CASS
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4769 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DI RITTO 1. IA OV ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte dì appello di Napoli, pur parzialmente riformando la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4/10/2023 con la declaratoria di estinzione dell'imputazione di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. per intervenuta prescrizione, ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati di usura, in continuazione tra loro, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. La nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla non riconosciuta tardività del deposito della lista testi della parte civile, in data 3/3/2016, con prima udienza fissata al 9/3/2016. 1.2. La nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione al deposito della lista testi da parte della persona offesa con atto fuori udienza, in processo con udienza preliminare, dopo la celebrazione di quest'ultima e prima della costituzione di parte civile, quando, ormai, ad avviso del ricorrente, la parte civile poteva depositare solo memorie ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. e non già la lista testi, perché non era ancora parte del processo. 2. Il ricorso è infondato, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste depositate ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non é norrnativamente prevista quale causa di nullità e rientra, comunque, tra i poteri del giudice assumere d'ufficio i mezzi che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 46317 del 11/11/2004, Rv. 230460; Sez. 6, n. 9214 del 01/02/2005 Rv. 231488; Sez. 5, Sentenza n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873). Peraltro, il motivo è manifestamente infondato anche perché il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio;
ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, purchè la posizione dell'imputato non sia stata comunque trattata alla prima udienza. (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Rv. 266975): nel caso di specie, pertanto, la lista dei testimoni della parte civile nemmeno può ritenersi tardivamente depositata, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che tale deposito è avvenuto in cancelleria in data 3/3/2016, con costituzione di parte civile all'udienza del 9/6/2016, nel corso della quale il Tribunale rilevava l'assenza dì questioni preliminari e disponeva un mero rinvio senza procedersi all'apertura del dibattimento, avvenuta solo all'udienza del 18/9/2017. Per mera completezza di esposizione, peraltro, deve anche osservarsi che, comunque, anche l'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non costituirebbe causa di 2 nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio. (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873; Sez. 5, n. 46317 del 11/11/2004, Rv. 230460). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all'art. 468 cod. proc. pen. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate essendo l'imputato posto nella condizione di conoscere l'ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento (Sez. 4, n. 27388 del 21/02/2018, Rv. 273411; Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Rv. 249751). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. Nulla va, invece, riconosciuto in favore della parte civile che, in un procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022, non ha dato alcun tempestivo contributo alla decisione, depositando conclusioni e nota spese soltanto tardivamente, il giorno stesso dell'udienza.
P.Q.M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile Così deciso il 16t-tobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4769 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DI RITTO 1. IA OV ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte dì appello di Napoli, pur parzialmente riformando la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4/10/2023 con la declaratoria di estinzione dell'imputazione di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. per intervenuta prescrizione, ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati di usura, in continuazione tra loro, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. La nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla non riconosciuta tardività del deposito della lista testi della parte civile, in data 3/3/2016, con prima udienza fissata al 9/3/2016. 1.2. La nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione al deposito della lista testi da parte della persona offesa con atto fuori udienza, in processo con udienza preliminare, dopo la celebrazione di quest'ultima e prima della costituzione di parte civile, quando, ormai, ad avviso del ricorrente, la parte civile poteva depositare solo memorie ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. e non già la lista testi, perché non era ancora parte del processo. 2. Il ricorso è infondato, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è manifestamente infondato, in quanto l'ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste depositate ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. non é norrnativamente prevista quale causa di nullità e rientra, comunque, tra i poteri del giudice assumere d'ufficio i mezzi che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 46317 del 11/11/2004, Rv. 230460; Sez. 6, n. 9214 del 01/02/2005 Rv. 231488; Sez. 5, Sentenza n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873). Peraltro, il motivo è manifestamente infondato anche perché il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio;
ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, purchè la posizione dell'imputato non sia stata comunque trattata alla prima udienza. (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Rv. 266975): nel caso di specie, pertanto, la lista dei testimoni della parte civile nemmeno può ritenersi tardivamente depositata, in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che tale deposito è avvenuto in cancelleria in data 3/3/2016, con costituzione di parte civile all'udienza del 9/6/2016, nel corso della quale il Tribunale rilevava l'assenza dì questioni preliminari e disponeva un mero rinvio senza procedersi all'apertura del dibattimento, avvenuta solo all'udienza del 18/9/2017. Per mera completezza di esposizione, peraltro, deve anche osservarsi che, comunque, anche l'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non costituirebbe causa di 2 nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio. (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv. 246873; Sez. 5, n. 46317 del 11/11/2004, Rv. 230460). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale nei termini di cui all'art. 468 cod. proc. pen. prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate essendo l'imputato posto nella condizione di conoscere l'ambito di indagine rispetto al quale organizzare la propria difesa in dibattimento (Sez. 4, n. 27388 del 21/02/2018, Rv. 273411; Sez. 4, n. 4372 del 14/01/2011, Rv. 249751). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. Nulla va, invece, riconosciuto in favore della parte civile che, in un procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022, non ha dato alcun tempestivo contributo alla decisione, depositando conclusioni e nota spese soltanto tardivamente, il giorno stesso dell'udienza.
P.Q.M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile Così deciso il 16t-tobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente