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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
DI DAVIDE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Pr E Quale Rappr Della Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 242/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S020300371 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S020300371 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010300379 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010300379 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010300379 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
il difensore del contribuente risulta collegato a distanza sebbene non abbia fatto richiesta. Il Presidente ammette alla partecipazione.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte , contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: Nel merito: riformare la sentenza n. 242/2023 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Cuneo – Sez. 2 pronunciata il 13/02/2023 e depositata in segreteria in data
21/12/2023 nell'ambito del procedimento R.G. 130/2022 (riunificato – RG 131/2022) nella parte in cui non ha accolto i motivi di ricorsi (da 1 a 6) presentati dal sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante della società San Marco snc di Ricorrente_1 & C nonché in proprio quale socio della stessa, nell'ambito del procedimento R.G. 131/2022 (riunificato RG 130/2022), per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente annullare l'avviso di liquidazione originariamente impugnato, nonché ogni atto allo stesso conseguente e/o comunque dichiarare la nullità della predetta sentenza nella parte in cui ha omesso di motivare il rigetto del quarto motivo di ricorso
CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo del Piemonte di voler rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dal PVC del 29.10.2018 relativo all'attività di ristorazione svolta dalla Nominativo_1 s. n.c.; l'Ufficio riscontrava non congruità degli studi di settore, gestione antieconomica negli anni 2013-2017, discrepanze tra POS e chiusure cassa, uso improprio dei cofanetti Smartbox, nonché ammortamenti privi di documentazione. Seguivano due avvisi di accertamento (società e socio) con ripresa a tassazione.
La CGT di primo grado rigettava i ricorsi.
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente;
resiste l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha dimostrato, mediante glifo e produzione in appello delle marche temporali, che gli avvisi risultano formati e protocollati prima del 31.12.2020.
L'art. 157, comma 5, D.L. 34/2020 prevede, infatti, che l'elaborazione dell'atto sia provata anche tramite la data risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia, modalità perfettamente rispettata nel caso di specie.
L'eccezione di decadenza è dunque infondata.
Il metodo analitico-induttivo appare legittimo.
Le irregolarità poste a base dell'accertamento – non congruità studi di settore, antieconomicità reiterata, discrasie tra POS e chiusure di cassa giornaliere – risultano tutte documentate nel PVC, consegnato al contribuente e mai specificamente contestato. Del resto il contribuente si è limitato a contestazioni generiche sul punto.
Il metodo analitico-induttivo è quindi legittimo. Quanto al trattamento IVA dei cofanetti Smartbox, la normativa applicabile per il 2015 è l'art. 2, co. 3, lett.
a) DPR 633/72.
La Risoluzione AE 21/E/2011 – richiamata anche dalla giurisprudenza citata di questa stessa CGT– qualifica i cofanetti Smartbox come documenti di legittimazione;
ne deriva che la cessione tra emittente e rivenditore non è imponibile, dal momento che la prestazione imponibile sorge solo al momento dell'utilizzo presso l'esercizio convenzionato, con la conseguenza che il fornitore del servizio deve emettere il documento fiscale con IVA sull'intero valore.
L'odierna contribuente non ha emesso i documenti fiscali al momento dell'utilizzo dei buoni, omettendo dunque l'applicazione dell'IVA.
Le norme del 2018 sui voucher non sono retroattive (art. 3 Statuto del contribuente) e non possono essere invocate come norme interpretative.
La motivazione del primo giudice è dunque corretta.
Quanto ai costi e agli ammortamenti la società ha prodotto solo in parte la documentazione relativa agli ammortamenti;
l'Ufficio, con autotutela, ne ha riconosciuto una quota, disconoscendo il resto, così come ha rideterminato i ricavi tenendo conto dell'autoconsumo di bottiglie d'acqua da parte dei dipendenti.
Correttamente la CGT ha applicato il principio per cui è il contribuente a dover provare esistenza e inerenza del costo, prova del tutto mancata nella specie.
Infine, quanto alle sanzioni, esse sono state correttamente applicate, in quanto ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
472/1997 opera la presunzione di colpa nelle violazioni tributarie, superabile solo con prova contraria, non fornita.
Nessuna oggettiva incertezza normativa, poi, giustifica l'esonero dalle sanzioni.
Il ricorso va rigettato, spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.000.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
DI DAVIDE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 590/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Pr E Quale Rappr Della Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 242/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S020300371 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S020300371 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010300379 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010300379 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S010300379 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
il difensore del contribuente risulta collegato a distanza sebbene non abbia fatto richiesta. Il Presidente ammette alla partecipazione.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte , contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello: Nel merito: riformare la sentenza n. 242/2023 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Cuneo – Sez. 2 pronunciata il 13/02/2023 e depositata in segreteria in data
21/12/2023 nell'ambito del procedimento R.G. 130/2022 (riunificato – RG 131/2022) nella parte in cui non ha accolto i motivi di ricorsi (da 1 a 6) presentati dal sig. Ricorrente_1, quale legale rappresentante della società San Marco snc di Ricorrente_1 & C nonché in proprio quale socio della stessa, nell'ambito del procedimento R.G. 131/2022 (riunificato RG 130/2022), per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente annullare l'avviso di liquidazione originariamente impugnato, nonché ogni atto allo stesso conseguente e/o comunque dichiarare la nullità della predetta sentenza nella parte in cui ha omesso di motivare il rigetto del quarto motivo di ricorso
CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo del Piemonte di voler rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dal PVC del 29.10.2018 relativo all'attività di ristorazione svolta dalla Nominativo_1 s. n.c.; l'Ufficio riscontrava non congruità degli studi di settore, gestione antieconomica negli anni 2013-2017, discrepanze tra POS e chiusure cassa, uso improprio dei cofanetti Smartbox, nonché ammortamenti privi di documentazione. Seguivano due avvisi di accertamento (società e socio) con ripresa a tassazione.
La CGT di primo grado rigettava i ricorsi.
Avverso tale sentenza propone appello il contribuente;
resiste l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha dimostrato, mediante glifo e produzione in appello delle marche temporali, che gli avvisi risultano formati e protocollati prima del 31.12.2020.
L'art. 157, comma 5, D.L. 34/2020 prevede, infatti, che l'elaborazione dell'atto sia provata anche tramite la data risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia, modalità perfettamente rispettata nel caso di specie.
L'eccezione di decadenza è dunque infondata.
Il metodo analitico-induttivo appare legittimo.
Le irregolarità poste a base dell'accertamento – non congruità studi di settore, antieconomicità reiterata, discrasie tra POS e chiusure di cassa giornaliere – risultano tutte documentate nel PVC, consegnato al contribuente e mai specificamente contestato. Del resto il contribuente si è limitato a contestazioni generiche sul punto.
Il metodo analitico-induttivo è quindi legittimo. Quanto al trattamento IVA dei cofanetti Smartbox, la normativa applicabile per il 2015 è l'art. 2, co. 3, lett.
a) DPR 633/72.
La Risoluzione AE 21/E/2011 – richiamata anche dalla giurisprudenza citata di questa stessa CGT– qualifica i cofanetti Smartbox come documenti di legittimazione;
ne deriva che la cessione tra emittente e rivenditore non è imponibile, dal momento che la prestazione imponibile sorge solo al momento dell'utilizzo presso l'esercizio convenzionato, con la conseguenza che il fornitore del servizio deve emettere il documento fiscale con IVA sull'intero valore.
L'odierna contribuente non ha emesso i documenti fiscali al momento dell'utilizzo dei buoni, omettendo dunque l'applicazione dell'IVA.
Le norme del 2018 sui voucher non sono retroattive (art. 3 Statuto del contribuente) e non possono essere invocate come norme interpretative.
La motivazione del primo giudice è dunque corretta.
Quanto ai costi e agli ammortamenti la società ha prodotto solo in parte la documentazione relativa agli ammortamenti;
l'Ufficio, con autotutela, ne ha riconosciuto una quota, disconoscendo il resto, così come ha rideterminato i ricavi tenendo conto dell'autoconsumo di bottiglie d'acqua da parte dei dipendenti.
Correttamente la CGT ha applicato il principio per cui è il contribuente a dover provare esistenza e inerenza del costo, prova del tutto mancata nella specie.
Infine, quanto alle sanzioni, esse sono state correttamente applicate, in quanto ai sensi dell'art. 5 d.lgs.
472/1997 opera la presunzione di colpa nelle violazioni tributarie, superabile solo con prova contraria, non fornita.
Nessuna oggettiva incertezza normativa, poi, giustifica l'esonero dalle sanzioni.
Il ricorso va rigettato, spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.000.