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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 433/2022 promossa da:
(C.F. , in CP_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Sig. nato a Parte_2
Milano il 20.02.1959, C.F. , rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall'Avv. CLAUDIO CORATELLA (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Lago di Lesina n. 35 giusta procura speciale in atti.
- parte attrice appellante - nei confronti di:
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
( CP_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGIA FIERAMOSCA ( ) e C.F._5 dall'Avv. GAETANO DI FLURI ( ), in virtù di procure in atti, C.F._6
unitamente ai quali eleggono domicilio in Salerno, alla Via Max Casaburi n.8,
- parte convenuta appellata -
Oggetto: finanziamento
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice appellante
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 291/21, emessa in data 27 ottobre 2021 dal Giudice di Pace di
Sondrio, Dott.ssa Laura Moroni e depositata il 29 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 380/2020, accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- respingere tutte le domande attoree nei confronti di per i motivi Controparte_4 esposti nel presente atto in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta appellata
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito così decidere:
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 291/2021, emessa in data 27 ottobre 2021 dal Giudice di
[...]
Pace di Sondrio e depositata il 29 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n.
380/2020 con cui l'odierna appellante è stata condannata al pagamento in favore di della somma di Euro 646,60 oltre interessi legali dalla mora al saldo e Controparte_2 in favore di della somma di Euro 976,19 oltre interessi legali dalla mora al CP_3 saldo pari ai costi up-front dovuti relativi a spese istruttoria e vendita a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti oggetto di causa, calcolati secondo il criterio pro rata temporis.
-Il primo giudice ha accolto la domanda di rimborso avanzata dagli attori, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- I motivi di appello sollevati da sono i seguenti: violazione Parte_4 dell'art. 125 sexies TUB trattandosi di costi up front e pertanto non rimborsabili, inoltre considerato come l'art. 12 dei contratti prevede espressamente l'irripetibilità di tali oneri anche in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto che Giudice di Pace non solo avrebbe errato nell'interpretare l'articolo in parola alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.9.2019 (causa C 383-18 Lexitor), ma anche nel non considerare che le modifiche pagina 3 di 7 apportate al TUB dal D.L. 73/2021 si applicano, per espressa previsione legislativa, solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
- Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
- La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
1. In primo luogo si rileva come i fatti di causa siano pacifici tra le parti di causa. È infatti pacifico che tra le parti che sono intercorsi i seguenti rapporti: il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. 44/08048496 con trattenute mensili di quote della retribuzione mensili per euro 39.840,00 da rimborsarsi in 84 rate di euro 340,00 sottoscritto in data 15 maggio 2013 dal Sig. ed estinto anticipatamente in data CP_2
20/5/2016; il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione n. 8047976 per euro 42.000,00 da rimborsarsi in 120 rate di euro 350,00 sottoscritto in data 26 marzo 2013 dal Sig. ed estinto anticipatamente in data CP_3
18/9/2017; il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento con trattenute mensili di quote della retribuzione per euro 18.480,00 da rimborsarsi in 84 rate di euro 220,00 n. 805067 sottoscritto in data 26 marzo 2013 dal Sig. ed estinto CP_3 anticipatamente in data 31/8/2017.
È altresì pacifica la normativa applicabile al caso di specie ossia l'art 125 tub nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione dei relativi contratti.
Unica questione controversa oggetto d'indagine attiene all'interpretazione della normativa di riferimento, alla luce dei successivi interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali italiane ed europee.
Si ritiene che l'appello debba essere respinto.
2. Il Giudice di Pace infatti ha correttamente identificato la disciplina applicabile al contratto di finanziamento in questione nell'art. 125 sexies TUB il quale, recependo la direttiva 2008/48/CE, stabilisce che “il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, se fino al 2019 si era riscontrato in giurisprudenza il contrasto tra un primo orientamento che riteneva rimborsabili solamente i costi recurring e un secondo che riconosceva tale possibilità anche con riferimento agli oneri up front, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea
n. 383 del 11.9.2019,- c.d. “ sentenza Lexitor” che ha interpretato l'art. 16 della direttiva in parola nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti gli esborsi sostenuti, senza distinzione tra recurring e up front -, la giurisprudenza di merito e l'ABF si sono uniformati alla pronuncia in parola: ciò in considerazione sia della natura dichiarativa delle pagina 4 di 7 sentenze interpretative della Corte di Giustizia, che hanno pertanto valore vincolante per i
Giudici dei Paesi membri, sia del recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano.
Pur in assenza di un formale intervento del Legislatore, successivamente alla pronuncia
Lexitor, parte della giurisprudenza aveva già superato la distinzione tra oneri recurring e up front, accogliendo le domande di restituzione di entrambe le tipologie di oneri.
E' noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che d'altra parte, come correttamente evidenziato dall'appellante, le direttive hanno una efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati.
Tuttavia una efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare una interpretazione conforme ai principi del diritto Europeo: "nell'applicare il diritto nazionale,
e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva (..), il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, e Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977). Per_1 Per_2
Il Legislatore è poi intervenuto con il c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito in Legge 23.7.2021 n. 106) modificando l'art. 125 sexies TUB così da prevedere in modo esplicito la rimborsabilità di tutti i costi. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 11 octies del decreto, l'articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Nelle more del giudizio di primo grado sotteso al presente appello, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies D.L. 73/21 e la Corte
Costituzionale con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità della norma limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Concretamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25.7.2021, data dell'entrata in vigore della Legge 106/2021.
La Corte ha infatti ritenuto che il comma 2 dell'art. 11 octies confligga con i vincoli pagina 5 di 7 derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e specificamente con l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor.
Con tale declaratoria, la Corte Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto sostegni bis, posto che la pronuncia della
Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi up front e recurring.
Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione e segnatamente la locuzione “riduzione del costo totale del credito” deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle spese di istruttoria e vendita, così come già riconosciuto dal Giudice di pace.
3. La clausola di cui all'art. 12 del contratto, invocata dall'appellante, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto Eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti Europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel
TUB (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977; Tribunale Milano sez. VI,
09/04/2021).
4. E' invece tardiva la domanda subordinata formulata dall'appellante in sede di discussione in cui chiedeva il ricalcolo dei costi rimborsabili secondo il criterio del costo ammortizzato.
In ogni caso si osserva come debba ritenersi corretta, in quanto aderente alla cornice normativa di riferimento così come sopra illustrata, l'applicazione della riduzione proporzionale di detti costi secondo il criterio pro rata temporis, ossia dividendo l'importo complessivo dei costi connessi al finanziamento corrisposti, per le rate complessive, moltiplicando il risultato ottenuto per le rate residue al momento dell'estinzione anticipata.
Tale criterio appare del tutto conforme alla ratio sottesa al rimborso per l'estinzione pagina 6 di 7 anticipata del finanziamento in quanto garantisce una ripartizione equa dei costi in rapporto con le rate residue, a differenza del criterio del “costo ammortizzato” indicato da parte appellante in analogia al calcolo degli interessi, la cui applicazione al caso di specie tuttavia non trova fondamento negoziale né normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte appellante, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi professionali ex DM 147/2022
(secondo i valori medi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 per procedimenti innanzi al Tribunale, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Il difensore di parte appellata ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il pagamento del secondo contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_3 conferma la sentenza n. 291/2021, emessa in data 27 ottobre 2021 dal Giudice di Pace di
Sondrio e depositata il 29 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 380/2020 del
Giudice di Pace di Sondrio;
- condanna Banca a rifondere gli avv.ti Giorgia Parte_3
Fieramosca e Gaetano Di Fluri dichiaratisi antistatari delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.701,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del secondo contributo unificato da parte del reclamante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 19 maggio 2025 Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le rispettive conclusioni e si riportano integralmente ai propri atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
Sara Cargasacchi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 433/2022 promossa da:
(C.F. , in CP_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante Sig. nato a Parte_2
Milano il 20.02.1959, C.F. , rappresentata, assistita e difesa C.F._1 dall'Avv. CLAUDIO CORATELLA (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Lago di Lesina n. 35 giusta procura speciale in atti.
- parte attrice appellante - nei confronti di:
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
( CP_3 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dall'Avv. GIORGIA FIERAMOSCA ( ) e C.F._5 dall'Avv. GAETANO DI FLURI ( ), in virtù di procure in atti, C.F._6
unitamente ai quali eleggono domicilio in Salerno, alla Via Max Casaburi n.8,
- parte convenuta appellata -
Oggetto: finanziamento
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice appellante
pagina 2 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
In via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 291/21, emessa in data 27 ottobre 2021 dal Giudice di Pace di
Sondrio, Dott.ssa Laura Moroni e depositata il 29 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 380/2020, accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- respingere tutte le domande attoree nei confronti di per i motivi Controparte_4 esposti nel presente atto in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Con la vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta appellata
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito così decidere:
- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 291/2021, emessa in data 27 ottobre 2021 dal Giudice di
[...]
Pace di Sondrio e depositata il 29 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n.
380/2020 con cui l'odierna appellante è stata condannata al pagamento in favore di della somma di Euro 646,60 oltre interessi legali dalla mora al saldo e Controparte_2 in favore di della somma di Euro 976,19 oltre interessi legali dalla mora al CP_3 saldo pari ai costi up-front dovuti relativi a spese istruttoria e vendita a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti oggetto di causa, calcolati secondo il criterio pro rata temporis.
-Il primo giudice ha accolto la domanda di rimborso avanzata dagli attori, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.
- I motivi di appello sollevati da sono i seguenti: violazione Parte_4 dell'art. 125 sexies TUB trattandosi di costi up front e pertanto non rimborsabili, inoltre considerato come l'art. 12 dei contratti prevede espressamente l'irripetibilità di tali oneri anche in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.
L'appellante, in particolare, ha sostenuto che Giudice di Pace non solo avrebbe errato nell'interpretare l'articolo in parola alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'11.9.2019 (causa C 383-18 Lexitor), ma anche nel non considerare che le modifiche pagina 3 di 7 apportate al TUB dal D.L. 73/2021 si applicano, per espressa previsione legislativa, solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
- Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
- La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
1. In primo luogo si rileva come i fatti di causa siano pacifici tra le parti di causa. È infatti pacifico che tra le parti che sono intercorsi i seguenti rapporti: il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. 44/08048496 con trattenute mensili di quote della retribuzione mensili per euro 39.840,00 da rimborsarsi in 84 rate di euro 340,00 sottoscritto in data 15 maggio 2013 dal Sig. ed estinto anticipatamente in data CP_2
20/5/2016; il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione n. 8047976 per euro 42.000,00 da rimborsarsi in 120 rate di euro 350,00 sottoscritto in data 26 marzo 2013 dal Sig. ed estinto anticipatamente in data CP_3
18/9/2017; il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento con trattenute mensili di quote della retribuzione per euro 18.480,00 da rimborsarsi in 84 rate di euro 220,00 n. 805067 sottoscritto in data 26 marzo 2013 dal Sig. ed estinto CP_3 anticipatamente in data 31/8/2017.
È altresì pacifica la normativa applicabile al caso di specie ossia l'art 125 tub nella versione vigente all'epoca della sottoscrizione dei relativi contratti.
Unica questione controversa oggetto d'indagine attiene all'interpretazione della normativa di riferimento, alla luce dei successivi interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali italiane ed europee.
Si ritiene che l'appello debba essere respinto.
2. Il Giudice di Pace infatti ha correttamente identificato la disciplina applicabile al contratto di finanziamento in questione nell'art. 125 sexies TUB il quale, recependo la direttiva 2008/48/CE, stabilisce che “il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, se fino al 2019 si era riscontrato in giurisprudenza il contrasto tra un primo orientamento che riteneva rimborsabili solamente i costi recurring e un secondo che riconosceva tale possibilità anche con riferimento agli oneri up front, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea
n. 383 del 11.9.2019,- c.d. “ sentenza Lexitor” che ha interpretato l'art. 16 della direttiva in parola nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti gli esborsi sostenuti, senza distinzione tra recurring e up front -, la giurisprudenza di merito e l'ABF si sono uniformati alla pronuncia in parola: ciò in considerazione sia della natura dichiarativa delle pagina 4 di 7 sentenze interpretative della Corte di Giustizia, che hanno pertanto valore vincolante per i
Giudici dei Paesi membri, sia del recepimento della direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano.
Pur in assenza di un formale intervento del Legislatore, successivamente alla pronuncia
Lexitor, parte della giurisprudenza aveva già superato la distinzione tra oneri recurring e up front, accogliendo le domande di restituzione di entrambe le tipologie di oneri.
E' noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che d'altra parte, come correttamente evidenziato dall'appellante, le direttive hanno una efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati.
Tuttavia una efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare una interpretazione conforme ai principi del diritto Europeo: "nell'applicare il diritto nazionale,
e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva (..), il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, e Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977). Per_1 Per_2
Il Legislatore è poi intervenuto con il c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito in Legge 23.7.2021 n. 106) modificando l'art. 125 sexies TUB così da prevedere in modo esplicito la rimborsabilità di tutti i costi. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 11 octies del decreto, l'articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Nelle more del giudizio di primo grado sotteso al presente appello, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies D.L. 73/21 e la Corte
Costituzionale con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità della norma limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Concretamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25.7.2021, data dell'entrata in vigore della Legge 106/2021.
La Corte ha infatti ritenuto che il comma 2 dell'art. 11 octies confligga con i vincoli pagina 5 di 7 derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e specificamente con l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor.
Con tale declaratoria, la Corte Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto sostegni bis, posto che la pronuncia della
Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi up front e recurring.
Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione e segnatamente la locuzione “riduzione del costo totale del credito” deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle spese di istruttoria e vendita, così come già riconosciuto dal Giudice di pace.
3. La clausola di cui all'art. 12 del contratto, invocata dall'appellante, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto Eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti Europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel
TUB (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977; Tribunale Milano sez. VI,
09/04/2021).
4. E' invece tardiva la domanda subordinata formulata dall'appellante in sede di discussione in cui chiedeva il ricalcolo dei costi rimborsabili secondo il criterio del costo ammortizzato.
In ogni caso si osserva come debba ritenersi corretta, in quanto aderente alla cornice normativa di riferimento così come sopra illustrata, l'applicazione della riduzione proporzionale di detti costi secondo il criterio pro rata temporis, ossia dividendo l'importo complessivo dei costi connessi al finanziamento corrisposti, per le rate complessive, moltiplicando il risultato ottenuto per le rate residue al momento dell'estinzione anticipata.
Tale criterio appare del tutto conforme alla ratio sottesa al rimborso per l'estinzione pagina 6 di 7 anticipata del finanziamento in quanto garantisce una ripartizione equa dei costi in rapporto con le rate residue, a differenza del criterio del “costo ammortizzato” indicato da parte appellante in analogia al calcolo degli interessi, la cui applicazione al caso di specie tuttavia non trova fondamento negoziale né normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte appellante, che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi professionali ex DM 147/2022
(secondo i valori medi per fascia di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 per procedimenti innanzi al Tribunale, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Il difensore di parte appellata ha dichiarato di avere anticipato le spese;
deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sussistono i presupposti per il pagamento del secondo contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_3 conferma la sentenza n. 291/2021, emessa in data 27 ottobre 2021 dal Giudice di Pace di
Sondrio e depositata il 29 ottobre 2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 380/2020 del
Giudice di Pace di Sondrio;
- condanna Banca a rifondere gli avv.ti Giorgia Parte_3
Fieramosca e Gaetano Di Fluri dichiaratisi antistatari delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.701,00 per compensi professionali ex DM 147/2022 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del secondo contributo unificato da parte del reclamante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 19 maggio 2025 Il giudice
Sara Cargasacchi
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