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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2098/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Anzio - V 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239027790449000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170006905517000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180050725661000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190012318664000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090851988000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7175 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306753 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Con richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato distrattario.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate Riscossione: rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In via meramente subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alle attività di competenza esclusiva degli enti impositori. In via subordinata: ordinare alla parte appellante di chiamare in giudizio gli enti impositori in un termine prefiggendo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 Roma: in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito rigettare comunque l'appello con conferma integrale della sentenza di I grado e conseguentemente della legittimità delle debenze di interesse stante la validità della intimazione di pagamento anche con riferimento alle pregresse cartelle
- Comune di Anzio: non costituito
- Camera di Commercio di Roma: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma sez. 27 n. 5728/2024 del 17/04/2024 depositata in data 29/04/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di intimazione n. 09720239027790449000, notificato il 31/03/2023, impugnato limitatamente ai seguenti atti, del valore complessivo di euro 41.093,00:
1. Cartella di pagamento n. 09720170069055170000 relativa ad IRPEF ed IVA 2013;
2. Cartella di pagamento n. 09720180050725661000 relativa ad IVA 2014;
3. Cartella di pagamento n. 09720190012318664000 relativa ad ICI 2011;
4. Cartella di pagamento n. 09720200090851988000 relativa a diritto annuale CCIA 2017;
5. Avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015;
6. Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015. Il contribuente proponeva ricorso lamentando l'inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
l'inesatta esecuzione della stessa per mancata conoscibilità del file contenuto, non corrispondente all'estensione di legge;
la decadenza e la prescrizione della pretesa, che i Giudici di prime cure ritenevano di rigettare. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. ME PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C. E SULLA DECADENZA, poiché la prescrizione di tutte le cartelle, dei ruoli e dei tributi ivi racchiusi, è di anni cinque, atteso che il termine decennale si applica solo alle sentenze passate in giudicato
2. SULLA ME NOTIFICA EX ART. 139 C.P.C. E S.S. E ONERE DELLA PROVA EX ART. 2697 C.C.
3. SULLA NOTIFICA AVVENUTA A MEZZO PEC DA INDIRIZZO NON INSERITO IN PUBBLICI ELENCHI Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contesta i motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata chiedendo in via meramente subordinata, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alle attività di competenza esclusiva degli enti impositori e di ordinare alla parte appellante di chiamare in giudizio gli enti impositori. Con ordinanza n. 943/2025 del 08/05/2025 questa Corte di Giustizia ordina l'integrazione del contraddittorio a carico dell'appellante, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma, del Comune di Anzio e della CCIA di Roma. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza e/o assoluta incertezza in ordine ai motivi specifici dell'impugnazione di cui all'art. 53 D.lgs 546/92. Nel merito, con riferimento alle cartelle esattoriali di competenza dell'Agenzia e cioè le cartelle n. 09720170069055170000 relativa ad IRPEF ed IVA 2013 e n. 09720180050725661000 relativa ad IVA 2014, ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio il Comune di Anzio sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo protocollo.comuneanzio@pec.it consegnata il giorno 09/05/2025 alle ore 14:57:52. Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Roma sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it consegnata il giorno 09/05/2025 alle ore 14:57:51. Nella camera di consiglio del 05/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso in appello sia parzialmente fondato. In via preliminare il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'Agenzia delle Entrate, per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Nel caso in esame l'Ufficio odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, " nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). L'odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati e pertanto il Collegio ritiene il ricorso in appello, siccome formulato, ammissibile.
Nel merito, il primo motivo di appello è privo di fondamento I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Suprema Corte, con ordinanza n. 7660 del 9.03.2022, ha al riguardo precisato che: “Questa Corte, sulla scia della citata pronuncia nomofilattica ha precisato che, "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata;
in tema di IRAP, Cass. n. 1543 del 2018)”. Pertanto la doglianza dell'appellante è priva di fondamento. Il secondo ed il terzo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parzialmente fondati.. Le cartelle di pagamento, di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'elenco sopra riportato, sono state regolarmente notificate, per come provato in giudizio dalla documentazione depositata. In particolare:
1. La cartella di pagamento n. 09720170069055170000, relativa ad IRPEF ed IVA 2013, è stata notificata a mezzo PEC in data 06/04/2017;
2. La cartella di pagamento n. 09720180050725661000, relativa ad IVA 2014, è stata notificata a mezzo PEC in data 12/04/2018;
3. La cartella di pagamento n. 09720190012318664000, relativa ad ICI 2011, è stata notificata in data 09.02.2020 con deposito presso la casa comunale e ritiro presso l'ufficio postale in data 28.02.2020;
4. La cartella di pagamento n. 09720200090851988000, relativa a diritto annuale CCIA 2017, è stata notificata in data 1.12.2021 con consegna al destinatario a mani proprie allo sportello, dopo un primo tentativo di consegna presso il domicilio avvenuto in data 18.11.2021; Le doglianze dell'appellante sulla modalità di notifica a mezzo PEC sono prive di fondamento. La possibilità di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale è espressamente prevista dal Legislatore. L'art. 26 comma 2 DPR 602/73 al riguardo prevede espressamente che “ La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. L'art. 3, DPR 68/2005 dispone poi che: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta del destinatario messa a disposizione dal gestore”. La doglianza sul formato digitale utilizzato per l'invio telematico del documento è priva di fondamento. La Suprema Corte, con sentenza a sezioni unite n. 10266, del 27/04/2018, hanno chiarito che le firme digitali di tipo ES (che danno luogo a file con estensione finale .pdf) e di tipo CA (che generano file con estensione finale .p7m) sono entrambe ammesse e considerate equivalenti dal diritto interno e dal diritto della UE, sia pure, appunto, con le due differenti estensioni, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci. Aggiungono le sezioni Unite, che le due firme sono “il risultato di una procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. Esse conferiscono al documento informatico le peculiari caratteristiche di: a) autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento); b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione); c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento)”. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30948/2019, confermata dall'ordinanza 14402/2020, ha peraltro ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento creata in formato .pdf, perfino se priva di firma digitale, e ciò anche se l'atto trasmesso è una mera copia per immagini su supporto informatico di documento cartaceo. "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso" (Cass. n. 30948 del 2019) L'orientamento è stato ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 21328, del 5.10.2020, secondo cui:
“La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica"), dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta”. La doglianza sull'indirizzo PEC del mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, non iscritto in pubblici registri, è parimenti priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Parimenti è priva di fondamento la doglianza sulla ricevuta di consegna della PEC, atteso che la Corte di Cassazione, con pronunzia che il Collegio ritiene in toto di condividere, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (Sez. 2, Sentenza n. 15001 del 28/05/2021). Il Collegio ritiene pertanto che “la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo” (Cass. n. 16365/2018). Il Collegio osserva in conclusione che, la provata, rituale notificazione delle cartelle di pagamento di cui ai precedenti nn. 1, 2 , 3 e 4 e la conseguente omessa impugnativa delle stesse nei termini di legge preclude la possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Riguardo dette cartelle, non è poi decorso, successivamente alla regolare notifica, alcun termine di prescrizione, tenuto conto della natura dei crediti portati dai rispettivi atti, della data di rispettiva notifica nonchè della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. In ordine alla natura dei crediti portati dagli atti impugnati, il Collegio osserva che si tratta di diritti soggetti a differente termine di prescrizione. I diritti erariali sono soggetti a termine di prescrizione decennale mentre sono soggetti alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019) e gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. Con riferimento ai tributi locali, la Suprema Corte, con l'ordinanza 21810/2022 cit., ha ribadito che
“quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. Infine con riferimento al credito per diritto annuale CCIA, la Suprema Corte, con ordinanza n. 14244 del 25/05/2021, ha avuto modo di ribadire che “il diritto camerale è dunque assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale". Pertanto, considerato che il credito meno recente è stato notificato in data 06/04/2017, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID, stabilita dal Legislatore dall'8/3/2020 al 31/08/2021, per complessivi 541 giorni (art. 68 DL 18/2020 comma 1), e tenuto conto della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 31/03/2023, il Collegio ritiene che in nessun caso, successivamente alla regolare notifica degli atti, sia decorso il termine di prescrizione, né quinquennale né a maggior ragione decennale.
L'appello del contribuente è invece fondato con riguardo agli avvisi di accertamento di cui ai nn. 5 e 6 del precedente elenco. Riguardo tali atti, la Corte di primo grado aveva erroneamente statuito che “Per quanto concerne invece gli avvisi di accertamento, va evidenziato che gli stessi concernono il mancato versamento dei contributi previdenziali e non rientrano pertanto nella competenza di questa Corte”, così non entrando nel merito della regolarità della loro notifica. Il Collegio al riguardo osserva che gli avvisi di accertamento in oggetto riguardavano tributi locali, ma non è stata prodotta in giudizio da parte dell'Ente titolare del tributo (Comune di Anzio), rimasto contumace, alcuna documentazione comprovante sia la regolare notifica di detti atti e cioè dell'Avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015, dell'importo di € 415,94, e dell'Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015, dell'importo di € 1.192,42, che della regolare notifica, entro il termine di decadenza quinquennale, di eventuali altri atti di conferma della volontà impositiva del Comune, e questo pur tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID, stabilita dal Legislatore dall'8/3/2020 al 31/08/2021, per complessivi 541 giorni (art. 68 DL 18/2020 comma 1). Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 31/03/2023, il Comune è pertanto decaduto da ogni potere impositivo per cui l'intimazione di pagamento, limitatamente a detti avvisi di accertamento, è da ritenersi illegittima.
Le spese di lite sono poste a carico delle parti soccombenti (il contribuente nei confronti dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione; nonché il comune di Anzio nei confronti del contribuente) e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto della differente posizione degli Enti convenuti, tra i quali risulta soccombente esclusivamente il Comune di Anzio, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione carente di legittimazione passiva riguardo la notifica dell'Avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015 e dell'Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015, trattandosi di atti di esclusiva competenza dell'Ente che li ha emessi, titolare del tributo (Comune di Anzio).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione II, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie parzialmente l'appello del sig. Ricorrente_1 , e per l'effetto annulla parzialmente l'avviso di intimazione n. 09720239027790449000, limitatamente all'avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015 ed all'Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015. Rigetta per il resto. Ricorrente_1- Condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.804,00, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 3.506,00 oltre accessori.
- Condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del sig. Ricorrente_1, che liquida in € 1.204,00 oltre accessori, da distrarsi al difensore antistatario,
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2098/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Anzio - V 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5728/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239027790449000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170006905517000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180050725661000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190012318664000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200090851988000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7175 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306753 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: preliminarmente rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Con richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato distrattario.
Resistente/Appellato:
- Agenzia delle Entrate Riscossione: rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In via meramente subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alle attività di competenza esclusiva degli enti impositori. In via subordinata: ordinare alla parte appellante di chiamare in giudizio gli enti impositori in un termine prefiggendo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 Roma: in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito rigettare comunque l'appello con conferma integrale della sentenza di I grado e conseguentemente della legittimità delle debenze di interesse stante la validità della intimazione di pagamento anche con riferimento alle pregresse cartelle
- Comune di Anzio: non costituito
- Camera di Commercio di Roma: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma sez. 27 n. 5728/2024 del 17/04/2024 depositata in data 29/04/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di intimazione n. 09720239027790449000, notificato il 31/03/2023, impugnato limitatamente ai seguenti atti, del valore complessivo di euro 41.093,00:
1. Cartella di pagamento n. 09720170069055170000 relativa ad IRPEF ed IVA 2013;
2. Cartella di pagamento n. 09720180050725661000 relativa ad IVA 2014;
3. Cartella di pagamento n. 09720190012318664000 relativa ad ICI 2011;
4. Cartella di pagamento n. 09720200090851988000 relativa a diritto annuale CCIA 2017;
5. Avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015;
6. Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015. Il contribuente proponeva ricorso lamentando l'inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri;
l'inesatta esecuzione della stessa per mancata conoscibilità del file contenuto, non corrispondente all'estensione di legge;
la decadenza e la prescrizione della pretesa, che i Giudici di prime cure ritenevano di rigettare. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. ME PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C. E SULLA DECADENZA, poiché la prescrizione di tutte le cartelle, dei ruoli e dei tributi ivi racchiusi, è di anni cinque, atteso che il termine decennale si applica solo alle sentenze passate in giudicato
2. SULLA ME NOTIFICA EX ART. 139 C.P.C. E S.S. E ONERE DELLA PROVA EX ART. 2697 C.C.
3. SULLA NOTIFICA AVVENUTA A MEZZO PEC DA INDIRIZZO NON INSERITO IN PUBBLICI ELENCHI Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contesta i motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata chiedendo in via meramente subordinata, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine alle attività di competenza esclusiva degli enti impositori e di ordinare alla parte appellante di chiamare in giudizio gli enti impositori. Con ordinanza n. 943/2025 del 08/05/2025 questa Corte di Giustizia ordina l'integrazione del contraddittorio a carico dell'appellante, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma, del Comune di Anzio e della CCIA di Roma. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza e/o assoluta incertezza in ordine ai motivi specifici dell'impugnazione di cui all'art. 53 D.lgs 546/92. Nel merito, con riferimento alle cartelle esattoriali di competenza dell'Agenzia e cioè le cartelle n. 09720170069055170000 relativa ad IRPEF ed IVA 2013 e n. 09720180050725661000 relativa ad IVA 2014, ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza impugnata. Non si costituisce in giudizio il Comune di Anzio sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo protocollo.comuneanzio@pec.it consegnata il giorno 09/05/2025 alle ore 14:57:52. Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio di Roma sebbene l'appello sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC inviata all'indirizzo cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it consegnata il giorno 09/05/2025 alle ore 14:57:51. Nella camera di consiglio del 05/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso in appello sia parzialmente fondato. In via preliminare il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'Agenzia delle Entrate, per mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Nel caso in esame l'Ufficio odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, " nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). L'odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati e pertanto il Collegio ritiene il ricorso in appello, siccome formulato, ammissibile.
Nel merito, il primo motivo di appello è privo di fondamento I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Suprema Corte, con ordinanza n. 7660 del 9.03.2022, ha al riguardo precisato che: “Questa Corte, sulla scia della citata pronuncia nomofilattica ha precisato che, "In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata;
in tema di IRAP, Cass. n. 1543 del 2018)”. Pertanto la doglianza dell'appellante è priva di fondamento. Il secondo ed il terzo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parzialmente fondati.. Le cartelle di pagamento, di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'elenco sopra riportato, sono state regolarmente notificate, per come provato in giudizio dalla documentazione depositata. In particolare:
1. La cartella di pagamento n. 09720170069055170000, relativa ad IRPEF ed IVA 2013, è stata notificata a mezzo PEC in data 06/04/2017;
2. La cartella di pagamento n. 09720180050725661000, relativa ad IVA 2014, è stata notificata a mezzo PEC in data 12/04/2018;
3. La cartella di pagamento n. 09720190012318664000, relativa ad ICI 2011, è stata notificata in data 09.02.2020 con deposito presso la casa comunale e ritiro presso l'ufficio postale in data 28.02.2020;
4. La cartella di pagamento n. 09720200090851988000, relativa a diritto annuale CCIA 2017, è stata notificata in data 1.12.2021 con consegna al destinatario a mani proprie allo sportello, dopo un primo tentativo di consegna presso il domicilio avvenuto in data 18.11.2021; Le doglianze dell'appellante sulla modalità di notifica a mezzo PEC sono prive di fondamento. La possibilità di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale è espressamente prevista dal Legislatore. L'art. 26 comma 2 DPR 602/73 al riguardo prevede espressamente che “ La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. L'art. 3, DPR 68/2005 dispone poi che: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta del destinatario messa a disposizione dal gestore”. La doglianza sul formato digitale utilizzato per l'invio telematico del documento è priva di fondamento. La Suprema Corte, con sentenza a sezioni unite n. 10266, del 27/04/2018, hanno chiarito che le firme digitali di tipo ES (che danno luogo a file con estensione finale .pdf) e di tipo CA (che generano file con estensione finale .p7m) sono entrambe ammesse e considerate equivalenti dal diritto interno e dal diritto della UE, sia pure, appunto, con le due differenti estensioni, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci. Aggiungono le sezioni Unite, che le due firme sono “il risultato di una procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. Esse conferiscono al documento informatico le peculiari caratteristiche di: a) autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento); b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione); c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento)”. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30948/2019, confermata dall'ordinanza 14402/2020, ha peraltro ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento creata in formato .pdf, perfino se priva di firma digitale, e ciò anche se l'atto trasmesso è una mera copia per immagini su supporto informatico di documento cartaceo. "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso" (Cass. n. 30948 del 2019) L'orientamento è stato ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 21328, del 5.10.2020, secondo cui:
“La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica"), dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta”. La doglianza sull'indirizzo PEC del mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, non iscritto in pubblici registri, è parimenti priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Parimenti è priva di fondamento la doglianza sulla ricevuta di consegna della PEC, atteso che la Corte di Cassazione, con pronunzia che il Collegio ritiene in toto di condividere, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (Sez. 2, Sentenza n. 15001 del 28/05/2021). Il Collegio ritiene pertanto che “la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo” (Cass. n. 16365/2018). Il Collegio osserva in conclusione che, la provata, rituale notificazione delle cartelle di pagamento di cui ai precedenti nn. 1, 2 , 3 e 4 e la conseguente omessa impugnativa delle stesse nei termini di legge preclude la possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina infatti l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Riguardo dette cartelle, non è poi decorso, successivamente alla regolare notifica, alcun termine di prescrizione, tenuto conto della natura dei crediti portati dai rispettivi atti, della data di rispettiva notifica nonchè della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. In ordine alla natura dei crediti portati dagli atti impugnati, il Collegio osserva che si tratta di diritti soggetti a differente termine di prescrizione. I diritti erariali sono soggetti a termine di prescrizione decennale mentre sono soggetti alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019) e gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. Con riferimento ai tributi locali, la Suprema Corte, con l'ordinanza 21810/2022 cit., ha ribadito che
“quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. Infine con riferimento al credito per diritto annuale CCIA, la Suprema Corte, con ordinanza n. 14244 del 25/05/2021, ha avuto modo di ribadire che “il diritto camerale è dunque assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale". Pertanto, considerato che il credito meno recente è stato notificato in data 06/04/2017, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID, stabilita dal Legislatore dall'8/3/2020 al 31/08/2021, per complessivi 541 giorni (art. 68 DL 18/2020 comma 1), e tenuto conto della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 31/03/2023, il Collegio ritiene che in nessun caso, successivamente alla regolare notifica degli atti, sia decorso il termine di prescrizione, né quinquennale né a maggior ragione decennale.
L'appello del contribuente è invece fondato con riguardo agli avvisi di accertamento di cui ai nn. 5 e 6 del precedente elenco. Riguardo tali atti, la Corte di primo grado aveva erroneamente statuito che “Per quanto concerne invece gli avvisi di accertamento, va evidenziato che gli stessi concernono il mancato versamento dei contributi previdenziali e non rientrano pertanto nella competenza di questa Corte”, così non entrando nel merito della regolarità della loro notifica. Il Collegio al riguardo osserva che gli avvisi di accertamento in oggetto riguardavano tributi locali, ma non è stata prodotta in giudizio da parte dell'Ente titolare del tributo (Comune di Anzio), rimasto contumace, alcuna documentazione comprovante sia la regolare notifica di detti atti e cioè dell'Avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015, dell'importo di € 415,94, e dell'Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015, dell'importo di € 1.192,42, che della regolare notifica, entro il termine di decadenza quinquennale, di eventuali altri atti di conferma della volontà impositiva del Comune, e questo pur tenendo conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID, stabilita dal Legislatore dall'8/3/2020 al 31/08/2021, per complessivi 541 giorni (art. 68 DL 18/2020 comma 1). Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 31/03/2023, il Comune è pertanto decaduto da ogni potere impositivo per cui l'intimazione di pagamento, limitatamente a detti avvisi di accertamento, è da ritenersi illegittima.
Le spese di lite sono poste a carico delle parti soccombenti (il contribuente nei confronti dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione; nonché il comune di Anzio nei confronti del contribuente) e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto della differente posizione degli Enti convenuti, tra i quali risulta soccombente esclusivamente il Comune di Anzio, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione carente di legittimazione passiva riguardo la notifica dell'Avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015 e dell'Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015, trattandosi di atti di esclusiva competenza dell'Ente che li ha emessi, titolare del tributo (Comune di Anzio).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione II, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie parzialmente l'appello del sig. Ricorrente_1 , e per l'effetto annulla parzialmente l'avviso di intimazione n. 09720239027790449000, limitatamente all'avviso di accertamento n. 7175 TARI 2015 ed all'Avviso di accertamento n. 306753 IMU 2015. Rigetta per il resto. Ricorrente_1- Condanna il sig. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.804,00, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 3.506,00 oltre accessori.
- Condanna il Comune di Anzio al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del sig. Ricorrente_1, che liquida in € 1.204,00 oltre accessori, da distrarsi al difensore antistatario,