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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2352 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ROTELLA ASSUNTA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, Via Berlinguer, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO P.IVA_1
TO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU espletata dal dott. rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui Persona_1
andava riconosciuta la pensione ex L. 118/71; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data. CP_ Spiegava costituzione in giudizio l in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della
CP_ causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della CTU;
l non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisione.
1. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 2516/24, riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 ritenendo come il ctu della pregressa fase processuale abbia errato nell'accertamento, nella valutazione e nella tabellazione di talune patologie (v. patologia psichiatrica) accorpando in taluni casi alcune patologie prevedendo per esse una unica tabellazione, omettendone talune altre (deficit visivo e ipoacusia neurosensoriale) e non tenendo in debita considerazione la documentazione sanitaria versata agli atti.
Le censure svolte da parte ricorrente sono destituite di fondamento così come parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza sollevate dall' resistente. CP_2
Risultano rispettati tutti i termini previsti dalla normativa di settore ragion per cui ogni doglianza al riguardo non colgono nel segno.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è del 15.06.2023 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il
11.01.2024 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
21.066.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
09.05.2025. Il ricorso risulta iscritto entro i 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 09.05.2025.
2. Preliminarmente mette conto evidenziare come nelle conclusioni rassegnate con il presente ricorso parte ricorrente richiede l'accertamento del requisito sanitario afferente alla invalidità civile totale e, in subordine, alla invalidità parziale “( . . .invalidità civile superiore al 75% (assegno mensile) / dell'inabilità lavorativa al 100% (pensione di inabilità)”.
Trattasi, verosimilmente, di un refuso atteso che, in sede di conferimento di incarico al CTU in sede di ATP, parte ricorrente limitava “l'oggetto della domanda al riconoscimento della sola invalidità civile totale” (v. verbale di udienza del 19.12.2024). 3. Venendo al merito della vicenda contenziosa giova rilevare come le doglianze fatte valere dalla parte in questa sede non possono essere condivise, osservandosi, in proposito, come le medesime costituiscano la pedissequa riproposizione delle censure mosse con le osservazioni e rispetto alle quali il ctu, in modo preciso, puntuale ed analitico, ha risposto confermando la valutazione circa il grado di invalidità riscontrato in capo al sig. pari al 85%. Pt_1
Difatti il dott. , ha avuto cura di precisare, rispondendo alle contestazioni della parte, in modo Per_1
condivisibile e sulla scorta di retti criteri medico-legali, come, anzitutto, il minus visivo risulta “correggibile e attualmente corretto da lenti” così come il deficit di ipoacusia neurosensoriale considerato che “le perdite uditive mono o bilaterali pari o inferiori a 275 db (Codice 4005) sono valutate nelle tabelle = 0%”
Quanto, poi, alla patologia di natura psichiatrica il ctu, ha chiarito, condivisibilmente, come in sede di visita la patologia è stata riscontrata in uno stadio medio con attribuzione del Codice 2205 e non con il Codice
2206 – la cui applicazione ha invocato dalla Parte - concernente la sindrome depressiva endoreattiva grave.
A tal proposito va rilevato come l'attribuzione della percentuale invalidante suggerita dalla parte - peraltro nella misura massima (Cod. 2206 con range compreso tra il 31% ed il 40%) – si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere rilievo al fine della decisione da adottare nella presente sede processuale, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e errate dal punto di vista scientifico;
il che non pare affatto ricorrere nel caso di specie ove dall'esito della visita medico-legale in uno con la valutazione della documentazione medica in atti (v. certificazioni del CSM di Corigliano del 30.10.2023: “Disturbo dell'adattamento . . . umore depresso” e del di Controparte_3
Rende del 08.11.2024: “Disturbo d'ansia marcata . . .”) il ctu ha accertato in quei termini la patologia tra la valutazione minima (Cod. 2204) e quella massima (2206) di cui alla Tabella.
Del resto parte ricorrente ha inteso attribuire alla patologia quanto sopra indicato fondando ciò sulla scorta delle certificazioni mediche prodotte (v. ricorso) ove, fra l'altro, non è espressamente posta la diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva grave dimentica, altresì, del fatto che l'accertamento medico-legale non
è limitato, ovviamente, alla valutazione da parte dell'Ausiliare del Giudice, di quanto prodotto dalla Parte ma anche dalla visita medica svolta.
Diversamente opinando il ruolo del Consulente, relegato a mero lettore di certificati, risulterebbe privo di senso.
Quanto, infine, all'accorpamento di patologie denunciato da parte ricorrente (v. pag. 4 del ricorso), ancora
Per_ una volta, il dott. ha risposto, in seguito alle osservazioni proposte, in modo convincente conglobando la patologia osteoarticolare agli arti inferiori con l'obesità di II° grado atteso che la “pat. osteoarticolare è causata ed aggravata dal fattore obesità” aggiungendo che l'attribuzione autonoma della patologia osteoarticolare agli arti inferiori avrebbe comportato la mancata valutazione dell'obesità essendo
“prevista obbligatoriamente in tabella tale unica opportunità”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato condividendosi - ripetesi - appieno le risultanze dell'elaborato peritale e della risposta alle osservazioni (qui in parte anche ritrascritte) proposte dalla Parte, immuni da qualsivoglia vizio.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
CP_ nei confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale riscontrato un grado di invalidità pari al 85%;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 3 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2352 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. ROTELLA ASSUNTA c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, Via Berlinguer, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO P.IVA_1
TO con domicilio eletto in Cosenza, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU espletata dal dott. rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui Persona_1
andava riconosciuta la pensione ex L. 118/71; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data. CP_ Spiegava costituzione in giudizio l in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della
CP_ causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della CTU;
l non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisione.
1. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 2516/24, riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 ritenendo come il ctu della pregressa fase processuale abbia errato nell'accertamento, nella valutazione e nella tabellazione di talune patologie (v. patologia psichiatrica) accorpando in taluni casi alcune patologie prevedendo per esse una unica tabellazione, omettendone talune altre (deficit visivo e ipoacusia neurosensoriale) e non tenendo in debita considerazione la documentazione sanitaria versata agli atti.
Le censure svolte da parte ricorrente sono destituite di fondamento così come parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza sollevate dall' resistente. CP_2
Risultano rispettati tutti i termini previsti dalla normativa di settore ragion per cui ogni doglianza al riguardo non colgono nel segno.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è del 15.06.2023 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il
11.01.2024 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
21.066.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
09.05.2025. Il ricorso risulta iscritto entro i 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 09.05.2025.
2. Preliminarmente mette conto evidenziare come nelle conclusioni rassegnate con il presente ricorso parte ricorrente richiede l'accertamento del requisito sanitario afferente alla invalidità civile totale e, in subordine, alla invalidità parziale “( . . .invalidità civile superiore al 75% (assegno mensile) / dell'inabilità lavorativa al 100% (pensione di inabilità)”.
Trattasi, verosimilmente, di un refuso atteso che, in sede di conferimento di incarico al CTU in sede di ATP, parte ricorrente limitava “l'oggetto della domanda al riconoscimento della sola invalidità civile totale” (v. verbale di udienza del 19.12.2024). 3. Venendo al merito della vicenda contenziosa giova rilevare come le doglianze fatte valere dalla parte in questa sede non possono essere condivise, osservandosi, in proposito, come le medesime costituiscano la pedissequa riproposizione delle censure mosse con le osservazioni e rispetto alle quali il ctu, in modo preciso, puntuale ed analitico, ha risposto confermando la valutazione circa il grado di invalidità riscontrato in capo al sig. pari al 85%. Pt_1
Difatti il dott. , ha avuto cura di precisare, rispondendo alle contestazioni della parte, in modo Per_1
condivisibile e sulla scorta di retti criteri medico-legali, come, anzitutto, il minus visivo risulta “correggibile e attualmente corretto da lenti” così come il deficit di ipoacusia neurosensoriale considerato che “le perdite uditive mono o bilaterali pari o inferiori a 275 db (Codice 4005) sono valutate nelle tabelle = 0%”
Quanto, poi, alla patologia di natura psichiatrica il ctu, ha chiarito, condivisibilmente, come in sede di visita la patologia è stata riscontrata in uno stadio medio con attribuzione del Codice 2205 e non con il Codice
2206 – la cui applicazione ha invocato dalla Parte - concernente la sindrome depressiva endoreattiva grave.
A tal proposito va rilevato come l'attribuzione della percentuale invalidante suggerita dalla parte - peraltro nella misura massima (Cod. 2206 con range compreso tra il 31% ed il 40%) – si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere rilievo al fine della decisione da adottare nella presente sede processuale, ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e errate dal punto di vista scientifico;
il che non pare affatto ricorrere nel caso di specie ove dall'esito della visita medico-legale in uno con la valutazione della documentazione medica in atti (v. certificazioni del CSM di Corigliano del 30.10.2023: “Disturbo dell'adattamento . . . umore depresso” e del di Controparte_3
Rende del 08.11.2024: “Disturbo d'ansia marcata . . .”) il ctu ha accertato in quei termini la patologia tra la valutazione minima (Cod. 2204) e quella massima (2206) di cui alla Tabella.
Del resto parte ricorrente ha inteso attribuire alla patologia quanto sopra indicato fondando ciò sulla scorta delle certificazioni mediche prodotte (v. ricorso) ove, fra l'altro, non è espressamente posta la diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva grave dimentica, altresì, del fatto che l'accertamento medico-legale non
è limitato, ovviamente, alla valutazione da parte dell'Ausiliare del Giudice, di quanto prodotto dalla Parte ma anche dalla visita medica svolta.
Diversamente opinando il ruolo del Consulente, relegato a mero lettore di certificati, risulterebbe privo di senso.
Quanto, infine, all'accorpamento di patologie denunciato da parte ricorrente (v. pag. 4 del ricorso), ancora
Per_ una volta, il dott. ha risposto, in seguito alle osservazioni proposte, in modo convincente conglobando la patologia osteoarticolare agli arti inferiori con l'obesità di II° grado atteso che la “pat. osteoarticolare è causata ed aggravata dal fattore obesità” aggiungendo che l'attribuzione autonoma della patologia osteoarticolare agli arti inferiori avrebbe comportato la mancata valutazione dell'obesità essendo
“prevista obbligatoriamente in tabella tale unica opportunità”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato condividendosi - ripetesi - appieno le risultanze dell'elaborato peritale e della risposta alle osservazioni (qui in parte anche ritrascritte) proposte dalla Parte, immuni da qualsivoglia vizio.
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
CP_ nei confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale riscontrato un grado di invalidità pari al 85%;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 3 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo