Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 19 febbraio 2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2764/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Direttore Mario e del suo Procuratore , Pt_2 Pt_3 Parte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Francesco Mazzucchi,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), C.F._2
- resistenti contumaci -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso: - accertare e dichiarare che i signori Controparte_1
e sono divenuti eredi puri e semplici ai sensi dell'art. 485
[...] Controparte_2
c.p.c. del signor ovvero che i medesimi ne hanno accettato l'eredità Controparte_3 tacitamente ai sensi dell'art. 476 c.p.c. e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pavia di provvedere alla trascrizione di tale accettazione ex art. 2648 c.c.;
- con vittoria di spese e compensi».
PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI
1. - (di seguito la “ ) è creditrice nei Parte_1 Pt_1 confronti di e di dell'importo di € Controparte_1 Controparte_2
147.309,16 (la seconda in solido fino a concorrenza dell'importo di € 30.000,00), come statuito da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia in data 31.10.2022, divenuto esecutivo e definitivo. In forza di detto
1
e e – secondo quanto dedotto dalla stessa creditrice Controparte_2 procedente - pervenuti in quota a questi ultimi per successione ereditaria a seguito della morte di (rispettivamente padre e coniuge Controparte_3 degli stessi), avvenuta il 18.5.2021. L'esperto stimatore nominato dal G.E. ha peraltro segnalato la mancata trascrizione dell'accettazione di eredità, il che ha determinato la sospensione delle operazioni peritali, dovendosi preliminarmente procedere al ripristino della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
2. – La ha quindi promosso in questa sede un'azione diretta ad Pt_1 accertare la qualità di eredi di e , al Controparte_1 Controparte_2 fine di poter proseguire e/o portare utilmente a conclusione il procedimento esecutivo.
La ricorrente prospetta:
i) l'accettazione “presunta” dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c.; i resistenti, risiedendo nell'immobile ereditario e non avendo effettuato l'inventario dei beni entro i termini previsti dalla legge, sono divenuti eredi “puri e semplici” (“… i signori e , CP_2 CP rispettivamente madre e figlio, risiedono da svariati anni nel compendio pignorato [...] in particolare, gli odierni convenuti hanno continuato ad abitare nel compendio, anche successivamente al decesso del sig. , CP avvenuto il 18.05.2021 [...] Ebbene, tale circostanza integra il possesso, da parte di costoro, chiamati all'eredità, dei beni ereditari rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di eredi puri e semplici, non avendo i medesimi proceduto all'inventario nel termini di tre mesi, previsto da tale norma");
ii) l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.; le volture catastali effettuate dai resistenti per le rispettive quote di proprietà sugli immobili ereditati costituiscono un atto di accettazione tacita dell'eredità ("A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità.").
3. – I sig.ri e non si sono Controparte_1 Controparte_2 costituiti, e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
4. – La causa, istruita con i documenti prodotti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.2.2025, alla quale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1. - Quanto all'accettazione “presunta” ex art. 485 c.c., si deve rilevare che:
a) l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass., n. 7076/1995);
b) il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene, con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. n. 4707/1994);
c) l'onere della prova di una tempestiva formazione dell'inventario incombe sull'erede (Cass. n. 11030/2003), sicché il creditore può limitarsi ad allegare il relativo fatto negativo.
Ciò premesso, deve ritenersi integrata la prova del “possesso” – come sopra inteso – da parte di entrambi i resistenti di almeno uno dei beni facenti parte dell'asse ereditario di . Infatti, la ricorrente ha prodotto il Controparte_3 certificato storico di residenza di e , Controparte_1 Controparte_2 dal quale risulta che questi risiedevano alla data del decesso del suddetto
“de cuius” presso l'immobile ubicato in Garlasco, Cascina Venturina n. 6, la cui quota di 1/2 (l'altra metà, a quanto si desume dal certificato notarile in atti, era già in proprietà della resistente è stata devoluta a loro in CP_2 forza di successione “ab intestato”.
5.2. – Quanto all'accettazione tacita ex art. 476 c.c., si deve rilevare che l'avvenuta volturazione catastale degli immobili di cui trattasi in favore dei medesimi resistenti (attestata come avvenuta, alla luce del menzionato certificato notarile) costituisce atto rilevante ai fini della suddetta disposizione (cfr. Cass. ord. n. 11478/2021).
3 In proposito, questo giudice è dell'avviso che, stante la natura di atto non solo di rilevanza fiscale ma anche civile della voltura stessa, sussiste la ragionevole presunzione che questa sia stata effettuata da coloro a favore dei quali è stata effettuata la nuova intestazione o, se da terzi, nella piena consapevolezza degli stessi neo-intestatari e sostanziale ratifica da parte di questi del relativo operato. Nella specie, stante anche il principio di
“vicinanza della prova”, l'ipotesi (davvero poco plausibile) che la voltura fosse stata effettuata all'insaputa dei resistenti e contro la loro volontà avrebbe dovuto essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte di questi ultimi, che, rinunciando a costituirsi in giudizio, hanno nella sostanza prestato “acquiescenza” alla suddetta presunzione.
6. – E' inammissibile per carenza di interesse la domanda diretta ad
“ordinare al Conservatore dei RR.II. di Pavia di provvedere alla trascrizione di tale accettazione ex art. 2648 c.c.”: trattasi infatti di adempimento che, in presenza dei presupposti di legge, è per questo doveroso e non è stato allegato l'ipotetico preventivo rifiuto da parte dello stesso di provvedervi in assenza di un ordine del giudice.
7. – Il peculiare oggetto della causa ed il fatto che i sig.ri
[...]
e hanno rinunciato a resistere alla domanda, CP Controparte_2 giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara che i resistenti e Controparte_1 Controparte_2 hanno, puramente e semplicemente, accettato l'eredità di _3
, nato a [...] il [...] e deceduto a Garlasco (PV) il
[...]
18.5.2021;
II. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso l'1 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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