CASS
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 9272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9272 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VA PA nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di: NO UN ER nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UL DI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 25 gennaio 2024 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Savona e appellata dall'imputata FE NA NA, assolveva l'imputata dal reato di furto pluriaggravato contestato al capo 1) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9272 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/12/2024 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile VA AO, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione di norme penali stabilite a pena di nullità, e in particolare dell'art. 598 bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio di appello con trattazione orale, senza che il relativo provvedimento che aveva disposto tale modalità fosse stato comunicato alla parte civile. Rassegnava che in realtà il processo era stato celebrato con trattazione orale per mero errore, considerato che non era stata proposta alcuna istanza di trattazione orale da parte del difensore dell'appellante, il quale aveva partecipato all'udienza a seguito di un contatto telefonico. Deduceva che la mancata comunicazione al difensore della parte civile del provvedimento con il quale era stata fissata l'udienza per la trattazione orale aveva determinato una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di inosservanza di disposizione concernente l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti in giudizio. 2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello omesso di statuire in merito alle spese processuali sostenute dalla parte civile. Evidenziava in proposito che con memoria trasmessa via PEC in data 26 luglio 2023 la parte civile aveva rassegnato le proprie conclusioni e nel contempo aveva richiesto il pagamento delle spese processuali sostenute per il primo e per il secondo grado di giudizio. In data 18 novembre 2024 la parte civile depositava una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta nessun atto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia nominato dalla parte civile VA AO;
risulta, peraltro, dal verbale dell'udienza del 25 gennaio 2 2024, che la medesima parte civile, assistita dal difensore di fiducia Avv. Clara Dompé, è stata indicata come "non comparsa". L'omesso avviso al difensore di fiducia della parte civile della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (cfr., per una ipotesi di omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01; v., nello stesso senso, Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, Marro, Rv. 286046 - 01), che prescrive a pena di nullità l'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, al quale deve essere rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore UL DI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 25 gennaio 2024 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Savona e appellata dall'imputata FE NA NA, assolveva l'imputata dal reato di furto pluriaggravato contestato al capo 1) dell'imputazione per non aver commesso il fatto e riduceva la pena inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9272 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 10/12/2024 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civile VA AO, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione di norme penali stabilite a pena di nullità, e in particolare dell'art. 598 bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio di appello con trattazione orale, senza che il relativo provvedimento che aveva disposto tale modalità fosse stato comunicato alla parte civile. Rassegnava che in realtà il processo era stato celebrato con trattazione orale per mero errore, considerato che non era stata proposta alcuna istanza di trattazione orale da parte del difensore dell'appellante, il quale aveva partecipato all'udienza a seguito di un contatto telefonico. Deduceva che la mancata comunicazione al difensore della parte civile del provvedimento con il quale era stata fissata l'udienza per la trattazione orale aveva determinato una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di inosservanza di disposizione concernente l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti in giudizio. 2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello omesso di statuire in merito alle spese processuali sostenute dalla parte civile. Evidenziava in proposito che con memoria trasmessa via PEC in data 26 luglio 2023 la parte civile aveva rassegnato le proprie conclusioni e nel contempo aveva richiesto il pagamento delle spese processuali sostenute per il primo e per il secondo grado di giudizio. In data 18 novembre 2024 la parte civile depositava una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta nessun atto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia nominato dalla parte civile VA AO;
risulta, peraltro, dal verbale dell'udienza del 25 gennaio 2 2024, che la medesima parte civile, assistita dal difensore di fiducia Avv. Clara Dompé, è stata indicata come "non comparsa". L'omesso avviso al difensore di fiducia della parte civile della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità di ordine generale intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (cfr., per una ipotesi di omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello, Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01; v., nello stesso senso, Sez. 3, n. 11170 del 15/12/2023, Marro, Rv. 286046 - 01), che prescrive a pena di nullità l'osservanza, tra l'altro, delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, al quale deve essere rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente