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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente dott. Anna Ferrari Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 730/2023 promossa in grado d'appello
da
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G. Parte_1 P.IVA_1
VASARI, N. 26, MILANO, e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli avv. Giorgio
Vincenti e Tommaso Vincenti;
APPELLANTE
contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO N. 4, Controparte_1 P.IVA_2
MILANO, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Benedetto Percontra;
APPELLATA
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
« Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano Tribunale di Milano G.U. dott.ssa Stefania Illarietti n.
6871/2022, pubblicata il 23.8.2022, nell'ambito del giudizio RG. 16104/2019, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità di nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, e per CP_1
l'effetto condannare al pagamento in favore di del Controparte_1 Parte_1 Parte_1 complessivo importo di € 21.295,50.
Condannare altresì, per l'effetto, a rimborsare ad tutte le somme da CP_1 Parte_1 quest'ultima pagate in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.»
Per Controparte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: rilevato che l'appello proposto dalla (non Parte_1
essendo stato impugnato un capo autonomo della decisione con cui si è motivato il rigetto della domanda) non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
con conseguente conferma, anche con eventuale diversa motivazione, della Controparte_1 sentenza impugnata, con conseguente rigetto di ogni domanda attorea di cui all'atto introduttivo del procedimento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il Controparte_1 concorso del fatto colposo (rilevante anche per violazione dell'art. 1175 cod. civ.) e la preminente gravità della colpa della stessa attrice e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 cod civ. mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate dall'odierna appellante;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi»
pagina 2 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
anche solo conveniva in giudizio (di seguito anche solo Parte_1 Controparte_1
o al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti CP_1 CP_1 all'intervenuto pagamento da parte della convenuta di due assegni di traenza non trasferibili a persona diversa dal legittimo beneficiario.
A sostegno delle proprie richieste, l'attrice deduceva:
- di essere società avente causa di Milano e Parte_1 Controparte_2
e di avere intrattenuto rapporti di conto corrente bancario con BancaSAI e Banco
[...]
Popolare;
- di avere richiesto a tali Istituti di credito l'emissione di due assegni di traenza non trasferibili ai sensi dell'art. 43, 2° comma, r.d. 1736/33 a favore di soggetti terzi, destinatari di indennizzi o risarcimenti quale conseguenza di sinistri assicurativi. In particolare, veniva disposto l'invio dell'assegno n. 8200827230-11 dell'importo di € 5.020,50 emesso in favore di Parte_2
e l'invio dell'assegno n. 9103257625-07 per l'importo di € 16.275,00 emesso in
[...]
favore di CP_3
- nonostante tali assegni risultassero pagati, non erano mai stati ricevuti dai destinatari, come da denuncia querela dagli stessi proposta. Pertanto, aveva eseguito un secondo Parte_1
pagamento in favore dei legittimi beneficiari.
I.b. Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto delle domande ex adverso Controparte_1
proposte. La convenuta affermava di aver proceduto per entrambi gli assegni con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. mediante la verifica della carta di identità e della tessera sanitaria del soggetto presentatosi per l'incasso; di aver verificato che il documento di identità non fosse segnalato come rubato o smarrito;
di aver controllato che negli archivi non risultasse appartenere a soggetto a rischio;
che il codice fiscale fosse realmente attribuito;
di aver provveduto a fotocopiare i documenti di identità che produceva e che gli stessi apparivano genuini. 1 In forza di atto di fusione e cambio della denominazione sociale a rogito Notaio di Bologna in data 31/12/2013. Per_1 pagina 3 di 10 I.c. Con sentenza n. 6871/2022 emessa il 4 agosto 2022, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta dall'attrice, condannandola al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre interessi e spese processuali.
In particolare, il primo giudice:
- dopo aver richiamato la natura contrattuale della responsabilità di per l'attività di CP_1 negoziazione dell'assegno di traenza, ha escluso che, nel caso, potesse essere affermata detta responsabilità, in quanto la convenuta ha «allegato e comprovato nella comparsa di costituzione allegando documentazione al riguardo, senza che parte attrice svolgesse alcuna replica al riguardo, di aver posto in essere una attività di controllo e riscontro del documento di identità prodotto al fine di scongiurare che il pagamento avvenisse a soggetto diverso dall'effettivo destinatario. La condotta dell'operatore bancario così comprovata deve ritenersi idonea ad escludere la responsabilità delle
». CP_1
- in relazione alla deduzione svolta dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, secondo cui il comportamento della parte convenuta non avrebbe rispettato l'espressa raccomandazione dell'ABI non richiedendo l'esibizione di un secondo documento di identificazione, ha richiamato la decisione n.
34107/2019 della Suprema Corte, con cui è stato affermato che a tale raccomandazione non può essere riconosciuta «alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento
d'identità personale»;
- ha proseguito affermando che «neppure è indicato da parte attrice quali sarebbero i luoghi di negoziazione dell'assegno diverso da quello di supposta residenza che avrebbero dovuto insospettire i funzionari delle;
peraltro nel caso di lo stesso risultava residente in [...]e CP_1 Parte_2
l'assegno è stato negoziato in Moncalieri;
quanto all'altro è stato negoziato presso un ufficio CP_3
Postale di Roma 105, laddove il nato a [...] e residente a [...], comune che CP_3
fa parte dell'area metropolitana romana»;
- ha concluso evidenziando che «parte attrice pretende dalla banca negoziatrice una attività di controllo di tipo investigativo sulla documentazione di identificazione del portatore dell'assegno quando - per ovviare al pregiudizio derivante dalla attività illecita posta in essere da terzi, fenomeno dalla stessa ben conosciuto e non imprevedibile, - basterebbe che la stessa parte attrice, in epoca dove
i sistemi di pagamento si sono ampiamente evoluti, provvedesse a far recapitare le somme con sistemi
pagina 4 di 10 differenti rispetto alla spedizione via posta del documento cartaceo, quale ad esempio il bonifico bancario».
II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello Parte_1
affidando il gravame a due motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Le premesse in fatto e la loro ricostruzione
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “comprovato” che CP_1 avesse “posto in essere una attività di controllo e riscontro del documento di identità prodotto al fine di scongiurare che il pagamento avvenisse a soggetto diverso dall'effettivo destinatario”. Ad avviso dell'appellante, dalla documentazione prodotta dalla controparte si evince che «tale basilare verifica sia stata condotta per il correntista , laddove, viceversa, manca completamente per il Parte_2
correntista beneficiario del secondo assegno». Inoltre, nel caso di specie sussisterebbero i CP_3 fattori di rischio individuati dalla giurisprudenza al fine di accertare la responsabilità dell'operatore postale e, in particolare: i contraffattori non erano clienti abituali della le somme erano state CP_4 prelevate subito dopo la negoziazione dei titoli;
l'assegno n. 8200827230 di € 5.020,50 era stato negoziato dal presunto nella stessa data (03.04.2013) in cui era stato aperto il Parte_2
libretto di risparmio postale;
l'assegno n. 9103257625 di € 16.275,00 era stato presentato all'incasso dal presunto presso l'Ufficio Postale di Roma 105 in data 28.06.2013, per fornire la CP_3 provvista all'apertura di un libretto postale effettuato nella stessa data.
2) La responsabilità di : la lettura della circolare ABI da parte del primo Giudice CP_1
Il motivo censura la sentenza per aver ridotto «le ampie argomentazioni svolte nel corso del primo grado alla presunta affermazione secondo la quale la responsabilità di si fonderebbe sul CP_1 mancato rispetto della raccomandazione dell'ABI in merito alla necessità di munirsi di due documenti di identità del nuovo correntista». Ad avviso dell'appellante, il giudice non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze allegate da volte a dimostrare la sussistenza della Controparte_5 responsabilità delle . L'appellante richiama quanto già detto al precedente motivo d'appello, CP_1
affermando che nel caso di specie ricorrono gli indici di anomalia individuati dalla Suprema Corte.
pagina 5 di 10 II.b. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e domandando il rigetto dell'appello.
II.c. All'udienza del 9.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 19.12.2024.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante l'intrinseca connessione che li contraddistingue.
Com'è noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 12477/2018), sulla banca negoziatrice - in questo caso – - grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. CP_1
1736 del 1933, l'obbligo di procedere con diligenza nell'identificazione del soggetto che presenta per l'incasso un assegno non trasferibile e, in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea - superata la tesi che vedeva in tale ipotesi una responsabilità di natura oggettiva - è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c. Ed invero, “in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa'' (cfr. Cass. civ. ord. n. 17737/2019).
Ai fini della suddetta prova liberatoria, “la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze
"anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” (Cass. civ. 9842/2021). La Corte di Cassazione ha, peraltro, suggerito quali possano essere gli indici di anomalia che debbono indurre l'istituto negoziatore a prestare un maggior livello di attenzione nell'attività di negoziazione degli assegni di traenza, come ad esempio il fatto che “… il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto postale;
che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno; che il pagina 6 di 10 documento di identificazione non portava neppure la sottoscrizione del titolare;
che il titolo era stato portato all'incasso in un ufficio postale assai distante dal luogo di residenza del portatore” (Cass. civ.
13151/2021).
Tutto ciò premesso va verificato dunque in concreto se, con riguardo al caso in esame,
[...]
abbia provato di avere adempiuto, con la diligenza professionale richiesta, al pagamento CP_1
del titolo, con conseguente esonero da responsabilità.
Per quanto attiene all'assegno intestato ad , gli elementi acquisiti consentono di Parte_2
ritenere condivisibile la valutazione con cui il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'odierna appellata. Nel giudizio di primo grado, ha allegato e provato di aver CP_1 effettuato l'identificazione del nuovo cliente, il quale, presentatosi a nome di , ha Parte_2 incassato l'assegno di traenza n. 8200827230 attraverso la patente e attraverso la tessera sanitaria, documenti che non presentavano anomalie o segni di contraffazione, come risulta dalla ricerca effettuata sui sistemi di controllo (p. 2, documento n. 2, primo grado). In entrambi i Controparte_1 documenti, in corso di validità, erano riportate le seguenti generalità: , Parte_2 nato a [...], il [...]. Nel modulo compilato in occasione dell'apertura del conto corrente, i dati inseriti erano corrispondenti con i dati riportati nei documenti di riconoscimento. Inoltre, la filiale di dove è stato posto all'incasso l'assegno è sita a Moncalieri, Torino, dunque nel Controparte_1 medesimo luogo di residenza del sedicente , come risultante dalla patente presentata Parte_2 all'impiegato delle . Dunque, l'unico indice di anomalia è rappresentato dal fatto che CP_1 Parte_2
non era già cliente di , avendo chiesto in quella stessa occasione di aprire un conto corrente sul CP_1
quale versare soltanto un assegno di traenza: tale circostanza, tuttavia, non è indefettibilmente correlata ad un'operazione fraudolenta.
In relazione alla posizione di , trova pertanto applicazione il principio di diritto chiarito dalla Parte_2
Suprema Corte secondo cui: «nell'attribuire contenuto all'obbligo di diligenza professionale dell'istituto di credito a cui sia presentato per l'incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non legittimato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente ed in particolare la normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a) - stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di
pagina 7 di 10 nascita (Cass. n. 6356/2022)». In altre parole, a fronte dell'esibizione di documenti di riconoscimento, ove non risulta che vi siano dei segni di contraffazione, non può sostenersi che l'obbligo di diligenza del bonus argentarius implichi l'effettuazione di complesse indagini dirette a verificare l'autenticità dei documenti di identità, a meno che non risultino accertate altre anomalie, che avrebbero dovuto imporre alla banca negoziatrice una maggiore cautela. Conseguentemente, non essendovi stata alterazione o contraffazione dell'assegno e non sussistendo altre anomalie, la Corte ritiene che , CP_1 in relazione all'assegno avente come beneficiario , non possa essere ritenuta Parte_2 inadempiente all'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno per cui è causa, sì da non poter essere chiamata a rispondere del danno lamentato dalla parte appellante.
Ad identiche conclusioni non può addivenirsi in relazione all'assegno avente come beneficiario
[...]
Come rilevato da parte appellante, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado CP_3
risulta che si è limitata a produrre solo la copia dell'assegno, mancando la prova CP_1 del controllo dei documenti d'identità del soggetto interessato, che neppure sono stati prodotti.
La Corte ritiene pertanto che in relazione a tale assegno, non abbia dimostrato che CP_1
l'inadempimento, rappresentato dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato, non sia imputabile a sua colpa, dovendo quindi affermarsi la sua responsabilità ex artt. 43, secondo comma L. ass. e 1176, secondo comma c.c..
L'appellata ha, poi, del tutto genericamente chiesto nelle conclusioni: «nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente (…) accertato e dichiarato Controparte_1 il concorso del fatto colposo (rilevante anche per violazione dell'art. 1175 cod. civ.) e la preminente gravità della colpa della stessa attrice e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 cod civ. mandare assolta la concludente». Non si comprende, tuttavia, posto che l'appellata nulla dice sul punto, in cosa consisterebbe il «concorso del fatto colposo» delineato da quest'ultima.
Per le considerazioni svolte, l'appello va accolto limitatamente alle doglianze relative all'assegno avente come beneficiario e, di conseguenza, va condannata CP_3 Controparte_1
al pagamento in favore di ella somma di euro 16.275,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 8 di 10 Inoltre, avendo dichiarato (e tale affermazione non è stata Parte_1
contestata da ) di avere adempiuto al decisum di primo grado2, CP_1 Controparte_1
dovrà restituire quanto eventualmente in eccedenza percepito, con gli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese, tanto del primo quanto del presente grado di giudizio, sono da porre a carico di
[...] che, avuto a riguardo l'esito complessivo della lite, risulta soccombente in misura Controparte_1
prevalente, tenendo conto tuttavia, nella liquidazione, del valore del decisum. Le stesse sono perciò liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – €
26.000,00) ed avuto riguardo all'attività concretamente effettuata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6871/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.08.2022, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 16.275,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
di quanto eventualmente ricevuto in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado,
[...]
oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
4) condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, quanto al primo
[...]
grado, in € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario al 15% ed IVA e CPA per legge 2 In particolare, ha chiesto formulando le proprie conclusioni di: «Condannare altresì, per Parte_1 l'effetto, a rimborsare ad tutte le somme da quest'ultima pagate in forza della provvisoria CP_1 Parte_1 esecutività della sentenza di primo grado». pagina 9 di 10 dovuti, e, quanto al presente grado, in € 9.043,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente dott. Anna Ferrari Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 730/2023 promossa in grado d'appello
da
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA G. Parte_1 P.IVA_1
VASARI, N. 26, MILANO, e rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli avv. Giorgio
Vincenti e Tommaso Vincenti;
APPELLANTE
contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO N. 4, Controparte_1 P.IVA_2
MILANO, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Benedetto Percontra;
APPELLATA
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
« Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano Tribunale di Milano G.U. dott.ssa Stefania Illarietti n.
6871/2022, pubblicata il 23.8.2022, nell'ambito del giudizio RG. 16104/2019, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità di nella negoziazione degli assegni di cui in narrativa, e per CP_1
l'effetto condannare al pagamento in favore di del Controparte_1 Parte_1 Parte_1 complessivo importo di € 21.295,50.
Condannare altresì, per l'effetto, a rimborsare ad tutte le somme da CP_1 Parte_1 quest'ultima pagate in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio.»
Per Controparte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via preliminare: rilevato che l'appello proposto dalla (non Parte_1
essendo stato impugnato un capo autonomo della decisione con cui si è motivato il rigetto della domanda) non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dichiararne l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
con conseguente conferma, anche con eventuale diversa motivazione, della Controparte_1 sentenza impugnata, con conseguente rigetto di ogni domanda attorea di cui all'atto introduttivo del procedimento;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, accertato e dichiarato il Controparte_1 concorso del fatto colposo (rilevante anche per violazione dell'art. 1175 cod. civ.) e la preminente gravità della colpa della stessa attrice e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 cod civ. mandare assolta la concludente, per l'intero o nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia, dalle domande formulate dall'odierna appellante;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi»
pagina 2 di 10
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
anche solo conveniva in giudizio (di seguito anche solo Parte_1 Controparte_1
o al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti CP_1 CP_1 all'intervenuto pagamento da parte della convenuta di due assegni di traenza non trasferibili a persona diversa dal legittimo beneficiario.
A sostegno delle proprie richieste, l'attrice deduceva:
- di essere società avente causa di Milano e Parte_1 Controparte_2
e di avere intrattenuto rapporti di conto corrente bancario con BancaSAI e Banco
[...]
Popolare;
- di avere richiesto a tali Istituti di credito l'emissione di due assegni di traenza non trasferibili ai sensi dell'art. 43, 2° comma, r.d. 1736/33 a favore di soggetti terzi, destinatari di indennizzi o risarcimenti quale conseguenza di sinistri assicurativi. In particolare, veniva disposto l'invio dell'assegno n. 8200827230-11 dell'importo di € 5.020,50 emesso in favore di Parte_2
e l'invio dell'assegno n. 9103257625-07 per l'importo di € 16.275,00 emesso in
[...]
favore di CP_3
- nonostante tali assegni risultassero pagati, non erano mai stati ricevuti dai destinatari, come da denuncia querela dagli stessi proposta. Pertanto, aveva eseguito un secondo Parte_1
pagamento in favore dei legittimi beneficiari.
I.b. Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto delle domande ex adverso Controparte_1
proposte. La convenuta affermava di aver proceduto per entrambi gli assegni con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. mediante la verifica della carta di identità e della tessera sanitaria del soggetto presentatosi per l'incasso; di aver verificato che il documento di identità non fosse segnalato come rubato o smarrito;
di aver controllato che negli archivi non risultasse appartenere a soggetto a rischio;
che il codice fiscale fosse realmente attribuito;
di aver provveduto a fotocopiare i documenti di identità che produceva e che gli stessi apparivano genuini. 1 In forza di atto di fusione e cambio della denominazione sociale a rogito Notaio di Bologna in data 31/12/2013. Per_1 pagina 3 di 10 I.c. Con sentenza n. 6871/2022 emessa il 4 agosto 2022, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta dall'attrice, condannandola al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre interessi e spese processuali.
In particolare, il primo giudice:
- dopo aver richiamato la natura contrattuale della responsabilità di per l'attività di CP_1 negoziazione dell'assegno di traenza, ha escluso che, nel caso, potesse essere affermata detta responsabilità, in quanto la convenuta ha «allegato e comprovato nella comparsa di costituzione allegando documentazione al riguardo, senza che parte attrice svolgesse alcuna replica al riguardo, di aver posto in essere una attività di controllo e riscontro del documento di identità prodotto al fine di scongiurare che il pagamento avvenisse a soggetto diverso dall'effettivo destinatario. La condotta dell'operatore bancario così comprovata deve ritenersi idonea ad escludere la responsabilità delle
». CP_1
- in relazione alla deduzione svolta dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, secondo cui il comportamento della parte convenuta non avrebbe rispettato l'espressa raccomandazione dell'ABI non richiedendo l'esibizione di un secondo documento di identificazione, ha richiamato la decisione n.
34107/2019 della Suprema Corte, con cui è stato affermato che a tale raccomandazione non può essere riconosciuta «alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento
d'identità personale»;
- ha proseguito affermando che «neppure è indicato da parte attrice quali sarebbero i luoghi di negoziazione dell'assegno diverso da quello di supposta residenza che avrebbero dovuto insospettire i funzionari delle;
peraltro nel caso di lo stesso risultava residente in [...]e CP_1 Parte_2
l'assegno è stato negoziato in Moncalieri;
quanto all'altro è stato negoziato presso un ufficio CP_3
Postale di Roma 105, laddove il nato a [...] e residente a [...], comune che CP_3
fa parte dell'area metropolitana romana»;
- ha concluso evidenziando che «parte attrice pretende dalla banca negoziatrice una attività di controllo di tipo investigativo sulla documentazione di identificazione del portatore dell'assegno quando - per ovviare al pregiudizio derivante dalla attività illecita posta in essere da terzi, fenomeno dalla stessa ben conosciuto e non imprevedibile, - basterebbe che la stessa parte attrice, in epoca dove
i sistemi di pagamento si sono ampiamente evoluti, provvedesse a far recapitare le somme con sistemi
pagina 4 di 10 differenti rispetto alla spedizione via posta del documento cartaceo, quale ad esempio il bonifico bancario».
II. Il giudizio di appello
II.a. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello Parte_1
affidando il gravame a due motivi, così rubricati e riassunti in estrema sintesi:
1) Le premesse in fatto e la loro ricostruzione
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “comprovato” che CP_1 avesse “posto in essere una attività di controllo e riscontro del documento di identità prodotto al fine di scongiurare che il pagamento avvenisse a soggetto diverso dall'effettivo destinatario”. Ad avviso dell'appellante, dalla documentazione prodotta dalla controparte si evince che «tale basilare verifica sia stata condotta per il correntista , laddove, viceversa, manca completamente per il Parte_2
correntista beneficiario del secondo assegno». Inoltre, nel caso di specie sussisterebbero i CP_3 fattori di rischio individuati dalla giurisprudenza al fine di accertare la responsabilità dell'operatore postale e, in particolare: i contraffattori non erano clienti abituali della le somme erano state CP_4 prelevate subito dopo la negoziazione dei titoli;
l'assegno n. 8200827230 di € 5.020,50 era stato negoziato dal presunto nella stessa data (03.04.2013) in cui era stato aperto il Parte_2
libretto di risparmio postale;
l'assegno n. 9103257625 di € 16.275,00 era stato presentato all'incasso dal presunto presso l'Ufficio Postale di Roma 105 in data 28.06.2013, per fornire la CP_3 provvista all'apertura di un libretto postale effettuato nella stessa data.
2) La responsabilità di : la lettura della circolare ABI da parte del primo Giudice CP_1
Il motivo censura la sentenza per aver ridotto «le ampie argomentazioni svolte nel corso del primo grado alla presunta affermazione secondo la quale la responsabilità di si fonderebbe sul CP_1 mancato rispetto della raccomandazione dell'ABI in merito alla necessità di munirsi di due documenti di identità del nuovo correntista». Ad avviso dell'appellante, il giudice non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze allegate da volte a dimostrare la sussistenza della Controparte_5 responsabilità delle . L'appellante richiama quanto già detto al precedente motivo d'appello, CP_1
affermando che nel caso di specie ricorrono gli indici di anomalia individuati dalla Suprema Corte.
pagina 5 di 10 II.b. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e domandando il rigetto dell'appello.
II.c. All'udienza del 9.10.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 19.12.2024.
III. Le osservazioni della Corte.
III.a. I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente, stante l'intrinseca connessione che li contraddistingue.
Com'è noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 12477/2018), sulla banca negoziatrice - in questo caso – - grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. CP_1
1736 del 1933, l'obbligo di procedere con diligenza nell'identificazione del soggetto che presenta per l'incasso un assegno non trasferibile e, in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea - superata la tesi che vedeva in tale ipotesi una responsabilità di natura oggettiva - è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c. Ed invero, “in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa'' (cfr. Cass. civ. ord. n. 17737/2019).
Ai fini della suddetta prova liberatoria, “la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze
"anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” (Cass. civ. 9842/2021). La Corte di Cassazione ha, peraltro, suggerito quali possano essere gli indici di anomalia che debbono indurre l'istituto negoziatore a prestare un maggior livello di attenzione nell'attività di negoziazione degli assegni di traenza, come ad esempio il fatto che “… il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto postale;
che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno; che il pagina 6 di 10 documento di identificazione non portava neppure la sottoscrizione del titolare;
che il titolo era stato portato all'incasso in un ufficio postale assai distante dal luogo di residenza del portatore” (Cass. civ.
13151/2021).
Tutto ciò premesso va verificato dunque in concreto se, con riguardo al caso in esame,
[...]
abbia provato di avere adempiuto, con la diligenza professionale richiesta, al pagamento CP_1
del titolo, con conseguente esonero da responsabilità.
Per quanto attiene all'assegno intestato ad , gli elementi acquisiti consentono di Parte_2
ritenere condivisibile la valutazione con cui il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'odierna appellata. Nel giudizio di primo grado, ha allegato e provato di aver CP_1 effettuato l'identificazione del nuovo cliente, il quale, presentatosi a nome di , ha Parte_2 incassato l'assegno di traenza n. 8200827230 attraverso la patente e attraverso la tessera sanitaria, documenti che non presentavano anomalie o segni di contraffazione, come risulta dalla ricerca effettuata sui sistemi di controllo (p. 2, documento n. 2, primo grado). In entrambi i Controparte_1 documenti, in corso di validità, erano riportate le seguenti generalità: , Parte_2 nato a [...], il [...]. Nel modulo compilato in occasione dell'apertura del conto corrente, i dati inseriti erano corrispondenti con i dati riportati nei documenti di riconoscimento. Inoltre, la filiale di dove è stato posto all'incasso l'assegno è sita a Moncalieri, Torino, dunque nel Controparte_1 medesimo luogo di residenza del sedicente , come risultante dalla patente presentata Parte_2 all'impiegato delle . Dunque, l'unico indice di anomalia è rappresentato dal fatto che CP_1 Parte_2
non era già cliente di , avendo chiesto in quella stessa occasione di aprire un conto corrente sul CP_1
quale versare soltanto un assegno di traenza: tale circostanza, tuttavia, non è indefettibilmente correlata ad un'operazione fraudolenta.
In relazione alla posizione di , trova pertanto applicazione il principio di diritto chiarito dalla Parte_2
Suprema Corte secondo cui: «nell'attribuire contenuto all'obbligo di diligenza professionale dell'istituto di credito a cui sia presentato per l'incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non legittimato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente ed in particolare la normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a) - stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di
pagina 7 di 10 nascita (Cass. n. 6356/2022)». In altre parole, a fronte dell'esibizione di documenti di riconoscimento, ove non risulta che vi siano dei segni di contraffazione, non può sostenersi che l'obbligo di diligenza del bonus argentarius implichi l'effettuazione di complesse indagini dirette a verificare l'autenticità dei documenti di identità, a meno che non risultino accertate altre anomalie, che avrebbero dovuto imporre alla banca negoziatrice una maggiore cautela. Conseguentemente, non essendovi stata alterazione o contraffazione dell'assegno e non sussistendo altre anomalie, la Corte ritiene che , CP_1 in relazione all'assegno avente come beneficiario , non possa essere ritenuta Parte_2 inadempiente all'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno per cui è causa, sì da non poter essere chiamata a rispondere del danno lamentato dalla parte appellante.
Ad identiche conclusioni non può addivenirsi in relazione all'assegno avente come beneficiario
[...]
Come rilevato da parte appellante, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado CP_3
risulta che si è limitata a produrre solo la copia dell'assegno, mancando la prova CP_1 del controllo dei documenti d'identità del soggetto interessato, che neppure sono stati prodotti.
La Corte ritiene pertanto che in relazione a tale assegno, non abbia dimostrato che CP_1
l'inadempimento, rappresentato dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato, non sia imputabile a sua colpa, dovendo quindi affermarsi la sua responsabilità ex artt. 43, secondo comma L. ass. e 1176, secondo comma c.c..
L'appellata ha, poi, del tutto genericamente chiesto nelle conclusioni: «nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa nella condotta dell'esponente (…) accertato e dichiarato Controparte_1 il concorso del fatto colposo (rilevante anche per violazione dell'art. 1175 cod. civ.) e la preminente gravità della colpa della stessa attrice e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art. 1227, co. 1 cod civ. mandare assolta la concludente». Non si comprende, tuttavia, posto che l'appellata nulla dice sul punto, in cosa consisterebbe il «concorso del fatto colposo» delineato da quest'ultima.
Per le considerazioni svolte, l'appello va accolto limitatamente alle doglianze relative all'assegno avente come beneficiario e, di conseguenza, va condannata CP_3 Controparte_1
al pagamento in favore di ella somma di euro 16.275,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 8 di 10 Inoltre, avendo dichiarato (e tale affermazione non è stata Parte_1
contestata da ) di avere adempiuto al decisum di primo grado2, CP_1 Controparte_1
dovrà restituire quanto eventualmente in eccedenza percepito, con gli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese, tanto del primo quanto del presente grado di giudizio, sono da porre a carico di
[...] che, avuto a riguardo l'esito complessivo della lite, risulta soccombente in misura Controparte_1
prevalente, tenendo conto tuttavia, nella liquidazione, del valore del decisum. Le stesse sono perciò liquidate in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – €
26.000,00) ed avuto riguardo all'attività concretamente effettuata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6871/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 23.08.2022, ogni
[...]
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 16.275,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
di quanto eventualmente ricevuto in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado,
[...]
oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
4) condanna a rimborsare, in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, quanto al primo
[...]
grado, in € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario al 15% ed IVA e CPA per legge 2 In particolare, ha chiesto formulando le proprie conclusioni di: «Condannare altresì, per Parte_1 l'effetto, a rimborsare ad tutte le somme da quest'ultima pagate in forza della provvisoria CP_1 Parte_1 esecutività della sentenza di primo grado». pagina 9 di 10 dovuti, e, quanto al presente grado, in € 9.043,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Baccolini
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