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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GN AN, OR
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2018/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I201147-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I201147-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I201147-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso di
Resistente_1 annullando l'avviso di accertamento n. TVP01I201147/2020 per l'anno di imposta 2015 che recuperava a tassazione costi per prestazioni pubblicitarie/sponsorizzazione per € 80.800,00 e relativa IVA.
L'Ufficio aveva disconosciuto tali costi , ritenendo che mancassero i requisiti di effettività, inerenza, e congruità previsti dall'articolo 109 del TUIR.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto aveva accolto il ricorso del Resistente_1, rilevando che doveva essere applicata la disciplina speciale prevista dall'articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, la quale deroga al regime generale di deducibilità dei costi di cui all'articolo 109 del TUIR. I giudici di primo grado avevano accertato che, nella fattispecie, ricorrevano i requisiti previsti da tale norma (limite quantitativo rispettato, qualifica di Società_1 , e documentazione comprovante la specifica attività promozionale).
L'Ufficio, con il ricorso in appello, insisteva sulla violazione dell'articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002
e dell'articolo 109 del TUIR, ribadendo che la documentazione prodotta dal contribuente non dimostrava l'effettiva e specifica attività promozionale (in particolare per l'assenza di pubblico e l'incongruenza della spesa rispetto al ritorno economico).
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere integralmente rigettato in quanto le censure sollevate non scalfiscono il corretto impianto logico-giuridico della sentenza impugnata, che si fonda sulla disciplina speciale delle spese di sponsorizzazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente statuito che la disciplina di cui all'articolo
90, comma 8, della Legge n. 289/2002 è una norma speciale destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'articolo 109 del TUIR.
Tale disposizione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, fissa una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché siano soddisfatti quattro requisiti: a) favore di compagini sportive dilettantistiche;
b) rispetto del limite quantitativo annuo di € 200.000,00; c) corrispettivi destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
d) svolgimento di specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Come eccepito dal Resistente_1 in presenza di tali requisiti, è precluso all'Amministrazione finanziaria ogni sindacato di merito in termini di congruità, inerenza, antieconomicità delle spese sostenute dallo sponsor (criteri propri dell'Art. 109 TUIR). Di conseguenza, le argomentazioni dell'Ufficio, basate sull'"incongruità e non inerenza del corrispettivo, assenza di vantaggi e/o ritorno economico" e sull'antieconomicità dell'operazione, risultano inammissibili e inconferenti, in quanto la presunzione di cui all'Art. 90, co. 8, fa venir meno l'applicabilità dei criteri di deducibilità dell'Art. 109, co. 5, del TUIR.
È principio consolidato che l'obiettivo dello sponsor sia la crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio, e non è richiesta la diretta aspettativa di un incremento dei ricavi (ritorno commerciale). L'Ufficio ha contestato che il contribuente non avesse dimostrato, nella sua interezza, l'effettività della specifica attività promozionale, basandosi in gran parte su una valutazione della documentazione prodotta nella sola fase endo-procedimentale.
Il Collegio rileva, in linea con la sentenza di primo grado che la documentazione successivamente prodotta in fase contenziosa (tra cui materiale fotografico, calendario delle partite, classifiche finali e nominativi dei tesserati) comprova inconfutabilmente le specifiche attività promozionali svolte dal beneficiario. Tali elementi
(quali l'apposizione del logo sulle divise e sulle tute, l'esibizione di striscioni sul campo da gioco, e le locandine) dimostrano l'effettività, la concretezza e la visibilità della sponsorizzazione verso il pubblico.
Ed ancora richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, il Collegio evidenzia che la funzione tipica del contratto di sponsorizzazione risiede nel potenziamento dell'immagine commerciale e nella diffusione del prestigio del marchio. Ai fini della deducibilità del costo, non è dunque richiesto un nesso di causalità diretta e immediata tra l'investimento pubblicitario e un contestuale incremento dei ricavi;
il giudizio di inerenza deve essere condotto in termini di utilità potenziale per l'attività d'impresa, a prescindere dal raggiungimento di un risultato economico certo.
L'Amministrazione Finanziaria ha erroneamente eccepito il difetto di prova circa l'effettività delle prestazioni, basando il proprio convincimento principalmente sulla documentazione prodotta nella fase endoprocedimentale, omettendo, comunque, una critica precisa e puntuale. Tuttavia, come già statuito nella sentenza di primo grado, il materiale probatorio versato in atti nel corso del contenzioso supera ampiamente tali rilievi, confermando lo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Infatti, la reale esecuzione delle prestazioni è comprovata da un quadro probatorio oggettivo e concordante, costituito da documentazione fotografica attestante la visibilità del logo della ricorrente sulle divise di gara, sulle tute tecniche degli atleti e sugli striscioni pubblicitari esposti a bordo campo;
dalle locandine esposte in esercizi commerciali, riportanti il logo aziendale e riferimenti precisi alle competizioni, date e avversari, pienamente riscontrati dall'appellante con Calendario Ufficiale della stagione nonché con gli elenchi dei tesserati e le classifiche finali del Campionato di Eccellenza Puglia per le stagioni 2014-2015, 2015-2016 e
2016-2017.
In merito alla contestazione relativa a cinque locandine, è stata fornita una giustificazione puntuale che dimostra la perfetta coincidenza tra gli eventi promozionali e lo svolgimento effettivo delle gare con indicazione di campionato, girone e avversario.
Quanto alla presunta antieconomicità dell'operazione, si osserva che la scelta gestionale si è rivelata razionale considerato che l'attività promozionale ha generato un discreto incremento del volume d'affari.
Tale circostanza, pur non costituendo un requisito essenziale per il riconoscimento della deducibilità, conferma ex post la validità strategica dell'investimento.
Le critiche dell'Ufficio relative all'"assenza di pubblico" nelle foto iniziali sono generiche e autocontraddittorie, in quanto l'Ufficio stesso ha poi ammesso la presenza di "gruppi di tifosi e/o di spettatori". Inoltre, il tentativo dell'Ufficio di desumere il "target" del pubblico a cui era rivolta la pubblicità oltre ad essere incomprensibile in assenza di un percorso logico finalizzato a supportare la logica sottesa alla attestazione , appare irrilevante ai fini della presunzione ex Art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Infine, le eccezioni relative all'anomala durata del contratto (anno solare anziché stagione sportiva) o al presunto inadempimento contrattuale della Società_1 costituiscono valutazioni rimesse alla libertà negoziale delle parti e non sono sufficienti a negare l'operatività della presunzione legale in presenza dei requisiti oggettivi di legge. A tal proposito la Corte evidenzia quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, quali, per esempio,
l'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee" (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017,).”
Va poi osservato che non vi è stata alcuna comunicazione di reato da parte della autorità giudiziaria.
In conclusione, l'Ufficio non ha fornito la prova (Art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992) sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa, pertanto la corte ritiene che e i requisiti necessari per l'applicazione della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese sono stati pienamente soddisfatti, come già accertato dal Giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Conferma la sentenza impugnata . Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore di Resistente_1, che liquida in complessivi
€ 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GN AN, OR
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2018/2023 depositato il 31/08/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
3 e pubblicata il 07/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I201147-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I201147-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I201147-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso di
Resistente_1 annullando l'avviso di accertamento n. TVP01I201147/2020 per l'anno di imposta 2015 che recuperava a tassazione costi per prestazioni pubblicitarie/sponsorizzazione per € 80.800,00 e relativa IVA.
L'Ufficio aveva disconosciuto tali costi , ritenendo che mancassero i requisiti di effettività, inerenza, e congruità previsti dall'articolo 109 del TUIR.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto aveva accolto il ricorso del Resistente_1, rilevando che doveva essere applicata la disciplina speciale prevista dall'articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, la quale deroga al regime generale di deducibilità dei costi di cui all'articolo 109 del TUIR. I giudici di primo grado avevano accertato che, nella fattispecie, ricorrevano i requisiti previsti da tale norma (limite quantitativo rispettato, qualifica di Società_1 , e documentazione comprovante la specifica attività promozionale).
L'Ufficio, con il ricorso in appello, insisteva sulla violazione dell'articolo 90, comma 8, della Legge n. 289/2002
e dell'articolo 109 del TUIR, ribadendo che la documentazione prodotta dal contribuente non dimostrava l'effettiva e specifica attività promozionale (in particolare per l'assenza di pubblico e l'incongruenza della spesa rispetto al ritorno economico).
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere integralmente rigettato in quanto le censure sollevate non scalfiscono il corretto impianto logico-giuridico della sentenza impugnata, che si fonda sulla disciplina speciale delle spese di sponsorizzazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente statuito che la disciplina di cui all'articolo
90, comma 8, della Legge n. 289/2002 è una norma speciale destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'articolo 109 del TUIR.
Tale disposizione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, fissa una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché siano soddisfatti quattro requisiti: a) favore di compagini sportive dilettantistiche;
b) rispetto del limite quantitativo annuo di € 200.000,00; c) corrispettivi destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
d) svolgimento di specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Come eccepito dal Resistente_1 in presenza di tali requisiti, è precluso all'Amministrazione finanziaria ogni sindacato di merito in termini di congruità, inerenza, antieconomicità delle spese sostenute dallo sponsor (criteri propri dell'Art. 109 TUIR). Di conseguenza, le argomentazioni dell'Ufficio, basate sull'"incongruità e non inerenza del corrispettivo, assenza di vantaggi e/o ritorno economico" e sull'antieconomicità dell'operazione, risultano inammissibili e inconferenti, in quanto la presunzione di cui all'Art. 90, co. 8, fa venir meno l'applicabilità dei criteri di deducibilità dell'Art. 109, co. 5, del TUIR.
È principio consolidato che l'obiettivo dello sponsor sia la crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio, e non è richiesta la diretta aspettativa di un incremento dei ricavi (ritorno commerciale). L'Ufficio ha contestato che il contribuente non avesse dimostrato, nella sua interezza, l'effettività della specifica attività promozionale, basandosi in gran parte su una valutazione della documentazione prodotta nella sola fase endo-procedimentale.
Il Collegio rileva, in linea con la sentenza di primo grado che la documentazione successivamente prodotta in fase contenziosa (tra cui materiale fotografico, calendario delle partite, classifiche finali e nominativi dei tesserati) comprova inconfutabilmente le specifiche attività promozionali svolte dal beneficiario. Tali elementi
(quali l'apposizione del logo sulle divise e sulle tute, l'esibizione di striscioni sul campo da gioco, e le locandine) dimostrano l'effettività, la concretezza e la visibilità della sponsorizzazione verso il pubblico.
Ed ancora richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte, il Collegio evidenzia che la funzione tipica del contratto di sponsorizzazione risiede nel potenziamento dell'immagine commerciale e nella diffusione del prestigio del marchio. Ai fini della deducibilità del costo, non è dunque richiesto un nesso di causalità diretta e immediata tra l'investimento pubblicitario e un contestuale incremento dei ricavi;
il giudizio di inerenza deve essere condotto in termini di utilità potenziale per l'attività d'impresa, a prescindere dal raggiungimento di un risultato economico certo.
L'Amministrazione Finanziaria ha erroneamente eccepito il difetto di prova circa l'effettività delle prestazioni, basando il proprio convincimento principalmente sulla documentazione prodotta nella fase endoprocedimentale, omettendo, comunque, una critica precisa e puntuale. Tuttavia, come già statuito nella sentenza di primo grado, il materiale probatorio versato in atti nel corso del contenzioso supera ampiamente tali rilievi, confermando lo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Infatti, la reale esecuzione delle prestazioni è comprovata da un quadro probatorio oggettivo e concordante, costituito da documentazione fotografica attestante la visibilità del logo della ricorrente sulle divise di gara, sulle tute tecniche degli atleti e sugli striscioni pubblicitari esposti a bordo campo;
dalle locandine esposte in esercizi commerciali, riportanti il logo aziendale e riferimenti precisi alle competizioni, date e avversari, pienamente riscontrati dall'appellante con Calendario Ufficiale della stagione nonché con gli elenchi dei tesserati e le classifiche finali del Campionato di Eccellenza Puglia per le stagioni 2014-2015, 2015-2016 e
2016-2017.
In merito alla contestazione relativa a cinque locandine, è stata fornita una giustificazione puntuale che dimostra la perfetta coincidenza tra gli eventi promozionali e lo svolgimento effettivo delle gare con indicazione di campionato, girone e avversario.
Quanto alla presunta antieconomicità dell'operazione, si osserva che la scelta gestionale si è rivelata razionale considerato che l'attività promozionale ha generato un discreto incremento del volume d'affari.
Tale circostanza, pur non costituendo un requisito essenziale per il riconoscimento della deducibilità, conferma ex post la validità strategica dell'investimento.
Le critiche dell'Ufficio relative all'"assenza di pubblico" nelle foto iniziali sono generiche e autocontraddittorie, in quanto l'Ufficio stesso ha poi ammesso la presenza di "gruppi di tifosi e/o di spettatori". Inoltre, il tentativo dell'Ufficio di desumere il "target" del pubblico a cui era rivolta la pubblicità oltre ad essere incomprensibile in assenza di un percorso logico finalizzato a supportare la logica sottesa alla attestazione , appare irrilevante ai fini della presunzione ex Art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Infine, le eccezioni relative all'anomala durata del contratto (anno solare anziché stagione sportiva) o al presunto inadempimento contrattuale della Società_1 costituiscono valutazioni rimesse alla libertà negoziale delle parti e non sono sufficienti a negare l'operatività della presunzione legale in presenza dei requisiti oggettivi di legge. A tal proposito la Corte evidenzia quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori, quali, per esempio,
l'assenza di registrazione e di certezza di data del contratto con la "sponsee" (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017,).”
Va poi osservato che non vi è stata alcuna comunicazione di reato da parte della autorità giudiziaria.
In conclusione, l'Ufficio non ha fornito la prova (Art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992) sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa, pertanto la corte ritiene che e i requisiti necessari per l'applicazione della presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese sono stati pienamente soddisfatti, come già accertato dal Giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Conferma la sentenza impugnata . Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore di Resistente_1, che liquida in complessivi
€ 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.