Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5889/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in Parte_1 data 27/11/1969, elettivamente domiciliato a PALMA DI MONTECHIARO
(AG), PIAZZA PAOLO BORSELLINO N° 14, presso lo studio dell'Avv.
INCARDONA ANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata ad AGRIGENTO (AG), in [...] Controparte_1
04/05/1972, elettivamente domiciliata in AGRIGENTO, VIA DANTE N. 5, presso lo studio dell'Avv. CALAFATO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20/12/2024 (matrimonio celebrato in Caltanissetta, il 24/07/1997 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali PE congiuntamente eserciteranno la potestà genitoriale, con collocazione presso la madre alla quale rimane assegnata la ex casa coniugale, sita a Palermo, via
Tunisi n. 6, e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle rispettive esigenze, e in ca di disaccordo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00,
a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nonché un periodo continuativo di tre giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il minore possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, l'altra volta con l'altro genitore;
un periodo di dieci giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di Luglio o
Agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
3) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre PE
Per_ contribuirà al mantenimento dei figli maggiorenni , e , Persona_2 Per_3 ancora non economicamente autosufficienti, versando loro direttamente la somma di € 250,00 mensili.
4) Il sig. contribuirà, altresì, nella misura del 70% alle spese Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, per la cui disciplina i coniugi rimandano a quanto stabilito dal Protocollo approvato dal Tribunale di
Palermo il 02/07/2019, che dichiarano di conoscere.
5) Il sig. si farà carico del pagamento del canone di locazione relativo Pt_1 all'abitazione sita in via Tunisi n. 6 e delle relative utenze (ivi compresa la
TARI) nella misura del 70%, mentre provvederà al pagamento integrale delle
2 utenze e delle imposte (TARI, TEFA, IMU, ecc.) relative all'immobile sito nel comune di Troina, Contrada Marchellí – Soccorso.
6) La Sig.ra di impegna a recedere dal rapporto di conto corrente CP_1 attualmente cointestato con il coniuge presso banca e ad effettuare le relative comunicazioni.
7) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della fac oltà di sostituire l'udienza c on il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicat i dall'art. 473 bis 12, comma 3°, c.p.c. , impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caltanissetta (atto n. 166 P. 2, S. A, Anno 1997) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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