Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 21406 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21406 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] A CREMANO Parte_1
(NA) C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DI CAPRIO ROSA presso C.F._1
la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LAMA ELVIRA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in PORTICI il 2/08/2018 (atto n. 90, P. II, S. A, anno 2018).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 16/06/2019 e il 15/05/2022, Per_1 Per_2
minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
la casa coniugale sita in Portici alla via San Cristofaro viale Leone n 14/C, sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme ai figli e , con i mobili Controparte_1 Per_1 Per_2
che la arredano;
i minori saranno affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in Portici, alla via San Cristofaro Viale Leone, n 14/C; il padre avrà la facoltà di tenere con sé i minori secondo il seguente calendario di visita, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Un pomeriggio infrasettimanale da stabilire secondo le esigenze lavorative e scolastiche
- a fine settimana alterni, dal sabato dalle ore 13.00 e fino alla domenica sera alle ore 20.00;
- per le vacanze estive, il padre trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive ad agosto;
da concordare entro il termine massimo del 15 giugno;
- per le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i
giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio o del 25 dicembre e del 31 dicembre, nonché o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Sempre ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore il giorno dell'Epifania;
- i minori trascorreranno col padre il giorno della festa del papà, il di lui compleanno ed onomastico anche se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia festa della mamma, compleanno ed onomastico della stessa;
- qualora il padre per impegni lavorativi non possa esercitare il diritto di visita, sarà possibile il recupero di tali giorni nell'interesse dei minori, sempre previo accordo con la madre,
- il compleanno e l'onomastico dei minori sarà festeggiato ad anni alterni con l'uno o con
l'altro genitore. In tali giorni, l'altro genitore potrà comunque visitare i figli o incontrarli per qualche ora, previo accordo con l'altro genitore;
- i genitori potranno videochiamare almeno una volta al giorno i minori gli stessi Per_3 staranno con l'altro genitore.
2 Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i minori la somma Parte_1 totale di € 700,00 (350,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
somma che andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su C/C intestato alla sig.ra CP_1
.
[...]
Il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie Pt_1 documentate che dovessero rendersi necessarie per la tutela della salute e l'educazione dei figli (spese mediche non mutuabili, spese scolastiche, spese per attività sportive e ludiche) come da protocollo del Tribunale di Napoli. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, fatte salve le urgenze terapeutiche e le scelte da effettuarsi nell'interesse preminente dei minori;
l'assegno unico sarà percepito nella misura della 100% dalla sig.ra ; Controparte_1 le parti rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento reciprocamente, stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto economico e dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente rilasciandosi ampia quietanza entrambi i coniugi dichiarano di prestare il reciproco consenso a rilasciare, prorogare e mantenere in favore dei figli minori il passaporto per tutte le destinazioni. Ci si riporta altresì al piano genitoriale depositato, sottoscritto da entrambi i coniugi piano genitoriale Routine settimanale: la casa familiare viene assegnata alla madre, presso cui vengono collocati i figli minori;
i figli minori staranno, a fine settimana alternati, dal sabato alle 13.00 fino alla domenica ore 20.00; nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico, il padre potrà tenerli un pomeriggio infrasettimanale da stabilire secondo le esigenze lavorative e scolastiche. Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre trascorrerà con i minori due settimane anche non consecutive ad agosto, da concordare entro il 15 giugno;
rispetto alla frequenza scolastica, si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre, così come si occuperà la madre di portare/andare a prendere i figli minori agli impegni ludico/sportivi; in caso di assenza/impedimento della madre o del padre, per tali impegni, saranno delegati i nonni.
Vacanze estive e festività Natale, Pasqua e Epifania:
i minori trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni i giorni del 24 dicembre e del 1° gennaio o del 25 dicembre e del 31 dicembre, nonché o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
Ad anni alterni trascorreranno con ciascun genitore la festività dell'Epifania
Compleanni, onomastici, feste del papà e della mamma: i minori trascorreranno con il padre il giorno della festa del papà, del di lui compleanno ed onomastico anche se in un giorno di non spettanza;
altrettanto sarà per le analoghe ricorrenze della madre, ossia festa della mamma, compleanno ed onomastico della stessa.
Compleanno ed onomastico dei minori il compleanno e l'onomastico dei minori sarà festeggiato ad anni alterni con l'uno con l'altro genitore. In tali giorni, l'altro genitore potrà comunque visitare figli o incontrarli per qualche ora, previo accordo con l'altro genitore. I genitori potranno videochiamare almeno una volta al giorno i minori quando gli stessi saranno con l'altro genitore. Resta inteso che qualora il padre per impegni lavorativi non possa esercitare il diritto di visita, sarà sempre possibile il recupero di tali giorni nell'interesse dei minori, sempre previo accordo con la madre.
3 I genitori dichiarano di essere consapevoli dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore e della possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare anche nell'interesse superiore dei figli.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori in quanto garantisce loro la bigenitorialità.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 90, P. II, S. A, anno 2018);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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