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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6667 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24839/2024 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e Parte_3 Parte_4 Parte_5 difesi dall'Avv. Luisa Corazza, per procure allegate al ricorso,
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro- NTroparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Hernandez, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: applicazione C.C.N.L., differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza del 9 giugno 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 27/6/2024 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la società e, NTroparte_1 premesso di lavorare alle sue dipendenze quali ausiliari, educatori e infermieri presso la RSA sita in Roma alla Piazza del Campidano n. 6, deducevano l'inapplicabilità nei loro confronti del CCNL per il personale della RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all'IO, siglato il 22/3/2012, domandando l'applicazione, in sua vece, del CCNL Sanità privata 2002-2005, da ritenersi ultrattivo e comunque efficace sino alla naturale cessazione dei suoi effetti.
Ritenuto, inoltre, di avere diritto alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti all'applicazione del C.C.N.L. più favorevole, domandavano l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e dichiarare: a) l'inapplicabilità nei confronti dei ricorrenti del 1° NTratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate Aiop” stipulato il 22.03.12, dall'IO, unitamente alle OO.SS. FISMIC-CONFSAL Sezione Sanità, SI-CEL (Sindacato Italiano-Confederazione Europea del Lavoro), CP_2 [...] NT
), e e in data 11.06.12 NTroparte_3 CP_4 dall'UGL e del successivo “Accordo collettivo per la produttività” stipulato in data 22.10.13, dall'IO, unitamente alle OO.SS. FISMIC-CONFSAL Sezione Sanità, SI-CEL (Sindacato Italiano-Confederazione Europea del Lavoro), NTr
), e CP_2 NTroparte_3 CP_4
b) dichiarare che la convenuta è tenuta ad applicare nei confronti dei ricorrenti esclusivamente ed integralmente il CCNL Sanità Privata sottoscritto NT dall'IO e dalle OO.SS. e 2002/2005 ed eventuali successivi CP_6 CP_7 rinnovi. Conseguentemente c) condannare la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme, calcolate sino al 31.12.22 qui di seguito a fianco di ciascuno qui di seguito riportate: € 19.587,17, € 19.587,17, Parte_2 Parte_1
€ 25.177,02, € 22.929,95 e € 24.281,24 o delle maggiori o Pt_3 Pt_4 Pt_5 minori somme che riterrà di giustizia”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso e NTroparte_1 concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. Concessi, su richiesta delle parti, reiterati rinvii per la bonaria composizione della controversia, all'udienza del 25/3/2025 le ricorrenti
[...]
, e raggiungevano alfine Parte_2 Parte_3 Parte_5 un accordo conciliativo con la società resistente e la NTroparte_1 controversia era dichiarata tra di loro conciliata. Quanto ai ricorrenti e Parte_1 Parte_4 fallito il tentativo di conciliazione e respinta la richiesta di chiamata in causa di IO, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti. Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza la parte ricorrente precisava che la richiesta di applicazione del CCNL Sanità Privata doveva intendersi circoscritta al periodo di rivendicazione delle differenze retributive.
2 Indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare si osserva che, avendo le ricorrenti Parte_2
, e sottoscritto accordi transattivi
[...] Parte_3 Parte_5 con la società resistente all'udienza del 25/3/2025, la controversia è stata dichiarata tra di loro conciliata, con avvenuto regolamento delle spese di lite. La controversia è pertanto proseguita tra i soli ricorrenti Parte_1
e con la società
[...] Parte_4 NTroparte_1
3. In relazione a questi ultimi si osserva quanto segue. La parte resistente ha dedotto e documentato di gestire in Roma, alla piazza del Campidano n. 6, due distinte attività, in specie la Casa di Cura Privata
Policlinico Italia e la Residenza Sanitaria Assistenziale Policlinico Italia, come da autorizzazione concessa con Decreto del Commissario ad acta del 4/7/2013, n. U00302. Tanto premesso, ha rappresentato di applicare ai dipendenti della Casa di Cura il C.C.N.L. IO Sanità Privata e ai dipendenti della RSA il C.C.N.L. IO RSA, in ragione del diverso ambito di applicazione e della differenza di mansioni dei dipendenti. Quanto alle vicende della stipula del C.C.N.L. IO RSA - premesso che fino al 22/3/2012 esisteva solamente il C.C.N.L. IO Sanità Privata, NT sottoscritto da IO con le , e , avente valore per il CP_9 CP_7 quadriennio 2002/2005, il quale disciplinava sia i rapporti con il personale addetto alle Case di Cura che alle RSA - ha dedotto che in data 22/3/2012 IO, ha stipulato il primo CCNL “per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali associate all'IO”, con le
[...] NT
, sezione sanità, SI-CEL, , e UGL, CP_10 CP_2 CP_4 immediatamente recepito da ed applicato ai soli dipendenti NTroparte_1 addetti alla RSA. Risulta in atti che, con lettera del 14/6/2012, taluni dipendenti, tra i quali i ricorrenti, hanno contestato l'applicazione del C.C.N.L. IO RSA, evidenziandone il trattamento complessivamente deteriore e domandando misure compensative. Infine, la parte resistente ha dedotto che in data 3/10/2023 la , la CP_11
e la hanno sottoscritto un “Accordo ponte” tra il C.C.N.L. CP_12 CP_13
IO RSA e il nuovo CCNL da sottoscriversi, in tal modo sostanzialmente riconoscendo e aderendo al primo, senza riserve.
4. Con recente pronuncia, resa in controversia intentata da colleghi degli odierni ricorrenti, parimenti nei confronti del datore di lavoro NTroparte_1
per la medesima questione, la Suprema Corte così ha ricostruito la vicenda
[...] giudiziaria, rendendone palese la sovrapponibilità a quella in esame:
3 “2. I ricorrenti, infermieri operanti all'interno del reparto RSA della Casa di Cura gestita dalla società, precisavano che, in data 22.3.2012, l'IO (quale associazione di parte datoriale) aveva proceduto a siglare, con una serie di organizzazioni sindacali diverse da quelle con le quali era stato sottoscritto il primo contratto collettivo per il personale dipendente delle RSA delle strutture sanitarie e socio-assistenziali IO, un nuovo contratto collettivo -non firmato da (sindacato cui i lavoratori erano iscritti), e il quale si CP_6 CP_7 CP_8 dimostrava fortemente peggiorativo rispetto alle condizioni lavorative previste dal primo. I ricorrenti specificavano, altresì, che a seguito delle diffide delle OOSS non firmatarie a non applicare il nuovo CCNL, l'IO aveva dapprima comunicato formale disdetta del primo contratto (CCNL 2002-2005), con esclusivo riguardo al personale RSA e, poi, dal 20.7.2012, la NTroparte_1 aveva applicato il nuovo CCNL a tutto il personale delle RSA, mentre gli
[...] altri dipendenti avevano continuato a fruire di quello precedente più favorevole. Lamentavano, pertanto, la violazione degli artt. 3 e 4 CCNL 2002-2005, 1337 cod. civ, 15 e 16 L. 300/1970, 39 Cost., per avere l'IO illegittimamente comunicato disdetta unilaterale del citato CCNL senza averne stipulato uno nuovo con le medesime parti sociali originariamente firmatarie.
3. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dei lavoratori e la Corte di Appello di Roma, con la pronuncia n. 3507/2017, rigettava l'appello proposto dalla NTroparte_1
4. I giudici di seconde cure rilevavano, in sostanza, la correttezza della decisione del Tribunale evidenziando che non poteva ritenersi efficace nei confronti dei dipendenti in epigrafe il CCNL stipulato da sigle diverse da quelle a cui gli stessi erano iscritti, per l'evidente dissenso manifestato;
ciò soprattutto in considerazione del fatto che il primo contratto era ancora vigente (per altra tipologia di personale) e non si era trattato di una sostituzione, sicché le organizzazioni sindacali non firmatarie dovevano ritenersi legate al precedente accordo, in applicazione delle regole generali che governano l'efficacia soggettiva dei contratti collettivi” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 40409 del 16/12/2021). Tanto premesso, confermando la correttezza delle decisioni di merito, che avevano accolto la pretesa dei lavoratori, la Corte ha deciso per l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso presentati dalla esattamente NTroparte_1 replicati nel giudizio in esame:
“7. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto risultano tra loro connessi.
8. Essi sono infondati alla stregua di quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3672/2021 -che si è pronunciata proprio sulle problematiche relative alla disposizione di cui all'art. 4, comma secondo, del CCNL 23.11.2004 per il personale dipendente delle RSA, oggetto anche del presente giudizio nei medesimi termini già esaminati- le cui argomentazioni, pienamente condivise da questo Collegio, vanno integralmente richiamate.
4 9. In particolare, le censure dei primi due motivi concernono specificamente la tematica relativa all'efficacia soggettiva dei CCNL e alla conseguente efficacia di accordi separati.
10. Tale questione giuridica è stata affrontata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2665 del 1997 che ha enunciato il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 c.c. (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto. È stato sostenuto, infatti, che i soggetti privati datori o prestatori di lavoro erano liberi di associarsi sindacalmente e quindi, attraverso l'iscrizione ad un'associazione di loro scelta, di determinare il contratto collettivo destinato ad incidere sul rapporto individuale di lavoro. L'attività economica esercitata dall'impresa non aveva più rilevanza, costituendo un mero dato obiettivo destinato a valere soltanto in mancanza di volontà delle parti. 11. A questo principio si sono uniformate numerose sentenze di legittimità (Cass. n. 12608/1999; Cass. n. 8565/2004; Cass. n.16340/2009; Cass. n. 26742/2014) ed è quello cui ha aderito la sentenza impugnata dalla parte ricorrente.
12. Non può ritenersi, dunque, efficace nei confronti dei lavoratori controricorrenti il CCNL stipulato da sigle diverse da quelle in cui essi risultano iscritti. Tale conclusione è a fortiori giustificata da due ulteriori elementi: in primo luogo, i controricorrenti hanno manifestato in maniera espressa il proprio dissenso nei confronti del nuovo CCNL;
in secondo luogo, il CCNL ANASTE non ha sostituito il precedente CCNL, che risulta ancora oggi vigente per altra tipologia di personale.
13. Dal momento che l'accordo modificativo non è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali che avevano aderito al precedente accordo collettivo, può quindi affermarsi che l'accordo separato ha un'efficacia soggettiva limitata alle parti che lo hanno sottoscritto, mentre le altre restano legate al precedente accordo ancora in vigore.
14. Gli altri motivi di doglianza attengono invece alla problematica della efficacia temporale del CCNL del 2004 e alla possibilità di una sua disdetta.
15. Risulta opportuno ribadire preliminarmente l'orientamento consolidato di questa Corte in merito alla questione della durata e dell'efficacia del contratto collettivo.
16. Infatti, in forza del principio generale, più volte affermato, sin dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11325 del 2005, i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, considerato che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c. - si pone in
5 contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti e rappresentando un limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
17. La predetta sentenza delle Sezioni Unite ha specificato, dirimendo un contrasto dottrinale e giurisprudenziale sorto sul punto, che la disposizione di cui all'art. 2074 c.c. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post-corporativi, i quali, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui spetta in via esclusiva di stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza;
la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.
18. La "scadenza" del contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel "quando".
19. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che le parti avevano previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, facendo applicazione del criterio distintivo in materia di elementi accidentali incidenti sugli effetti del contratto.
20. Infatti, sia la condizione sia il termine apposto al contratto mirano a regolare gli effetti negoziali, in modo da renderli il più possibile conformi agli interessi dei soggetti contraenti. Tuttavia, mentre la prima consiste in un evento futuro ed incerto, il secondo designa un evento altresì futuro, ma certo. Le parti, apponendo un termine al contratto, vogliono che il contratto produca i suoi effetti a partire da un certo momento temporale (termine inziale) o cessino ad una certa scadenza (termine finale).
21. Nella fattispecie le parti hanno inserito un termine finale privo di una precisa collocazione cronologica, ma comunque connesso ad un fatto che si verificherà certamente secondo un calcolo di probabilità effettuato dalle parti (cfr. Cass. n. 4124/1991). La locuzione "fino alla sottoscrizione del nuovo
CCNL" sta a indicare appunto la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. (Cass. n. 3672/2021).
22. Dunque, la volontà di prevedere un termine finale di efficacia del contratto è chiaramente desumibile dal testo del regolamento contrattuale.
23. Le predette considerazioni valgono a differenziare nettamente la fattispecie in esame dall'ipotesi di contratto collettivo privo di un predeterminato termine di efficacia.
24. Invero, un contratto collettivo siffatto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, non potendosi ritenere che il contratto si protragga ad infinitum perché finirebbe per comportare uno svilimento anche della causa e
6 della funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Cass. n. 28456/2018; Cass. n. 23105/2019). 25. Anche ai contratti collettivi stipulati a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, va pertanto applicata la regola secondo cui le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta.
26. Tale situazione, come detto, non è ravvisabile nel contratto collettivo in esame che presenta chiaramente un termine finale e, pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che esso fosse ancora efficace, non essendosi verificato l'evento certo cui le parti hanno correlato la cessazione dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 3672/2021).
27. In conclusione, pertanto, correttamente è stata ritenuta illegittima la disdetta unilaterale dal CCNL del 2004 operata dalla NTroparte_1 relativamente alla sola attività di RSA, con riguardo ai due lavoratori appartenenti ad una sigla sindacale che non aveva sottoscritto il nuovo contratto e, altrettanto, correttamente è stata interpretata la volontà delle parti, originariamente aderenti al CCNL del 23.11.2004 (che al secondo comma dell'art. 4 statuiva che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL") di vincolarsi al contenuto del predetto contratto collettivo fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 40409 del 16/12/2021, cit.). Alla condivisibile decisione già resa dalla Corte di Legittimità sulla medesima questione, nei confronti di colleghi degli odierni ricorrenti, che si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ritiene il decidente di aderire, non essendo stati, peraltro, nel presente giudizio, offerti validi argomenti per discostarsene. I medesimi principi sono stati, d'altro canto, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità:
“Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
7 Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26927 del 17/10/2024 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro n. 26958 del 17/10/2024 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 26663 del 14/10/2024, Cassazione, Sezione Lavoro n. 26666 del 14/10/2024 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 26947 del 17/10/2024).
5. Nella fattispecie in esame, il contratto individuale di lavoro sottoscritto dai ricorrenti e richiama ab origine il C.C.N.L. IO Parte_1 Pt_4
Sanità Privata, dei quali essi qui rivendicano la applicazione anche dopo il 30/6/2012. Alla luce dei principi espressi dalla Cassazione con le pronunce richiamate, deve ritenersi inefficace nei loro confronti il C.C.N.L. IO RSA, atteso che il C.C.N.L. IO Sanità Privata, che aveva scadenza al 31/12/2005, mantiene la sua efficacia fino al suo rinnovo, con conseguente illegittimità della disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato sin dalla assunzione, ed atteso che i lavoratori, aderenti alle OOSS firmatarie del C.C.N.L. IO Sanità Privata, come risulta dalle trattenute operate sulle loro buste paga, e non firmatarie del C.C.N.L. IO RSA, non hanno mai aderito a quest'ultimo, avendolo piuttosto espressamente impugnato, con la missiva del 14/6/2012, in atti, da loro sottoscritta. In conseguenza, al rapporto di lavoro dei ricorrenti e Parte_1
deve essere applicato il C.C.N.L. IO Sanità Privata, già applicato al Pt_4 momento della assunzione, anche per il periodo successivo al 30/6/2012. 5.1 D'altro canto, questo Tribunale ha già condivisibilmente osservato come non sia fondata la deduzione di pretesa cessazione della materia del contendere, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ON del 3/10/2023 tra NT IO e le , e , avendo quest'ultimo esclusiva validità per CP_9 CP_7 il periodo dall'1/10/2023 al 30/6/2024 e ad oggetto l'adeguamento della retribuzione dei lavoratori alla media dei C.C.N.L. di settore, attraverso un importo tabellare incrementato rispetto a quello attualmente vigente oltre all'aggiornamento di taluni istituti alla luce della normativa vigente, nelle more della stipula di un contratto unico di settore (Cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 630 del 20/01/2025). Nel corso della odierna discussione orale, la parte resistente ha insistito nel dedurre che, sebbene l'Accordo ON abbia dichiarata valenza solo per il periodo successivo a quello della sua stipula - e a quello in atti rivendicato - NT tuttavia la adesione delle ne implicherebbe il CP_9 CP_14 riconoscimento ab origine.
8 La tesi, pur suggestiva, non è tuttavia condivisibile, poiché le indicate OOSS non possono che restare estranee alla pattuizione precedente, tra terzi intervenuta e cui non hanno partecipato, che non hanno inteso espressamente recepire ab origine, potendosi al più controvertere sulla loro adesione per il periodo successivo alla sottoscrizione dell'Accordo ON, questione estranea al thema decidendum, anche alla luce delle precisazioni resa in udienza da parte ricorrente. Invero, tutte le pretese avanzate dai ricorrenti attengono al periodo dal luglio 2012 al dicembre 2022, di talché si collocano in epoca antecedente alla stipula dell'Accordo ON.
6. In punto di conseguenze, i ricorrenti e Parte_1 hanno domandato la condanna della società datrice di lavoro a Parte_4 corrispondere loro le differenze retributive maturate fino al 31/12/2022, in ragione della applicazione del C.C.N.L. più favorevole, quantificate in € 19.587,17 per e € 22.929,95 per , come da analitici Parte_1 Pt_4 conteggi allegati al ricorso. non ha specificamente contestato i conteggi, NTroparte_1 omettendo di evidenziarne eventuali errori contabili o irregolarità, limitandosi a generici rilievi. Quanto alle ore di lavoro supplementare – e non straordinario - e ai giorni di ferie, in particolare, la parte ricorrente ha correttamente preteso quelli spettanti per differenza, in ragione delle condizioni più favorevoli stabilite dal
C.C.N.L. IO Sanità Privata rispetto al C.C.N.L. IO RSA (36 ore di lavoro settimanale, anziché 38, con conseguente espletamento di 2 ore settimanali di lavoro in più, da ritenersi supplementare;
30 giorni di ferie annuali, anziché 26, con conseguente mancata fruizione di 4 giorni di ferie l'anno).
6.1 Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21/3/2008, n. 7697, Cass., sez. lav., n. 563 del 17/1/2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene
9 della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945). Conclusivamente, pertanto, la società datrice di lavoro NTroparte_1 dovrà essere condannata a corrispondere a l'importo di €
[...] Parte_1
19.587,17 e a l'importo di € 22.929,95, oltre interessi al tasso legale sul Pt_4 capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite relative alla controversia intentata dai ricorrenti e vanno liquidate come in Parte_1 Parte_4 dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Le ulteriori spese di lite, relative alle pretese avanzate dalle ricorrenti
, e sono state già Parte_2 Parte_3 Parte_5 definite tra le parti con gli accordi conciliativi.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa questione ed eccezione assorbita o respinta: a) dichiara l'inapplicabilità nei confronti dei ricorrenti Parte_1
e del C.C.N.L. IO RSA del
[...] Parte_4
22/3/2012; b) accerta e dichiara che al rapporto di lavoro dei ricorrenti
[...]
e deve essere applicato il Parte_1 Parte_4
C.C.N.L. IO Sanità Privata, già applicato sin dalla assunzione, fino al 31/12/2022; c) per l'effetto, condanna la società a NTroparte_1 corrispondere, per i titoli meglio precisati in parte motiva, a Parte_1
l'importo di € 19.587,17 e a l'importo di € 22.929,95,
[...] Pt_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna la alla refusione delle spese di lite, che NTroparte_1 liquida in complessivi € 4.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 9 giugno 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 24839/2024 R.G.
TRA
Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e Parte_3 Parte_4 Parte_5 difesi dall'Avv. Luisa Corazza, per procure allegate al ricorso,
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro- NTroparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Hernandez, per procura allegata alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OGGETTO: applicazione C.C.N.L., differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale dell'odierna udienza del 9 giugno 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 27/6/2024 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la società e, NTroparte_1 premesso di lavorare alle sue dipendenze quali ausiliari, educatori e infermieri presso la RSA sita in Roma alla Piazza del Campidano n. 6, deducevano l'inapplicabilità nei loro confronti del CCNL per il personale della RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate all'IO, siglato il 22/3/2012, domandando l'applicazione, in sua vece, del CCNL Sanità privata 2002-2005, da ritenersi ultrattivo e comunque efficace sino alla naturale cessazione dei suoi effetti.
Ritenuto, inoltre, di avere diritto alla corresponsione delle differenze retributive conseguenti all'applicazione del C.C.N.L. più favorevole, domandavano l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e dichiarare: a) l'inapplicabilità nei confronti dei ricorrenti del 1° NTratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate Aiop” stipulato il 22.03.12, dall'IO, unitamente alle OO.SS. FISMIC-CONFSAL Sezione Sanità, SI-CEL (Sindacato Italiano-Confederazione Europea del Lavoro), CP_2 [...] NT
), e e in data 11.06.12 NTroparte_3 CP_4 dall'UGL e del successivo “Accordo collettivo per la produttività” stipulato in data 22.10.13, dall'IO, unitamente alle OO.SS. FISMIC-CONFSAL Sezione Sanità, SI-CEL (Sindacato Italiano-Confederazione Europea del Lavoro), NTr
), e CP_2 NTroparte_3 CP_4
b) dichiarare che la convenuta è tenuta ad applicare nei confronti dei ricorrenti esclusivamente ed integralmente il CCNL Sanità Privata sottoscritto NT dall'IO e dalle OO.SS. e 2002/2005 ed eventuali successivi CP_6 CP_7 rinnovi. Conseguentemente c) condannare la parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme, calcolate sino al 31.12.22 qui di seguito a fianco di ciascuno qui di seguito riportate: € 19.587,17, € 19.587,17, Parte_2 Parte_1
€ 25.177,02, € 22.929,95 e € 24.281,24 o delle maggiori o Pt_3 Pt_4 Pt_5 minori somme che riterrà di giustizia”, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso e NTroparte_1 concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese. Concessi, su richiesta delle parti, reiterati rinvii per la bonaria composizione della controversia, all'udienza del 25/3/2025 le ricorrenti
[...]
, e raggiungevano alfine Parte_2 Parte_3 Parte_5 un accordo conciliativo con la società resistente e la NTroparte_1 controversia era dichiarata tra di loro conciliata. Quanto ai ricorrenti e Parte_1 Parte_4 fallito il tentativo di conciliazione e respinta la richiesta di chiamata in causa di IO, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti. Autorizzato il deposito di note scritte, all'odierna udienza la parte ricorrente precisava che la richiesta di applicazione del CCNL Sanità Privata doveva intendersi circoscritta al periodo di rivendicazione delle differenze retributive.
2 Indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia veniva decisa.
2. In via preliminare si osserva che, avendo le ricorrenti Parte_2
, e sottoscritto accordi transattivi
[...] Parte_3 Parte_5 con la società resistente all'udienza del 25/3/2025, la controversia è stata dichiarata tra di loro conciliata, con avvenuto regolamento delle spese di lite. La controversia è pertanto proseguita tra i soli ricorrenti Parte_1
e con la società
[...] Parte_4 NTroparte_1
3. In relazione a questi ultimi si osserva quanto segue. La parte resistente ha dedotto e documentato di gestire in Roma, alla piazza del Campidano n. 6, due distinte attività, in specie la Casa di Cura Privata
Policlinico Italia e la Residenza Sanitaria Assistenziale Policlinico Italia, come da autorizzazione concessa con Decreto del Commissario ad acta del 4/7/2013, n. U00302. Tanto premesso, ha rappresentato di applicare ai dipendenti della Casa di Cura il C.C.N.L. IO Sanità Privata e ai dipendenti della RSA il C.C.N.L. IO RSA, in ragione del diverso ambito di applicazione e della differenza di mansioni dei dipendenti. Quanto alle vicende della stipula del C.C.N.L. IO RSA - premesso che fino al 22/3/2012 esisteva solamente il C.C.N.L. IO Sanità Privata, NT sottoscritto da IO con le , e , avente valore per il CP_9 CP_7 quadriennio 2002/2005, il quale disciplinava sia i rapporti con il personale addetto alle Case di Cura che alle RSA - ha dedotto che in data 22/3/2012 IO, ha stipulato il primo CCNL “per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali associate all'IO”, con le
[...] NT
, sezione sanità, SI-CEL, , e UGL, CP_10 CP_2 CP_4 immediatamente recepito da ed applicato ai soli dipendenti NTroparte_1 addetti alla RSA. Risulta in atti che, con lettera del 14/6/2012, taluni dipendenti, tra i quali i ricorrenti, hanno contestato l'applicazione del C.C.N.L. IO RSA, evidenziandone il trattamento complessivamente deteriore e domandando misure compensative. Infine, la parte resistente ha dedotto che in data 3/10/2023 la , la CP_11
e la hanno sottoscritto un “Accordo ponte” tra il C.C.N.L. CP_12 CP_13
IO RSA e il nuovo CCNL da sottoscriversi, in tal modo sostanzialmente riconoscendo e aderendo al primo, senza riserve.
4. Con recente pronuncia, resa in controversia intentata da colleghi degli odierni ricorrenti, parimenti nei confronti del datore di lavoro NTroparte_1
per la medesima questione, la Suprema Corte così ha ricostruito la vicenda
[...] giudiziaria, rendendone palese la sovrapponibilità a quella in esame:
3 “2. I ricorrenti, infermieri operanti all'interno del reparto RSA della Casa di Cura gestita dalla società, precisavano che, in data 22.3.2012, l'IO (quale associazione di parte datoriale) aveva proceduto a siglare, con una serie di organizzazioni sindacali diverse da quelle con le quali era stato sottoscritto il primo contratto collettivo per il personale dipendente delle RSA delle strutture sanitarie e socio-assistenziali IO, un nuovo contratto collettivo -non firmato da (sindacato cui i lavoratori erano iscritti), e il quale si CP_6 CP_7 CP_8 dimostrava fortemente peggiorativo rispetto alle condizioni lavorative previste dal primo. I ricorrenti specificavano, altresì, che a seguito delle diffide delle OOSS non firmatarie a non applicare il nuovo CCNL, l'IO aveva dapprima comunicato formale disdetta del primo contratto (CCNL 2002-2005), con esclusivo riguardo al personale RSA e, poi, dal 20.7.2012, la NTroparte_1 aveva applicato il nuovo CCNL a tutto il personale delle RSA, mentre gli
[...] altri dipendenti avevano continuato a fruire di quello precedente più favorevole. Lamentavano, pertanto, la violazione degli artt. 3 e 4 CCNL 2002-2005, 1337 cod. civ, 15 e 16 L. 300/1970, 39 Cost., per avere l'IO illegittimamente comunicato disdetta unilaterale del citato CCNL senza averne stipulato uno nuovo con le medesime parti sociali originariamente firmatarie.
3. Il Tribunale adito accoglieva la domanda dei lavoratori e la Corte di Appello di Roma, con la pronuncia n. 3507/2017, rigettava l'appello proposto dalla NTroparte_1
4. I giudici di seconde cure rilevavano, in sostanza, la correttezza della decisione del Tribunale evidenziando che non poteva ritenersi efficace nei confronti dei dipendenti in epigrafe il CCNL stipulato da sigle diverse da quelle a cui gli stessi erano iscritti, per l'evidente dissenso manifestato;
ciò soprattutto in considerazione del fatto che il primo contratto era ancora vigente (per altra tipologia di personale) e non si era trattato di una sostituzione, sicché le organizzazioni sindacali non firmatarie dovevano ritenersi legate al precedente accordo, in applicazione delle regole generali che governano l'efficacia soggettiva dei contratti collettivi” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 40409 del 16/12/2021). Tanto premesso, confermando la correttezza delle decisioni di merito, che avevano accolto la pretesa dei lavoratori, la Corte ha deciso per l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso presentati dalla esattamente NTroparte_1 replicati nel giudizio in esame:
“7. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto risultano tra loro connessi.
8. Essi sono infondati alla stregua di quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 3672/2021 -che si è pronunciata proprio sulle problematiche relative alla disposizione di cui all'art. 4, comma secondo, del CCNL 23.11.2004 per il personale dipendente delle RSA, oggetto anche del presente giudizio nei medesimi termini già esaminati- le cui argomentazioni, pienamente condivise da questo Collegio, vanno integralmente richiamate.
4 9. In particolare, le censure dei primi due motivi concernono specificamente la tematica relativa all'efficacia soggettiva dei CCNL e alla conseguente efficacia di accordi separati.
10. Tale questione giuridica è stata affrontata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2665 del 1997 che ha enunciato il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 c.c. (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto. È stato sostenuto, infatti, che i soggetti privati datori o prestatori di lavoro erano liberi di associarsi sindacalmente e quindi, attraverso l'iscrizione ad un'associazione di loro scelta, di determinare il contratto collettivo destinato ad incidere sul rapporto individuale di lavoro. L'attività economica esercitata dall'impresa non aveva più rilevanza, costituendo un mero dato obiettivo destinato a valere soltanto in mancanza di volontà delle parti. 11. A questo principio si sono uniformate numerose sentenze di legittimità (Cass. n. 12608/1999; Cass. n. 8565/2004; Cass. n.16340/2009; Cass. n. 26742/2014) ed è quello cui ha aderito la sentenza impugnata dalla parte ricorrente.
12. Non può ritenersi, dunque, efficace nei confronti dei lavoratori controricorrenti il CCNL stipulato da sigle diverse da quelle in cui essi risultano iscritti. Tale conclusione è a fortiori giustificata da due ulteriori elementi: in primo luogo, i controricorrenti hanno manifestato in maniera espressa il proprio dissenso nei confronti del nuovo CCNL;
in secondo luogo, il CCNL ANASTE non ha sostituito il precedente CCNL, che risulta ancora oggi vigente per altra tipologia di personale.
13. Dal momento che l'accordo modificativo non è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali che avevano aderito al precedente accordo collettivo, può quindi affermarsi che l'accordo separato ha un'efficacia soggettiva limitata alle parti che lo hanno sottoscritto, mentre le altre restano legate al precedente accordo ancora in vigore.
14. Gli altri motivi di doglianza attengono invece alla problematica della efficacia temporale del CCNL del 2004 e alla possibilità di una sua disdetta.
15. Risulta opportuno ribadire preliminarmente l'orientamento consolidato di questa Corte in merito alla questione della durata e dell'efficacia del contratto collettivo.
16. Infatti, in forza del principio generale, più volte affermato, sin dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11325 del 2005, i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, considerato che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c. - si pone in
5 contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti e rappresentando un limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
17. La predetta sentenza delle Sezioni Unite ha specificato, dirimendo un contrasto dottrinale e giurisprudenziale sorto sul punto, che la disposizione di cui all'art. 2074 c.c. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post-corporativi, i quali, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui spetta in via esclusiva di stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza;
la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito.
18. La "scadenza" del contratto non può che essere quella fissata specificamente e chiaramente dalle parti collettive, la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel "quando".
19. Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che le parti avevano previsto un termine finale correlato ad una nuova negoziazione, facendo applicazione del criterio distintivo in materia di elementi accidentali incidenti sugli effetti del contratto.
20. Infatti, sia la condizione sia il termine apposto al contratto mirano a regolare gli effetti negoziali, in modo da renderli il più possibile conformi agli interessi dei soggetti contraenti. Tuttavia, mentre la prima consiste in un evento futuro ed incerto, il secondo designa un evento altresì futuro, ma certo. Le parti, apponendo un termine al contratto, vogliono che il contratto produca i suoi effetti a partire da un certo momento temporale (termine inziale) o cessino ad una certa scadenza (termine finale).
21. Nella fattispecie le parti hanno inserito un termine finale privo di una precisa collocazione cronologica, ma comunque connesso ad un fatto che si verificherà certamente secondo un calcolo di probabilità effettuato dalle parti (cfr. Cass. n. 4124/1991). La locuzione "fino alla sottoscrizione del nuovo
CCNL" sta a indicare appunto la volontà delle parti originariamente stipulanti a vincolarsi al contenuto del contratto sottoscritto fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione. (Cass. n. 3672/2021).
22. Dunque, la volontà di prevedere un termine finale di efficacia del contratto è chiaramente desumibile dal testo del regolamento contrattuale.
23. Le predette considerazioni valgono a differenziare nettamente la fattispecie in esame dall'ipotesi di contratto collettivo privo di un predeterminato termine di efficacia.
24. Invero, un contratto collettivo siffatto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, non potendosi ritenere che il contratto si protragga ad infinitum perché finirebbe per comportare uno svilimento anche della causa e
6 della funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Cass. n. 28456/2018; Cass. n. 23105/2019). 25. Anche ai contratti collettivi stipulati a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, va pertanto applicata la regola secondo cui le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta.
26. Tale situazione, come detto, non è ravvisabile nel contratto collettivo in esame che presenta chiaramente un termine finale e, pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che esso fosse ancora efficace, non essendosi verificato l'evento certo cui le parti hanno correlato la cessazione dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 3672/2021).
27. In conclusione, pertanto, correttamente è stata ritenuta illegittima la disdetta unilaterale dal CCNL del 2004 operata dalla NTroparte_1 relativamente alla sola attività di RSA, con riguardo ai due lavoratori appartenenti ad una sigla sindacale che non aveva sottoscritto il nuovo contratto e, altrettanto, correttamente è stata interpretata la volontà delle parti, originariamente aderenti al CCNL del 23.11.2004 (che al secondo comma dell'art. 4 statuiva che "in ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL") di vincolarsi al contenuto del predetto contratto collettivo fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 40409 del 16/12/2021, cit.). Alla condivisibile decisione già resa dalla Corte di Legittimità sulla medesima questione, nei confronti di colleghi degli odierni ricorrenti, che si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ritiene il decidente di aderire, non essendo stati, peraltro, nel presente giudizio, offerti validi argomenti per discostarsene. I medesimi principi sono stati, d'altro canto, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità:
“Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. sanità privata, alla previsione della perdurante vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n. 33892/2022).
7 Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d. termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass. n. 21537/2019) e riconosciuto anche dalla ricorrente, secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all'ambito del presente giudizio)” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26927 del 17/10/2024 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro n. 26958 del 17/10/2024 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 26663 del 14/10/2024, Cassazione, Sezione Lavoro n. 26666 del 14/10/2024 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 26947 del 17/10/2024).
5. Nella fattispecie in esame, il contratto individuale di lavoro sottoscritto dai ricorrenti e richiama ab origine il C.C.N.L. IO Parte_1 Pt_4
Sanità Privata, dei quali essi qui rivendicano la applicazione anche dopo il 30/6/2012. Alla luce dei principi espressi dalla Cassazione con le pronunce richiamate, deve ritenersi inefficace nei loro confronti il C.C.N.L. IO RSA, atteso che il C.C.N.L. IO Sanità Privata, che aveva scadenza al 31/12/2005, mantiene la sua efficacia fino al suo rinnovo, con conseguente illegittimità della disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato sin dalla assunzione, ed atteso che i lavoratori, aderenti alle OOSS firmatarie del C.C.N.L. IO Sanità Privata, come risulta dalle trattenute operate sulle loro buste paga, e non firmatarie del C.C.N.L. IO RSA, non hanno mai aderito a quest'ultimo, avendolo piuttosto espressamente impugnato, con la missiva del 14/6/2012, in atti, da loro sottoscritta. In conseguenza, al rapporto di lavoro dei ricorrenti e Parte_1
deve essere applicato il C.C.N.L. IO Sanità Privata, già applicato al Pt_4 momento della assunzione, anche per il periodo successivo al 30/6/2012. 5.1 D'altro canto, questo Tribunale ha già condivisibilmente osservato come non sia fondata la deduzione di pretesa cessazione della materia del contendere, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ON del 3/10/2023 tra NT IO e le , e , avendo quest'ultimo esclusiva validità per CP_9 CP_7 il periodo dall'1/10/2023 al 30/6/2024 e ad oggetto l'adeguamento della retribuzione dei lavoratori alla media dei C.C.N.L. di settore, attraverso un importo tabellare incrementato rispetto a quello attualmente vigente oltre all'aggiornamento di taluni istituti alla luce della normativa vigente, nelle more della stipula di un contratto unico di settore (Cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 630 del 20/01/2025). Nel corso della odierna discussione orale, la parte resistente ha insistito nel dedurre che, sebbene l'Accordo ON abbia dichiarata valenza solo per il periodo successivo a quello della sua stipula - e a quello in atti rivendicato - NT tuttavia la adesione delle ne implicherebbe il CP_9 CP_14 riconoscimento ab origine.
8 La tesi, pur suggestiva, non è tuttavia condivisibile, poiché le indicate OOSS non possono che restare estranee alla pattuizione precedente, tra terzi intervenuta e cui non hanno partecipato, che non hanno inteso espressamente recepire ab origine, potendosi al più controvertere sulla loro adesione per il periodo successivo alla sottoscrizione dell'Accordo ON, questione estranea al thema decidendum, anche alla luce delle precisazioni resa in udienza da parte ricorrente. Invero, tutte le pretese avanzate dai ricorrenti attengono al periodo dal luglio 2012 al dicembre 2022, di talché si collocano in epoca antecedente alla stipula dell'Accordo ON.
6. In punto di conseguenze, i ricorrenti e Parte_1 hanno domandato la condanna della società datrice di lavoro a Parte_4 corrispondere loro le differenze retributive maturate fino al 31/12/2022, in ragione della applicazione del C.C.N.L. più favorevole, quantificate in € 19.587,17 per e € 22.929,95 per , come da analitici Parte_1 Pt_4 conteggi allegati al ricorso. non ha specificamente contestato i conteggi, NTroparte_1 omettendo di evidenziarne eventuali errori contabili o irregolarità, limitandosi a generici rilievi. Quanto alle ore di lavoro supplementare – e non straordinario - e ai giorni di ferie, in particolare, la parte ricorrente ha correttamente preteso quelli spettanti per differenza, in ragione delle condizioni più favorevoli stabilite dal
C.C.N.L. IO Sanità Privata rispetto al C.C.N.L. IO RSA (36 ore di lavoro settimanale, anziché 38, con conseguente espletamento di 2 ore settimanali di lavoro in più, da ritenersi supplementare;
30 giorni di ferie annuali, anziché 26, con conseguente mancata fruizione di 4 giorni di ferie l'anno).
6.1 Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21/3/2008, n. 7697, Cass., sez. lav., n. 563 del 17/1/2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene
9 della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19/8/2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19/1/2006, n. 945). Conclusivamente, pertanto, la società datrice di lavoro NTroparte_1 dovrà essere condannata a corrispondere a l'importo di €
[...] Parte_1
19.587,17 e a l'importo di € 22.929,95, oltre interessi al tasso legale sul Pt_4 capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/01/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite relative alla controversia intentata dai ricorrenti e vanno liquidate come in Parte_1 Parte_4 dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Le ulteriori spese di lite, relative alle pretese avanzate dalle ricorrenti
, e sono state già Parte_2 Parte_3 Parte_5 definite tra le parti con gli accordi conciliativi.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni diversa questione ed eccezione assorbita o respinta: a) dichiara l'inapplicabilità nei confronti dei ricorrenti Parte_1
e del C.C.N.L. IO RSA del
[...] Parte_4
22/3/2012; b) accerta e dichiara che al rapporto di lavoro dei ricorrenti
[...]
e deve essere applicato il Parte_1 Parte_4
C.C.N.L. IO Sanità Privata, già applicato sin dalla assunzione, fino al 31/12/2022; c) per l'effetto, condanna la società a NTroparte_1 corrispondere, per i titoli meglio precisati in parte motiva, a Parte_1
l'importo di € 19.587,17 e a l'importo di € 22.929,95,
[...] Pt_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Condanna la alla refusione delle spese di lite, che NTroparte_1 liquida in complessivi € 4.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 9 giugno 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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