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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MARANGIA CATERINA AR Pt_1 P.IVA_1
RI e SC EL AR LI, giusta procura in atti opponente
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 3 (C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
) C.F._5
Opposti - contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.10.2205 le parti hanno concluso come in verbale e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato ha proposto opposizione ai sensi dell'art.54 DPR 327/01 Pt_1
avverso la stima dell'indennità di espropriazione determinata, a maggioranza e con il voto contrario del tecnico designato da essa opponente, dal collegio nominato ai sensi dell'art.21 DPR 327/01.
Nessuno degli opposti, pur ritualmente citati, si è costituito in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
In data 30.6.2025 l'opponente ha depositato una nota con la quale, dando atto della avvenuta accettazione da parte degli opposti dell'indennità loro offerta con rinuncia a proporre opposizioni alla stima, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il difensore di parte opponente ha insistito nelle superiori conclusioni e la Corte ha posto la causa in decisione.
Tanto esposto, osserva la Corte che, nella specie, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio,
che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., richiede espressa dichiarazione, della parte o del suo procuratore speciale, «di rinuncia agli atti, che, peraltro, è cosa ben diversa dalla rinuncia all'azione», atteso che la prima, a differenza della seconda, consente la riproposizione della domanda. Pertanto, in assenza di quella esplicita dichiarazione, e sebbene, trattandosi di giudizio contumaciale, non siano necessarie le formalità (notifica ed accettazione) previste nel citato art. 306 c.p.c., questa Corte non può che prendere atto della dedotta intervenuta transazione della lite, evenienza che comporta il venir meno dell'interesse pagina 2 di 3 ad agire, condizione dell'azione scrutinabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e che determina la conseguente e necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere, per come, del resto, espressamente richiesto dall'opponente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ed irripetibili le spese e competenze di lite.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il
15.10.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 257/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MARANGIA CATERINA AR Pt_1 P.IVA_1
RI e SC EL AR LI, giusta procura in atti opponente
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 3 (C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
) C.F._5
Opposti - contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 15.10.2205 le parti hanno concluso come in verbale e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato ha proposto opposizione ai sensi dell'art.54 DPR 327/01 Pt_1
avverso la stima dell'indennità di espropriazione determinata, a maggioranza e con il voto contrario del tecnico designato da essa opponente, dal collegio nominato ai sensi dell'art.21 DPR 327/01.
Nessuno degli opposti, pur ritualmente citati, si è costituito in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia.
In data 30.6.2025 l'opponente ha depositato una nota con la quale, dando atto della avvenuta accettazione da parte degli opposti dell'indennità loro offerta con rinuncia a proporre opposizioni alla stima, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza il difensore di parte opponente ha insistito nelle superiori conclusioni e la Corte ha posto la causa in decisione.
Tanto esposto, osserva la Corte che, nella specie, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio,
che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., richiede espressa dichiarazione, della parte o del suo procuratore speciale, «di rinuncia agli atti, che, peraltro, è cosa ben diversa dalla rinuncia all'azione», atteso che la prima, a differenza della seconda, consente la riproposizione della domanda. Pertanto, in assenza di quella esplicita dichiarazione, e sebbene, trattandosi di giudizio contumaciale, non siano necessarie le formalità (notifica ed accettazione) previste nel citato art. 306 c.p.c., questa Corte non può che prendere atto della dedotta intervenuta transazione della lite, evenienza che comporta il venir meno dell'interesse pagina 2 di 3 ad agire, condizione dell'azione scrutinabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e che determina la conseguente e necessaria declaratoria di cessazione della materia del contendere, per come, del resto, espressamente richiesto dall'opponente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ed irripetibili le spese e competenze di lite.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il
15.10.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 3 di 3