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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N.42/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Presidente di sezione delegato dott.
Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.42/2025 R.G.A.C., vertente tra:
AVV. , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria presso il proprio studio legale in via Fra Gesualdo Melacrino
n. 41, rappresentata e difesa da sé medesima, nella propria qualità di difensore.
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-OPPOSTO CONTUMACE-
* * * *
-Esaminato il ricorso depositato in data 08/01/2025, con il quale l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 05/11/2024 e notificato, a mezzo pec in data 10/12/2024, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale Dibattimentale, ha liquidato per compensi professionali al suddetto legale la somma di € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e contributi previdenziali, quale difensore di
, costituitasi parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. 4834/2020 a Controparte_2 carico di Parte_2
- preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto contumace;
Controparte_1
1 - letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/06/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione per l'omessa applicazione del corretto parametro delle tabelle concordate a livello locale tra il
Tribunale di Reggio Calabria ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese delle Stato: in particolare, mentre il giudice di prime cure ha applicato la voce n.15 della citata tabella (“giudizio ordinario semplice”), l'opponente aveva richiesto l'applicazione delle voce n.16 (“giudizio ordinario mediamente complesso”);
- osservato che nel decreto opposto si giustifica l'applicazione della voce n.15 in ragione della natura del giudizio, che “non ha presentato questioni giuridiche di particolare complessità, ne è stato connotato da una attività istruttoria particolarmente complessa”;
- ritenuto che il decisum del giudice di prime cure non è condivisibile;
- atteso, al riguardo, che nelle note esplicative in calce alla citata tabella si precisa che “i processi di semplice e rapida definizione” (voce 15 della tabella) sono caratterizzati dall'esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze non superiore a tre, mentre “i processi mediamente complessi” sono caratterizzati dall'esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze da 4 a
6;
- osservato che le tabelle suindicate sono finalizzate ad assicurare una uniformità di liquidazioni a livello locale e a velocizzare l'attività liquidatoria dei compensi da parte del giudice, sulla base di una valutazione aprioristica e astratta del livello di complessità dei procedimenti ai fini della liquidazione dei compensi;
- ritenuto, quindi, che, se il difensore richiede – come nel caso di specie – l'applicazione delle tabelle concordate a livello locale in materia di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio nei procedimenti penali, il giudicante deve procedere all'applicazione delle stesse astenendosi da ulteriori valutazioni discrezionali;
- considerato che nella fattispecie in esame – come documentato in atti - le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria si sono sviluppate in un numero di udienze superiore a sei, in cui si è svolta effettiva attività difensiva;
- ritenuto, pertanto, che il decreto di liquidazione deve essere riformato, applicando la voce n.16 (pari ad € 1.850,00), invece della voce n.15;
2 - osservato che tale importo è conforme ai criteri di cui agli artt.82 e 106 bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e, inoltre, appare congruo in relazione alla natura dell'impegno professionale e all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- atteso, quindi, che in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto impugnato alla ricorrente va liquidata la complessiva somma di € 1.850,00 oltre spese generali, iva e c.p.a., da porre a carico dell'erario;
-considerato, infine, che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi, non essendosi prospettate questioni particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott.
Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv. nei confronti Parte_1 del , in persona del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in Controparte_1 data 08/01/2025, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € 1.850,00, come determinata in Parte_1 parte motiva, da porre a carico dell'erario;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali a favore dell'opponente, che liquida in complessive € 1.278,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 8 agosto 2025
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Presidente di sezione delegato dott.
Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.42/2025 R.G.A.C., vertente tra:
AVV. , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria presso il proprio studio legale in via Fra Gesualdo Melacrino
n. 41, rappresentata e difesa da sé medesima, nella propria qualità di difensore.
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-OPPOSTO CONTUMACE-
* * * *
-Esaminato il ricorso depositato in data 08/01/2025, con il quale l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 05/11/2024 e notificato, a mezzo pec in data 10/12/2024, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale Dibattimentale, ha liquidato per compensi professionali al suddetto legale la somma di € 1.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e contributi previdenziali, quale difensore di
, costituitasi parte civile nel procedimento penale R.G.N.R. 4834/2020 a Controparte_2 carico di Parte_2
- preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto contumace;
Controparte_1
1 - letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/06/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione per l'omessa applicazione del corretto parametro delle tabelle concordate a livello locale tra il
Tribunale di Reggio Calabria ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese delle Stato: in particolare, mentre il giudice di prime cure ha applicato la voce n.15 della citata tabella (“giudizio ordinario semplice”), l'opponente aveva richiesto l'applicazione delle voce n.16 (“giudizio ordinario mediamente complesso”);
- osservato che nel decreto opposto si giustifica l'applicazione della voce n.15 in ragione della natura del giudizio, che “non ha presentato questioni giuridiche di particolare complessità, ne è stato connotato da una attività istruttoria particolarmente complessa”;
- ritenuto che il decisum del giudice di prime cure non è condivisibile;
- atteso, al riguardo, che nelle note esplicative in calce alla citata tabella si precisa che “i processi di semplice e rapida definizione” (voce 15 della tabella) sono caratterizzati dall'esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze non superiore a tre, mentre “i processi mediamente complessi” sono caratterizzati dall'esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze da 4 a
6;
- osservato che le tabelle suindicate sono finalizzate ad assicurare una uniformità di liquidazioni a livello locale e a velocizzare l'attività liquidatoria dei compensi da parte del giudice, sulla base di una valutazione aprioristica e astratta del livello di complessità dei procedimenti ai fini della liquidazione dei compensi;
- ritenuto, quindi, che, se il difensore richiede – come nel caso di specie – l'applicazione delle tabelle concordate a livello locale in materia di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio nei procedimenti penali, il giudicante deve procedere all'applicazione delle stesse astenendosi da ulteriori valutazioni discrezionali;
- considerato che nella fattispecie in esame – come documentato in atti - le fasi introduttiva, istruttoria e decisoria si sono sviluppate in un numero di udienze superiore a sei, in cui si è svolta effettiva attività difensiva;
- ritenuto, pertanto, che il decreto di liquidazione deve essere riformato, applicando la voce n.16 (pari ad € 1.850,00), invece della voce n.15;
2 - osservato che tale importo è conforme ai criteri di cui agli artt.82 e 106 bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e, inoltre, appare congruo in relazione alla natura dell'impegno professionale e all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- atteso, quindi, che in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto impugnato alla ricorrente va liquidata la complessiva somma di € 1.850,00 oltre spese generali, iva e c.p.a., da porre a carico dell'erario;
-considerato, infine, che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi, non essendosi prospettate questioni particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott.
Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv. nei confronti Parte_1 del , in persona del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in Controparte_1 data 08/01/2025, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, liquida in favore dell'avv. la complessiva somma di € 1.850,00, come determinata in Parte_1 parte motiva, da porre a carico dell'erario;
- condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali a favore dell'opponente, che liquida in complessive € 1.278,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 8 agosto 2025
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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