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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00665/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00089 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00665/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Oliveri, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Brescia Cat.A12/2024/Immig/II Sez/ -OMISSIS- di data
14 giugno 2024, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo; N. 00665/2024 REG.RIC.
- del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. -OMISSIS- di data 17 luglio 2024, con il quale è stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale mediante partenza volontaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa BE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino egiziano, è entrato irregolarmente in Italia nel 2005, dove a seguito di emersione ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poi rinnovato fino al 2014.
2.- Nell'anno 2016 è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, e il ricorrente è stato destinatario di un decreto di espulsione con contestuale ordine del
Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mai eseguito.
3.- Nell'anno 2017 lo straniero ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto ha contratto matrimonio con cittadina italiana.
4.- In data 24.10.2022 egli ha presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo.
5.-La Questura di Brescia, con decreto di data 14 giugno 2024, ha negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, sulla base della sua ritenuta pericolosità sociale, a causa delle numerose condanne subite tra il 2007 e il 2021 (tra cui una riguardante gli stupefacenti, nella fattispecie lieve) e del procedimento penale pendente per furto aggravato. N. 00665/2024 REG.RIC.
6.- La Prefettura di Brescia, con decreto di data 17 luglio 2024, ha disposto l'espulsione dell'interessato dal territorio nazionale mediante partenza volontaria.
7.- Con il presente ricorso lo straniero ha impugnato il decreto di rigetto emesso dalla
Questura di Brescia e il decreto prefettizio di espulsione, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali. Con il ricorso è stata altresì avanzata domanda di condanna della Questura al rilascio permesso di soggiorno per lavoro autonomo o in subordine al rilascio di “idoneo documento surrogatorio atto al legittimo soggiorno in Italia”. In subordine il ricorrente ha chiesto la condanna della
Questura al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione e alla concessione del diritto al soggiorno per motivi umanitari o di protezione internazionale e, in via ulteriormente gradata domandato concedersi la “deroga al divieto di reingresso come conseguenza dell'espulsione”.
8.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di concessione di una misura cautelare monocratica.
9.- Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande relative all'annullamento del decreto prefettizio di espulsione e alla condanna al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nonché per motivi familiari o di protezione internazionale, devolute al giudice ordinario. Ad ogni modo, si chiederebbe al Giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, in violazione del divieto di cui all'art. 34, co. 2, c.p.a., atteso che siffatti permessi non sono mai stati richiesti agli enti competenti. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso perché infondato.
10.- Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di concessione di misure cautelari collegiali, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 65/2025. N. 00665/2024 REG.RIC.
11.- In prossimità dell'udienza di discussione, in data 13 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una memoria corredata da documenti.
12.- All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
13.- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
14.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (art. articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in quanto il provvedimento sarebbe nullo o comunque invalido poichè non tradotto nella lingua di origine del ricorrente, compromettendo così il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge (articoli 9 comma 4, 5 comma 5,
18 del d.lgs. 286/1998), sostenendo che la sua espulsione dal territorio nazionale pregiudicherebbe, da un lato, il suo diritto di partecipare ai procedimenti penali pendenti, anche presenziando alle relative udienze, e dall'altro, la possibilità di scontare la pena in Italia (allo stato, la misura alternativa dei lavori di pubblica utilità).
Qualora non si concedesse al sig. -OMISSIS- la possibilità di permanere sul territorio della Repubblica, avverrebbe una lesione del suo diritto di difesa in giudizio. Il
Questore potrebbe inoltre rilasciare un permesso ex art. 11 co. 1, lett. c bis) DPR
394/1999.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2563 c.c.: sostiene di avere in corso plurimi contratti di appalto con impegno di risorse umane e professionali ed obbligo di prestazioni future sino a tutto il 2025, di essere parte in giudizio civile nel contesto della quale vanta un credito di rilevante entità e pertanto “l'odierno Giudicante potrebbe bilanciare l'interesse pubblico alla limitazione di ulteriori prevedibili lesioni della sicurezza pubblica con l'interesse diffuso di cittadini italiani terzi rispetto alla odierna questione che hanno il diritto di essere tutelati nei propri diritti di imprenditori”, ovverosia agli appaltanti.
Con il quarto motivo sostiene che il provvedimento di espulsione vìola l'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), ledendo il proprio diritto alla N. 00665/2024 REG.RIC.
vita familiare e privata; sostiene di essersi separato dalla moglie ma di aver avviato una convivenza more uxorio con altra donna; l'espulsione pregiudicherebbe inoltre il suo diritto al lavoro.
Con il quinto motivo, lamenta vizi di violazione dell'art. 9 comma 4 del d.lgs.
286/1998, in quanto il provvedimento si fonderebbe su condanne per reati non previsti né dall'art. 381 c.p.p. né dall'art. 380 c.p.p., la valutazione di pericolosità sociale non sarebbe attuale in quanto imperniata su condanne risalenti nel tempo.
Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge (articolo 3, comma 1, legge n.
241/1990; art. 24 Cost.), vizi di motivazione per genericità e/o mancanza di precisione nella contestazione del provvedimento amministrativo di espulsione, nonché vizi di eccesso di potere per incompletezza e insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza di prove sostanziali e mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Autorità amministrativa: la Questura non avrebbe potuto limitarsi ad elencare nel provvedimento le sentenze di condanna ma avrebbe dovuto indicare la fonte di conoscenza dei precedenti penali e di polizia dell'interessato, indicando altresì il numero di ruolo dei procedimenti penali così da consentire all'interessato un adeguato contraddittorio. Il provvedimento priverebbe il condannato della possibilità di espiare la pena e dunque di ottenere la successiva riabilitazione.
Con il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 97 Cost, nonché degli artt. 1 e 2
L. 241/1990 e vizi di eccesso di potere, lamentando sostanzialmente un difetto istruttorio e motivazionale, in quanto il provvedimento non recherebbe alcuna menzione dell'esistenza di una ditta individuale di esclusiva titolarità del ricorrente, anche considerando che la stessa “è contribuente dello stato italiano ed il sig. -
OMISSIS- titolare di partita iva, deposita regolare dichiarazione dei redditi ed ha una posizione Inps”. N. 00665/2024 REG.RIC.
Con l'ottavo e ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 19 comma
1.1. TUI, sostenendo che l'espulsione esporrebbe il ricorrente al rischio di subire azioni persecutorie per motivi politici e religiosi, essendo lo stesso di fede cristiana, e che lo stesso sarebbe in pericolo di vita alla luce della forte crisi e tensione che interessa l'Egitto, suo paese d'origine.
15.- In via preliminare deve darsi atto della tardività del deposito della memoria e dei documenti prodotti in data 13.1.2026, in quanto avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 73 c.p.a.. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, risulta che la sentenza del Tribunale di Brescia è stata emessa il 13.10.2025 e depositata in cancelleria il 7.11.2025 , sicchè da tale data il ricorrente l'ha conosciuta o avrebbe potuto conoscerla con l'ordinaria diligenza. D'altra parte, in base all'art. 548 c.p.p., la comunicazione della sentenza alle parti private è prevista unicamente nei casi in cui la stessa venga depositata oltre i termini di legge, mentre invece nessuna comunicazione
è prevista nei casi di tempestività del deposito, come appunto è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva che la suddetta documentazione avrebbe potuto essere tempestivamente prodotta nel presente giudizio, nel rispetto del termine di 40 giorni liberi, antecedenti alla data fissata per l'udienza, spirato il 4.12.2025.
Conseguentemente, della memoria e della documentazione prodotta il 13.1.2026 va disposto lo stralcio dal fascicolo processuale.
16.- Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
L'eccezione è fondata.
Le controversie aventi ad oggetto i decreti prefettizi di espulsione sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 che, a sua volta, è compreso nel Capo III del medesimo decreto legislativo rubricato
“Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione”, per i quali quindi la N. 00665/2024 REG.RIC.
competenza è del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ugualmente, sono devolute al Giudice ordinario le domande giudiziali relative al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione internazionale (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 573/2024; Cass. Civ., SS.UU n.
32046/2018), venendo in rilievo in tal caso una situazione di diritto soggettivo, rientrante tra i diritti umani che non può essere degradata ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo.
Ne deriva che le domande annullamento del decreto di espulsione e di condanna dell'Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari/ protezione internazionale devono essere dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Conseguentemente, il secondo, il quarto e l'ottavo motivo di gravame, in quanto diretti a censurare il decreto prefettizio di espulsione, sono inammissibili.
17.- Per il resto, il ricorso, nella parte in cui viene chiesto l'annullamento del provvedimento con cui è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è infondato.
18.- Con riferimento alla omessa traduzione del provvedimento nella lingua d'origine del cittadino straniero, si osserva che, secondo la giurisprudenza, “la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando del tutto ininfluente la violazione formale, da ritenersi mera irregolarità”(cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, n. 4416/2019 ; n.4736/2016,). N. 00665/2024 REG.RIC.
La mancata traduzione del provvedimento impugnato integra dunque una mera irregolarità, che nella specie risulta sanata dalla circostanza che l'interessato ha proposto in questa sede tempestiva e rituale impugnativa, dimostrando di aver ben compreso la portata del provvedimento stesso.
D'altra parte, lo stesso ricorrente non ha affermato di non comprendere la lingua italiana, nella quale il provvedimento è redatto, circostanza che del resto risulta del tutto inverosimile, considerato che lo stesso si trova in Italia sin dall'anno 2005, allorquando lo stesso vi ha fatto ingresso, ha contratto matrimonio con cittadina italiana e afferma la sua “completa integrazione … nel paradigma della cultura e della società della Repubblica”.
19.- Il terzo motivo di gravame è inammissibile per carenza di interesse, posto che con esso si fanno valere pretese di terzi estranei al giudizio.
20.- Il quinto ed il settimo motivo di gravame, i quali possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati.
L'art. 9, comma 7, lettera c) D.lgs. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo “è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”; il comma 4 stabilisce che il permesso in questione “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato” e, per quanto di rilievo ai fini di causa, che “nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”.
Per giurisprudenza consolidata dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del N. 00665/2024 REG.RIC.
soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024,
4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
21.- Nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate con il ricorso.
In primo luogo, risultano emesse a carico dell'interessato plurime sentenze di condanna, commesse in un significativo arco temporale (dal 2007 al 2021), tra le quali figura anche la sentenza del 4.10.2018, emessa dal Tribunale di Brescia e divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, pacificamente ricompreso nella previsione di cui all'art. 381 co. 1 c.p.p., trattandosi di condanna a pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.
In ogni caso, va evidenziato che la disposizione, laddove prevede che, nel valutare la pericolosità sociale si tiene conto “anche” di eventuali condanne per i reati previsti dai reati previsti dall'art. 380 e 381 c.p.p., implicitamente attribuisce rilevanza a fatti ed elementi diversi da tali condanne, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi anche su mere denunce e persino su elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente indicativi di comportamenti socialmente pericolosi (cfr. Cons. Stato, n. 11386/2022).
In secondo luogo, il Questore non si è limitato a prendere atto dell'esistenza di condanne a carico del ricorrente, ma ha svolto un complessivo ed attualizzato giudizio di pericolosità sociale, adeguatamente motivato, fondato sulla valutazione della concreta situazione del cittadino straniero, avendo considerato la reiterazione delle condotte e la loro estensione temporale, unitamente alla pendenza del procedimento penale nei suoi confronti per il reato di furto aggravato; elementi che, del tutto ragionevolmente, sono stati ritenuti indicativi di uno scarso inserimento sociale del ricorrente e suscettibili di fondare una prognosi sfavorevole circa il comportamento N. 00665/2024 REG.RIC.
futuro: la valutazione di pericolosità sociale, pertanto, appare rispettosa dell'impianto normativo sopra delineato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4606 del 23.5.2024).
Risulta poi che l'Amministrazione abbia adeguatamente considerato i legami familiari dello straniero sul territorio nazionale, come impone l'art. 9 del D.lgs. 286/1998, avendo evidenziato che il ricorrente risulta separato dalla moglie, con la quale risulta non più convivente, tanto che la stessa non è stata neppure indicata nell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La circostanza risulta comprovata dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'interessato oltre che dall'estratto dell'atto di matrimonio (cfr. allegati, pp. 111-112).
In tale contesto, non è significativo che il provvedimento abbia omesso di fare menzione della ditta individuale del ricorrente, non essendovi l'amministrazione tenuta, in presenza dei plurimi elementi sopra riportati e del bilanciamento svolto tra i vari interessi in gioco, posto che la Questura ha ampiamente argomentato le ragioni del diniego sulla base della prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica connesse alla valutazione di pericolosità sociale.
22.- Parimenti destituito di fondamento è il sesto motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta che la Questura non avrebbe potuto limitarsi ad elencare nel provvedimento le sentenze di condanna ma avrebbe dovuto indicare la fonte di conoscenza dei precedenti penali e di polizia dell'interessato, individuando altresì il numero di ruolo dei procedimenti così da consentire all'interessato un adeguato contraddittorio.
La censura è manifestamente infondata, in quanto i provvedimenti giurisdizionali indicati nel decreto impugnato, posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale dello straniero, risultano dal certificato del casellario giudiziale depositato in atti
(allegati resistente, p. 98 ss.), e sono adeguatamente circoscritti attraverso l'indicazione dell'organo che li ha emessi, della data di adozione, del titolo di reato e N. 00665/2024 REG.RIC.
della data del relativo accertamento oltre che della data del passaggio in giudicato, sicchè gli stessi sono pienamente identificabili da parte del ricorrente, il quale comunque, non ne ha contestato l'inesistenza.
23.- Infine, quanto alla domanda di condanna al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, si osserva che, in base all'art. 11 comma 1, lett. c bis) del DPR
394/1999, detta tipologia di permesso è rilasciata “su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75”.
Nella fattispecie in esame, non vi è contezza né dell'esistenza di una richiesta in tal senso proveniente dall'Autorità giudiziaria, né di una richiesta del ricorrente rivolta all'Amministrazione, finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso.
Ne deriva che, sulla domanda di condanna formulata dall'interessato nel presente giudizio, questo Giudice non può pronunciarsi, stante il divieto di cui all'art. 34 co. 2
c.p.a..
24.- In conclusione, il ricorso è in parte infondato e va respinto; in parte va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se questa è riproposta innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
25.- Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M. N. 00665/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi di cui in motivazione, indicando, quale Giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE IZ GE IC N. 00665/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00089 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00665/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Oliveri, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Brescia Cat.A12/2024/Immig/II Sez/ -OMISSIS- di data
14 giugno 2024, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo; N. 00665/2024 REG.RIC.
- del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. -OMISSIS- di data 17 luglio 2024, con il quale è stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale mediante partenza volontaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa BE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino egiziano, è entrato irregolarmente in Italia nel 2005, dove a seguito di emersione ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poi rinnovato fino al 2014.
2.- Nell'anno 2016 è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, e il ricorrente è stato destinatario di un decreto di espulsione con contestuale ordine del
Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mai eseguito.
3.- Nell'anno 2017 lo straniero ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto ha contratto matrimonio con cittadina italiana.
4.- In data 24.10.2022 egli ha presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo.
5.-La Questura di Brescia, con decreto di data 14 giugno 2024, ha negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, sulla base della sua ritenuta pericolosità sociale, a causa delle numerose condanne subite tra il 2007 e il 2021 (tra cui una riguardante gli stupefacenti, nella fattispecie lieve) e del procedimento penale pendente per furto aggravato. N. 00665/2024 REG.RIC.
6.- La Prefettura di Brescia, con decreto di data 17 luglio 2024, ha disposto l'espulsione dell'interessato dal territorio nazionale mediante partenza volontaria.
7.- Con il presente ricorso lo straniero ha impugnato il decreto di rigetto emesso dalla
Questura di Brescia e il decreto prefettizio di espulsione, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali. Con il ricorso è stata altresì avanzata domanda di condanna della Questura al rilascio permesso di soggiorno per lavoro autonomo o in subordine al rilascio di “idoneo documento surrogatorio atto al legittimo soggiorno in Italia”. In subordine il ricorrente ha chiesto la condanna della
Questura al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione e alla concessione del diritto al soggiorno per motivi umanitari o di protezione internazionale e, in via ulteriormente gradata domandato concedersi la “deroga al divieto di reingresso come conseguenza dell'espulsione”.
8.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda di concessione di una misura cautelare monocratica.
9.- Il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande relative all'annullamento del decreto prefettizio di espulsione e alla condanna al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nonché per motivi familiari o di protezione internazionale, devolute al giudice ordinario. Ad ogni modo, si chiederebbe al Giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, in violazione del divieto di cui all'art. 34, co. 2, c.p.a., atteso che siffatti permessi non sono mai stati richiesti agli enti competenti. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto del ricorso perché infondato.
10.- Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di concessione di misure cautelari collegiali, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 65/2025. N. 00665/2024 REG.RIC.
11.- In prossimità dell'udienza di discussione, in data 13 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una memoria corredata da documenti.
12.- All'udienza del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
13.- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
14.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizi di violazione di legge (art. articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in quanto il provvedimento sarebbe nullo o comunque invalido poichè non tradotto nella lingua di origine del ricorrente, compromettendo così il suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge (articoli 9 comma 4, 5 comma 5,
18 del d.lgs. 286/1998), sostenendo che la sua espulsione dal territorio nazionale pregiudicherebbe, da un lato, il suo diritto di partecipare ai procedimenti penali pendenti, anche presenziando alle relative udienze, e dall'altro, la possibilità di scontare la pena in Italia (allo stato, la misura alternativa dei lavori di pubblica utilità).
Qualora non si concedesse al sig. -OMISSIS- la possibilità di permanere sul territorio della Repubblica, avverrebbe una lesione del suo diritto di difesa in giudizio. Il
Questore potrebbe inoltre rilasciare un permesso ex art. 11 co. 1, lett. c bis) DPR
394/1999.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2563 c.c.: sostiene di avere in corso plurimi contratti di appalto con impegno di risorse umane e professionali ed obbligo di prestazioni future sino a tutto il 2025, di essere parte in giudizio civile nel contesto della quale vanta un credito di rilevante entità e pertanto “l'odierno Giudicante potrebbe bilanciare l'interesse pubblico alla limitazione di ulteriori prevedibili lesioni della sicurezza pubblica con l'interesse diffuso di cittadini italiani terzi rispetto alla odierna questione che hanno il diritto di essere tutelati nei propri diritti di imprenditori”, ovverosia agli appaltanti.
Con il quarto motivo sostiene che il provvedimento di espulsione vìola l'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), ledendo il proprio diritto alla N. 00665/2024 REG.RIC.
vita familiare e privata; sostiene di essersi separato dalla moglie ma di aver avviato una convivenza more uxorio con altra donna; l'espulsione pregiudicherebbe inoltre il suo diritto al lavoro.
Con il quinto motivo, lamenta vizi di violazione dell'art. 9 comma 4 del d.lgs.
286/1998, in quanto il provvedimento si fonderebbe su condanne per reati non previsti né dall'art. 381 c.p.p. né dall'art. 380 c.p.p., la valutazione di pericolosità sociale non sarebbe attuale in quanto imperniata su condanne risalenti nel tempo.
Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge (articolo 3, comma 1, legge n.
241/1990; art. 24 Cost.), vizi di motivazione per genericità e/o mancanza di precisione nella contestazione del provvedimento amministrativo di espulsione, nonché vizi di eccesso di potere per incompletezza e insufficienza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, assenza di prove sostanziali e mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Autorità amministrativa: la Questura non avrebbe potuto limitarsi ad elencare nel provvedimento le sentenze di condanna ma avrebbe dovuto indicare la fonte di conoscenza dei precedenti penali e di polizia dell'interessato, indicando altresì il numero di ruolo dei procedimenti penali così da consentire all'interessato un adeguato contraddittorio. Il provvedimento priverebbe il condannato della possibilità di espiare la pena e dunque di ottenere la successiva riabilitazione.
Con il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 97 Cost, nonché degli artt. 1 e 2
L. 241/1990 e vizi di eccesso di potere, lamentando sostanzialmente un difetto istruttorio e motivazionale, in quanto il provvedimento non recherebbe alcuna menzione dell'esistenza di una ditta individuale di esclusiva titolarità del ricorrente, anche considerando che la stessa “è contribuente dello stato italiano ed il sig. -
OMISSIS- titolare di partita iva, deposita regolare dichiarazione dei redditi ed ha una posizione Inps”. N. 00665/2024 REG.RIC.
Con l'ottavo e ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 19 comma
1.1. TUI, sostenendo che l'espulsione esporrebbe il ricorrente al rischio di subire azioni persecutorie per motivi politici e religiosi, essendo lo stesso di fede cristiana, e che lo stesso sarebbe in pericolo di vita alla luce della forte crisi e tensione che interessa l'Egitto, suo paese d'origine.
15.- In via preliminare deve darsi atto della tardività del deposito della memoria e dei documenti prodotti in data 13.1.2026, in quanto avvenuto oltre i termini previsti dall'art. 73 c.p.a.. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, risulta che la sentenza del Tribunale di Brescia è stata emessa il 13.10.2025 e depositata in cancelleria il 7.11.2025 , sicchè da tale data il ricorrente l'ha conosciuta o avrebbe potuto conoscerla con l'ordinaria diligenza. D'altra parte, in base all'art. 548 c.p.p., la comunicazione della sentenza alle parti private è prevista unicamente nei casi in cui la stessa venga depositata oltre i termini di legge, mentre invece nessuna comunicazione
è prevista nei casi di tempestività del deposito, come appunto è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva che la suddetta documentazione avrebbe potuto essere tempestivamente prodotta nel presente giudizio, nel rispetto del termine di 40 giorni liberi, antecedenti alla data fissata per l'udienza, spirato il 4.12.2025.
Conseguentemente, della memoria e della documentazione prodotta il 13.1.2026 va disposto lo stralcio dal fascicolo processuale.
16.- Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
L'eccezione è fondata.
Le controversie aventi ad oggetto i decreti prefettizi di espulsione sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 che, a sua volta, è compreso nel Capo III del medesimo decreto legislativo rubricato
“Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione”, per i quali quindi la N. 00665/2024 REG.RIC.
competenza è del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ugualmente, sono devolute al Giudice ordinario le domande giudiziali relative al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione internazionale (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 573/2024; Cass. Civ., SS.UU n.
32046/2018), venendo in rilievo in tal caso una situazione di diritto soggettivo, rientrante tra i diritti umani che non può essere degradata ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo.
Ne deriva che le domande annullamento del decreto di espulsione e di condanna dell'Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari/ protezione internazionale devono essere dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Conseguentemente, il secondo, il quarto e l'ottavo motivo di gravame, in quanto diretti a censurare il decreto prefettizio di espulsione, sono inammissibili.
17.- Per il resto, il ricorso, nella parte in cui viene chiesto l'annullamento del provvedimento con cui è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è infondato.
18.- Con riferimento alla omessa traduzione del provvedimento nella lingua d'origine del cittadino straniero, si osserva che, secondo la giurisprudenza, “la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario non inficia la validità dell'atto nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese, risultando del tutto ininfluente la violazione formale, da ritenersi mera irregolarità”(cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, n. 4416/2019 ; n.4736/2016,). N. 00665/2024 REG.RIC.
La mancata traduzione del provvedimento impugnato integra dunque una mera irregolarità, che nella specie risulta sanata dalla circostanza che l'interessato ha proposto in questa sede tempestiva e rituale impugnativa, dimostrando di aver ben compreso la portata del provvedimento stesso.
D'altra parte, lo stesso ricorrente non ha affermato di non comprendere la lingua italiana, nella quale il provvedimento è redatto, circostanza che del resto risulta del tutto inverosimile, considerato che lo stesso si trova in Italia sin dall'anno 2005, allorquando lo stesso vi ha fatto ingresso, ha contratto matrimonio con cittadina italiana e afferma la sua “completa integrazione … nel paradigma della cultura e della società della Repubblica”.
19.- Il terzo motivo di gravame è inammissibile per carenza di interesse, posto che con esso si fanno valere pretese di terzi estranei al giudizio.
20.- Il quinto ed il settimo motivo di gravame, i quali possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati.
L'art. 9, comma 7, lettera c) D.lgs. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo “è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”; il comma 4 stabilisce che il permesso in questione “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato” e, per quanto di rilievo ai fini di causa, che “nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”.
Per giurisprudenza consolidata dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del N. 00665/2024 REG.RIC.
soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024,
4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
21.- Nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate con il ricorso.
In primo luogo, risultano emesse a carico dell'interessato plurime sentenze di condanna, commesse in un significativo arco temporale (dal 2007 al 2021), tra le quali figura anche la sentenza del 4.10.2018, emessa dal Tribunale di Brescia e divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, pacificamente ricompreso nella previsione di cui all'art. 381 co. 1 c.p.p., trattandosi di condanna a pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.
In ogni caso, va evidenziato che la disposizione, laddove prevede che, nel valutare la pericolosità sociale si tiene conto “anche” di eventuali condanne per i reati previsti dai reati previsti dall'art. 380 e 381 c.p.p., implicitamente attribuisce rilevanza a fatti ed elementi diversi da tali condanne, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi anche su mere denunce e persino su elementi non aventi rilevanza penale ma ugualmente indicativi di comportamenti socialmente pericolosi (cfr. Cons. Stato, n. 11386/2022).
In secondo luogo, il Questore non si è limitato a prendere atto dell'esistenza di condanne a carico del ricorrente, ma ha svolto un complessivo ed attualizzato giudizio di pericolosità sociale, adeguatamente motivato, fondato sulla valutazione della concreta situazione del cittadino straniero, avendo considerato la reiterazione delle condotte e la loro estensione temporale, unitamente alla pendenza del procedimento penale nei suoi confronti per il reato di furto aggravato; elementi che, del tutto ragionevolmente, sono stati ritenuti indicativi di uno scarso inserimento sociale del ricorrente e suscettibili di fondare una prognosi sfavorevole circa il comportamento N. 00665/2024 REG.RIC.
futuro: la valutazione di pericolosità sociale, pertanto, appare rispettosa dell'impianto normativo sopra delineato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4606 del 23.5.2024).
Risulta poi che l'Amministrazione abbia adeguatamente considerato i legami familiari dello straniero sul territorio nazionale, come impone l'art. 9 del D.lgs. 286/1998, avendo evidenziato che il ricorrente risulta separato dalla moglie, con la quale risulta non più convivente, tanto che la stessa non è stata neppure indicata nell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La circostanza risulta comprovata dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dall'interessato oltre che dall'estratto dell'atto di matrimonio (cfr. allegati, pp. 111-112).
In tale contesto, non è significativo che il provvedimento abbia omesso di fare menzione della ditta individuale del ricorrente, non essendovi l'amministrazione tenuta, in presenza dei plurimi elementi sopra riportati e del bilanciamento svolto tra i vari interessi in gioco, posto che la Questura ha ampiamente argomentato le ragioni del diniego sulla base della prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica connesse alla valutazione di pericolosità sociale.
22.- Parimenti destituito di fondamento è il sesto motivo di gravame, con il quale il ricorrente lamenta che la Questura non avrebbe potuto limitarsi ad elencare nel provvedimento le sentenze di condanna ma avrebbe dovuto indicare la fonte di conoscenza dei precedenti penali e di polizia dell'interessato, individuando altresì il numero di ruolo dei procedimenti così da consentire all'interessato un adeguato contraddittorio.
La censura è manifestamente infondata, in quanto i provvedimenti giurisdizionali indicati nel decreto impugnato, posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale dello straniero, risultano dal certificato del casellario giudiziale depositato in atti
(allegati resistente, p. 98 ss.), e sono adeguatamente circoscritti attraverso l'indicazione dell'organo che li ha emessi, della data di adozione, del titolo di reato e N. 00665/2024 REG.RIC.
della data del relativo accertamento oltre che della data del passaggio in giudicato, sicchè gli stessi sono pienamente identificabili da parte del ricorrente, il quale comunque, non ne ha contestato l'inesistenza.
23.- Infine, quanto alla domanda di condanna al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, si osserva che, in base all'art. 11 comma 1, lett. c bis) del DPR
394/1999, detta tipologia di permesso è rilasciata “su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75”.
Nella fattispecie in esame, non vi è contezza né dell'esistenza di una richiesta in tal senso proveniente dall'Autorità giudiziaria, né di una richiesta del ricorrente rivolta all'Amministrazione, finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso.
Ne deriva che, sulla domanda di condanna formulata dall'interessato nel presente giudizio, questo Giudice non può pronunciarsi, stante il divieto di cui all'art. 34 co. 2
c.p.a..
24.- In conclusione, il ricorso è in parte infondato e va respinto; in parte va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se questa è riproposta innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
25.- Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M. N. 00665/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi di cui in motivazione, indicando, quale Giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE IC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE IZ GE IC N. 00665/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.