TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 538 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo C.F._1
ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio CP_1 dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, , ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2014, ritenendo di aver prestato attività lavorativa per 102 giornate alle dipendenze della . Controparte_2
L' , nel costituirsi in giudizio, ha sollevato un'eccezione preliminare di decadenza dell'azione ai CP_1 sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n.
83, e ha altresì contestato nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Dall'istruttoria documentale è emerso che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici è stata eseguita in seguito alla pubblicazione della prima variazione trimestrale dell'anno 2016. Tale pubblicazione telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, costituisce a tutti gli effetti una forma valida di notifica ai lavoratori interessati. La legittimità di tale meccanismo è stata confermata da numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 25892/2009), che hanno sancito la piena efficacia della pubblicazione come strumento di conoscenza legale degli atti amministrativi.
Alla luce della disciplina vigente, il termine decadenziale per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco contenente le variazioni. Nel caso in esame, tale termine è decorso senza che la ricorrente abbia provveduto ad impugnare tempestivamente l'atto lesivo dei propri diritti. Il giudizio è stato infatti introdotto soltanto in data 13 febbraio 2017, ben oltre il termine perentorio previsto dalla normativa di riferimento.
La giurisprudenza consolidata ha affermato che la decadenza prevista per l'impugnazione delle iscrizioni e cancellazioni dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ha carattere sostanziale e non è soggetta a interruzione né a sospensione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008; Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 25892/2009). Pertanto, decorso inutilmente tale termine, la domanda della ricorrente non può essere esaminata nel merito, essendo preclusa in radice l'azione giudiziaria.
L'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza esclude ogni ulteriore scrutinio circa la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e sulla fondatezza delle ragioni addotte dalla parte ricorrente. La questione procedurale, avendo carattere assorbente, esclude la possibilità di esaminare il merito della controversia, rendendo superfluo ogni accertamento in ordine all'effettività della prestazione lavorativa, alla legittimità della cancellazione operata dall' e alla pretesa restituzione CP_1
di somme indebitamente corrisposte.
Si osserva, altresì, che la disciplina in materia di decadenza trova la propria ratio nella necessità di garantire la stabilità degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e di evitare contenziosi tardivi che possano compromettere la certezza del diritto e la corretta gestione del sistema previdenziale. La normativa vigente si fonda sull'esigenza di bilanciare il diritto alla tutela previdenziale con la necessità di un ordinato funzionamento delle liste anagrafiche, garantendo tempi certi per la contestazione degli atti adottati dall'ente previdenziale.
Alla luce della particolare complessità della materia, della stratificazione normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di iscrizione anagrafica dei lavoratori agricoli, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione trova fondamento nei criteri di equità, nella recente evoluzione normativa e nella possibilità che la parte ricorrente sia stata indotta in errore dall'incerta applicazione delle norme in materia. La mutevolezza dell'orientamento giurisprudenziale e la specificità della disciplina previdenziale giustificano, pertanto, una soluzione che eviti un aggravio economico nei confronti della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei confronti dell' per Parte_1 CP_1 intervenuta decadenza del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità della questione e della mutevolezza dell'orientamento giurisprudenziale in materia.
Così deciso in Patti 13/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo