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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.102/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria LL Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni ”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza tra
, rappr. e dif. da avv. Carlo Caniglia Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Marangi CP_1
Appellato
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Vito Lorenzo Vieli CP_2
Appellato e appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 31 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 24 settembre 2020 con cui il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del
Lavoro rigettava la domanda di , ad ottenere il risarcimento del danno biologico e Parte_1 Pt_2 morale assertivamente derivante dalla patologia, di origine assertivamente professionale,
“mielodisplasia del tipo anemia sideroblastica”, secondo la propria prospettazione cagionata dalla attività professionale svolta, e cioè di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...] dal 3.9.1974 al 28.2.1999, all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, CP_2 occupandosi della raccolta del materiale di risulta prevalentemente all'interno dei parchi minerari, altiforni, cokeria, acciaierie, treno laminatoio;
di avere osservato turni da 8 ore/die per 5 gg/settimanali, usando sporadicamente i DPI, non sempre forniti dalla datrice di lavoro;
di essere stato esposto, nello svolgimento di tali mansioni, a diverse sostanze tossiche tra cui amianto, apirolio, fumi e polveri minerali, fumi di catrame, diossina, benzene, IPA, radiazioni, solventi. Esponeva di avere ottenuto sentenza favorevole avverso l' (n. 1809/2013) di riconoscimento CP_3 della malattia professionale;
di essere, altresì, responsabile del danno subito la per Controparte_1 violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per omessa adozione delle misure idonee ad evitare il danno;
per tali motivi conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto la datrice di lavoro, appaltatrice, nonché la committente onde sentire accertare Controparte_2 Controparte_1 l'origine professionale della patologia contratta nonché condannare le convenute in solido, ciascuno nei limiti della responsabilità prevista ex lege, al risarcimento del danno biologico patito, nonché al risarcimento del danno morale sofferto, oltre accessori di legge e spese di lite.
Si costituivano in quella sede di primo grado e CP_1 CP_2
Disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa veniva decisa con il rigetto della domanda attorea, come sopra esposto.
*********
Impugnata la sentenza da parte del , si costituivano in questa sede di appello la Pt_1 CP_1 e la quest'ultima spiegando appello incidentale. CP_2 La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Premesso che appellante si affida ad un unico motivo di doglianza, consistente nella ritenuta acritica adesione da parte del Giudice di prime cure alle conclusioni (negative per il ) del CTU, e su Pt_1 ciò si tornerà successivamente quanto al merito, vanno esaminate dapprima le eccezioni poste dagli appellati, preliminari rispetto all'esame del merito. 1.Infondata è a giudizio di questa Corte l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
. CP_1 Giusta documentazione allegata e richiamata dalla stessa: “gli effetti delle vertenze … riferentesi a contenziosi nati antecedentemente alla data di decorrenza degli effetti della scissione (di CP_4 in liquidazione in Acciai e poi denominata ) o Controparte_5 Controparte_6 CP_4 nati successivamente purchè riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione saranno tutti a profitto e carico della società scissa in liquidazione (ora CP_4
” (art.
2.4 sezione III dell'atto di scissione in data 21/12/93, allegato da CP_1
; il punto 5.4 del progetto di scissione (pure allegato da prevede CP_1 CP_1 un onere di manleva a carico di (attuale successore ed in Controparte_7 CP_1 favore di (ora a determinate condizioni concernenti i tempi di Controparte_6 CP_4 approvazione dei bilanci da parte della società beneficiaria, ossia delimita la responsabilità per manleva a carico di CP_1
Tuttavia, nel presente grado non si controverte su questa manleva, ma, essendo in discussione il punto che investe la titolarità passiva del rapporto, non è dubitabile che, anche ipoteticamente superando i rilievi processuali sopra descritti, la titolarità passiva fa capo a in CP_1 ossequio al citato art.
2.4 dell'atto di scissione.
Va dunque rigettata la eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da CP_1
---§§ooo§§--- Venendo al merito dell'appello, va ricordato che nel caso che qui occupa si evoca la responsabilità contrattuale in solido fra e ai sensi dell'art. 2087 c.c. CP_2 CP_1
Sul punto, va certamente osservato che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 cod. civ., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta ad impedire comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio/malattia sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa. Correttamente il Giudice di prime cure, soffermandosi doverosamente sulla disciplina e gli oneri riconducibili alla previsione dell'art. 2087 c.c., osserva che “per configurare una responsabilità del datore di lavoro non è, infatti, sufficiente che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore (che attribuisce a quest'ultimo il diritto ad ottenere, al più, benefici assicurativi, in presenza dei presupposti di legge), ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro.
---§§ooo§§---
Nel caso di specie tuttavia, a giudizio di questa Corte, e contrariamente a quanto oggetto di doglianza da parte dell'appellante (recezione acritica da parte del Giudice delle conclusioni del CTU e doglianze circa l'operato del consulente medesimo), il Giudice a quo mostra nella sentenza oggi appellata di aver accuratamente delibato le valutazioni e conseguenti conclusioni del CTU, per questa via giungendo motivatamente a condividerle.
Esaminandole puntualmente, così come il Giudice di prime cure ha fatto, si legge testualmente nella relazione del CTU (alla quale comunque integralmente si rimanda):
“Le sindromi mielodisplastiche sono disordini acquisiti della mielopoiesi che originano da un difetto della cellula staminale emopoietica;
si tratta di malattie clonali in cui il clone atipico sostituisce progressivamente i normali elementi emopoietici;
il risultato è una citopenia periferica che può interessare una o diverse linee cellulari con midollo osseo ipercellulare o normocellulare.
Il clone mielodisplastico è generalmente instabile, può perdere la residua capacità differenziativa e la sindrome mielodisplastica può in tale modo evolvere in leucemia acuta dopo periodi variabili di tempo dalla sua insorgenza. La diversa espressività e penetranza dell'alterazione staminale nelle linee maturative midollari dà origine a un gruppo eterogeneo di disordini emopoietici che differiscono per quanto riguarda la loro propensione alla trasformazione leucemica acuta.
Globalmente la trasformazione leucemica si osserva in circa il 40% dei casi di Sindromi
Mielodisplastiche, mentre una frazione significativa di paziente viene a morte in fase
“preleucemica” per complicazioni legate alla citopenia cronica. Pur essendo assolutamente eterogeneo, il quadro clinico delle sindromi mielodisplastiche comprende tipicamente una alterazione di una o più linee emopoietiche.
Tornando al caso di specie, in considerazione di quanto sin qui argomentato, attraverso le risultanze della documentazione acclusa al fascicolo di giustizia (documentazione sanitaria + documentazione amministrativa) ed in virtù di quanto espunto dalla letteratura di settore, appare evidente che la patologia ematologica di cui risulta affetto il periziando (Displasia emopoietica del tipo Sindrome del
5q-) NON possa essere messa in connessione concausale con l'attività lavorativa espletata dal Sig. dal 1974 al 1999 presso l'acciaieria di Taranto, in virtù del fatto che detta patologia Parte_1 rappresenta una “Sindrome Mielodisplastica Primitiva” e pertanto non riconducibile ad un particolare fattore di rischio inquinante, ma dovuta esclusivamente ad una delezione del braccio lungo del cromosoma 5 (la ricerca bibliografica eseguita dallo scrivente CTU non ha fornito evidenze a riguardo, ossia non è stato trovato alcun articolo scientifico che correli la mielodisplasia da delezione del braccio lungo del cromosoma 5 a qualsivoglia inquinante industriale;
al contempo anche all'interno del fascicolo di Parte Attrice non è presente alcun evidenza scientifica che metta in connessione causale la Displasia emopoietica del tipo Sindrome del 5q- con l'attività lavorativa espletata dal periziando). Va altresì evidenziato che il Sig. presenta anche una Parte_1 mutazione omozigote del gene Hys63Asp, quale predisposizione genetica all'insorgenza di emocromatosi”.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU: “1. Il Sig. risulta affetto da displasia emopoietica del tipo Sindrome del 5q-, in Parte_1 attualità di politerapia farmacologica e supporto trasfusionale.
2. Ad oggi non vi sono sufficienti evidenze che consentano di porre in connessione causale le lavorazioni svolte dal Sig. all'interno dell'acciaieria di Taranto nel Parte_1 CP_8 periodo compreso tra il 1974 ed il 1999, con la displasia emopoietica del tipo Sindrome del 5q-di cui lo stesso risulta affetto. Difatti trattandosi di una Sindrome Mielodisplastica Primitiva detta patologia presenta una eziopatogenesi ad oggi sconosciuta”.
L'accuratissima analisi del consulente tecnico, già correttamente vagliata dal Giudice di primo grado e pienamente condivisa da questa Corte per l'ampiezza dell'analisi e l'assenza di vizi logico/giuridici, esclude pertanto ogni possibilità di etiologia professionale della patologia da cui è affetto l'appellante.
L'appello principale va pertanto rigettato.
---§§ooo§§---
Quanto all'appello incidentale proposto da esso è espressamente formulato in CP_2 maniera condizionata alla (denegata) ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello.
E poiché l'appello principale va rigettato, non costituiscono motivi su cui soffermarsi.
In conclusione, rigettato l'appello principale, l'appello incidentale spiegato da va ritenuto CP_2 assorbito nelle motivazioni di cui sopra.
Quanto al regolamento delle spese di lite si condivide la decisione del Giudice di prime cure, che ha compensato le spese fra tutte le Parti, comprese le spese di CTU, alla luce della novità dell'aspetto medico- legale, costituente elemento di assoluta novità.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale.
Dichiara assorbito, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale spiegato da CP_2
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria LL
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria LL Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni ”, ha pronunciato, a seguito di lettura in udienza del dispositivo, la seguente
Sentenza tra
, rappr. e dif. da avv. Carlo Caniglia Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Marangi CP_1
Appellato
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Vito Lorenzo Vieli CP_2
Appellato e appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 31 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 24 settembre 2020 con cui il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del
Lavoro rigettava la domanda di , ad ottenere il risarcimento del danno biologico e Parte_1 Pt_2 morale assertivamente derivante dalla patologia, di origine assertivamente professionale,
“mielodisplasia del tipo anemia sideroblastica”, secondo la propria prospettazione cagionata dalla attività professionale svolta, e cioè di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...] dal 3.9.1974 al 28.2.1999, all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, CP_2 occupandosi della raccolta del materiale di risulta prevalentemente all'interno dei parchi minerari, altiforni, cokeria, acciaierie, treno laminatoio;
di avere osservato turni da 8 ore/die per 5 gg/settimanali, usando sporadicamente i DPI, non sempre forniti dalla datrice di lavoro;
di essere stato esposto, nello svolgimento di tali mansioni, a diverse sostanze tossiche tra cui amianto, apirolio, fumi e polveri minerali, fumi di catrame, diossina, benzene, IPA, radiazioni, solventi. Esponeva di avere ottenuto sentenza favorevole avverso l' (n. 1809/2013) di riconoscimento CP_3 della malattia professionale;
di essere, altresì, responsabile del danno subito la per Controparte_1 violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per omessa adozione delle misure idonee ad evitare il danno;
per tali motivi conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Taranto la datrice di lavoro, appaltatrice, nonché la committente onde sentire accertare Controparte_2 Controparte_1 l'origine professionale della patologia contratta nonché condannare le convenute in solido, ciascuno nei limiti della responsabilità prevista ex lege, al risarcimento del danno biologico patito, nonché al risarcimento del danno morale sofferto, oltre accessori di legge e spese di lite.
Si costituivano in quella sede di primo grado e CP_1 CP_2
Disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa veniva decisa con il rigetto della domanda attorea, come sopra esposto.
*********
Impugnata la sentenza da parte del , si costituivano in questa sede di appello la Pt_1 CP_1 e la quest'ultima spiegando appello incidentale. CP_2 La causa, all'udienza del 25 giugno 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Premesso che appellante si affida ad un unico motivo di doglianza, consistente nella ritenuta acritica adesione da parte del Giudice di prime cure alle conclusioni (negative per il ) del CTU, e su Pt_1 ciò si tornerà successivamente quanto al merito, vanno esaminate dapprima le eccezioni poste dagli appellati, preliminari rispetto all'esame del merito. 1.Infondata è a giudizio di questa Corte l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
. CP_1 Giusta documentazione allegata e richiamata dalla stessa: “gli effetti delle vertenze … riferentesi a contenziosi nati antecedentemente alla data di decorrenza degli effetti della scissione (di CP_4 in liquidazione in Acciai e poi denominata ) o Controparte_5 Controparte_6 CP_4 nati successivamente purchè riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione saranno tutti a profitto e carico della società scissa in liquidazione (ora CP_4
” (art.
2.4 sezione III dell'atto di scissione in data 21/12/93, allegato da CP_1
; il punto 5.4 del progetto di scissione (pure allegato da prevede CP_1 CP_1 un onere di manleva a carico di (attuale successore ed in Controparte_7 CP_1 favore di (ora a determinate condizioni concernenti i tempi di Controparte_6 CP_4 approvazione dei bilanci da parte della società beneficiaria, ossia delimita la responsabilità per manleva a carico di CP_1
Tuttavia, nel presente grado non si controverte su questa manleva, ma, essendo in discussione il punto che investe la titolarità passiva del rapporto, non è dubitabile che, anche ipoteticamente superando i rilievi processuali sopra descritti, la titolarità passiva fa capo a in CP_1 ossequio al citato art.
2.4 dell'atto di scissione.
Va dunque rigettata la eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da CP_1
---§§ooo§§--- Venendo al merito dell'appello, va ricordato che nel caso che qui occupa si evoca la responsabilità contrattuale in solido fra e ai sensi dell'art. 2087 c.c. CP_2 CP_1
Sul punto, va certamente osservato che l'obbligo contrattuale ex art. 2087 cod. civ., posto a carico del datore di lavoro, riguarda non solo la messa in opera dei necessari dispositivi di sicurezza ma anche l'esigere ed il verificare che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, e ciò attraverso una doverosa attività di controllo costante, volta ad impedire comportamenti dei lavoratori tali da rendere inutili o insufficienti le apprestate cautele tecniche, senza che la suddetta responsabilità resti esclusa da eventuale concorrente colpa del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso, salva l'ipotesi in cui l'infortunio/malattia sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa. Correttamente il Giudice di prime cure, soffermandosi doverosamente sulla disciplina e gli oneri riconducibili alla previsione dell'art. 2087 c.c., osserva che “per configurare una responsabilità del datore di lavoro non è, infatti, sufficiente che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore (che attribuisce a quest'ultimo il diritto ad ottenere, al più, benefici assicurativi, in presenza dei presupposti di legge), ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro.
---§§ooo§§---
Nel caso di specie tuttavia, a giudizio di questa Corte, e contrariamente a quanto oggetto di doglianza da parte dell'appellante (recezione acritica da parte del Giudice delle conclusioni del CTU e doglianze circa l'operato del consulente medesimo), il Giudice a quo mostra nella sentenza oggi appellata di aver accuratamente delibato le valutazioni e conseguenti conclusioni del CTU, per questa via giungendo motivatamente a condividerle.
Esaminandole puntualmente, così come il Giudice di prime cure ha fatto, si legge testualmente nella relazione del CTU (alla quale comunque integralmente si rimanda):
“Le sindromi mielodisplastiche sono disordini acquisiti della mielopoiesi che originano da un difetto della cellula staminale emopoietica;
si tratta di malattie clonali in cui il clone atipico sostituisce progressivamente i normali elementi emopoietici;
il risultato è una citopenia periferica che può interessare una o diverse linee cellulari con midollo osseo ipercellulare o normocellulare.
Il clone mielodisplastico è generalmente instabile, può perdere la residua capacità differenziativa e la sindrome mielodisplastica può in tale modo evolvere in leucemia acuta dopo periodi variabili di tempo dalla sua insorgenza. La diversa espressività e penetranza dell'alterazione staminale nelle linee maturative midollari dà origine a un gruppo eterogeneo di disordini emopoietici che differiscono per quanto riguarda la loro propensione alla trasformazione leucemica acuta.
Globalmente la trasformazione leucemica si osserva in circa il 40% dei casi di Sindromi
Mielodisplastiche, mentre una frazione significativa di paziente viene a morte in fase
“preleucemica” per complicazioni legate alla citopenia cronica. Pur essendo assolutamente eterogeneo, il quadro clinico delle sindromi mielodisplastiche comprende tipicamente una alterazione di una o più linee emopoietiche.
Tornando al caso di specie, in considerazione di quanto sin qui argomentato, attraverso le risultanze della documentazione acclusa al fascicolo di giustizia (documentazione sanitaria + documentazione amministrativa) ed in virtù di quanto espunto dalla letteratura di settore, appare evidente che la patologia ematologica di cui risulta affetto il periziando (Displasia emopoietica del tipo Sindrome del
5q-) NON possa essere messa in connessione concausale con l'attività lavorativa espletata dal Sig. dal 1974 al 1999 presso l'acciaieria di Taranto, in virtù del fatto che detta patologia Parte_1 rappresenta una “Sindrome Mielodisplastica Primitiva” e pertanto non riconducibile ad un particolare fattore di rischio inquinante, ma dovuta esclusivamente ad una delezione del braccio lungo del cromosoma 5 (la ricerca bibliografica eseguita dallo scrivente CTU non ha fornito evidenze a riguardo, ossia non è stato trovato alcun articolo scientifico che correli la mielodisplasia da delezione del braccio lungo del cromosoma 5 a qualsivoglia inquinante industriale;
al contempo anche all'interno del fascicolo di Parte Attrice non è presente alcun evidenza scientifica che metta in connessione causale la Displasia emopoietica del tipo Sindrome del 5q- con l'attività lavorativa espletata dal periziando). Va altresì evidenziato che il Sig. presenta anche una Parte_1 mutazione omozigote del gene Hys63Asp, quale predisposizione genetica all'insorgenza di emocromatosi”.
Da ciò le motivate conclusioni del CTU: “1. Il Sig. risulta affetto da displasia emopoietica del tipo Sindrome del 5q-, in Parte_1 attualità di politerapia farmacologica e supporto trasfusionale.
2. Ad oggi non vi sono sufficienti evidenze che consentano di porre in connessione causale le lavorazioni svolte dal Sig. all'interno dell'acciaieria di Taranto nel Parte_1 CP_8 periodo compreso tra il 1974 ed il 1999, con la displasia emopoietica del tipo Sindrome del 5q-di cui lo stesso risulta affetto. Difatti trattandosi di una Sindrome Mielodisplastica Primitiva detta patologia presenta una eziopatogenesi ad oggi sconosciuta”.
L'accuratissima analisi del consulente tecnico, già correttamente vagliata dal Giudice di primo grado e pienamente condivisa da questa Corte per l'ampiezza dell'analisi e l'assenza di vizi logico/giuridici, esclude pertanto ogni possibilità di etiologia professionale della patologia da cui è affetto l'appellante.
L'appello principale va pertanto rigettato.
---§§ooo§§---
Quanto all'appello incidentale proposto da esso è espressamente formulato in CP_2 maniera condizionata alla (denegata) ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello.
E poiché l'appello principale va rigettato, non costituiscono motivi su cui soffermarsi.
In conclusione, rigettato l'appello principale, l'appello incidentale spiegato da va ritenuto CP_2 assorbito nelle motivazioni di cui sopra.
Quanto al regolamento delle spese di lite si condivide la decisione del Giudice di prime cure, che ha compensato le spese fra tutte le Parti, comprese le spese di CTU, alla luce della novità dell'aspetto medico- legale, costituente elemento di assoluta novità.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale.
Dichiara assorbito, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale spiegato da CP_2
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria LL