Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 8270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8270 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04537/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4537 del 2022, proposto da
EL OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Vorzillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
di: A) ordinanza n. 120 del 26/10/2021, con la quale è stata ordinata ai signori EL OR e NA AR di eseguire ah horas l'ordinanza P.M. n. 101 del 12/07/2019, recante il divieto di transito e parcheggio con ogni tipo di veicolo nella stradina che collega Via/Viale della Repubblica con Largo Sant'Aniello e l’ordine di demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi di per difformità al Permesso di Costruire in sanatoria (Condono Edilizio) n. 1602 del 31/07/2014”;
B) comunicazione prot. 0012051 del 11.08.2021 per la domanda di permesso di costruire n. 18592 del 09.11.2016 di diniego e annullamento in autotutela del parere prot. n. 4846 del 27.03.2017.
C) Tutti gli atti preordinati e connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è comproprietario, insieme con la moglie, sig. ra AR NA, di un immobile sito nel Comune di Villaricca, al Viale della Repubblica n. 95/A e 95/B, in Zona Omogenea “B/1” (Intensamente Edificata) del P.R.G. vigente (DPAP n.14/1987), censito nel N.C.E.U. al foglio di Mappa n. 8, P.lla 420, sub. 105, piani T.1,2, ed assentito con permesso di costruire in sanatoria n. 1602 del 31/07/2014.
Con sopralluoghi eseguiti in data 30.07.2021 e 31.07.2021 si accertava che, con riferimento all’ordinanza P.M. n. 101 del 12.07.2019 (Regolamentazione Divieto di Circolazione Veicolare), con la quale si era stabilito di “Interdire la circolazione per tutte le categorie di veicoli, nel tratto di strada di collegamento Largo S. Aniello con Viale della Repubblica, mediante l’installazione di idonei paletti dissuasori che impediscano l’accesso agli autoveicoli alla suddetta strada e precisamente accesso da largo S. Aniello e accesso viale della Repubblica civ. 93°;” ed “Istituire nella suddetta strada zona pedonale delimitandola con paletti dissuasori così come previsto dall’art. 180 comma 2 del DP.R. 16/12/1992, n. 495”, che sul lato ovest della detta stradina, coincidente con Via/Viale della Repubblica, n. 93/A e/o n. 95/A, non risultavano installati i paletti dissuasori né la segnaletica verticale per divieto di accesso ad ogni tipo di veicolo, mentre i paletti dissuasori risultavano installati solo nel tratto di strada, lato Est, che accede su lato Largo Sant’Aniello, favorendo in tal modo l’accesso e la sosta di varie auto di proprietà del sig. OR EL e suoi familiari”. Si accertava, inoltre, che:
“ Il porticato libero, posto al Piano Terra è stato completamente tompagnato, per ricavarne degli ambienti annessi all'abitazione esistente, in difformità al Permesso di Costruire in sanatoria (Condono Edilizio) n. 1602 del 31/07/2014.
1) -Realizzazione di un appartamento composto da un'area cucina di dimensioni circa 2,85 x 1,50 mt e 5.15 x 4.20, un'area soggiorno di dimensioni circa 4,20 x 3,40 mt, ed un bagno di dimensioni 1,50 x 2,30 mt, il tutto sviluppando una superficie utile di circa 36,92 mg. ed una volumetria di 88,60 mc., l'altezza netta interna dell'immobile che si stava realizzando è di 2,40 mt, pertanto non sufficiente neanche ai fini per l'idoneità Igienico Sanitaria, in quanto l'altezza netta interna dovrebbe essere di 2,70 mt.;
Inoltre la scala che prima era aperta, è stata chiusa con muratura in siporex, ed è stato aperto sul vialetto, che collega il Via/Viale della Repubblica con largo Sant'Aniello, un portoncino d'ingresso di dimensioni 1,00x2,20mt., per consentire l'accesso all'appartamento posto al Piano Primo.
2) -Al Piano Primo, si è riscontrato, su entrambe le balconate, la realizzazione di un ripostiglio in alluminio e vetro di dimensioni 1.20 x 1.30 mt, sviluppando una superficie utile di circa mq. 1.56 ma ed una volumetria di 4,37 mc, su lato sud, ed una veranda sempre in alluminio e vetro, ricavandone una lavanderia di circa 7,50 ma, per una volumetria di circa 21 mc., posta sul lato est:
Tali opere risultano totalmente difformi al Permesso di Costruire in Sanatoria (Condono Edilizio) n. 1602 del 31/07/2014; Per detti lavori non è stato esibito alcun titolo edilizio e non era affissa la prevista cartellonistica di cantiere ai sensi dell'art. 27 D.P.R 380/2001 s.m.i., e pertanto sono da considerarsi abusivi.
C) -Si è accertato, inoltre, che su un'area limitrofa, facente parte della detta stradina, confine Nord-Est, oggetto di Ordinanza P.M. n.101 del 12/07/2019, in Via/Viale della Repubblica, snc, (in catasto al Foglio di Mappa, n.8 P.lla 100, che da verifiche eseguite è annessa alla Proprietà Condominio "Parco La Magnolia", ex Alborino Cesare, deceduto. Vedasi atti Conc. Edil. n.1827 del 25.07.1978 e successive;), è stato realizzato abusivamente, con appropriazione indebita dell'area di sedime, un locale deposito di dimensioni 4,00 x 2,15 mt. x h. 1,85 sviluppando una volumetria di circa 15,91 mc., in muratura in lapil-cemento con copertura in lamiera grecata. Il sig. EL HE, sopra generalizzato, interpellato, ha dichiarato che ha realizzato lui stesso tale opera. ”
Sulla base di tali accertamenti, con ordinanza n. 120 del 26.10.2021, veniva ingiunta la demolizione ed il ripristino di tutte le opere elencate nel punto “B” del sopralluogo per difformità al Permesso di costruire in sanatoria n. 1602 del 31.07.2014; veniva inoltre intimata l’osservanza dell’obbligo di cui all’ordinanza P.M. n. 101 del 12.07.2019.
Il ricorrente insorge avverso il suindicato provvedimento deducendone l’illegittimità alla luce delle seguenti ragioni. In primo luogo, a detta del ricorrente, non era stato possibile procedere all’esecuzione dell’ordine di demolizione in quanto i beni da demolire erano oggetto di sequestro penale; il provvedimento gravato non era stato notificato al ricorrente, comproprietario dell’immobile, e non era stato preceduto né dalla comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 né dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/90; ancora, non era stato notificato il diniego di sanatoria, che costituiva in presupposto dell’ordine di demolizione; il provvedimento non era adeguatamente motivato, anche considerando il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi; era infine illegittimo in relazione alle modeste dimensioni di uno dei manufatti di cui veniva ingiunta la demolizione, ovvero del ripostiglio delle dimensioni di 1,20 x 1,30 m, assolutamente inidoneo, per caratteristiche costruttive e dimensionali, ad incidere su prospetto, sagoma e superficie dell'unità immobiliare principale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villaricca insistendo per il rigetto del ricorso.
Pervenuto alla udienza pubblica di smaltimento dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che la sottoposizione dei manufatti al provvedimento di sequestro penale gli abbia precluso di dare esecuzione all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
La censura va respinta secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio intende condividere, secondo il quale, in materia edilizia, la pendenza di un sequestro non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene e procedere alla esecuzione dell’ordine demolitorio ( Cons. Stato, sez V, 15 maggio 2025, n. 4166; Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 283).
“Il sequestro penale dell’immobile”, invero, “non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Il che appare logico, prima che giuridicamente fondato, stante che diversamente opinando la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze che non rientrano nel dominio dell’Amministrazione che vi è istituzionalmente preposta, che, anzi, potrebbe essere all’oscuro di tali circostanze. Inoltre, il contemperamento con le esigenze della difesa nel procedimento penale si realizza semplicemente ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorra sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dunque dall’autonoma iniziativa della parte ovvero della magistratura inquirente ai fini del dissequestro del bene. Deve pertanto ritenersi che la sussistenza di un provvedimento di sequestro non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione ma comporta, esclusivamente, il differimento del termine per provvedere dal momento in cui il bene risulta dissequestrato” (cfr Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2024, n. 8720).
Con il secondo motivo il ricorrente assume l’annullabilità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e per l’omessa notifica dell’ordine di demolizione: l’ordinanza, infatti, era stata illegittimamente notificata solo alla sig.ra AR, comproprietaria dell’immobile.
Il motivo va respinto. È legittima, infatti, l'ordinanza demolitoria d’abuso edilizio notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera in ragione della natura della sanzione ripristinatoria, finalizzata al ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva. Sicché è sufficiente la notifica dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari o responsabile dell'illecito, dovendo questi provvedere, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, ad eliminare l'illecito pena la perdita della propria quota ideale di comproprietà. Fatta salva la tutela del comproprietario pretermesso che potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione (cfr Cons. Stato Sez. VI, 28 febbraio 2022 n. 1392).
Il ricorrente, ancora, deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, ovvero che l’ordine di demolizione non sarebbe stato preceduto dalla notifica del diniego del permesso di costruire in sanatoria; sarebbe anche stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Anche tali censure vanno, tuttavia, respinte.
Si osserva, invero, che il ricorrente, nell’impugnare l’ordinanza di demolizione, ha avuto contezza del diniego di sanatoria e malgrado ciò non lo ha impugnato, sicché non coglie nel segno la censua con la quale lamenta, in questa sede, la sua mancata notifica. Si evidenzia, infine, richiamando il consolidato principio giurisprudenziale, che l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, considerando che la partecipazione al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso.
Quanto al dedotto deficit motivazionale, infine, basti rilevare che, una volta accertato l’abuso, configurandosi quale atto dovuto e vincolato, l’ordinanza di demolizione non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi. In presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo, quindi, l'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è in re ipsa, inerendo al ripristino dell’assetto urbanistico violato (cfr., Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470).
Da ultimo, il ricorrente lamenta che uno dei manufatti oggetto di demolizione costituirebbe un semplice “ripostiglio” di ridotte dimensioni (1,20 x 1,30 m), inidoneo ad alterare l’organismo edilizio preesistente ed incidere su sagoma, volumetria o destinazione d’uso dell’immobile principale. In senso contrario, dagli accertamenti eseguiti dal Comune, si è accertata l’esistenza di un manufatto chiuso, che, seppur di piccole dimensioni, costituiva una nuova costruzione e che era stato realizzato sine titulo. L’opera in questione, quindi, seppur di piccole dimensioni, si presentava come idonea a modificare stabilmente lo stato dei luoghi, introducendo un nuovo volume chiuso, suscettibile di uso autonomo e non precario.
In conclusione, quindi, per quanto sin qui rilevato, il ricorso risulta complessivamente infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Villaricca, nella misura di euro 2000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LM AR Di OL, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | LM AR Di OL |
IL SEGRETARIO