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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3344/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO Parte_1 C.F._1
n. 29, 71121, FOGGIA, presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA (indirizzo PEC:
, che lo rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MALAVASI MANUELA (indirizzo PEC:
che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Email_2
RO BE (indirizzo PEC: come da Email_3 delega in atti.
APPELLATA pagina 1 di 13 OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 345 c.p.c. e conseguentemente, procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; nel merito in via principale, respingere integralmente l'appello avversario in quanto del tutto infondato per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento degli avversi motivi di gravame: accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, per l'effetto, CP_2 rigettare le domande avversarie poiché prescritte, inammissibili e infondate per i motivi illustrati in atti;
respingere in ogni caso le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
pagina 2 di 13 IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 chiedere, in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire Controparte_3 soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB, con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore dichiarato antistatario.
1.1.) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver sottoscritto in data 31.05.2006 un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con lo stesso contratto gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
- che il suddetto contratto di apertura di credito era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs.
374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco;
- che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
- che la clausola di determinazione degli interessi doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, in quanto si limitava a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare un criterio di determinazione del tasso applicabile all'interno di tale forbice, né l'individuazione della parte dotata del potere di quantificazione;
-che aveva attivato la procedura di mediazione, anche se non obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto i contratti di carta revolving.
2) Si costituiva in giudizio la resistente , contestando gli assunti di parte CP_3 ricorrente e chiedendo: pagina 3 di 13 i) in via pregiudiziale e/o preliminare, la declaratoria di improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle stesse in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire, oltre alla prescrizione della domanda di nullità proposta da controparte ex art. 117 TUB nonché di qualsiasi pretesa restitutoria avversaria antecedente il
7 dicembre 2003 (ossia dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio);
ii) nel merito, in via principale, di rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto;
iii) in subordine, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la parte resistente deduceva:
- che la Linea di Credito Revolving era stata concessa da essa resistente, mentre il venditore appartenente alla grande distribuzione, cui faceva riferimento la parte ricorrente, aveva agito, nella vicenda oggetto di lite, unicamente in qualità di “incaricato all'identificazione”;
-che, in ogni caso, la distribuzione di carte di pagamento avvenuta nella specie, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non integrava l'esercizio di agenzia in attività finanziaria;
- che il contratto oggetto della domanda avversaria non poteva ritenersi nullo in assenza di un'ipotesi normativa di nullità cd. testuale, né virtuale, essendo l'art. 3 del D.lgs. 374/1999
“regola di condotta” e non “regola di validità”;
- che il contratto di finanziamento era stato soggetto a convalida ai sensi dell'art. 117 TUB a fronte della condotta del Sig. che, per oltre 17 anni, aveva continuato a fare utilizzo Pt_1 della Carta di Credito senza mai eccepire alcunché, anche in epoca successiva al deposito del ricorso;
-che, infatti, il rapporto era in essere, e che il ricorrente riceveva mensilmente gli estratti conto della carta revolving associata al contratto asseritamente nullo;
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8204/2024 emessa e pubblicata in data
23.09.2024, ha rigettato le domande proposte da , condannando lo stesso al Parte_1 pagamento, in favore della società delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_3
pagina 4 di 13 euro 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge.
Con tale sentenza, in particolare, il Tribunale:
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte convenuta, rilevando che parte ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, osservando preliminarmente che l'azione di accertamento di nullità contrattuale è imprescrittibile e, nel merito, sulla base di quanto sancito dalle SS.UU. n. 24418/2010, che la prescrizione “va calcolata con decorrenza dalla data in cui il saldo residuo diventa esigibile, per effetto del recesso della banca, e dunque dalla chiusura del rapporto” e che “risulta che il rapporto è ancora in essere al momento della presentazione del ricorso”;
iii) nel merito, ha rigettato la domanda di nullità per contrarietà delle norme sul collocamento e distribuzione per essere applicabile, al caso di specie, l'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2,
c. 2, lett. a), del regolamento attuativo n. 485/2001.
In proposito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- che “l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione — contestualmente alla stipula del contratto di compravendita degli apparecchi informatici — di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico.
Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett, a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento.
Tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga. Il riferimento, in tal senso, va all'art, 12 D. Lgs, n.
141/2010, che, ponendosi come norma di attuazione dei già citati artt. 128 quater e 128 quinquies TUB, da un lato, ha mantenuto l'ipotesi derogatoria prevista dall'art, 2 c. 2 lett. b)
pagina 5 di 13 relativa alla promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;
dall'altro lato, non ha riproposto il riferimento operato dall'art. 2 d.m. 485/2001 alla “distribuzione di carte di pagamento” e, anzi, ha precisato espressamente che, nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga, “non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- che “il legislatore, quindi, soltanto nel 2010 ha inteso prevedere espressamente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) - diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, ratione temporis, al caso in esame - rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC. Tenuto conto di quanto osservato, l'inclusione della fattispecie di distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/200.1 appare l'unica interpretazione coerente con il dettato normativo vigente al momento della conclusione del contratto per cui è causa;
” iv) ha rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse per essere state le condizioni economiche applicabili al contratto sottoscritte espressamente da parte ricorrente, oltre che fornita una copia dello stesso contratto;
v) ha condannato, pertanto, parte ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese.
4) Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano ha proposto appello il Sig. svolgendo Pt_1
i seguenti tre motivi di gravame:
1) erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 D.lgs. n. 374/1999 e 2 del
D.M. n. 485/2001 in relazione all'art. 1418 c.c.;
2) errata applicazione dell'art. 117 TUB;
3) erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 c.c., oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 c.c. e dell'art. 33, comma 2, lett. n) del Codice del consumo.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata:
pagina 6 di 13 “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la Controparte_3 fondatezza in fatto e in diritto delle censure avanzate da controparte ed eccependo l'inammissibilità del secondo motivo di appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza appellata.
La parte appellata ha, poi, svolto appello incidentale condizionato avverso la Sentenza CP_2 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha:
i) ritenuto non meritevoli di accoglimento le eccezioni formulate da in merito CP_2 all'inammissibilità delle domande per abusivo frazionamento e per carenza di interesse ad agire;
i) rigettato l'eccezione sollevata da in merito alla prescrizione dell'avversa domanda di CP_2 nullità avversaria ex art. 117 TUB (eccezione svolta sul rilievo che si tratterebbe di nullità di protezione e che le “c.d. nullità relative/di protezione devono assimilarsi alle ipotesi di annullabilità del contratto e, in ultima analisi, essere sottoposte al medesimo statuto di quest'ultime, tanto sotto il profilo della prescrizione, quinquennale, tanto sotto il profilo della possibilità di convalida”) e “in ordine alla prescrizione di eventuali, e comunque non formulate, pretese ripetitorie”.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto da deve ritenersi fondato per le Parte_1 seguenti considerazioni.
pagina 7 di 13 6) Per ragioni di ordine logico meritano di essere esaminate, in via preliminare, le doglianze svolte dall'appellata con il proprio appello incidentale condizionato con il Controparte_3 quale sono state svolte censure avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità avversaria per abusivo frazionamento nonché nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di interesse ad agire da essa convenuta sollevata in primo grado.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che il Sig. non avrebbe interesse ad Pt_1 ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per il fatto che “ha omesso di richiedere, il ricalcolo del saldo del rapporto e la conseguente ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza”; che, in ogni caso, la domanda di nullità proposta sarebbe da dichiarare inammissibile perché “l'atteggiamento processuale di controparte, che pretende di rimandare ad un successivo (e differente) giudizio la quantificazione della (auspicata) condanna della società alla ripetizione di interessi e spese indebitamente percepiti, pur in assenza di ogni ragione a sostegno di tale scelta processuale, se non quella di cercare di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione quale eccezione idonea a definire il giudizio in senso ad essa sfavorevole (quantomeno parzialmente)” costituirebbe abusivo frazionamento della medesima pretesa sostanziale.
6.1) Tali doglianze non sono meritevoli di apprezzamento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamato che secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è ancora in fase di esecuzione.
Ora, la parte di un contratto, nella vigenza dello stesso, ha sempre interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stesso, in quanto essa è idonea ad incidere sull'esecuzione delle prestazioni che la parte è tenuta ad eseguire e, in via generale, a riflettersi sulla disciplina del rapporto negoziale.
Va, poi, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il
pagina 8 di 13 cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025 , n. 10703).
Ciò posto, non può ritenersi, secondo quanto sostenuto dalla parte appellata, che difetti l'interesse del Sig. alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, restando irrilevante che detta domanda non sia stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso.
Va, pertanto, riconosciuto in capo all'appellante Sig. l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
Nè può ritenersi che la domanda di nullità proposta da parte appellante sia inammissibile, perché svolta in violazione del “divieto di frazionamento” di un'unica pretesa sostanziale.
Va, infatti, evidenziato che, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, tale frazionamento postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi. Ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce pagina 9 di 13 estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
Nè potrebbe ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata l'omessa (e CP_2 ritenuta abusiva) proposizione contestuale delle domande restitutorie sarebbe motivata dalla necessità di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione delle somme versate in virtù del contratto asseritamente nullo, potendosi, al riguardo, rilevare che trattandosi di un rapporto contrattuale ancora in corso, è addirittura da escludersi che possa essere astrattamente maturata la prescrizione della pretesa restitutoria che dovesse vantare l'appellante in relazione al rapporto per cui è causa.
7) Quanto al merito, va richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante sig.
ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di Pt_1 declaratoria di nullità da essa formulata, avendo ritenuto che il caso di specie non configuri una violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999, e, ciò, per aver erroneamente ritenuto che la conclusione del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa, stipulato per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici, si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs.
374/1999 in quanto “riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C., tra cui non figurano i venditori appartenenti alla grande distribuzione.
Va, quindi, chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione, la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima
pagina 10 di 13 dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che, nella sentenza appellata, il Giudice di primo grado, aderendo alla prospettazione dell'originaria resistente a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma CP_2
1 D. Lgs. 374/1999, ha affermato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di
pagina 11 di 13 tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nella specie, il venditore non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra
[...]
e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. Parte_1 CP_3
3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C.
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_3 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
8) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda, di carattere assorbente, di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa, esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di appello e, quindi, il secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato Pt_1 dichiarato nullo il contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB) in relazione al quale l'appellata ha svolto eccezione di inammissibilità ex artt. 342 e 345 CP_2
c.p.c., ed il terzo motivo di gravame, con il quale il Sig. ha censurato la sentenza Pt_1
pagina 12 di 13 nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi.
9) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 8204/2024, pubblicata in data 23/9/2024, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per Parte_1 Controparte_3
l'effetto, dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme Parte_1 ricevute in prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo. pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3344/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO Parte_1 C.F._1
n. 29, 71121, FOGGIA, presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA (indirizzo PEC:
, che lo rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MALAVASI MANUELA (indirizzo PEC:
che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Email_2
RO BE (indirizzo PEC: come da Email_3 delega in atti.
APPELLATA pagina 1 di 13 OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 345 c.p.c. e conseguentemente, procedere ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; nel merito in via principale, respingere integralmente l'appello avversario in quanto del tutto infondato per i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento degli avversi motivi di gravame: accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato da e, per l'effetto, CP_2 rigettare le domande avversarie poiché prescritte, inammissibili e infondate per i motivi illustrati in atti;
respingere in ogni caso le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
pagina 2 di 13 IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano per Parte_1 chiedere, in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire Controparte_3 soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.; in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB, con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore dichiarato antistatario.
1.1.) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver sottoscritto in data 31.05.2006 un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico e che con lo stesso contratto gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
- che il suddetto contratto di apertura di credito era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs.
374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco;
- che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
- che la clausola di determinazione degli interessi doveva ritenersi nulla per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, in quanto si limitava a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare un criterio di determinazione del tasso applicabile all'interno di tale forbice, né l'individuazione della parte dotata del potere di quantificazione;
-che aveva attivato la procedura di mediazione, anche se non obbligatoria per le controversie aventi ad oggetto i contratti di carta revolving.
2) Si costituiva in giudizio la resistente , contestando gli assunti di parte CP_3 ricorrente e chiedendo: pagina 3 di 13 i) in via pregiudiziale e/o preliminare, la declaratoria di improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle stesse in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire, oltre alla prescrizione della domanda di nullità proposta da controparte ex art. 117 TUB nonché di qualsiasi pretesa restitutoria avversaria antecedente il
7 dicembre 2003 (ossia dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio);
ii) nel merito, in via principale, di rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto;
iii) in subordine, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la parte resistente deduceva:
- che la Linea di Credito Revolving era stata concessa da essa resistente, mentre il venditore appartenente alla grande distribuzione, cui faceva riferimento la parte ricorrente, aveva agito, nella vicenda oggetto di lite, unicamente in qualità di “incaricato all'identificazione”;
-che, in ogni caso, la distribuzione di carte di pagamento avvenuta nella specie, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non integrava l'esercizio di agenzia in attività finanziaria;
- che il contratto oggetto della domanda avversaria non poteva ritenersi nullo in assenza di un'ipotesi normativa di nullità cd. testuale, né virtuale, essendo l'art. 3 del D.lgs. 374/1999
“regola di condotta” e non “regola di validità”;
- che il contratto di finanziamento era stato soggetto a convalida ai sensi dell'art. 117 TUB a fronte della condotta del Sig. che, per oltre 17 anni, aveva continuato a fare utilizzo Pt_1 della Carta di Credito senza mai eccepire alcunché, anche in epoca successiva al deposito del ricorso;
-che, infatti, il rapporto era in essere, e che il ricorrente riceveva mensilmente gli estratti conto della carta revolving associata al contratto asseritamente nullo;
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8204/2024 emessa e pubblicata in data
23.09.2024, ha rigettato le domande proposte da , condannando lo stesso al Parte_1 pagamento, in favore della società delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_3
pagina 4 di 13 euro 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge.
Con tale sentenza, in particolare, il Tribunale:
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte convenuta, rilevando che parte ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, osservando preliminarmente che l'azione di accertamento di nullità contrattuale è imprescrittibile e, nel merito, sulla base di quanto sancito dalle SS.UU. n. 24418/2010, che la prescrizione “va calcolata con decorrenza dalla data in cui il saldo residuo diventa esigibile, per effetto del recesso della banca, e dunque dalla chiusura del rapporto” e che “risulta che il rapporto è ancora in essere al momento della presentazione del ricorso”;
iii) nel merito, ha rigettato la domanda di nullità per contrarietà delle norme sul collocamento e distribuzione per essere applicabile, al caso di specie, l'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2,
c. 2, lett. a), del regolamento attuativo n. 485/2001.
In proposito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- che “l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione — contestualmente alla stipula del contratto di compravendita degli apparecchi informatici — di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico.
Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett, a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento.
Tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga. Il riferimento, in tal senso, va all'art, 12 D. Lgs, n.
141/2010, che, ponendosi come norma di attuazione dei già citati artt. 128 quater e 128 quinquies TUB, da un lato, ha mantenuto l'ipotesi derogatoria prevista dall'art, 2 c. 2 lett. b)
pagina 5 di 13 relativa alla promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;
dall'altro lato, non ha riproposto il riferimento operato dall'art. 2 d.m. 485/2001 alla “distribuzione di carte di pagamento” e, anzi, ha precisato espressamente che, nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga, “non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- che “il legislatore, quindi, soltanto nel 2010 ha inteso prevedere espressamente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) - diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, ratione temporis, al caso in esame - rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC. Tenuto conto di quanto osservato, l'inclusione della fattispecie di distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/200.1 appare l'unica interpretazione coerente con il dettato normativo vigente al momento della conclusione del contratto per cui è causa;
” iv) ha rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse per essere state le condizioni economiche applicabili al contratto sottoscritte espressamente da parte ricorrente, oltre che fornita una copia dello stesso contratto;
v) ha condannato, pertanto, parte ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese.
4) Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano ha proposto appello il Sig. svolgendo Pt_1
i seguenti tre motivi di gravame:
1) erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 D.lgs. n. 374/1999 e 2 del
D.M. n. 485/2001 in relazione all'art. 1418 c.c.;
2) errata applicazione dell'art. 117 TUB;
3) erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 c.c., oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 c.c. e dell'art. 33, comma 2, lett. n) del Codice del consumo.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata:
pagina 6 di 13 “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la Controparte_3 fondatezza in fatto e in diritto delle censure avanzate da controparte ed eccependo l'inammissibilità del secondo motivo di appello ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma integrale della sentenza appellata.
La parte appellata ha, poi, svolto appello incidentale condizionato avverso la Sentenza CP_2 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha:
i) ritenuto non meritevoli di accoglimento le eccezioni formulate da in merito CP_2 all'inammissibilità delle domande per abusivo frazionamento e per carenza di interesse ad agire;
i) rigettato l'eccezione sollevata da in merito alla prescrizione dell'avversa domanda di CP_2 nullità avversaria ex art. 117 TUB (eccezione svolta sul rilievo che si tratterebbe di nullità di protezione e che le “c.d. nullità relative/di protezione devono assimilarsi alle ipotesi di annullabilità del contratto e, in ultima analisi, essere sottoposte al medesimo statuto di quest'ultime, tanto sotto il profilo della prescrizione, quinquennale, tanto sotto il profilo della possibilità di convalida”) e “in ordine alla prescrizione di eventuali, e comunque non formulate, pretese ripetitorie”.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto da deve ritenersi fondato per le Parte_1 seguenti considerazioni.
pagina 7 di 13 6) Per ragioni di ordine logico meritano di essere esaminate, in via preliminare, le doglianze svolte dall'appellata con il proprio appello incidentale condizionato con il Controparte_3 quale sono state svolte censure avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità avversaria per abusivo frazionamento nonché nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di interesse ad agire da essa convenuta sollevata in primo grado.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che il Sig. non avrebbe interesse ad Pt_1 ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per il fatto che “ha omesso di richiedere, il ricalcolo del saldo del rapporto e la conseguente ripetizione degli importi corrisposti in eccedenza”; che, in ogni caso, la domanda di nullità proposta sarebbe da dichiarare inammissibile perché “l'atteggiamento processuale di controparte, che pretende di rimandare ad un successivo (e differente) giudizio la quantificazione della (auspicata) condanna della società alla ripetizione di interessi e spese indebitamente percepiti, pur in assenza di ogni ragione a sostegno di tale scelta processuale, se non quella di cercare di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione quale eccezione idonea a definire il giudizio in senso ad essa sfavorevole (quantomeno parzialmente)” costituirebbe abusivo frazionamento della medesima pretesa sostanziale.
6.1) Tali doglianze non sono meritevoli di apprezzamento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamato che secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è ancora in fase di esecuzione.
Ora, la parte di un contratto, nella vigenza dello stesso, ha sempre interesse ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stesso, in quanto essa è idonea ad incidere sull'esecuzione delle prestazioni che la parte è tenuta ad eseguire e, in via generale, a riflettersi sulla disciplina del rapporto negoziale.
Va, poi, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il
pagina 8 di 13 cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025 , n. 10703).
Ciò posto, non può ritenersi, secondo quanto sostenuto dalla parte appellata, che difetti l'interesse del Sig. alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, restando irrilevante che detta domanda non sia stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso.
Va, pertanto, riconosciuto in capo all'appellante Sig. l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
Nè può ritenersi che la domanda di nullità proposta da parte appellante sia inammissibile, perché svolta in violazione del “divieto di frazionamento” di un'unica pretesa sostanziale.
Va, infatti, evidenziato che, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, tale frazionamento postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi. Ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce pagina 9 di 13 estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
Nè potrebbe ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata l'omessa (e CP_2 ritenuta abusiva) proposizione contestuale delle domande restitutorie sarebbe motivata dalla necessità di aggirare la prescrizione del diritto di ripetizione delle somme versate in virtù del contratto asseritamente nullo, potendosi, al riguardo, rilevare che trattandosi di un rapporto contrattuale ancora in corso, è addirittura da escludersi che possa essere astrattamente maturata la prescrizione della pretesa restitutoria che dovesse vantare l'appellante in relazione al rapporto per cui è causa.
7) Quanto al merito, va richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante sig.
ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di Pt_1 declaratoria di nullità da essa formulata, avendo ritenuto che il caso di specie non configuri una violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999, e, ciò, per aver erroneamente ritenuto che la conclusione del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa, stipulato per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici, si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs.
374/1999 in quanto “riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C., tra cui non figurano i venditori appartenenti alla grande distribuzione.
Va, quindi, chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione, la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima
pagina 10 di 13 dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che, nella sentenza appellata, il Giudice di primo grado, aderendo alla prospettazione dell'originaria resistente a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma CP_2
1 D. Lgs. 374/1999, ha affermato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di
pagina 11 di 13 tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nella specie, il venditore non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra
[...]
e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. Parte_1 CP_3
3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C.
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_3 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
8) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda, di carattere assorbente, di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per cui è causa, esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di appello e, quindi, il secondo motivo di appello, con il quale il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stato Pt_1 dichiarato nullo il contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB) in relazione al quale l'appellata ha svolto eccezione di inammissibilità ex artt. 342 e 345 CP_2
c.p.c., ed il terzo motivo di gravame, con il quale il Sig. ha censurato la sentenza Pt_1
pagina 12 di 13 nella parte in cui non è stata dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi.
9) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 8204/2024, pubblicata in data 23/9/2024, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per Parte_1 Controparte_3
l'effetto, dichiara che l'appellante è tenuto alla restituzione delle somme Parte_1 ricevute in prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo. pagina 13 di 13