Sentenza 17 maggio 2025
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Sul dies a quo della prescrizione del risarcimento danni da azioni illiquide: il Tribunale di Bari consolida il proprio orientamento. Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 17 maggio 2025, n. 1901. Massima redazionale In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; […] Leggi tutto Azioni BPB: due nuove pronunce del Tribunale di Bari sulla decorrenza della prescrizione. Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 7 febbraio 2025, nn. 489 e 490. Massima …
Leggi di più… - 3. responsabilità contrattuale - Diritto del RisparmioDi Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 28 gennaio 2026
“POV: il diritto dei contratti” (Microsoft Teams, 27 febbraio 2026, ore 15,30) Clicca qui per la locandina in pdf Comitato scientifico: Avv. Antonio Zurlo, Avv. Marco Chironi. Per informazioni: formazione@dirittodelrisparmio.com Link per accedere: https://teams.microsoft.com/meet/35915142731294?p=GxY64c8sZ3BQqgGGWt L'evento sarà registrato e successivamente pubblicato e condiviso sui canali social di Diritto del Risparmio. Seguici sui social: Facebook Linkedin Youtube Telegram Whatsapp ✉Iscriviti alla nostra newsletter settimanale✉ Leggi tutto Polizze unit linked: la Cassazione stigmatizza la predisposizione di “documenti contrattuali oscuri od ambigui”. Nota a Cass. Civ., Sez. III, 31 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/05/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13832/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
ROMITO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025.
pagina 1 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 21.06.2021 , unitamente ad altri investitori – premesso che: era Parte_1
titolare del conto corrente n. 030/01001678 e del conto titoli n° 00030/0000023003286, su cui la Banca
aveva addebitato n.
1.181 azioni BPB, per complessivi € 10.135,05 (in data 14.12.2006 n. 400 azioni per € 3.660,00, in data 21.12.2007 n. 172 azioni per € 1.427,60, in data 28.02.2013 n. 290 azioni per €
2.320,00, in data 01.09.2014 n. 319 azioni per € 2.727,45); la aveva violato la normativa posta a CP_1
tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente, fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva rispettato gli obblighi formali di cui all'art. 23 TUF, né tantomeno CP_1
aveva rilasciato copia del contratto al cliente all'atto della sottoscrizione, nonché aveva violato gli obblighi previsti dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità
nella cura dell'interesse del cliente;
la non aveva fornito elementi di prova in ordine ad una CP_1
adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, nonché
all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
l'Istituto di credito aveva omesso di verificare sia l'adeguatezza oggettiva che soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori e sia l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione del rischio Emittente e alla compatibilità del profilo rispetto al titolo;
la aveva rilevato il profilo di rischio del cliente solo nel 2011, dal quale CP_1
risultava l'esigenza dello stesso di proteggere i propri risparmi, intento incompatibile con le operazioni
de quibus; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, già Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la
[...]
nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF e, per l'effetto, condannare
la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 7) per il sig. € 10.135,05, Pt_1
oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e
dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le pagina 2 di 18 regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la
Banca convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 7) per il sig. Pt_1
€ 10.135,05, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
[…]C) con vittoria di
spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'08.10.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1992 e il 2014 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva al 21.06.2021, nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore al 21.06.2011.
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1
di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 21 - 26), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto pagina 3 di 18 agli attori, costituito da vari prospetti informativi (Prospetti informativi del 2008 e 2009 e dalle relative schede prodotto).
La Banca sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli attori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (nel caso della vendita di azioni BPB,
nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore) (cfr. docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari che essendo strumenti finanziari non quotati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto
sociale BPB, che gli attori hanno dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (cfr. doc. 64); (iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (cfr. prospetti informativi sub docc. da 21 a 26); (iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 93 e 94).
Aggiungeva la convenuta che l'intermediario, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva CP_3
provveduto a raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario degli attori e agli obiettivi di investimento di questi ultimi;
da cui emergeva un profilo di rischio perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BPB avevano al momento dell'esecuzione delle operazioni contestate.
In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza, CP_1
inefficacia, annullamento e/o risoluzione, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme pagina 4 di 18 versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB per cui è causa al momento dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento di proposizione dell'odierno giudizio, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti.
Con ordinanza del 04.11.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 13832/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attore non reiterava la domanda di nullità ex art. 23 TUF, richiedendo in via principale, previa risoluzione dei contratti, la condanna della al risarcimento del danno. CP_1
Con memoria depositata ai sensi dell'art. art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c., la eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda di risoluzione dei contratti, proposta dall'attore per la prima volta con la propria memoria ex. art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c.
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
pagina 5 di 18 Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attore alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione ed ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità CP_1
contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass
n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017), nel caso di specie non decorso.
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 21.6.2021.
pagina 6 di 18 In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 21.6.2011, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla CONSOB, la quale ha accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
pagina 7 di 18 del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
pagina 8 di 18 singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attore, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitore.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca convenuta, l'attore ha effettuato le seguenti operazioni:
Data N. azioni Prezzo (€) Controvalore Descrizione movimento (€) movimento 14/12/2006 400 9,15 € 3.660,00 € ACQ. AZIONI
21/12/2007 172 8,30 € 1.427,60 € ASS. OPERAZ. SU
CAP. A TIT. ONEROSO 04/05/2012 11 0,00 € 0,00 € ASS. OPERAZ. SU CAP. A TIT. GRATUITO 28/02/2013 92 8,00 € 736,00 € ASS. OPERAZ. SU
CAP. A TIT. ONEROSO 28/02/2013 198 8,00 € 1.584,00 € ASS. OPERAZ. SU CAP. A TIT. ONEROSO 19/04/2013 17 0,00 € 0,00 € ASS. OPERAZ. SU CAP. A TIT.
GRATUITO 01/09/2014 319 8,55 2.727,45 € CONVERSIONE BPB 28/2/18 7% CV 18/11/2020 6.746 0,00 € 0,00 € ASS. OPERAZ. SU CAP. A TIT.
GRATUITO 14/12/2020 10 0,00 € 0,00 € ASS. SU CP_4 CAP. A TIT. GRATUITO
7.965 10.135,05
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un pagina 9 di 18 lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nel contratto quadro del 03.11.2006 (allegato 12 bis della comparsa di costituzione),
disciplinante l'apertura del conto di deposito, custodia ed amministrazione titoli n. 03023003286,
l'attore ha dichiarato di aver preventivamente ricevuto il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”, di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche, puntualmente sottoscritto in segno di ricevimento, nonché ha asserito di non avvalersi del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale.
La ha altresì prodotto il contratto quadro del 28.12.2011 (allegato 12 della comparsa di CP_1
costituzione), disciplinante il deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari sul dossier titoli n. 23003286, il contratto di servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza in materia di investimenti, corredato delle norme contrattuali e delle condizioni economiche, nonché il contratto per pagina 10 di 18 il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e Servizio di consulenza in materia di investimenti sul medesimo dossier, allegato alle norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto , alle norme contrattuali che CP_5
regolano i Servizi e Attività di investimento e Servizi accessori.
Nel suddetto contratto, l'attore ha asserito di aver ricevuto copia dello stesso, completo di eventuali allegati (compresa la Policy di Valutazione di Adeguatezza), nonché di essere stato preventivamente informato del diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale e del relativo documento di sintesi.
In particolare, nella domanda di ammissione a socio del 03.11.2006, priva della scheda del prodotto dettagliata dello strumento finanziario (in violazione dell'art. 31 del Regolamento del 2007), CP_3
l'attore ha dichiarato di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio (allegato 62 della comparsa di costituzione),
mentre nella scheda di adesione “all'offerta in opzione agli azionisti della di Controparte_2
massime n. 17.976.477 azioni ordinarie Banca Popolare di Bari S.C.P.A. Codice Isin [...]”
del 12.12.2007 (allegato 63 della comparsa di costituzione), anche questa priva della relativa scheda prodotto, il cliente ha accettato integralmente il contenuto del prospetto informativo, asserendo di aver preso visione del capitolo “Fattori di rischio”.
Dal suddetto prospetto si evince che l'operazione “presenta gli elementi di rischio tipici di un
investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato o equivalente” (allegato 23 della comparsa di costituzione)
A ciò va aggiunto che nella scheda di adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato Controparte_2
7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso in azioni”, sottoscritta in data
23.01.2013 (allegato 96 della memoria depositata dalla ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2 CP_1
c.p.c.), l'attore ha affermato di essere a conoscenza della pubblicazione del “Prospetto” predisposto ai pagina 11 di 18 fini dell'offerta in opzione, di aver esaminato i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore nel quale questi opera, i rischi relativi all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni convertibili, nonché di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel prospetto.
Ed invero, dal prospetto informativo innanzi citato emerge che “Le obbligazioni convertibili, al pari
delle sottostazioni azioni BPB, non sono e non saranno quotate su alcun mercato regolamentato” e che
“L'investimento nelle obbligazioni Convertibili presenta, pertanto, i rischi tipici degli investimenti in
strumenti finanziari non quotati, con la conseguenza che gli investitori potrebbero avere difficoltà a
liquidare l'investimento nel corso della durata dello strumento, al pari di quanto sopra evidenziato in
relazione alle azioni” (allegato 25 della comparsa di costituzione).
Sul punto va rilevato che in data 01.09.2014, come desumibile dall'estratto conto titoli, il cliente ha convertito le obbligazioni BPB 28/2/2018 7% in n. 319 azioni (allegato 100 della memoria depositata dalla ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.). CP_1
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2007 e del 2012, consegnati al cliente, nella domanda di ammissione a socio e sottoscrizione di azioni del 03.11.2006, nelle schede di adesione del 12.12.2007 e del 23.01.2013, nonché nelle note informative.
La Banca convenuta ha altresì depositato il questionario Mifid del 28.12.2011, nel quale l'attore ha dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti e costanti, accettando il rischio di perdere solo una piccola parte del capitale investito, nonché
di disporre solo del reddito da pensione (allegato 20 della comparsa di costituzione).
Il cliente ha inoltre asserito di conoscere Azioni, Obbligazioni Convertibili, Warrant, Covered Warrant,
Certificate, Fondi Comuni, Sicav, ETF, ETC, Polizze Index Linked/unit Linked e Gestioni
pagina 12 di 18 Patrimoniali, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, nonché di possedere un patrimonio complessivo inferiore ad € 200.000,00 ed un reddito annuo inferiore ad € 50.000,00.
All'esito della suddetta profilatura, la ha assegnato al cliente un profilo di rischio medio-alto, CP_1
come evincibile dal contratto stipulato nella medesima data.
Nel successivo questionario Mifid, sottoscritto in data 10.09.2015, l'attore ha ribadito di voler proteggere nel tempo il capitale investito e di essere disposto a tollerare la perdita di una piccola parte dello stesso, nonché di conoscere gli strumenti finanziari semplici di tipo monetario ed obbligazionario in valuta, gli strumenti finanziari legati ad operazioni di patrimonializzazione (es. diritti, warrant,
obbligazioni convertibili, ecc..) e gli strumenti di tipo monetari/obbligazionari/azionario in valuta ex-
Euro e a struttura “non complessa”, fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati (Covered
warrant, opzioni, future, fondi a leva maggiore di 1, fondi alternativi, Certificates ecc..) e per i prodotti finanziari/previdenziali (es. Polizze di assicurazione Unit linked, a gestione separata ecc..).
L'attore ha altresì dichiarato di avere un titolo di studio inferiore al diploma di scuola superiore, nonché
di possedere un reddito annuo compreso tra € 15.000,00 ed € 24.999,00, ed un patrimonio complessivo,
esclusa l'abitazione principale, inferiore ad € 49.999,00.
All'esito della suddetta profilatura, la ha attribuito al cliente un profilo di rischio medio-basso. CP_1
Sulla base della suddetta documentazione, l'ausiliario ha evidenziato che il questionario del
28.12.2011, in ordine alla sezione “Esperienza e conoscenze”, presenta un'eccessiva genericità e una tendenza ad aggregare prodotti tra loro eterogenei (come la ha evidenziato nel procedimento CP_3
sanzionatorio n. 72565/17), con conseguente diminuzione della significatività delle risposte fornite per l'individuazione del profilo di rischio del cliente.
A sostegno di ciò, l'ausiliario ha evidenziato contraddizioni per quanto riguarda le conoscenze degli strumenti finanziari del cliente: dal questionario sottoscritto in data 28.12.2011 si evince la conoscenza di strumenti finanziari come Covered Warrant, Certificates, Polizze United linked, mentre nel secondo questionario del 10.09.2015 il cliente ha dichiarato di non conoscerli.
pagina 13 di 18 I suddetti questionari, inoltre, risultano privi dell'indicazione dell'età anagrafica del cliente, dato
“certamente incidente sulla valutazione del suo profilo di rischio”, nonché presentano un diverso profilo di rischio (medio alto e successivamente medio – basso, quest'ultimo ben lontano dall'ultimo investimento) a distanza di circa 46 mesi.
In ordine al secondo questionario, sottoscritto in data 10.09.2015, l'ausiliario ha altresì rilevato che il grado di istruzione indicato (titolo di studio inferiore al diploma di scuola superiore) non risulta compatibile con le risposte fornite dal cliente relativamente alle conoscenze degli strumenti finanziari
(il cliente ha dichiarato di conoscere tutti gli strumenti finanziari, eccetto i derivati e i prodotti finanziari/previdenziali).
Per quanto concerne gli investimenti effettuati in data antecedente ai questionari Mifid in atti, va rilevato che nel contratto quadro del 03.11.2006, l'attore ha dichiarato di non aver risposto alle domande formulate dalla Banca, aventi ad oggetto la situazione finanziaria, l'esperienza in materia di strumenti finanziari, nonché gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, atteso che la normativa pro tempore vigente (Reg. n. 11522/1998, art. 28) prevedeva che l'intermediario CP_3
dovesse acquisire le informazioni, con la possibilità da parte dell'investitore di rifiutarsi di fornire dette informazioni (tale rifiuto deve essere espresso nel contratto o nell'apposita dichiarazione).
Ne consegue che gli investimenti azionari e obbligazionari, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, dichiarati dall'attore.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
pagina 14 di 18 Nel caso di specie, il portafoglio titoli dell'attore era composto, lungo tutto il corso del rapporto,
prevalentemente da titoli illiquidi emessi dalla con conseguente eccesso di Controparte_2
concentrazione di titoli illiquidi all'interno del portafoglio titoli intestato che collide con l'obiettivo d'investimento del cliente, ovvero “proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili”.
In particolare, per l'operazione di investimento relativa all'adesione dell'offerta in opzione, sottoscritta dal cliente in data 23.01.2013, la ha segnalato l'inadeguatezza dell'investimento per CP_1
superamento della soglia del livello di concentrazione pari al 45 %, a fronte della quale l'attore ha autorizzato espressamente la suddetta operazione.
Sul punto va precisato che il servizio di consulenza, prestato dalla in occasione CP_1
dell'investimento innanzi indicato, comportava l'obbligo della stessa di astenersi dalla esecuzione dell'ordine.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
pagina 15 di 18 Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito, al netto dei dividendi e delle cedole incassati, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di CP_1
costituzione e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., e non contestati dall'attore, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 9.427,69 (capitale investito di €
10.135,05, decurtato delle somme riscosse per cedole pari ad € 228,65 e per dividendi pari ad € 478,71)
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto pagina 16 di 18 contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attore, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 9.427,69, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con citazione Parte_1
del 21.06.2021, nei confronti di già così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , nella qualità in atti, della somma di € CP_1 Parte_1
9.427,69, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
pagina 17 di 18 2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidate CP_1
in € 5.077,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 17.5.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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