui all'art. 3 è affetta da nullità ex art. 1419 c.c. per indeterminatezza e/o indeterminabilità, laddove fa riferimento ad un eventuale conguaglio del prezzo e dell'accollo di “ulteriori spese derivanti dall'esito della controversia”, senza tuttavia riportare i riferimenti specifici alla controversia;
g) che il conguaglio del prezzo è previsto contrattualmente come eventuale, non costituendo un diritto potestativo del con conseguente soggezione CP_1 dell'attrice.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07 dicembre 2015, il , eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto il presente giudizio sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico dell'attrice, quale assegnataria di suoli dell'area PIP del , del pagamento di conguagli rispetto CP_1 CP_1 all'originario prezzo di assegnazione.
Nel merito, il convenuto ha richiamato l'art. 3 del contratto di compravendita il quale fissa il corrispettivo in € 28,25, salvo conguaglio ed ha rappresentato che, all'esito un lungo contenzioso intercorso tra il Comune e CP_1 Pt_3
e , che ha interessato tre gradi di giudizio e poi è
[...] Parte_4 stato definito con sentenza n. 3756/2012 resa dalla Corte d'Appello di Napoli in sede di giudizio di rinvio, il è stato condannare a pagare, in Controparte_1 favore dei proprietari dei fondi destinati al PIP, e Parte_3 Parte_4
, la somma di € 1.886.816,32, oltre spese legali per € 31.432,68 ed all'esito
[...] di tale vicenda giudiziaria l'Ente ha raggiunto un accordo transattivo con i propri creditori, rideterminando la somma dovuta in € 450.000,00 in luogo della maggior somma di € 1.888.816,32 e tale accordo è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 05 agosto 2014.
Ha aggiunto che il conguaglio del prezzo, originariamente fissato in € 50,00 al mq, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 06 dicembre 2013, è stato rideterminato, all'esito di tale transazione, in € 38,63 al mq, giusta delibera di
Giunta comunale n. 15 del 23 giugno 2015, non impugnata dall'attrice che, solo dopo che tale delibera è divenuta esecutiva, ha intrapreso il presente giudizio. R.G. n. 3870/2015
Ha, poi, richiamato l'art. 27, ult. co. L. 865/1971, il quale prevede che il rapporto tra amministrazione concedente e concessionario dell'area PIP è regolato da una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza e dall'art. 35 della medesima legge, che esprime il principio generale del perfetto pareggio economico (riferito ai piani per l'edilizia economica e popolare ma ritenuto applicabile anche i PIP), secondo cui i corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lett. A, ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal o dal per l'acquisizione delle aree, con la conseguenza che CP_1 CP_2 la giurisprudenza ritiene che, nonostante l'espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il ove predisponga dei piani PIP, ha diritto di CP_1 ripetere dai singoli acquirenti l'importo di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione.
Il convenuto ha, pertanto, chiesto, in via riconvenzionale, la condanna CP_1 dell'attrice al pagamento di € 133.210,75, oltre interessi legali dalla domanda (21 agosto 2015) sino al saldo, a titolo di conguaglio del prezzo di aggiudicazione del lotto PIP.
Il convenuto ha, poi, contestato il pagamento del corrispettivo dedotto dall'attrice, avendo quest'ultima versato, a fronte del prezzo di € 390.047,75, la sola somma di € 263.419,75, con conseguente morosità di € 80.000,00; somma per la quale è stata accordata dal la facoltà di pagare il suddetto importo in venti rate CP_1 mensili di € 4.000,00, con decorrenza da dicembre 2012 sino al luglio 2014 e, tuttavia, all'attrice ha provveduto a corrispondere la sola somma di e 8.000,00 in due rate mensili del 31 dicembre 2012 e 02 agosto 2013, richiedendo una proroga del piano di rateizzazione in successivi 18 mesi, senza tuttavia avervi mai adempiuto, con conseguente domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del prezzo residuo pari ad € 72.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza dell'obbligo di pagamento sino al soddisfo.
4. Ciò posto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed ammesse le prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) articolate dal convenuto, istruita la causa mediante assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società attrice e dichiarato decaduto il R.G. n. 3870/2015
convenuto dalla prova testimoniale, il presente giudizio è stato, in ultimo, CP_1 rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
6. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo formulata dal convenuto, ritiene il Tribunale che occorra prendere le mosse dalla domanda introduttiva la quale, come insegna la Suprema Corte di Cassazione, è determinata dall'oggetto della domanda, identificabile non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale,
"il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata" (cfr.
CASS. SS.UU. 1 agosto 2006 n.17461).
Ciò posto, l'azione proposta da va inquadrata nell'alveo di Parte_1 quelle di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di corrispondere il conguaglio del corrispettivo relativo all'acquisto di un lotto di terreno inserito nel piano degli insediamenti produttivi (PIP), conguaglio dovuto in esito al pagamento effettuato dall'amministrazione comunale dei maggiori oneri espropriativi agli originari proprietari dei terreni espropriati, all'esito dei contenziosi vinti da questi ultimi nei confronti dell'Amministrazione.
La controversia, dunque, non riguarda provvedimenti amministrativi, che attengono al momento pubblicistico del rispetto della convenzione, anticipativi della cessione - in proprietà dei lotti facenti parte del PIP e neppure i criteri attraverso i quali è stato preventivamente definito il prezzo della compravendita, come indicato in contratto, nel rispetto della normativa vigente, bensì soltanto al negozio - privatistico - di compravendita ed, in particolare, al recupero da parte del del conguaglio che l'ente ritiene competergli in conseguenza della CP_1 R.G. n. 3870/2015
definizione delle somme pagate per l'acquisizione - dai privati - delle aree ricomprese nel PIP, che il privato assegnatario assume non competergli in ragione dell'insussistenza, nell'alveo della disciplina contrattuale, di un diritto al conguaglio, con conseguente domanda di accertamento dell'estraneità delle somme richieste rispetto al conguaglio contemplato nella clausola contrattuale contenuta nell'atto d'acquisto stipulato iure pivatorum.
Orbene, se la controversia attiene alla esecuzione del solo negozio contrattuale di compravendita, stipulato iure privatorum, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario, come ulteriormente confermato ancora dalle Sezioni Unite, secondo cui
"spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto il recupero di un credito dell'amministrazione (nella specie, a titolo di conguaglio - in conseguenza della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio - del prezzo di cessione di un'area fabbricabile per l'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71) che il privato assuma non competerle in quanto non contemplato nel negozio stipulato iure privatonem con l'amministrazione medesima" (cfr. Cass., SS.UU., sentenza 29 aprile 2004 n. 8210).
Nel caso di specie, il petitum sostanziale in alcun modo attiene a problematiche di natura urbanistica, ancorché i criteri per la definizione del prezzo di vendita dei lotti ricompresi nei PIP sia contenuta in una norma di legge ed il rogito d'acquisto faccia seguito ad un procedimento amministrativo e ad una fase pubblicistica diretta all'espropriazione del relativo comparto.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto va rigettata. Controparte_1
7. Ciò posto, con il contratto di compravendita di “area compresa nel piano per gli insediamenti produttivi”, stipulato in data 13.04.2007, il Comune di Contrada, nella persona del responsabile U.T.C. , Arch. – ha ceduto “in Persona_1 diritto di proprietà” alla “un lotto di terreno sito nel Comune di Parte_2
Contrada alla contrada P.I.P. di H 1 are 38 e centiare 07 costituente il lotto n° Z2, urbanizzato ed edificabile, lotto riportato nel Nuovo Catasto Terreni, al foglio 5, particelle n. 774-781-783-96 e 786, per complessivi mq. 13.807. Il lotto Z2 è suddiviso in due sub-lotti di cui uno a monte esteso mq. 10.377 e costituito dalle part.lle nn. 781-783-96 e 786 del fg. 5 confina per due lati con strada comunale
PIP dalla quale si accede al lotto sia superiormente che inferiormente, ad est con proprietà privata ed ad ovest con lotto assegnato alla “Archa srl” e dal vallone R.G. n. 3870/2015
Polverate e l'altro sub-lotto a valle esteso mq.
3.430 costituito dalla part.lla 774 del fg. 5 confinante a nord con strada di piano dalla quale si accede al lotto, a sud con ditte assegnatarie “la fonte del formaggio” e “B.M.R. srl” ad est con ditta assegnataria “Dolce Sogni” ed ad ovest da proprietà privata. Si da atto che il lotto
Z2 nella porzione a monte è attraversato dalla p.lla 582 del f. 5 per la quale il
Comune ha in corso la pratica di sdemanializzazione presso gli uffici competenti.
Ad avvenuto perfezionamento della pratica il Comune si impegna, sin da ora, a cedere la suddetta p.lla 582 del fg. 5, agli stessi patti e condizioni, alla Parte_2 come da delibera di C.C. n. 3 del 19/02/2007”.
L'art. 3 del predetto contratto stabilisce che “il corrispettivo per la cessione di cui all'art. 2, che precede, stabilito dal Comune di Contrada ed accettato dalla società cessionaria, si fissa in 28,25 Euro per metro quadrato (ventotto/25 Euro/mq), salvo conguaglio (derivante dalla ripartizione delle opere di viabilità ed acquisizione delle aree di sedime, con l'esecuzione degli oneri di distribuzione di reti tecnologiche urbane e arredo-aree, facenti carico al Comune di Contrada) e così per un importo globale di Euro 390.047,75” e chiarisce che “il prezzo è suscettibile di conguaglio a seguito della definizione della controversia giudiziaria in corso e relativa alla opposizione delle indennità di esproprio determinate e depositate”.
Il convenuto ha, sul punto, documentalmente provato (cfr. delibera del CP_1
Consiglio comunale n. 22 del 05 agosto 2014) di aver, a seguito del giudizio di opposizione alla stima introdotto, con citazione notificata in data 02 luglio 1992, da e avverso l'indennità di espropriazione e Parte_3 Parte_4 di occupazione legittima (giudizio conclusosi con sentenza n. 3756/2012 del 02 novembre 2012, con cui la Corte d'Appello di Napoli, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha rideterminato in € 943.353,72 l'indennità di espropriazione, in €
470.626,10 l'indennità di occupazione legittima della superficie espropriata ed in €
65.405,86 l'indennità aggiuntiva dovuta al , raggiunto con i propri Pt_3 creditori un accordo recante la previsione del pagamento della somma complessiva di € 450.000,00, oltre spese legali e di aver, con successiva delibera del Consiglio
Comunale n. 15 del 23 giugno 2015 rideterminato il prezzo di cessione delle aree
PIP in € 38,62 a mq, dato dalla somma del prezzo di cessione di € 28,25 al mq e di € 10,37, quale quota di cui alla transazione effettuata. R.G. n. 3870/2015
Il ha, poi, invocato, a sostegno del proprio diritto al conguaglio, il CP_1 principio di diritto secondo cui, in sede di realizzazione di uno strumento attuativo per insediamenti artigianali ed industriali (PIP), il corrispettivo dell'assegnazione dei singoli lotti nell'ambito di detto strumento deve essere pari al costo di acquisizione delle relative aree, oggetto della procedura espropriativa da parte dell'Ente, con la conseguenza che l'Amministrazione, in ipotesi di attuazione mediante procedura espropriativa delle aree all'interno del PIP e relativa assegnazione delle stesse agli interessati, deve essere rimborsata da quest'ultimi di tutti gli oneri e di tutte le spese a tal fine sostenute.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in forza della previsione contrattuale oltrechè del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "in forza della clausola di inderogabilità finanziaria contenuta nell'articolo 35, comma 12, della L. n. 865 del
1971, finalizzata a garantire la neutralità dell'operazione per il dal punto CP_1 vista finanziario, il corrispettivo per la concessione dell'area deve sempre obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che
l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza, con la conseguenza che quand'anche la convenzione non contenga specifiche clausole funzionali a garantire il recupero dei maggiori esborsi, opera comunque un meccanismo di eterointegrazione, ai sensi dell'articolo 1339 c.c.; ciò alla luce della natura vincolante della richiamata disposizione legislativa che esige la completa copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle CP_1 aree e per la relativa urbanizzazione (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. II,
02 marzo 2020, n. 1501; Cons. Stato, V, 17 settembre 2019, n. 6192)", sussista il diritto al conguaglio del prezzo del lotto in capo al , il quale, Controparte_1 all'esito della definizione del giudizio instaurato dai proprietari per la liquidazione delle indennità di esproprio, ha richiesto all'attrice, con nota recante prot. n.
0003554 del 07 agosto 2015, il pagamento, a tale titolo, di € 133.210,75, ponendo a fondamento di tale quantificazione la delibera del Consiglio Comunale
n. 15 del 23 giugno 2015, con cui è stato rideterminato il prezzo di cessione delle aree da destinare alle attività produttive in € 38,62 al mq;
delibera che non risulta sia stata impugnata nelle sedi competenti. R.G. n. 3870/2015
Tale importo, così come quantificato dal non è stato neppure contestato CP_1 dall'attrice, che si è limitata a negare la sussistenza del diritto al conguaglio del prezzo di compravendita.
Posta, dunque, l'applicabilità dell'art. 1339 c.c. (a norma del quale "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [...] sono di diritto inseriti nel contrato, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"), alcun rilievo assume la doglianza attorea di nullità per genericità della clausola contrattuale recante la previsione del diritto al conguaglio, atteso che anche con riferimento ad un'eventuale clausola espressa di rinuncia al conguaglio comunque trova il meccanismo legale di sostituzione "automatica" con la disciplina prevista dall'art. 35 l. 865/1971.
8. Ne consegue che la domanda attorea di accertamento negativo del credito in apo al Comune va rigettata, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Contrada con riferimento alla condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 133.210,75, a titolo di conguaglio del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda (02 settembre 2015) sino all'effettiva corresponsione.
9. Quanto all'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_1 ed avente ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento del residuo corrispettivo della compravendita, il convenuto ha sul punto dedotto che, CP_1
a fronte del prezzo contrattualmente pattuito in € 390.047,75, l'attrice ha corrisposto la sola somma di € 263.419,75 e che per l'importo residuo pari ad €
80.000,00 è stata accordata dal la facoltà di pagare il suddetto importo in CP_1 venti rate mensili di € 4.000,00, con decorrenza da dicembre 2012 sino al luglio
2014 e che, tuttavia, all'attrice ha provveduto a corrispondere la sola somma di €
8.000,00 in due rate mensili del 31 dicembre 2012 e 02 agosto 2013, richiedendo una proroga del piano di rateizzazione per i successivi 18 mesi, senza tuttavia avervi mai adempiuto.
A fondamento dell'eccepito parziale adempimento della propria obbligazione di pagamento, il convenuto ha posto la deliberazione di Giunta Controparte_1 comunale n. 106 del 04 dicembre 2012, con cui l'Ente ha accordato alla Pt_2 la dilazione di pagamento da quest'ultima richiesta per € 80.000,00 da
[...] versarsi in venti rate mensili di € 4.000,00, con decorrenza da dicembre 2012 sino a luglio 2014 nonché la successiva richiesta recante data 02 luglio 2014 e R.G. n. 3870/2015
trasmessa dalla al al fine di ottenere un'ulteriore dilazione Parte_2 CP_1 di 18 mesi a partire dal 05 agosto 2014.
A fronte di tale eccezione, con cui il assume l'inadempimento della società CP_1 attrice, è quest'ultima onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento fornendo documentazione dell'avvenuto versamento delle somme pattuite e, tuttavia, a tanto l'attrice non ha provveduto, con la conseguenza che deve trovare accoglimento anche tale domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al versamento del residuo corrispettivo per € 72.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento (luglio 2014) e sino all'effettiva corresponsione.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), avuto riguardo al valore della controversia (per i giudizi di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) ed all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria), valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
ER Villani, nella causa iscritta al n. 3870/2015 del R.G.A.C., definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attrice (già Parte_5 Pt_2
;
[...]
- in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dal CP_1
, condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, della somma
[...]
€ 133.210,75, a titolo di conguaglio del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda
(02 settembre 2015) sino all'effettiva corresponsione;
- condanna, altresì, l'attrice al pagamento, in favore del convenuto CP_1
, della somma di € 72.000,00, a titolo di residuo corrispettivo della
[...] cessione, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento (luglio 2014) e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto CP_1
, delle spese di lite, che liquida in €. 786,00 per esborsi ed € 13.430,00,
[...] R.G. n. 3870/2015
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa ER Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa ER Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3870 R.G.A.C dell'anno 2015 avente ad oggetto: conguaglio prezzo di cessione, pendente
TRA
(già - P.IVA - in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Contrada (AV), alla via Fratte
Area PIP, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 14 novembre 2018, dall'Avv.
AN AT (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16 ottobre 2017 nonché delibera di Giunta comunale n. 90 del 10 ottobre 2017, dall'Avv. Renato de
NZ (C.F. ) e dall'Avv. Giuseppe Ruberto (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al C.F._3
Viale Gramsci n. 10;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. R.G. n. 3870/2015
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 02 settembre 2015, Parte_1
(già ha evocato innanzi al Tribunale di Avellino il Parte_2 CP_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di €
[...]
133.210,75 richiesto dal convenuto a titolo di conguaglio del prezzo di CP_1 cessione e del relativo obbligo di pagamento in capo all'attrice. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. A sostegno della domanda proposta, l'attrice ha dedotto:
a) che, con contratto di compravendita di area compresa nel piano per gli insediamenti produttivi, stipulato in data 13 aprile 2007, rep. n. 6, il Comune di
Contrada ha ceduto, all'art. 2, alla un lotto di terreno sito nel Parte_2
Comune di Contrada, riportato nel Nuovo Catasto Terreni, al foglio 5, p.lle 774-
781-783-96 e 786;
b) che il corrispettivo per la cessione dell'area è stato pattuito all'art. 3 in € 28,25 per metro quadrato, salvo conguaglio (derivante dalla ripartizione delle opere di viabilità ed acquisizione delle aree di sedime, con l'esecuzione degli oneri di distribuzione di reti tecnologiche urbane e arredo-aree facenti carico al CP_1
), per un importo globale di € 390.047,75, integralmente versato
[...] dall'attrice;
c) che il contratto di compravendita contempla la sola possibilità di un conguaglio del prezzo a seguito della definizione della controversia giudiziaria in corso e relativa all'opposizione delle indennità di esproprio determinate e depositate e l'accollo, da parte della cessionaria, delle ulteriori spese derivanti dall'esito della controversia;
d) che, con nota del 21 agosto 2015, prot. n. 113, il Controparte_1 premettendo di aver, con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 23 giugno
2015, predeterminato definitivamente il prezzo di cessione delle aree da destinare alle attività produttive in € 38,62 al mq, ha richiesto all'attrice, a titolo di conguaglio del prezzo, tenuto conto della dimensione del lotto acquistato, a seguito della controversia giudiziaria istaurata dai proprietari per la liquidazione dell'indennità di esproprio, l'importo di € 133.210,75;
e) che, tuttavia, non sussiste contrattualmente in capo all'attrice un obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio del prezzo, un ulteriore importo, peraltro R.G. n. 3870/2015
unilateralmente determinato dal essendosi l'attrice impegnata CP_1 esclusivamente ad accollarsi le ulteriori spese derivanti dall'esito della controversia;
f) che la clausola di cui all'art. 3 è affetta da nullità ex art. 1419 c.c. per indeterminatezza e/o indeterminabilità, laddove fa riferimento ad un eventuale conguaglio del prezzo e dell'accollo di “ulteriori spese derivanti dall'esito della controversia”, senza tuttavia riportare i riferimenti specifici alla controversia;
g) che il conguaglio del prezzo è previsto contrattualmente come eventuale, non costituendo un diritto potestativo del con conseguente soggezione CP_1 dell'attrice.
3. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07 dicembre 2015, il , eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in quanto il presente giudizio sulla sussistenza o meno di un obbligo a carico dell'attrice, quale assegnataria di suoli dell'area PIP del , del pagamento di conguagli rispetto CP_1 CP_1 all'originario prezzo di assegnazione.
Nel merito, il convenuto ha richiamato l'art. 3 del contratto di compravendita il quale fissa il corrispettivo in € 28,25, salvo conguaglio ed ha rappresentato che, all'esito un lungo contenzioso intercorso tra il Comune e CP_1 Pt_3
e , che ha interessato tre gradi di giudizio e poi è
[...] Parte_4 stato definito con sentenza n. 3756/2012 resa dalla Corte d'Appello di Napoli in sede di giudizio di rinvio, il è stato condannare a pagare, in Controparte_1 favore dei proprietari dei fondi destinati al PIP, e Parte_3 Parte_4
, la somma di € 1.886.816,32, oltre spese legali per € 31.432,68 ed all'esito
[...] di tale vicenda giudiziaria l'Ente ha raggiunto un accordo transattivo con i propri creditori, rideterminando la somma dovuta in € 450.000,00 in luogo della maggior somma di € 1.888.816,32 e tale accordo è stato approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 05 agosto 2014.
Ha aggiunto che il conguaglio del prezzo, originariamente fissato in € 50,00 al mq, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 06 dicembre 2013, è stato rideterminato, all'esito di tale transazione, in € 38,63 al mq, giusta delibera di
Giunta comunale n. 15 del 23 giugno 2015, non impugnata dall'attrice che, solo dopo che tale delibera è divenuta esecutiva, ha intrapreso il presente giudizio. R.G. n. 3870/2015
Ha, poi, richiamato l'art. 27, ult. co. L. 865/1971, il quale prevede che il rapporto tra amministrazione concedente e concessionario dell'area PIP è regolato da una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza e dall'art. 35 della medesima legge, che esprime il principio generale del perfetto pareggio economico (riferito ai piani per l'edilizia economica e popolare ma ritenuto applicabile anche i PIP), secondo cui i corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lett. A, ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal o dal per l'acquisizione delle aree, con la conseguenza che CP_1 CP_2 la giurisprudenza ritiene che, nonostante l'espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il ove predisponga dei piani PIP, ha diritto di CP_1 ripetere dai singoli acquirenti l'importo di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione.
Il convenuto ha, pertanto, chiesto, in via riconvenzionale, la condanna CP_1 dell'attrice al pagamento di € 133.210,75, oltre interessi legali dalla domanda (21 agosto 2015) sino al saldo, a titolo di conguaglio del prezzo di aggiudicazione del lotto PIP.
Il convenuto ha, poi, contestato il pagamento del corrispettivo dedotto dall'attrice, avendo quest'ultima versato, a fronte del prezzo di € 390.047,75, la sola somma di € 263.419,75, con conseguente morosità di € 80.000,00; somma per la quale è stata accordata dal la facoltà di pagare il suddetto importo in venti rate CP_1 mensili di € 4.000,00, con decorrenza da dicembre 2012 sino al luglio 2014 e, tuttavia, all'attrice ha provveduto a corrispondere la sola somma di e 8.000,00 in due rate mensili del 31 dicembre 2012 e 02 agosto 2013, richiedendo una proroga del piano di rateizzazione in successivi 18 mesi, senza tuttavia avervi mai adempiuto, con conseguente domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del prezzo residuo pari ad € 72.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza dell'obbligo di pagamento sino al soddisfo.
4. Ciò posto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed ammesse le prove orali (interrogatorio formale e prova per testi) articolate dal convenuto, istruita la causa mediante assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società attrice e dichiarato decaduto il R.G. n. 3870/2015
convenuto dalla prova testimoniale, il presente giudizio è stato, in ultimo, CP_1 rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
6. Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo formulata dal convenuto, ritiene il Tribunale che occorra prendere le mosse dalla domanda introduttiva la quale, come insegna la Suprema Corte di Cassazione, è determinata dall'oggetto della domanda, identificabile non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale,
"il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata" (cfr.
CASS. SS.UU. 1 agosto 2006 n.17461).
Ciò posto, l'azione proposta da va inquadrata nell'alveo di Parte_1 quelle di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di corrispondere il conguaglio del corrispettivo relativo all'acquisto di un lotto di terreno inserito nel piano degli insediamenti produttivi (PIP), conguaglio dovuto in esito al pagamento effettuato dall'amministrazione comunale dei maggiori oneri espropriativi agli originari proprietari dei terreni espropriati, all'esito dei contenziosi vinti da questi ultimi nei confronti dell'Amministrazione.
La controversia, dunque, non riguarda provvedimenti amministrativi, che attengono al momento pubblicistico del rispetto della convenzione, anticipativi della cessione - in proprietà dei lotti facenti parte del PIP e neppure i criteri attraverso i quali è stato preventivamente definito il prezzo della compravendita, come indicato in contratto, nel rispetto della normativa vigente, bensì soltanto al negozio - privatistico - di compravendita ed, in particolare, al recupero da parte del del conguaglio che l'ente ritiene competergli in conseguenza della CP_1 R.G. n. 3870/2015
definizione delle somme pagate per l'acquisizione - dai privati - delle aree ricomprese nel PIP, che il privato assegnatario assume non competergli in ragione dell'insussistenza, nell'alveo della disciplina contrattuale, di un diritto al conguaglio, con conseguente domanda di accertamento dell'estraneità delle somme richieste rispetto al conguaglio contemplato nella clausola contrattuale contenuta nell'atto d'acquisto stipulato iure pivatorum.
Orbene, se la controversia attiene alla esecuzione del solo negozio contrattuale di compravendita, stipulato iure privatorum, va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario, come ulteriormente confermato ancora dalle Sezioni Unite, secondo cui
"spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto il recupero di un credito dell'amministrazione (nella specie, a titolo di conguaglio - in conseguenza della definitiva quantificazione dell'indennità di esproprio - del prezzo di cessione di un'area fabbricabile per l'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71) che il privato assuma non competerle in quanto non contemplato nel negozio stipulato iure privatonem con l'amministrazione medesima" (cfr. Cass., SS.UU., sentenza 29 aprile 2004 n. 8210).
Nel caso di specie, il petitum sostanziale in alcun modo attiene a problematiche di natura urbanistica, ancorché i criteri per la definizione del prezzo di vendita dei lotti ricompresi nei PIP sia contenuta in una norma di legge ed il rogito d'acquisto faccia seguito ad un procedimento amministrativo e ad una fase pubblicistica diretta all'espropriazione del relativo comparto.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto va rigettata. Controparte_1
7. Ciò posto, con il contratto di compravendita di “area compresa nel piano per gli insediamenti produttivi”, stipulato in data 13.04.2007, il Comune di Contrada, nella persona del responsabile U.T.C. , Arch. – ha ceduto “in Persona_1 diritto di proprietà” alla “un lotto di terreno sito nel Comune di Parte_2
Contrada alla contrada P.I.P. di H 1 are 38 e centiare 07 costituente il lotto n° Z2, urbanizzato ed edificabile, lotto riportato nel Nuovo Catasto Terreni, al foglio 5, particelle n. 774-781-783-96 e 786, per complessivi mq. 13.807. Il lotto Z2 è suddiviso in due sub-lotti di cui uno a monte esteso mq. 10.377 e costituito dalle part.lle nn. 781-783-96 e 786 del fg. 5 confina per due lati con strada comunale
PIP dalla quale si accede al lotto sia superiormente che inferiormente, ad est con proprietà privata ed ad ovest con lotto assegnato alla “Archa srl” e dal vallone R.G. n. 3870/2015
Polverate e l'altro sub-lotto a valle esteso mq.
3.430 costituito dalla part.lla 774 del fg. 5 confinante a nord con strada di piano dalla quale si accede al lotto, a sud con ditte assegnatarie “la fonte del formaggio” e “B.M.R. srl” ad est con ditta assegnataria “Dolce Sogni” ed ad ovest da proprietà privata. Si da atto che il lotto
Z2 nella porzione a monte è attraversato dalla p.lla 582 del f. 5 per la quale il
Comune ha in corso la pratica di sdemanializzazione presso gli uffici competenti.
Ad avvenuto perfezionamento della pratica il Comune si impegna, sin da ora, a cedere la suddetta p.lla 582 del fg. 5, agli stessi patti e condizioni, alla Parte_2 come da delibera di C.C. n. 3 del 19/02/2007”.
L'art. 3 del predetto contratto stabilisce che “il corrispettivo per la cessione di cui all'art. 2, che precede, stabilito dal Comune di Contrada ed accettato dalla società cessionaria, si fissa in 28,25 Euro per metro quadrato (ventotto/25 Euro/mq), salvo conguaglio (derivante dalla ripartizione delle opere di viabilità ed acquisizione delle aree di sedime, con l'esecuzione degli oneri di distribuzione di reti tecnologiche urbane e arredo-aree, facenti carico al Comune di Contrada) e così per un importo globale di Euro 390.047,75” e chiarisce che “il prezzo è suscettibile di conguaglio a seguito della definizione della controversia giudiziaria in corso e relativa alla opposizione delle indennità di esproprio determinate e depositate”.
Il convenuto ha, sul punto, documentalmente provato (cfr. delibera del CP_1
Consiglio comunale n. 22 del 05 agosto 2014) di aver, a seguito del giudizio di opposizione alla stima introdotto, con citazione notificata in data 02 luglio 1992, da e avverso l'indennità di espropriazione e Parte_3 Parte_4 di occupazione legittima (giudizio conclusosi con sentenza n. 3756/2012 del 02 novembre 2012, con cui la Corte d'Appello di Napoli, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha rideterminato in € 943.353,72 l'indennità di espropriazione, in €
470.626,10 l'indennità di occupazione legittima della superficie espropriata ed in €
65.405,86 l'indennità aggiuntiva dovuta al , raggiunto con i propri Pt_3 creditori un accordo recante la previsione del pagamento della somma complessiva di € 450.000,00, oltre spese legali e di aver, con successiva delibera del Consiglio
Comunale n. 15 del 23 giugno 2015 rideterminato il prezzo di cessione delle aree
PIP in € 38,62 a mq, dato dalla somma del prezzo di cessione di € 28,25 al mq e di € 10,37, quale quota di cui alla transazione effettuata. R.G. n. 3870/2015
Il ha, poi, invocato, a sostegno del proprio diritto al conguaglio, il CP_1 principio di diritto secondo cui, in sede di realizzazione di uno strumento attuativo per insediamenti artigianali ed industriali (PIP), il corrispettivo dell'assegnazione dei singoli lotti nell'ambito di detto strumento deve essere pari al costo di acquisizione delle relative aree, oggetto della procedura espropriativa da parte dell'Ente, con la conseguenza che l'Amministrazione, in ipotesi di attuazione mediante procedura espropriativa delle aree all'interno del PIP e relativa assegnazione delle stesse agli interessati, deve essere rimborsata da quest'ultimi di tutti gli oneri e di tutte le spese a tal fine sostenute.
Orbene, ritiene il Tribunale che, in forza della previsione contrattuale oltrechè del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "in forza della clausola di inderogabilità finanziaria contenuta nell'articolo 35, comma 12, della L. n. 865 del
1971, finalizzata a garantire la neutralità dell'operazione per il dal punto CP_1 vista finanziario, il corrispettivo per la concessione dell'area deve sempre obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che
l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza, con la conseguenza che quand'anche la convenzione non contenga specifiche clausole funzionali a garantire il recupero dei maggiori esborsi, opera comunque un meccanismo di eterointegrazione, ai sensi dell'articolo 1339 c.c.; ciò alla luce della natura vincolante della richiamata disposizione legislativa che esige la completa copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle CP_1 aree e per la relativa urbanizzazione (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. II,
02 marzo 2020, n. 1501; Cons. Stato, V, 17 settembre 2019, n. 6192)", sussista il diritto al conguaglio del prezzo del lotto in capo al , il quale, Controparte_1 all'esito della definizione del giudizio instaurato dai proprietari per la liquidazione delle indennità di esproprio, ha richiesto all'attrice, con nota recante prot. n.
0003554 del 07 agosto 2015, il pagamento, a tale titolo, di € 133.210,75, ponendo a fondamento di tale quantificazione la delibera del Consiglio Comunale
n. 15 del 23 giugno 2015, con cui è stato rideterminato il prezzo di cessione delle aree da destinare alle attività produttive in € 38,62 al mq;
delibera che non risulta sia stata impugnata nelle sedi competenti. R.G. n. 3870/2015
Tale importo, così come quantificato dal non è stato neppure contestato CP_1 dall'attrice, che si è limitata a negare la sussistenza del diritto al conguaglio del prezzo di compravendita.
Posta, dunque, l'applicabilità dell'art. 1339 c.c. (a norma del quale "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [...] sono di diritto inseriti nel contrato, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"), alcun rilievo assume la doglianza attorea di nullità per genericità della clausola contrattuale recante la previsione del diritto al conguaglio, atteso che anche con riferimento ad un'eventuale clausola espressa di rinuncia al conguaglio comunque trova il meccanismo legale di sostituzione "automatica" con la disciplina prevista dall'art. 35 l. 865/1971.
8. Ne consegue che la domanda attorea di accertamento negativo del credito in apo al Comune va rigettata, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Comune di Contrada con riferimento alla condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 133.210,75, a titolo di conguaglio del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda (02 settembre 2015) sino all'effettiva corresponsione.
9. Quanto all'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_1 ed avente ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento del residuo corrispettivo della compravendita, il convenuto ha sul punto dedotto che, CP_1
a fronte del prezzo contrattualmente pattuito in € 390.047,75, l'attrice ha corrisposto la sola somma di € 263.419,75 e che per l'importo residuo pari ad €
80.000,00 è stata accordata dal la facoltà di pagare il suddetto importo in CP_1 venti rate mensili di € 4.000,00, con decorrenza da dicembre 2012 sino al luglio
2014 e che, tuttavia, all'attrice ha provveduto a corrispondere la sola somma di €
8.000,00 in due rate mensili del 31 dicembre 2012 e 02 agosto 2013, richiedendo una proroga del piano di rateizzazione per i successivi 18 mesi, senza tuttavia avervi mai adempiuto.
A fondamento dell'eccepito parziale adempimento della propria obbligazione di pagamento, il convenuto ha posto la deliberazione di Giunta Controparte_1 comunale n. 106 del 04 dicembre 2012, con cui l'Ente ha accordato alla Pt_2 la dilazione di pagamento da quest'ultima richiesta per € 80.000,00 da
[...] versarsi in venti rate mensili di € 4.000,00, con decorrenza da dicembre 2012 sino a luglio 2014 nonché la successiva richiesta recante data 02 luglio 2014 e R.G. n. 3870/2015
trasmessa dalla al al fine di ottenere un'ulteriore dilazione Parte_2 CP_1 di 18 mesi a partire dal 05 agosto 2014.
A fronte di tale eccezione, con cui il assume l'inadempimento della società CP_1 attrice, è quest'ultima onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento fornendo documentazione dell'avvenuto versamento delle somme pattuite e, tuttavia, a tanto l'attrice non ha provveduto, con la conseguenza che deve trovare accoglimento anche tale domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al versamento del residuo corrispettivo per € 72.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento (luglio 2014) e sino all'effettiva corresponsione.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), avuto riguardo al valore della controversia (per i giudizi di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) ed all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria), valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa
ER Villani, nella causa iscritta al n. 3870/2015 del R.G.A.C., definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attrice (già Parte_5 Pt_2
;
[...]
- in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dal CP_1
, condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, della somma
[...]
€ 133.210,75, a titolo di conguaglio del prezzo, oltre interessi legali dalla domanda
(02 settembre 2015) sino all'effettiva corresponsione;
- condanna, altresì, l'attrice al pagamento, in favore del convenuto CP_1
, della somma di € 72.000,00, a titolo di residuo corrispettivo della
[...] cessione, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento (luglio 2014) e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto CP_1
, delle spese di lite, che liquida in €. 786,00 per esborsi ed € 13.430,00,
[...] R.G. n. 3870/2015
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa ER Villani