Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 465
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 90, comma 8, L. 289/2002 e art. 109 TUIR

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la disciplina speciale di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 deroghi al regime generale di deducibilità dei costi di cui all'art. 109 TUIR. Ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma speciale (favore a compagini sportive dilettantistiche, limite quantitativo rispettato, corrispettivi per promozione immagine, specifica attività promozionale comprovata da documentazione), precludendo ogni sindacato di merito da parte dell'Amministrazione finanziaria sui criteri di congruità e inerenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 465
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo