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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6464 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: CASABURI Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7683 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17/06/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
P.IVA C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Dr. in qualità di Dirigente competente (CF: Parte_2
) giusta procura a firma del Notaio in Trieste Dr. C.F._1 [...]
Rep. 28399 Racc. 10145 del 26.11.14 e del Dr. Per_1 Persona_2
Responsabile del Servizio Amministrazione (CF: giusta C.F._2
procura a firma del Notaio in Trieste Dr. Rep. 28393 Racc. 10139 Persona_1
del 26.11.14, con sede in Trieste (TS), via Machiavelli n. 4, rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Malatesta CF: (Tel. 06- C.F._3
31054272 Fax. 06-64520860 PEC:
), ed elettivamente domiciliata Email_1
presso il suo studio sito in Roma, Via dei Gracchi n. 320, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio
APPELLANTE
E con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, attualmente r.g. n. 1 in carica, , domiciliato per la carica presso la sede della Controparte_2
società, rappresentata e difesa, dall'Avv.to Stefania Stazzi in virtù dei poteri conferiti giusta procura generale ad lites depositata, ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di Roma della Società in Roma, Viale Europa
190
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito - Appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 8869/2019, pubblicata in data 26/04/2019
CONCLUSIONI: all'udienza del 17. 6. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma sez. XVI civile
(ex Terza Sezione Civile) così provvedeva:
“definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda dell'attrice nei confronti della convenuta
[...]
Controparte_1
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della Parte_1
convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, Cp e IVA come per legge”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in r.g. n. 2 accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.
8869/19, emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 26.04.19, nel giudizio civile Rg. 29691/16: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per il pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno di cui alla premessa del presente atto e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 5.100,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della maggiorazione del 30% per la navigabilità telematica degli atti depositati ai sensi dell'art. 4, comma 1bis,
DM 55/2014, così come modificato dal DM n. 37/2018, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria: si insiste in ordine all'ammissione delle prove articolate da in sede di memorie istruttorie e che qui si riportano: Pt_1
a) interrogatorio formale del Legale Rappresentante di o CP_1
soggetto all'uopo delegato sui seguenti capitoli: “Vero che, in data 13.05.13,
in virtù del rapporto conto corrente bancario n. 3401176 presso la Unicredit,
la Compagnia attorea, emetteva, tramite il proprio suddetto Istituto di credito,
l'assegno di traenza non trasferibile n. 5603340105 di importo pari ad €
5.100,00, con indicazione del beneficiario nella persona del Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e residente in [...]
r.g. n. 3 Tasso, 3 ed avente patente di guida ?”; 2) “Vero che, il suddetto NumeroD_1
titolo, veniva posto all'incasso da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario,
ovvero dal Sig. presentante patente di guida e Persona_3 NumeroD_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente?”; 3) “Vero che, la circostanza di cui al capo che precede è emersa a seguito di contestazione svolta dall'effettivo beneficiario del titolo in questione, Sig. nato a Persona_3
Napoli il 30.03.1965 e residente in [...] come da querela (come da allegato 4 fascicolo che si rammostra), nella quale Pt_1
viene espressamente dichiarato dal legittimo beneficiario di non aver mai ricevuto il titolo e disconosciuta la firma ivi apposta?”;
b) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a della CP_1
documentazione afferente all'apertura del libretto n. 41746764, intestato al sedicente Sig. ; Persona_3
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Adita, previa conferma della decisione impugnata: In via principale: -Accertare e dichiarare la legittimità
della procedura posta in essere da e, di conseguenza Controparte_1
rilevare l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di parte attrice, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
accertare e dichiarare il concorso della ex art.1227 c.c., primo e Parte_1
secondo comma, nella produzione dell'evento per culpa in vigilando quale r.g. n. 4 soggetto ordinante sia dell'emissione del titolo che della sua spedizione, con conseguente determinazione della sua responsabilità per i fatti di cui è causa a tenere indenne da qualsiasi pagamento.” Controparte_1
In data 4. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza in data 17.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
ha dedotto due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo ha dedotto in ordine all'erroneo inquadramento del
profilo di illecita negoziazione.
Il Tribunale sarebbe partito da un presupposto errato affermando che:
“…alcuna responsabilità per inadempimento contrattuale e quindi per
violazione dei parametri di riferimento di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c., è
in concreto attribuibile alla convenuta in quanto la Controparte_1
stessa, in difetto di allegazione da parte attorea sull'esistenza di alterazioni
visibili e facilmente accertabili ictu oculi dal semplice esame dei titoli,
…l'assegno in questione, prodotto in copia tanto dall'attrice quanto dalla
convenuta, non recava alcun elemento (cancellature, abrasioni,
sovrascritture, ecc.) da cui poter trarre agevolmente, in sede di operazioni
allo sportello al momento della presentazione, il sospetto di contraffazioni…
la negoziatrice in mancanza di alterazioni del titolo Controparte_1
r.g. n. 5 facilmente riscontrabili allo sportello…”.
ha sostenuto che il presupposto sul quale il Tribunale ha Parte_1
fondato la decisione (l'assegno non presentava segni di contraffazioni evidenti ictu oculi) è assolutamente vero, ed è pure pacifico, non essendo punto di contrasto tra le parti;
tuttavia, non sarebbe questo il presupposto da cui ha tratto origine la domanda per cui è causa;
ciò in quanto l'illecita negoziazione del titolo in questione sarebbe avvenuta non in relazione ad una contraffazione del titolo nel nome del beneficiario, ma piuttosto previo furto dell'identità (o sostituzione di persona come dir si voglia) del legittimo beneficiario, Sig. e presentazione di falsi documenti di Persona_3
identità (nello specifico la patente n. ; e solo rispetto a tale NumeroD_1
ultima circostanza le parti si sarebbero confrontate.
Infatti, nessuno ha contestato, esplicitamente o implicitamente che l'assegno n. 5603340105 presentasse alterazioni o abrasioni, ed il Tribunale
sarebbe incorso in un macroscopico travisamento dei fatti posti a fondamento della domanda poiché sarebbe partito dall'assenza di contraffazione del titolo.
Tanto premesso, sarebbe del tutto inconferente l'argomentazione del
Tribunale di Roma, secondo la quale avrebbe diligentemente CP_1
provveduto al pagamento “solo dopo non aver ricevuto, nel termine di legge
di tre giorni, alcuna segnalazione da parte della banca trattaria Unicredit
S.p.a. …, mettendo a disposizione del presentatore del titolo la somma
portata dal titolo stesso e versandola sul rapporto postale intestato al
r.g. n. 6 presentatore del titolo… Del resto, stante la peculiarità dei titoli (assegni di
traenza), la negoziatrice in mancanza di alterazioni del Controparte_1
titolo facilmente riscontrabili allo sportello… non aveva altri strumenti che
attendere eventuali segnalazioni da parte della banca trattaria, l'unica che
aveva in concreto la possibilità di verificare che non vi fosse coincidenza fra
l'originario beneficiario e chi si fosse presentato per l'incasso”.
Non essendo contraffatto nel nome del beneficiario, Unicredit non avrebbe potuto eccepire alcunché, mentre sarebbe spettato solo a
[...]
identificare correttamente il portatore del titolo, perché non era CP_1
Unicredit (banca trattaria) ad avere in concreto la possibilità di verificare la coincidenza tra beneficiario effettivo e beneficiario apparente, ma solo
[...]
(banca negoziatrice). CP_1
Al riguardo non potrebbe giovare il fatto che il titolo era stato accreditato salvo buon fine, previa trasmissione dello stesso in stanza di compensazione, e che il titolo era stato pagato solo dopo la conferma ottenuta in stanza di compensazione, dal momento che da tale conferma (che non si basava e non poteva basarsi sull'identità del reale presentatore, visto e considerato che il titolo non era stato contraffatto nel nome del beneficiario)
non era possibile trarre né la conferma, né la smentita della legittimità del pagamento.
In realtà, nel caso di specie avrebbe dovuto fornire la CP_1
prova rigorosa di aver posto in essere tutta la qualificata diligenza r.g. n. 7 professionale da adottare nel caso in esame, e di non essere incorsa neppure in colpa lieve;
prova che non sarebbe stata fornita.
La tesi sostenuta dall'attore in primo grado si basava sul furto dell'identità del sig. ed il Tribunale avrebbe errato la propria Persona_3
valutazione affermando che: “In conclusione, si deve ritenere che la
convenuta abbia agito con la diligenza professionale, Controparte_1
esigibile nel caso concreto, posto che, per quanto occorrer possa, l'assegno
in questione, prodotto in copia tanto dall'attrice quanto dalla convenuta, non
recava alcun elemento (cancellature, abrasioni, sovrascritture, ecc.) da cui
poter trarre agevolmente, in sede di operazioni allo sportello al momento
della presentazione, il sospetto di contraffazioni”.
Poiché l'identificazione del portatore dell'assegno ricade tra le attività
della banca negoziatrice e, nella specie, su , il Tribunale sarebbe CP_1
incorso in errore ritenendo che la convenuta avesse versato in giudizio la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c. c.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la questione di diritto prospettata nel presente giudizio va risolta facendo riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (v. sentenza S.U. Cass. n. 12477/2018) secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43, comma 2, L. Assegni,
per l'errata identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile, è di natura contrattuale e può essere esclusa solo laddove l'istituto dimostri di aver r.g. n. 8 agito con la diligenza qualificata richiesta dall'art.1176, secondo comma, c. c.
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Ai
sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'
assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.”.
Sulla base di tale principio deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale circa la sussistenza della necessaria diligenza in capo a sulla base delle risultanze documentali acquisite in giudizio. CP_1
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dall'appellante,
deve ritenersi che la documentazione versata in primo grado dall'appellata sia idonea a fornire la prova liberatoria rispetto alla sua responsabilità.
Il titolo non era contraffatto e ciò, quindi, non ha messo in allarme l'istituto negoziatore che si è attenuto al silenzio-assenso della banca emittente/trattaria; la procedura seguita da non è quindi “inconferente”, CP_1
come sostenuto dall'appellante, ma rappresenta anch'esso un comportamento diligente, prudente e perito posto in essere dall'appellata ed idoneo a liberarla da qualsiasi responsabilità.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame
r.g. n. 9 deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la falsa ed erronea
valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.).
Secondo l'appellante la questione posta all'attenzione del giudicante era quella della responsabilità della banca per aver pagato l'assegno ad un soggetto diverso dal legittimo beneficiario (il sedicente Sig. , Persona_3
previa presentazione da parte di quest'ultimo di documenti falsi,
apparentemente riferibili all'effettivo Sig. Persona_3
Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la diligenza professionale tenuta da in fase di negoziazione riferita al momento CP_1
dell'identificazione del sedicente ed in presenza delle Persona_3
anomalie di cui alle raccomandazioni dell'ABI e della Banca d'Italia.
ha censurato la sentenza nella parte in cui ha valutato la Parte_1
condotta di annoverandola nell'alveo delle condotte diligenti CP_1
poste in essere dall'accorto banchiere;
ma l'assenza di diligenza professionale di cui il Tribunale non si sarebbe avveduto emergerebbe da plurimi elementi,
oltre il fatto che - secondo le regole di riparto dell'onere probatorio - Parte_1
si sarebbe potuta astenere dal denunciare i singoli profili di
[...]
inadempimento essendo onere della banca negoziatrice provare l'adempimento diligente.
La diligenza professionale avrebbe imposto un accurato e più attento esame della patente di guida presentata dal sedicente sig. Persona_3
r.g. n. 10 quale documento di identificazione fornito insieme alla tessera sanitaria;
se ciò fosse stato fatto, la patente sarebbe risultata falsa, e si sarebbe dovuto interrogare l'archivio nazionale conducenti attraverso la Motorizzazione
Civile di Napoli.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto che secondo le raccomandazioni della circolare ABI LG/003005 del 07-05-2001, sarebbe stato opportuno e diligente da parte di farsi consegnare dal possessore del titolo due CP_1
documenti di identità muniti di foto. L'appellante ha anche censurato la sentenza impugnata laddove ha affermato che: “Non rileva di per sé, a
pretesa riprova della scarsa diligenza di che il soggetto Controparte_1
presentatosi presso l'ufficio postale di Sanremo fosse residente a [...], cioè
a 846 km circa di distanza, e che a Napoli vi fossero circa 205 Uffici Postali,
ove asseritamente più agevolmente l'interessato si sarebbe potuto recare (cfr.
memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. di parte attrice), in quanto, nota la
distinzione fra residenza anagrafica e domicilio, le 'criticità' evidenziate
dall'attrice perdono rilievo”.
Sarebbe più verosimile la tesi dell'ABI e della Banca d'Italia secondo le quali un correntista che apra il proprio conto corrente ad oltre 800 km di distanza dal proprio luogo di residenza, dovrebbe destare sospetto nel banchiere.
Il sedicente Sig. aveva aperto un libretto di risparmio Persona_3
non presso uno dei vari Uffici Postali di Napoli (proprio luogo di residenza),
r.g. n. 11 ma presso uno di Sanremo, a circa 846 km circa di distanza dal luogo di residenza, essendo sconosciuto al suddetto Ufficio Postale, e negoziando contestualmente l'assegno per cui è causa.
Non sarebbe, poi, condivisibile neanche il fatto di ritenere neutra la condotta di chi, contestualmente alla presentazione dell'assegno per l'incasso,
aveva chiesto l'apertura di un libretto di risparmio, perché “aprire un conto
corrente ad un nuovo cliente e contestualmente provvedere alla negoziazione
di un titolo da questo presentato (come nel caso di specie), corrisponderebbe
a permettere ad uno sconosciuto di incassare un titolo senza le basilari
cautele necessarie secondo la diligenza ordinaria.”
Infine, la sentenza non avrebbe tenuto in debito conto che CP_1
avrebbe violato l'art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, il quale sancisce l'invalidità della girata apposta con firma illeggibile, dovendo la sottoscrizione di un assegno soddisfare esigenze di chiarezza, univocità e certezza.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte ritiene che avendo riguardo a tutte le circostanze del caso di specie debba concludersi nel senso che non sussista alcuna responsabilità
in capo a . L'appellante ha suggerito che rispetto al caso di CP_1
specie dovessero essere adottate prassi operative più rigorose in presenza di incasso di titoli da parte di soggetti non conosciuti, ma senza considerare che nella prassi si ricorre all'emissione di assegni di traenza ed alla relativa r.g. n. 12 spedizione postale perché il debitore ignora le coordinate bancarie del beneficiario.
Nel caso di specie il soggetto che si era presentato allo sportello per incassare l'assegno era stato identificato attraverso (v. allegazioni difensive di
, corroborate dalla documentazione in atti- all. 2, e 2 ter) una patente di CP_1
guida ed una tessera sanitaria, e tramite un'interrogazione del “sistema per il controllo dei documenti di identità – tutela aziendale/fraud”, e quindi secondo modalità anche più stringenti di quelle ritenute sufficienti dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 19417/2024; Cass. n. 34107/2019,
secondo cui è sufficiente l'identificazione del soggetto tramite un solo documento di identità - carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida -
per ritenere assolta la prova liberatoria); ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti non è
rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo. Inoltre, tra i parametri di valutazione della diligenza dell'intermediario non rientra la raccomandazione,
contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, indirizzata agli associati,
che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo (peraltro richiesti nel caso di specie), perché a tale prescrizione non può
essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standards valutativi di matrice sociale ovvero r.g. n. 13 ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. ex multis Cass. n. 35755 del 2023;
Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019).
La Corte osserva, altresì, che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più
rigorose nella identificazione dei correntisti.
r.g. n. 14 Né può assumere valore decisivo la circostanza che il portatore dell'assegno era sconosciuto alle Poste, oppure che il portatore aveva aperto appositamente un libretto di deposito, essendo tali circostanze del tutto
"neutre".
Infatti: i) l'essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell'identificazione neppure si porrebbe); ii) l'apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi,
per evitare il pagamento immediato in modo di avere il tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria).
In conclusione, anche alla luce del principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, deve ritenersi che abbia CP_1
offerto la prova necessaria ad escludere l'imputabilità ad essa di qualsivoglia inadempimento, dimostrando di aver adottato procedure di identificazione adeguate, in linea, ed anche superiori rispetto alla diligenza professionale richiesta.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto
deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
r.g. n. 15 Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 8869/2019, pubblicata in data 26.04.2019, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in €
5.809,00 per compensi professionali oltre, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma r.g. n. 16 Il Consigliere Estensore Dott. Biagio Roberto Cimini
r.g. n.
Il Presidente Dott. Geremia Casaburi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2025