Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/11/2025, n. 20951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20951 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11244/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11244 del 2024, proposto da
-O -O, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Gariboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Gentile, Patrizia Rosatone, Sabrina Scarcello, Monica Marcucci, Simone Castrovinci Zenna, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Roma, via del Quirinale 21, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento sanzionatorio dell'IVASS, prot. n. -O, del 18 luglio 2024, notificato al dott. -O -O il 19 luglio 2024;
- di tutti gli atti presupposti, correlati, consequenziali o comunque connessi con il predetto Provvedimento e, anzitutto, il rapporto ispettivo, prot. n. -O del 6 luglio 2022 (il “Rapporto Ispettivo”), l’atto di contestazione, prot. n. -O del 9 settembre 2022 (l’“Atto di Contestazione”); nonché la proposta sanzionatoria prot. n. -O del 12 gennaio 2024 (la “Proposta Sanzionatoria”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa ER IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dottor -O -O impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento sanzionatorio SS n. -O del 18 luglio 2024, con il quale gli è stata irrogata, ai sensi dell’articolo 311-sexies del d. lgs. n. 209/2005, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 per violazioni disciplinari da lui poste in essere nella qualità di Presidente del Collegio sindacale della società -O S.p.A. (d’ora innanzi anche solo -O o la società).
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1. Ritardo nella notifica dell’Atto di Contestazione. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e, in particolare, violazione del diritto di difesa per irragionevole ritardo nell’inizio del procedimento sanzionatorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 12, comma 2, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa.
La contestazione dell’illecito sarebbe tardiva, in quanto pervenuta al ricorrente oltre il termine di 120 giorni dall’accertamento, termine da individuarsi, al più tardi, nella data in cui si è conclusa l’ispezione.
2. Abnorme durata del procedimento. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e, in particolare, del diritto di difesa per irragionevole durata del procedimento sanzionatorio; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione dell’art. 41, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento; violazione dei principi del giusto procedimento e di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa.
Il procedimento avrebbe avuto una durata ingiustificatamente lunga, pari circa 680 giorni.
Il ricorrente contesta, inoltre, la previsione regolamentare che fissa in due anni il termine per la durata del procedimento sanzionatorio di SS, evidenziando, in ogni caso, come si tratti di un termine “massimo”, che, nel caso concreto, non vi sarebbe stata necessità di superare.
3. Tardiva notifica del Rapporto Ispettivo. Violazione degli artt. 9 e 14 del Regolamento IVASS 39/2018 e del contraddittorio; eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità.
Illegittimamente SS avrebbe provveduto a notificare il rapporto ispettivo solo in data 29 settembre 2022, ben venti giorni dopo la notifica dell’atto di contestazione, il quale ultimo, per la sua genericità, non era idoneo a identificare alcuna infrazione.
4. Mancato rispetto del principio di legalità. Violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. e dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e per assoluta arbitrarietà dell’azione amministrativa.
Sarebbero stati violati i principi di legalità e tassatività dell’illecito amministrativo, attesa l’estrema genericità delle norme, legislative e regolamentari, sulla base delle quali il ricorrente è stato sanzionato.
5. Omessa o carente motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1-3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 3 della Legge 24 novembre 1981 n. 689; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e travisamento.
Il Provvedimento e gli atti presupposti sarebbero costituiti da valutazioni arbitrarie, disancorati da specifiche violazioni di norme.
La tecnica argomentativa utilizzata sarebbe tautologica e assertiva, non congruente con i compiti del collegio sindacale come definiti dalla normativa primaria e secondaria.
6. Assenza degli inadempimenti contestati. Violazione e falsa applicazione dell’art. 311 sexies del D.Lgs 209/2005, nonché dell’art. 12 del Regolamento IVASS 24/2016 e dell’art. 8 del regolamento IVASS 38/2018; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato avrebbe erroneamente affermato la sussistenza delle violazioni contestate, avendo il Collegio sindacale nel suo insieme e il ricorrente, quale Presidente del Collegio, sempre avuto contezza della profondità e della complessità delle analisi poste a base delle decisioni del CdA e degli altri organismi coinvolti nei processi decisionali e avendo adottato tutte le iniziative di sollecito e di approfondimento istruttorio loro consentiti.
La situazione di crisi in cui si sarebbe trovata -O, inoltre, non sarebbe conseguenza delle condotte dei suoi organi, risultando la stessa una conseguenza del rialzo dei tassi che ha determinato la svalutazione dei titoli di Stato (l’acquisto dei quali sarebbe stato sostanzialmente imposto da SS) e delle perdite derivanti dalla crisi pandemica, in nulla rilevando il contestato acquisto di “Titoli Alternativi”.
Il ricorrente, illustrata l’attività del Collegio sindacale relativamente alla gestione degli investimenti, al fondo Europrima e al fondo Barak, rileva pure come le argomentazioni da lui prospettate in proposito in fase eondoprocedimentale siano state disattese da SS sulla base di una motivazione apodittica.
7. Mancanza dell’elemento della gravità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 311 sexies del D.Lgs 209/2005; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
In via subordinata, il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento impugnato per mancanza
dell’elemento della “gravità”, espressamente richiesto dall’art. 311 sexies del CAP.
8. In ogni caso, erronea determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del Regolamento IVASS n. 39/2018 e dell’art. 8 della legge 689/1981; violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
L’atto impugnato avrebbe fatto erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 29 del regolamento SS n. 39/2018 in punto di determinazione della sanzione.
L’SS, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio richiama, quanto alla regolarità della costituzione di SS, le sentenze n. 20571 e 20572 del 19 novembre 2025.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Come visto nell’esposizione in fatto, il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 311 sexies del codice delle assicurazioni private (c.a.p.), inserito – in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa – dall'articolo 1, comma 49, del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.
La norma, rubricata “Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale”, al primo comma dispone che “Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma 1; c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191, comma 1, lettera g) ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata”.
La previsione, in un’ottica di rafforzamento complessivo degli strumenti volti a garantire “la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione”, il perseguimento della quale è affidato all’SS dall’art. 3 del d.lgs. 209/2005, ha introdotto, accanto alla responsabilità delle imprese di assicurazione e subordinatamente al riconoscimento della ricorrenza in capo alle stesse di una violazione disciplinare e delle altre condizioni previste alle lettere a) b) e c) dello stesso articolo 311 sexies, la responsabilità delle persone fisiche che operano all’interno dell’ente, laddove le loro condotte abbiano determinato o concorso a integrare l’illecito disciplinare della società.
I presupposti per l’applicabilità di una sanzione amministrativa agli esponenti aziendali o al personale ai sensi della lettera a) dell’articolo, rilevante nel caso in esame, sono dunque costituiti da: 1) la ricorrenza di un illecito disciplinare ascrivibile all’impresa, 2) la riconducibilità dell’illecito riscontrato alla violazione di doveri propri della persona fisica sanzionata o dell'organo al quale la stessa appartiene e 3) l’idoneità della condotta del soggetto sanzionato a incidere in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, aspetti, questi ultimi, su cui si incentrano, nella recente evoluzione normativa in materia, gli obblighi posti a carico delle imprese di assicurazioni volti a garantire la stabilità del sistema e dei mercati e che, sempre al fine di garantire una adeguata protezione degli assicurati e dei beneficiari delle prestazioni assicurative, sia affiancano ai più tradizionali obblighi in tema di rispetto di principi di trasparenza e correttezza nei confronti degli assicurati.
Nel caso in esame risulta dagli atti di causa che, quantomeno a partire da ottobre 2018 – data in cui l’SS svolgeva una prima ispezione nei confronti di -O S.p.A. e della controllante -O -O S.p.A. – erano emerse significative criticità riguardanti, per quanto concerneva -O, la metodologia nella misurazione dei rischi e dei controlli, a causa delle quali la situazione patrimoniale risultava largamente sovrastimata (oltre 30 punti percentuali) in quanto misurata tramite il ricorso a sistemi di calcolo non pienamente attendibili. Ulteriori carenze e inadeguatezze nel sistema di governo dei rischi di gruppo emergevano nei confronti della controllante -O -O.
In ragione delle criticità riscontrate SS, già a febbraio 2019, in occasione della consegna del primo Rapporto ispettivo, adottava, nei confronti di entrambe le società (controllata e controllante) provvedimenti di vigilanza che prevedevano l’adozione di un piano di rimedio e contenimento dei rischi (Piano), da completarsi entro ottobre 2019, disponendo altresì il divieto di distribuzione degli utili di esercizio o di altri elementi del patrimonio.
-O, già nella relazione sulla gestione del bilancio dell’esercizio 2019 e nel proprio Risk and Solvency Report (RSR) del 31 dicembre 2019, comunicava la completa attuazione del piano rimediale, adottando, quanto alle ulteriori misure richieste dall’Autorità di vigilanza, un capital plan di gruppo che prevedeva l’impegno a mantenere il SR al di sopra della soglia del 150%, in relazione al quale -O emetteva, a giugno 2019, un prestito subordinato, poi aumentato a € 115 milioni a febbraio 2020.
Le misure adottate dalla società non risultavano adeguate allo scopo, tanto da evidenziare, già a fine 2019, un solvency ratio (coefficiente di solvibilità) al di sotto della soglia del 150% sia per -O sia per la capogruppo.
L’indice scendeva ulteriormente nel corso del 2020, anche in concomitanza con la crisi pandemica, raggiungendo valori ulteriormente allarmanti per allontanamento dalle adeguate soglie di risk appetite.
Per tale ragione, nel corso del 2021, l’Istituto, anche in ragione del peggioramento dell’indice di solvibilità – dovuto all’aumento dell’esposizione in titoli illiquidi e alla concentrazione in titoli di Stato italiani superiore al livello massimo stabilito nella strategic asset allocation della Compagnia – avviava una nuova ispezione.
Sempre nel corso del 2021 la società riportava risultati critici nello stress test dell’Autorità europea delle assicurazioni (“EIOPA”).
Nel corso della seconda ispezione, si rilevava che il piano rimediale adottato in esito al primo rapporto ispettivo, e asseritamente completato da -O nel 2019, non era stato in realtà compiutamente adempiuto, permanendo una sovrastima della solvibilità, in concreto più compromessa di quanto dichiarato dalla società.
Per tali ragioni il verbale ispettivo relativo alla seconda ispezione concludeva con un giudizio totalmente sfavorevole, rilevando gravi e diffuse carenze, che, con riferimento alla posizione al Collegio sindacale sono state così sintetizzate nel rilievo 5 del rapporto ove si è rilevato che il detto organo “ha limitato la propria attività all’acritica ricognizione dei report delle funzioni di controllo e a meri colloqui informativi con le altre funzioni interne; non risultano mai programmati né effettuati approfondimenti sull’adeguatezza dei processi di misurazione e controllo dei rischi finanziari e di solvibilità, né rilevate le carenze organizzative nella gestione degli investimenti rappresentate nei rilievi da 6 a 10, nonostante la costante partecipazione ai lavori consiliari e dei comitati endoconsiliari, nel caso del CI riservata al solo Presidente. Sintomatiche della scarsa incisività dell’azione dell’organo sono le occasioni in cui lo stesso esamina la situazione del fondo Barak. E’ il caso, ad esempio, dalla seduta del 18 marzo 2021, durante la quale il Collegio, nonostante l’assenza dal 2019 dell’audit opinion del Fondo Barak, si limita a prendere atto delle generiche rassicurazioni fornite nell’occasione dal responsabile dell’area Investimenti (cfr. “con i gestori esterni non vengono segnalate criticità”, “le verifiche effettuate […] non fanno ritenere necessaria una svalutazione della posizione”), anche con riferimento a non meglio precisate azioni correttive, ancora non implementate dalla compagnia (“in esito alla raccomandazione formulata da questo collegio riguardo all’adozione di sistemi di monitoraggio tali da permettere tempestivi interventi correttivi, viene confermato che la società sta valutando l’acquisto di uno specifico applicativo informatico”). Il consesso si è accontentato di analoghe, generiche rassicurazioni anche successivamente (cfr. ad es. 16 giugno 2021, “il dott. -Oriferisce che la situazione si è normalizzata ed è sotto controllo”; “la performance è positiva e il bilancio 2020 con relativa relazione di certificazione è atteso per fine giugno”); ciò, nonostante nella riunione del Cda del 26 marzo 2021 fosse emersa la “qualified opinion” sul Fondo Europrima (cfr. rilievo n. 3) e il Collegio fosse venuto a conoscenza, da successivi colloqui con la società di revisione, dell’impairment di € 25 mln proposto da -Oe non recepito dall’impresa”
La contestazione richiama ulteriori rilievi formulati nel medesimo rapporto ispettivo relativi a criticità a concretizzare le quali aveva concorso il Collegio sindacale, riferibili ai rilievi 3 e da 6 a 10, con riferimento a specifici investimenti mobiliari posti in essere da -O (si tratta dei fondi Europrima (rilievi 3 e 6), di “Altri Investimenti Complessi – SPVs, Multi-asset, NPL (rilievo 7), della tardiva adozione di corrette metodologie volte a calcolare la posizione di solvibilità (rilievo 8), della stima delle Best estimate of liabilities (rilievo 9), e al complessivo funzionamento delle funzioni di controllo (rilievo 10).
In esito all’ispezione, SS chiedeva un ulteriore rafforzamento patrimoniale di -O, ordinava un’attività di monitoraggio in capo al Collegio sindacale e avviava diversi procedimenti sanzionatori nei confronti della Società e degli esponenti, tra cui il ricorrente.
Quanto alle misure adottate nei confronti di -O, SS, anche in ragione dell’ulteriore e successivo peggioramento della situazione patrimoniale, disponeva, a fine gennaio 2023 e al fine di tutelare i circa 500.000 assicurati, la gestione provvisoria della società ai sensi degli artt. 230 e 275 del c.a.p. e, il successivo 6 febbraio, per la prima volta nel settore, la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e capitalizzazione stipulati con la compagnia.
Alla scadenza del termine della gestione provvisoria e nonostante l’iniezione di 100 milioni di euro da parte di un socio, a sua volta rilevatasi insufficiente a eliminare le criticità patrimoniali già rilevate, SS, preso atto dell’impossibilità di ripristinare la regolare operatività delle società, disponeva l’amministrazione straordinaria per la -O e la sua controllante.
In seguito, nell’ottobre 2023, entrambe le società venivano poste in liquidazione coatta amministrativa al fine di consentire un’ordinata uscita dal mercato, mentre gli assicurati di -O venivano tutelati a mezzo della costituzione di una NewCo, cui partecipavano le principali assicurazioni nazionali e gran parte delle banche distributrici dei prodotti della Società, alla quale veniva trasferito il portafoglio clienti di -O.
A conclusione dei procedimenti iniziati per l’adozione di provvedimenti sanzionatori, infine, l’Istituto irrogava a -O una sanzione pecuniaria di oltre 8 milioni di euro (la più elevata dall’istituzione di SS), per le numerose carenze gestionali rilevate, nonché per un importo di oltre 300 mila euro per la violazione degli obblighi in materia antiriciclaggio (sanzioni non impugnate dal -O, in liquidazione coatta amministrativa).
Venivano anche adottati, ai sensi dell’art. 311 sexies c.p.a., provvedimenti sanzionatori a carico di alcuni esponenti aziendali, tra i quali il dottor -O, Presidente del Collegio sindacale, il quale ha censurato l’atto a mezzo del presente ricorso.
Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene la tardività della lettera di contestazione, in tesi notificata oltre il termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti, termine che, a suo giudizio, decorrerebbe dal termine del rapporto ispettivo.
La prospettazione non può essere condivisa.
L’art 311 septies del c.a.p., rubricato “Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale”, al primo comma stabilisce che “L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione […] provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione”.
Come costantemente osservato in giurisprudenza, in materia di accertamento di violazioni amministrative da parte di Autorità indipendenti, “l’accertamento” della violazione non coincide con la mera acquisizione delle risultanze istruttorie, ma richiede, per dirsi compiuto, una fase di esame e di valutazione della documentazione raccolta (cfr., ex multis, Corte d’appello di Roma, sentenza n. 5710/2021).
Ne discende che i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione non decorrono dal momento della materiale acquisizione della documentazione e delle informazioni o alla data di commissione della violazione, ma dalla compiuta ponderazione del materiale istruttorio raccolto e dall’apprezzamento dello stesso in termini di potenziale rilevanza disciplinare.
È necessaria, in sostanza, l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza a sua volta implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta, matura e legittima formulazione della contestazione, dell’esistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti” (cfr., ex multis, Tar Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36095).
Tale processo sarà tanto più lungo quanto maggiori siano il volume delle acquisizioni da valutare e la complessità, anche giuridica, della fattispecie da esaminare.
Nel caso in esame, gli accertamenti ispettivi sono durati oltre sette mesi ed hanno avuto ad oggetto diversi e articolati aspetti della vita della società, oltre alle singole posizioni individuali esaminate da SS ai sensi dell’art. 311 sexies, così che le necessarie – e cronologicamente successive – attività di esame, classificazione e valutazione delle risultanze presentavano tratti di particolare difficoltà.
Della struttura progressiva del processo di accertamento, con specifico riferimento ai procedimenti sanzionatori SS, vi è conferma nell’art. 8 del Regolamento 39/2018, il quale, al comma 1, dispone che “L’IVASS avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. L’acquisizione degli elementi necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di documenti e informazioni alle imprese, agli intermediari assicurativi e riassicurativi ed agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai soggetti sottoposti ad accertamento, e ad ogni altro soggetto interessato o in possesso di informazioni rilevanti”, laddove l’utilizzo del termine “anche” ribadisce, in maniera inequivoca, che l’acquisizione documentale è solo una delle modalità nella quale si articola “l’acquisizione degli elementi necessari” per l’apertura del procedimento sanzionatorio.
Con specifico riferimento al caso in cui gli illeciti emergano nell’ambito di verifiche ispettive, poi, il comma 4 del medesimo art. 8, stabilisce che l’accertamento si perfeziona alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo (avvenuta in data 10 giugno 2022), individuando, in via generale, in tale momento la compiutezza del processo di analisi e valutazione delle emergenze raccolte, circostanza che rende ragione della tempestività dell’atto di contestazione
Né appare ipotizzabile una possibile illegittimità dell’art. 8, comma 4, del Regolamento n 39/2018, in ragione dell’assenza di un criterio temporale definito, volto a disciplinare i tempi dell’apposizione del visto del Capo del servizio ispettorato, atteso che il tempo in concreto utilizzato per l’apposizione del visto è comunque soggetto, ove tempestivamente censurato dal soggetto vigilato, a una valutazione di congruità del giudice, da operarsi alla luce della oggettiva complessità dei fatti.” (cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 2 aprile 2024, n. 6335 e Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 2025 N. 03106).
Nella fattispecie in esame emerge, dalla sintetica esposizione delle vicende societarie e dagli esiti disciplinari descritti, come la fattispecie apparisse connotata da estrema complessità.
Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato l’eccessiva durata del procedimento.
La censura è infondata alla luce del chiaro dettato dell’art. 28 del regolamento SS n. 39/2018, che fissa in due anni il termine di durata del procedimento, neppure tutto utilizzato nel caso in esame.
La censura è poi inammissibile nella parte in cui, sulla base di astratte e incomplete comparazioni con i regolamenti di altre Autorità, il dottor -O censura la stessa previsione regolamentare, non avendo il ricorrente dedotto alcunché con riguardo alla lesività, nella fattispecie, di tale durata, anche in considerazione del fatto che, invece, risulta in atti che il ricorrente ha domandato e ottenuto una proroga per presentare le proprie osservazioni.
Da ciò deriva, comunque, anche la infondatezza del motivo, perché, come già osservato da questo Tribunale “la durata del procedimento sanzionatorio dell’IVASS non solo è, in astratto, ben inferiore a quella che, come noto, è stata ritenuta non rispettosa delle esigenze di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 151/2021), ma, in concreto, non è stata (nel caso specifico) neanche espressione o sintomo della violazione dei principi di economicità, adeguatezza ed efficacia dell’azione amministrativa rispetto allo scopo perseguito.” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 11 luglio 2025, n. 13723).
Con il terzo motivo di doglianza il ricorrente ha lamentato la tardiva notifica del rapporto ispettivo, avvenuta 20 giorni dopo la notifica della contestazione, che avrebbe integrato una illegittima integrazione postuma di una contestazione gravemente incompleta, con consequenziale lesione e compressione delle sue prerogative difensive.
Il motivo va respinto.
E infatti, la notifica del rapporto ispettivo è avvenuta tempestivamente, entro i centoventi giorni dall’accertamento, la data del quale coincide con l’apposizione del visto, avvenuta in data 10 giugno 2022 (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3106).
La trasmissione del rapporto, dunque, non modificava dunque la contestazione, ma, nei termini di legge, la completava (cfr., nella medesima vicenda, Tar Lazio, Roma, sez. II Ter, 31 ottobre 2025, n. 19090), tanto più che, in ragione della proroga concessa, il ricorrente ha comunque usufruito, dalla notifica del rapporto ispettivo, del termine congruo per esaminare la contestazione, circostanza che non è, infatti, contestata.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dei principi di legalità e tassatività degli illeciti, anche amministrativi, in considerazione del fatto che le norme che secondo SS sarebbero state violate (artt. 30 e 30 bis CAP, 8 regolamento SS n. 38/2018 e 12 regolamento SS n. 24/2016), non definirebbero in misura sufficientemente precisa la condotta vietata.
La doglianza va respinta.
E, infatti, il richiamo contenuto nelle disposizioni applicate all’osservanza di doveri declinati in via generale dal legislatore importa una necessaria attività di interpretazione e contestualizzazione dei precetti, sulla legittimità della quale, in materia di illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di disposizioni in materia di vigilanza in mercati regolati, si è più volte espressa la giurisprudenza (ex multis, Tar Lazio Roma. Sez. II ter 21 marzo 2022, n. 3221 e giurisprudenza ivi richiamata e, in tempi più recenti, 12 maggio 2023, nn. 8186 e 8187, e 19 luglio 2023 n. 12185).
Non sono dunque necessarie norme di dettaglio che definiscano esattamente quale condotta adottare per rispettare il dovere declinato in via generale, senza che ciò ridondi in violazione dei princìpi di tipicità, prevedibilità, determinatezza e tassatività dell’illecito (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 2024, n. 4879 e 18 settembre 2020, n. 5468).
Né può ritenersi che SS, nel rilevare le dette violazioni, abbia posto in essere una illecita valutazione di merito sulle scelte inerenti l’attività di gestione della -O S.p.A., atteso che l’Autorità di vigilanza, in conformità a quanto prescritto dall’art. 311 sexies, si è limitata a rilevare l’esistenza di un nesso causale tra gli illeciti accertati in capo alla società (la cui sussistenza non è contestata in gravame) e le condotte poste in essere dal ricorrente nella qualità di Presidente del Collegio sindacale.
Deve in proposito considerarsi come i recenti interventi normativi sopra richiamati hanno attribuito all'Autorità di vigilanza funzioni volte alla tempestiva intercettazione di elementi di criticità nella gestione delle imprese assicuratrici e alla prevenzione di situazioni pregiudizievoli, che si aggiungono a quelle più tradizionali volte alla riparazione o attenuazione ex post delle medesime.
I nuovi compiti in materia di “regolamentazione prudenziale”, attribuiti a SS con tecnica normativa analoga a quella utilizzata per le Autorità di vigilanza nei contigui settori bancario e finanziario, non comportano, tuttavia, che l’Istituto si sostituisca al soggetto vigilato, atteso che lo stesso si limita a valutare, a tutela degli assicurati e del mercato assicurativo e sulla base di un giudizio ex ante, l'adeguatezza dei processi decisionali delle imprese alle finalità e alle modalità procedurali normativamente individuate, particolarmente penetranti nei settori regolamentati in ragione delle esigenze pubblicistiche tutelate.
La verifica di adeguatezza, di conseguenza, si muove su un piano essenzialmente procedimentale e ha ad oggetto sia il rispetto delle diverse prescrizioni individuate dalla normativa di riferimento sia la (astratta e potenziale) congruità delle procedure e degli atti adottati con le finalità perseguite dal legislatore.
Con il quinto motivo di ricorso, il dottor -O ha lamentato l’omessa o carente motivazione del provvedimento e degli atti presupposti.
La censura è infondata alla luce delle diffuse argomentazioni spese negli atti richiamati per relationem nel provvedimento finale.
Quanto alla lamentata mancata valutazione delle osservazioni depositate in corso di procedimento, il Collegio rileva l’infondatezza della censura alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (cfr., per il principio generale, Consiglio di Stato sez. II, 12 luglio 2025, n.6121 e, con specifico riferimento ai provvedimenti SS e Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 ottobre 2025, n. 17468).
Con il sesto motivo di ricorso, il dottor -O sostiene l’assenza degli inadempimenti contestati, affermando che non sussisterebbe, in fatto, alcuna inerzia nei controlli imputabile al Collegio sindacale.
In via generale il ricorrente premette che:
- il controllo del Collegio Sindacale è di legalità, e quindi non ha ad oggetto singoli atti ma l’esistenza e l’efficienza delle procedure e dei presidi e la loro conformità alla legge;
- la responsabilità del sindaco è in ogni caso individuale e limitata alla colpa grave e al dolo, come per tutte le attività complesse,
- nessuna responsabilità potrebbe essere attribuita a un sindaco, neppure in caso di inerzia, se, con esame ex ante, non si ravveda un’effettiva inefficienza delle procedure.
Ciò posto, il ricorrente osserva come, ove SS avesse correttamente contestualizzato l’attività del Collegio entro il vasto apparato di controllo di -O, verificando la profondità e la complessità delle analisi sottoposte al vaglio del Collegio, non avrebbe dovuto effettuare alcun rilievo con riferimento all’operato dei singoli sindaci.
Con particolare riferimento al caso concreto, il ricorrente afferma che il Collegio sindacale:
- nulla avrebbe potuto aggiungere in tema di gestione degli investimenti di -O, attesa la complessità del sistema di governance di quest’ultima in materia di controllo dei rischi, comprendente diversi comitati endoconsiliari;
- nulla avrebbe potuto osservare, sempre con riferimento al fondo Europrima, in quanto a) gestito da uno dei principali player mondiali nel segmento dei private assetts; b) soggetto alla normativa comunitaria AIFMD, che contiene un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato estremamente efficace per i gestori di fondi d'investimento in Alternative Assets a livello europeo; c) soggetto alla vigilanza della Banca centrale del proprio paese (Banca d'Irlanda), i cui bilanci venivano certificati da primarie società di revisione; d) oggetto di valutazione secondo la che metodologia look trough e e) acquistato in un contesto che presentava strategie di investimento estremamente diversificate;
- non sarebbe responsabile di inerzia quanto all’investimento nel fondo Barak, di scarso rilievo nel panorama degli investimenti di -O e le cui criticità sarebbero emerse dopo anni di andamento positivo, tanto più che, come Presidente del Collegio sindacale egli avrebbe partecipato in prima persona a numerosi e significativi incontri sul fondo medesimo;
- nulla avrebbe dovuto fare di fronte all’impairment rilevato da -O, pure questo tardivamente contestato e comunque recepito dal Consiglio di Amministrazione proprio su richiesta del Collegio sindacale.
Anche tale doglianza va respinta.
Osserva in proposito il Collegio come le dette osservazioni, pur nella loro apparente diffusa esposizione, si compendiano nella reiterata asserzione, diversamente modulata per adattarsi alle diverse condotte contestate, dell’assenza di responsabilità del Collegio sindacale, in generale, e di esso ricorrente, in particolare, per avere:
a) fatto affidamento, quanto alla gestione degli investimenti, sul sistema di governance di -O, molto più strutturato di quello di altre compagnie, partecipando alle riunioni del Comitato investimenti;
b) preso atto che gli investimenti in titoli alternativi sono avvenuti in conformità alle linee giuda definite nella Strategie Asset Allocation della società e sollecitato la valutazione di ulteriori modalità di monitoraggio, fidandosi del gestore del fondo Europirima;
c) rilevato quanto al fondo Barak, l’inizio di criticità in coincidenza con la crisi pandemica, sebbene il fondo avesse in precedenza avuto una performance positiva e in linea con le aspettative, sostanzialmente conservata nel tempo, partecipando, anche in questo caso, alle riunioni del CI, raccomandando la valutazione di ulteriori modalità di monitoraggio, segnalando alla società di revisione il ritardo nell'ottenimento del bilancio certificato del fondo e sollecitando discussioni e analisi con la Società di Revisione incaricata;
d) non aver assunto iniziative in ordine all’impairment del fondo Europrima atteso che lo stesso era stato rilevato a seguito di una “differenza di revisione soggettiva” e alla sopravvalutazione di una riserva aggiuntiva, criticità fatta oggetto, in ogni caso, di iniziative assunte in seguito dalla società;
e) sempre richiesto agli organi competenti le informazioni necessarie.
Appare evidente come le critiche mosse dal ricorrente, riproducendo la tecnica argomentativa già spesa nelle osservazioni alla proposta di sanzione, si sostanziano in mere asserzioni, mediante le quali egli intende sostituire la propria opinione alle valutazioni tecnico-discrezionali svolte dall’Istituto.
L’approccio argomentativo del ricorrente, peraltro, investe solo alcuni dei rilievi contenuti nel rapporto ispettivo (si ricorda, per contro, che i rilievi ispettivi relativi al Collegio sindacale vanno da 5 a 10, con specifico richiamo al rilievo 3 per quanto concerne la riunione del Cda del 26 marzo 2021, nella quale era emersa la “qualified opinion” sul Fondo Europrima, cui non è stato dato seguito, e l’acquisita conoscenza, da parte del Collegio e a seguito di successivi colloqui con la società di revisione, dell’impairment di € 25 mln proposto da -Oe non recepito dall’impresa), tentando di dare vita a una parcellizzazione di contestazioni che non è idoneo a scalfire l’impianto motivazionale complessivamente spiegato da SS.
Con il provvedimento impugnato, infatti, al ricorrente non sono state contestate solo violazioni puntuali isolatamente considerate, ma l’adozione di determinate e reiterate violazioni procedimentali che integrano, nel loro complesso, il mancato rispetto degli ordinari canoni di diligenza esigibili dai componenti di alcuni tra i più importanti organi della compagine sociale secondo la scienza aziendalistica, tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia assicurativa, tutte da interpretarsi, necessariamente, alla luce di un criterio finalistico (di adeguatezza, cioè, della condotta a conseguire la finalità di tutela perseguita), oltre che della ritenuta ascrivibilità delle fattispecie in esame ad illeciti di pericolo e non di danno (cfr. su tale ultimo aspetto Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2025, n. 3403 e Tar Lazio Roma, sez. II ter, 22 novembre 2024, n. 20878) e, nello specifico, a fronte di una crisi societaria che non ha precedenti nella storia dell’SS.
Come già rilevato, infatti, i singoli episodi descritti nei rilievi hanno una finalità espressamente esemplificativa e vengono richiamati dall’Istituto quali emblematiche modalità procedimentali a valenza sintomatica.
In proposito, con particolare riferimento alle competenze del Collegio sindacale, occorre considerare che lo stesso risponde, sulla base della disciplina privatistica e pubblicistica applicabile, per culpa in vigilando.
Come osservato dal Consiglio di Stato (sez. VI), nella sentenza n. 410 del 12 gennaio 2023 (sia pure con riferimento a condotte rilevate da diversa autorità indipendente) “A norma dell’articolo 2403 del codice civile (rubricato: “Doveri del Collegio Sindacale”) il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” così che “obbligo specifico dei componenti del Collegio Sindacale è proprio quello di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo”.
Da tanto discende “la responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale che, conviene ricordare, [sono NDR] responsabili per i fatti o le omissioni degli Amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (art. 2407 del codice civile)”.
A fronte di riscontrate irregolarità dell’organo amministrativo, dunque, risulta una consequenziale responsabilità del Collegio Sindacale laddove i suoi componenti non dimostrano che di aver adeguatamente verificato la correttezza della suddetta impostazione organizzativa.
Tanto non è avvenuto nel caso in esame, in cui il ricorrente ha solo argomentato in ordine alla sua partecipazione alle riunioni e alla assunzione di (asseritamente) complete informazioni istruttorie.
Né possono essere condivise le argomentazioni secondo cui le ragioni di crisi andrebbero rintracciate nel rialzo dei tassi che ha determinato la svalutazione dei titoli di Stato, trattandosi di vicenda evidentemente comune a tutto il mercato, così come la crisi pandemica, non risultando, di conseguenza, comprensibili le ragioni per le quali le dette circostanze avrebbero avuto, solo su -O. un effetto esiziale.
La scelta dei titoli da acquistare (nello specifico titoli di stato), infine, non può essere addebitata a SS, essendo la stessa riconducibile a una scelta della società e non avendo, in ogni caso, il ricorrente allegato o dimostrato di aver assunto utili iniziative al momento dei contestati acquisti da parte della società.
Il ricorrente, infine, individua circostanze che spesso, anche in ragione della loro collocazione temporale, possono al più apparire come concause della crisi di -O, senza che tanto elida le omissività della vigilanza risalenti a molti mesi addietro, quando le ragioni della crisi societaria (di cui il rifinanziamento risultava solo una delle possibili soluzioni), si erano ampiamente manifestate.
Occorre inoltre considerare come, ai sensi dell’art. 8 del Reg. SS n.38/2018, il Collegio sindacale ha, tra gli altri compiti, quelli di verificare “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’impresa e il suo concreto funzionamento” e di valutare “l’efficienza ed efficacia del sistema di governo societario”, segnalando “all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema di governo societario, indicando e sollecitando idonee misure correttive”, ciò che non risulta essere avvenuto in concreto.
Nel caso concreto, alla luce degli esisti estremamente critici della gestione societaria (sopra puntualmente descritti) e dalla lettura del rapporto ispettivo e della proposta di sanzione– da intendersi richiamati per relationem nel loro intero contenuto – emerge con evidenza non contestabile come la specifica posizione di garanzia e i compiti di penetrante controllo che avrebbero dovuto informare il funzionamento del Collegio sindacale siano stati frequentemente disattesi, concretizzandosi l’attività dell’organo in una mera recezione di risultanze istruttorie delle quali il ricorrente afferma, con una evidente finalità di deresponsabilizzazione, una pretesa completezza e esaustività.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è congruente con il modello (aziendalistico e normativo) di controllo interno delle società.
Diversamente opinando si giungerebbe a ritenere sempre esenti da responsabilità i componenti del Collegio sindacale che si limitassero ad assistere e recepire acriticamente le decisioni consiliari ovvero a recepire risultanze istruttorie comunque acquisite, non risultando comprensibile dalla prospettazione di parte – secondo cui il Collegio avrebbe di volta in volta condiviso le attività del CdA o di determinati comitati o consulenti esterni – la ragione stessa della previsione di un organo di controllo, composto peraltro, nella fattispecie, da professionisti di comprovate competenze.
Come già rilevato dalla Sezione con riferimento alla medesima vicenda societaria e alla figura degli amministratori, con argomentazioni tuttavia valide anche per il Collegio sindacale “deve conclusivamente osservarsi che il legislatore adotta, con riferimento ai soggetti che rivestono particolari cariche all’interno delle imprese assicurative, un criterio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non è “responsabilità oggettiva” ma di “responsabilità effettiva”, così che” coloro che ricoprono cariche sociali “risulteranno responsabili laddove abbiano posto in essere una condotta d'inerzia o una condotta attiva antidoverosa che risulti eziologicamente collegabile all’evento dannoso occorso all’impresa, (così, da ultimo, con riferimento alla analoga materia delle società svolgenti attività bancaria – Cassazione civile, Sez. 2, 16 aprile 2024, nn. 10228 e 10222 e 6 marzo 2024, n. 10363), ciò che coincide con il concetto giuridico di colpa (tar Lazio, Roma, sez. II ter, 31 ottobre 2025, n. 19090).
Tanto costituisce motivazione sufficiente dell’atto, non essendo richiesto dalla norma, diversamente da quanto sostenuto in gravame, l’espressa individuazione dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, l’esistenza di un vantaggio personale ovvero l’addebitabilità al soggetto sanzionato di tutti gli illeciti contestati alla società.
Si tratta, quanto a tali ultimi elementi, di requisiti non necessari ai sensi dell’art. 311-sexies CAP, che possono, al più rilevare, ai sensi dell’art. 311 – quinquies in sede di quantificazione della sanzione.
Vanno da ultimo respinti il settimo e l’ottavo motivo di doglianza, con i quali il ricorrente ha censurato l’attività di quantificazione della sanzione, lamentando la carenza del presupposto della gravità della violazione e l’erronea applicazione dei criteri di calcolo.
Seguendo lo schema argomentativo utilizzato in ricorso, osserva dunque il Collegio come:
- SS ha motivatamente illustrato l’oggettiva gravità dei fatti, da correlarsi, in assenza di valide ricostruzione alternative in punto di nesso eziologico, alla gravità degli illeciti accertati in capo alla società e la riferibilità al ricorrente dell’illecito sanzionato, come emerge dall’esame dei precedenti motivi di doglianza;
- è inammissibile per genericità la censura con la quale il ricorrente contesta la valutazione della durata;
- risulta rispettato un criterio di proporzionalità all’interno delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 311 sexies nella vicenda -O (unica nella storia di SS per gravità della situazione su cui è intervenuto l’Istituto), considerato che i sindaci, ai quali sono state mosse contestazioni più circoscritte e meno gravi che agli amministratori, sono state irrogate sanzioni mediamente e apprezzabilmente inferiori a quelle degli amministratori, tenendo sempre conto dei diversi gradi di responsabilità dei soggetti sanzionati, risultando, del pari proporizonata la differenziazione, all’interno del Collegio sindacale, tra il trattamento sanzionatorio riservato al Presidente e ai suoi componenti;
- correttamente non è stata attribuita un effetto di diminuzione della sanzione per la collaborazione prestata nell’adozione del piano rimediale, essendo rimasta incontestata l’incompleta realizzazione dello stesso;
- appare inammissibile, perché attinente al merito (già sopra esaminato) e non alla graduazione della sanzione ogni ulteriore argomentazione in punto di mancata valutazione dell’atteggiamento collaborativo (che, in ogni caso, il ricorrente collega agli effetti sull’indice di solvibilità e non a una sua condotta positiva);
- risulta correttamente apprezzata la capacità finanziaria, da correlarsi ai compensi ricevuti e non alla relazione tra compensi e impegno professionale richiesto per lo svolgimento della funzione;
- l’aver ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’aggravante del 20%, previa considerazione delle diverse condotte descritte come costituenti un unico illecito, ha integrato valutazione favorevole al ricorrente, che avrebbe subito un ben più sfavorevole trattamento sanzionatorio ove si fosse applicato il criterio del cumulo materiale;
- SS ha, in ogni caso, positivamente valutato alcune delle osservazioni formulate dal ricorrente in punto di quantificazione della sanzione, con conseguente riduzione dell’importo irrogato rispetto a quello oggetto della proposta sanzionatoria.
Con riferimento alla attività della quantificazione della sanzione, il Collegio richiama infine il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di motivazione del quantum delle sanzioni amministrative pecuniarie, “la scelta tra il minimo ed il massimo di pena pecuniaria risponde allo scopo di rimettere al potere dell’Amministrazione la commisurazione della sanzione alla concreta gravità del fatto illecito, senza necessità che sia specificato il criterio seguito” (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 6809 del 26 maggio 2022 che richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10976; Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877 e Cass. Civile I, 4 novembre 998, n. 11054) “perché la stessa commisurazione della sanzione - a fronte di una precisa ed articolata contestazione - è misura espressiva della valutazione di gravità operata dall’organismo che procede ed assorbe ogni ulteriore profilo (che dunque solo esasperando la nozione formale di motivazione si potrebbe ulteriormente pretendere)” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter 2 aprile 2019 n. 4307).
Nella fattispecie, come già sopra rilevato, la motivazione complessiva del provvedimento gravato, da valutarsi alla luce degli atti endoprocedimentali richiamati, dà puntuale ragione della ritenuta gravità delle condotte, la valutazione delle quali, ai fini della quantificazione della sanzione costituisce “espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che, in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento” (così, da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 2 aprile 2019), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
Per tali ultime ragioni il Tribunale, nell’esercizio della propria giurisdizione di merito in punto di quantificazioni di tali sanzioni amministrative, reputa congrua quella inflitta alla ricorrente con il provvedimento impugnato, che quindi va confermata.
In conclusione il ricorso va respinto in toto, non ricorrendo, a giudizio del Collegio, le condizioni per l’accoglimento dell’istanza istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
ER IC, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.