Art. 1-ter.
(Fondo per lo sviluppo).
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. ((Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.)) 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.)) 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell' articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 .
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 , e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(Fondo per lo sviluppo).
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. ((Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.)) 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.)) 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell' articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 .
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 , e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.