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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/10/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2477/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2477/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Fantappiè, elettivamente domiciliato n Prato (PO), via Valentini n. 23/A presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Ciari, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Firenze, via G. Fabbroni n. 42/A presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
Decisa a Prato in data 28/10/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: (…) questa difesa si riporta a tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nei suoi scritti difensivi. In particolare insiste sulla non ammissione delle prove per testi di controparte per i motivi meglio espressi nella propria memoria n.
3. In merito alla produzione documentale svolta da controparte nella propria memoria n. 3, se ne eccepisce l'inammissibilità e la tardività, trattandosi di un documento, e quindi di una prova costituita e non costituenda, che ben poteva essere depositata nei precedenti atti difensivi di controparte.
pagina 1 di 7 Opposta: in tesi, rigettare l'opposizione in quando infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 734/2021 emesso il 07.07.2021 limitatamente al minor importo di € 2.319,76; in denegata ipotesi di revoca del ridetto decreto, accertato e dichiarato il diritto di CP_1 alla corresponsione della somma di € 2.319,76, per tutti i motivi esposti, e pertanto, rigettata l'opposizione, condannare a pagare in favore di la somma di € Parte_1 CP_1
2.319,76, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di costituzione in mora
(08.02.2021) al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
FATTO E DI ha proposto, con citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 734/21 del Parte_1
7/07/2021 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (di seguito: CP_1
») la somma di € 6.876,82, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo CP_1
della somministrazione di energia elettrica presso la sede di Prato (PO), via Paronesi n. 5G, in forza del contratto n. MAI12E/605566 del 12/11/2012, nonché per la somministrazione di gas e di energia elettrica presso la sede di Prato (PO), via Marengo n. 38 in forza dei contratti n.
MAF14A/562378 del 28/07/2014 e n. MAI12E/605562 del 12/11/2012.
Nel ricorso per ingiunzione è allegato che, in relazione al contratto n. MAI12E/605562, sono state emesse fatture per un totale di € 111,73, rimaste insolute;
che in relazione al contratto n.
MAI12E/605566 sono state emesse fatture per complessivi € 220,48, nemmeno queste pagate;
che in relazione al contratto n. MAF14A/562378 sono state emesse fatture rimaste insolute per totali € 6.544,61.
L'opponente, quanto ai primi due contratti, ha eccepito che il credito di € 322,21 non è né liquido né esigibile, avendo la ricorrente prodotto solo le fatture e la copia dell'estratto autentico delle scritture contabili, inidonei a provare le ragioni creditorie.
In ordine al terzo contratto, il sig. ha allegato: di avere contestato l'esistenza del credito, Pt_1
nonché le modalità di lettura del contatore e di fatturazione adottate da , con CP_1
comunicazioni del 29/03/2019 e del settembre 2019, e di essere poi passato al gestore AC per la fornitura di gas naturale;
che su sollecito del cliente, AC ha rettificato le letture presunte e ha emesso in favore del sig. una nota di credito di € 573,80, chiedendo il Pt_1 pagamento della somma residua di € 148,85, regolarmente pagata;
che il 24/09/2019, su istanza del sig. ha effettuato un controllo del contatore relativo alla fornitura di Pt_1 Parte_2
gas naturale, da cui è risultato il corretto funzionamento dell'apparecchio; che a seguito di tale verifica, in data 4/11/2019, AC ha riformulato i conteggi e ha accertato l'esistenza di un debito a carico del sig. € 1.308,7, regolarmente pagato;
che a seguito di Pt_1 Parte_2
pagina 2 di 7 questo pagamento, avrebbe dovuto inviare a la rettifica dei consumi e la prova CP_1 dell'avvenuto pagamento del CMOR;
che dal 2019 l'attore ha cambiato due gestori, i quali nulla hanno richiesto all'opponente a titolo di CMOR, a dimostrazione che tale indennizzo è stato versato.
Si è costituita in giudizio la quale ha in primo luogo argomentato in ordine all'efficacia CP_1
probatoria dei documenti offerti in sede monitoria e ha rilevato come il sig. non abbia mai Pt_1 contestato le fatture ricevute o formulato reclami, al riguardo contestando l'idoneità allo scopo della missiva inviata in data 11/09/2019 dall'opponente in quanto priva degli elementi minimi obbligatori citati dall'art.
7.5 dall'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com, come integrata e modificata dalla deliberazione 14/07/2016, 383/2016/E/com e dalla deliberazione
355/2018/R/com, in vigore dal 1°/01/2019.
In secondo luogo, la parte opposta, dopo avere richiamato la normativa primaria e secondaria di settore che individua l'impresa distributrice come unico soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia prelevata, ha eccepito la propria estraneità a ogni questione attinente alla rilevazione dei consumi mediante lettura del contatore, in quanto attività riservata alla società distributrice e alla stessa esclusivamente opponibile. Ciò premesso , con specifico riguardo alle fatture oggetto di causa, ha affermato che i CP_1
consumi di gas naturale e di energia elettrica sono stati calcolati dal distributore, in assenza di autolettura comunicata da parte del cliente, sia sulla base dei dati storici di consumo registrati dal contatore, sia sulla base della lettura reale del contatore, con la conseguenza che la fatturazione, secondo quanto previsto dagli artt.
7.3 e 8.2 delle Condizioni Generali di Fornitura, specificamente approvate dal sig. ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., evidenzia ricalcoli e Pt_1
conguagli periodici fra quanto corrisposto dal cliente sulla base dei consumi stimati e quanto effettivamente dovuto dallo stesso in forza di quelli reali.
Quanto al corrispettivo CMOR, la parte opposta ha dato atto del versamento di tale indennizzo da parte dell'opponente nella misura di € 892,01 e di avere pertanto trasmesso al sig. in Pt_1
data 14/09/2021, una fattura a conguaglio con riferimento al periodo di fornitura 2/10/2014 –
8/09/2021. In ragione di ciò, ha ridotto la pretesa creditoria a € 2.319,76, oltre interessi di mora ai sensi del d.l.vo n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora (8/02/2021) al saldo.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185- bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte di alla società opposta della somma Parte_1 omnicomprensiva di € 1.200,00, accettata solo da . CP_1
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'opponente e con le prove per testi dedotte dalla parte opposta.
***
1. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
2. In primo luogo è da respingere l'eccezione di mancanza di liquidità ed esigibilità del credito sollevata dall'opponente per asserita mancanza di idonea prova scritta: , infatti, già in CP_1
sede monitoria, per dimostrare la pretesa creditoria, ha prodotto non soltanto le fatture emesse nei confronti di e gli estratti autentici delle scritture contabili, ma anche i tre contratti Parte_1 di fornitura di energia elettrica e di gas stipulati dall'opponente con la società opposta, che costituiscono la fonte (negoziale) del diritto di credito azionato con il ricorso per ingiunzione, così assolvendo all'onere della prova a suo carico, in qualità di creditore della prestazione che agisce per l'adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001 secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento).
3. Al riguardo è irrilevante la dichiarazione resa dal sig. all'udienza del 10/01/2024, Pt_1
rispondendo all'interrogatorio formale, di non riconoscimento della firma apposta su due contratti dei tre contratti prodotti dalla parte opposta (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio).
A prescindere dalla questione della tempestività o meno dell'eccezione di tardività del disconoscimento formulata da nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. – questione CP_1
sollevata dall'opponente in prevenzione nella propria memoria di replica –, si rileva che la dichiarazione resa dalla parte personalmente non costituisce un efficace disconoscimento della scrittura privata agli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. né un disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c., essendo la parte stessa, obbligatoriamente assistita dal difensore, priva dello ius postulandi; d'altra parte, la finalità dell'interrogatorio formale è quella di sollecitare la confessione, confessione che astrattamente potrebbe riguardare anche l'autenticità di una firma, purché «a monte» vi sia stato un disconoscimento valido ed efficace e una conseguente istanza di verificazione che, nel caso di specie, non ci sono stati;
infatti, il primo disconoscimento imputabile al sig. è stato formalizzato nella comparsa Pt_1
conclusionale e di esso la tardività è stata eccepita prontamente dalla società opposta nella pagina 4 di 7 memoria di replica;
eccezione fondata in quanto il disconoscimento (ai sensi dell'art. 214 c.p.c. o dell'art. 2719 c.c.) avrebbe dovuto trovare sede nell'atto di citazione in opposizione.
4. Parimenti irrilevante è la questione relativa all'idoneità delle comunicazioni trasmesse via e- mail da a (doc. 4 e 5 allegati alla citazione) a costituire reclami secondo le Parte_1 CP_1
previsioni del Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), di cui all'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com perché l'opposizione non verte sulla violazione, da parte della società opposta, in qualità di fornitore, agli standard di qualità fissati da tale normativa e sul conseguente diritto del cliente agli indennizzi automatici previsti dagli artt. 18 e ss. del Testo Integrato appena citato.
5. Quanto al credito oggetto del ricorso per ingiunzione, è la stessa ad avere in corso di CP_1
causa ridotto il petitum a € 2.319,76, producendo una fattura di ricalcolo datata 8/09/2021 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), successiva, pertanto, all'emissione del decreto ingiuntivo, anche se anteriore alla notificazione della citazione in opposizione, in base ai consumi effettivamente rilevati rispetto alle precedenti letture, tutte stimate (fatta eccezione per l'autolettura del 30/01/2017).
Poiché è lo stesso a dare atto del buon funzionamento del gruppo di misura, in quanto Pt_1
verificato dal distributore, in mancanza di ulteriori specifiche eccezioni sulla corrispondenza tra i consumi rilevati e trasmessi dall'impresa di distribuzione alla società di vendita e i consumi da quest'ultima fatturati o sulla conformità della fatturazione alla legge e alle condizioni tecnico- economiche di forniture pattuite, il credito di € 2.319,76 può ritenersi accertato.
6. L'unica specifica eccezione sollevata dal sig. attiene al c.d. corrispettivo CMOR, che egli Pt_1
assume avere corrisposto al successivo fornitore AC in misura pari a € 1.308,72, mentre lo indica nel minor importo di € 892,01. CP_1
Al riguardo mette conto rilevare che il TISIND (Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) di cui all'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com prevede in favore del fornitore uscente un indennizzo, ossia una somma di denaro che tiene luogo al corrispettivo dovuto dal cliente finale con cui sia cessato il rapporto contrattuale e che non si identifica con esso – l'indennizzo, in altri termini, non è il corrispettivo -, cosicché, una volta incassato il CMOR, non è più possibile ottenere il pagamento dall'ex cliente. In particolare, l'art. 13.1 del TISIND prevede che l'utente uscente è tenuto a presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente (o quando il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto pagina 5 di 7 interamente e in maniera definitiva o ancora quando la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1, per esempio in mancanza, ab origine, dell'inadempimento). Parimenti, ai sensi dell'art. 12.5, qualora l'indennizzo venga annullato quando la controparte commerciale uscente lo abbia già percepito, la stessa è tenuta a restituire l'importo del CMOR al cliente finale. Tali norme presuppongono logicamente che, anche dopo che l'utente uscente abbia avanzato richiesta d'indennizzo al SII, la controparte commerciale uscente (nel nostro caso ) possa pretendere e ottenere il CP_1
pagamento del corrispettivo dal cliente finale con cui ha cessato il contratto di fornitura.
Proprio dalla missiva di AC prodotta dall'opponente (doc. 7 allegato alla citazione) si evince che l'importo di € 1.308.72 costituisce (recte: costituiva) il debito complessivo di Pt_1
di cui però solo l'importo di € 892,01 deriva dal corrispettivo CMOR richiesto dal
[...]
precedente fornitore . CP_1
Dall'estratto conto prodotto dalla parte risultano due accrediti per CMOR in data 10/01/2019 per
€ 319,70 e in data 8/02/2019 per 3.279,44 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), che sono stati considerati per pervenire all'importo di € 2.319,76.
ha allegato che tali accrediti non riguardano il CMOR che AC ha addebitato al CP_1
sig. ma indennizzi ricevuti da altri fornitori. Ne consegue che l'importo di € 892,01 Pt_1
dev'essere ulteriormente decurtato: è vero che l'avvenuto addebito di tale CMOR all'opponente non prova il contestuale corrispondente accredito a , ma si presume che esso sia avvenuto CP_1
dopo l'8/09/2021 (ultima data indicata nell'estratto conto sopra menzionato) o che comunque sarà effettuato da AC in favore della società opposta.
Il credito residuo di ammonta in definitiva a € 1.427,75 (2.319,76 – 892,01). CP_1
7. La domanda di di pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.l.vo n. 231/2002 CP_1
dalla data della costituzione in mora non è accoglibile, non avendo la parte opposta specificamente allegato che i rapporti negoziali intercorsi con integrano transazioni Parte_1 commerciali tra imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto. In mancanza di tale carenza sul piano assertivo, ancor prima che probatorio, non rileva la dichiarazione resa dall'opponente all'udienza del 10/01/2024 in sede di interrogatorio formale, secondo cui la fornitura di gas sarebbe stata destinata a un affittacamere dallo stesso gestito. A ciò si aggiunga che la domanda di pagamento è stata proposta anche per altri due contratti in relazione ai quali si presume che il sig. abbia agito come consumatore, talché, in ogni caso, le posizioni Pt_1
dovrebbero essere distinte oppure si dovrebbe operare un giudizio di prevalenza, ma la parte opposta nulla ha argomentato sul punto.
pagina 6 di 7 Gli interessi moratori sono allora dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal
13/02/2021 (data di ricevimento della lettera raccomandata di costituzione in mora dell'avv.
Ciari) al 29/06/2021 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 30/06/2021 (data di deposito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., ossia della domanda giudiziale) al saldo.
8. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con la condanna di a pagare a Parte_1
la somma di € 1.427,75, oltre agli interessi sopra descritti. CP_1
9. In considerazione del divario tra il credito oggetto d'ingiunzione e quello accertato nella fase di opposizione, le spese processuali sono compensate per ¾, con condanna dell'opponente soccombente al pagamento in favore dell'opposta della restante quota di ¼.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia, con riduzione dei valori medi in ragione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'entità dell'attività difensiva effettivamente espletata: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale, al lordo della compensazione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 734/21 del 7/07/2021 di questo Tribunale e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.427,75, oltre agli interessi CP_1 moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 13/02/2021 al 29/06/2021 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 30/06/2021 al saldo;
2) dichiara le spese processuali compensate per ¾ (tre quarti) e condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta della restante quota di ¼ (un quarto) che liquida in € 450,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 28/10/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2477/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Fantappiè, elettivamente domiciliato n Prato (PO), via Valentini n. 23/A presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Ciari, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Firenze, via G. Fabbroni n. 42/A presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
Decisa a Prato in data 28/10/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: (…) questa difesa si riporta a tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nei suoi scritti difensivi. In particolare insiste sulla non ammissione delle prove per testi di controparte per i motivi meglio espressi nella propria memoria n.
3. In merito alla produzione documentale svolta da controparte nella propria memoria n. 3, se ne eccepisce l'inammissibilità e la tardività, trattandosi di un documento, e quindi di una prova costituita e non costituenda, che ben poteva essere depositata nei precedenti atti difensivi di controparte.
pagina 1 di 7 Opposta: in tesi, rigettare l'opposizione in quando infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 734/2021 emesso il 07.07.2021 limitatamente al minor importo di € 2.319,76; in denegata ipotesi di revoca del ridetto decreto, accertato e dichiarato il diritto di CP_1 alla corresponsione della somma di € 2.319,76, per tutti i motivi esposti, e pertanto, rigettata l'opposizione, condannare a pagare in favore di la somma di € Parte_1 CP_1
2.319,76, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di costituzione in mora
(08.02.2021) al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
FATTO E DI ha proposto, con citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 734/21 del Parte_1
7/07/2021 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a (di seguito: CP_1
») la somma di € 6.876,82, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di corrispettivo CP_1
della somministrazione di energia elettrica presso la sede di Prato (PO), via Paronesi n. 5G, in forza del contratto n. MAI12E/605566 del 12/11/2012, nonché per la somministrazione di gas e di energia elettrica presso la sede di Prato (PO), via Marengo n. 38 in forza dei contratti n.
MAF14A/562378 del 28/07/2014 e n. MAI12E/605562 del 12/11/2012.
Nel ricorso per ingiunzione è allegato che, in relazione al contratto n. MAI12E/605562, sono state emesse fatture per un totale di € 111,73, rimaste insolute;
che in relazione al contratto n.
MAI12E/605566 sono state emesse fatture per complessivi € 220,48, nemmeno queste pagate;
che in relazione al contratto n. MAF14A/562378 sono state emesse fatture rimaste insolute per totali € 6.544,61.
L'opponente, quanto ai primi due contratti, ha eccepito che il credito di € 322,21 non è né liquido né esigibile, avendo la ricorrente prodotto solo le fatture e la copia dell'estratto autentico delle scritture contabili, inidonei a provare le ragioni creditorie.
In ordine al terzo contratto, il sig. ha allegato: di avere contestato l'esistenza del credito, Pt_1
nonché le modalità di lettura del contatore e di fatturazione adottate da , con CP_1
comunicazioni del 29/03/2019 e del settembre 2019, e di essere poi passato al gestore AC per la fornitura di gas naturale;
che su sollecito del cliente, AC ha rettificato le letture presunte e ha emesso in favore del sig. una nota di credito di € 573,80, chiedendo il Pt_1 pagamento della somma residua di € 148,85, regolarmente pagata;
che il 24/09/2019, su istanza del sig. ha effettuato un controllo del contatore relativo alla fornitura di Pt_1 Parte_2
gas naturale, da cui è risultato il corretto funzionamento dell'apparecchio; che a seguito di tale verifica, in data 4/11/2019, AC ha riformulato i conteggi e ha accertato l'esistenza di un debito a carico del sig. € 1.308,7, regolarmente pagato;
che a seguito di Pt_1 Parte_2
pagina 2 di 7 questo pagamento, avrebbe dovuto inviare a la rettifica dei consumi e la prova CP_1 dell'avvenuto pagamento del CMOR;
che dal 2019 l'attore ha cambiato due gestori, i quali nulla hanno richiesto all'opponente a titolo di CMOR, a dimostrazione che tale indennizzo è stato versato.
Si è costituita in giudizio la quale ha in primo luogo argomentato in ordine all'efficacia CP_1
probatoria dei documenti offerti in sede monitoria e ha rilevato come il sig. non abbia mai Pt_1 contestato le fatture ricevute o formulato reclami, al riguardo contestando l'idoneità allo scopo della missiva inviata in data 11/09/2019 dall'opponente in quanto priva degli elementi minimi obbligatori citati dall'art.
7.5 dall'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com, come integrata e modificata dalla deliberazione 14/07/2016, 383/2016/E/com e dalla deliberazione
355/2018/R/com, in vigore dal 1°/01/2019.
In secondo luogo, la parte opposta, dopo avere richiamato la normativa primaria e secondaria di settore che individua l'impresa distributrice come unico soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia prelevata, ha eccepito la propria estraneità a ogni questione attinente alla rilevazione dei consumi mediante lettura del contatore, in quanto attività riservata alla società distributrice e alla stessa esclusivamente opponibile. Ciò premesso , con specifico riguardo alle fatture oggetto di causa, ha affermato che i CP_1
consumi di gas naturale e di energia elettrica sono stati calcolati dal distributore, in assenza di autolettura comunicata da parte del cliente, sia sulla base dei dati storici di consumo registrati dal contatore, sia sulla base della lettura reale del contatore, con la conseguenza che la fatturazione, secondo quanto previsto dagli artt.
7.3 e 8.2 delle Condizioni Generali di Fornitura, specificamente approvate dal sig. ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., evidenzia ricalcoli e Pt_1
conguagli periodici fra quanto corrisposto dal cliente sulla base dei consumi stimati e quanto effettivamente dovuto dallo stesso in forza di quelli reali.
Quanto al corrispettivo CMOR, la parte opposta ha dato atto del versamento di tale indennizzo da parte dell'opponente nella misura di € 892,01 e di avere pertanto trasmesso al sig. in Pt_1
data 14/09/2021, una fattura a conguaglio con riferimento al periodo di fornitura 2/10/2014 –
8/09/2021. In ragione di ciò, ha ridotto la pretesa creditoria a € 2.319,76, oltre interessi di mora ai sensi del d.l.vo n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora (8/02/2021) al saldo.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185- bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte di alla società opposta della somma Parte_1 omnicomprensiva di € 1.200,00, accettata solo da . CP_1
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'opponente e con le prove per testi dedotte dalla parte opposta.
***
1. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito indicati.
2. In primo luogo è da respingere l'eccezione di mancanza di liquidità ed esigibilità del credito sollevata dall'opponente per asserita mancanza di idonea prova scritta: , infatti, già in CP_1
sede monitoria, per dimostrare la pretesa creditoria, ha prodotto non soltanto le fatture emesse nei confronti di e gli estratti autentici delle scritture contabili, ma anche i tre contratti Parte_1 di fornitura di energia elettrica e di gas stipulati dall'opponente con la società opposta, che costituiscono la fonte (negoziale) del diritto di credito azionato con il ricorso per ingiunzione, così assolvendo all'onere della prova a suo carico, in qualità di creditore della prestazione che agisce per l'adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 13533 del 30/10/2001 secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento).
3. Al riguardo è irrilevante la dichiarazione resa dal sig. all'udienza del 10/01/2024, Pt_1
rispondendo all'interrogatorio formale, di non riconoscimento della firma apposta su due contratti dei tre contratti prodotti dalla parte opposta (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio).
A prescindere dalla questione della tempestività o meno dell'eccezione di tardività del disconoscimento formulata da nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. – questione CP_1
sollevata dall'opponente in prevenzione nella propria memoria di replica –, si rileva che la dichiarazione resa dalla parte personalmente non costituisce un efficace disconoscimento della scrittura privata agli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. né un disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale ex art. 2719 c.c., essendo la parte stessa, obbligatoriamente assistita dal difensore, priva dello ius postulandi; d'altra parte, la finalità dell'interrogatorio formale è quella di sollecitare la confessione, confessione che astrattamente potrebbe riguardare anche l'autenticità di una firma, purché «a monte» vi sia stato un disconoscimento valido ed efficace e una conseguente istanza di verificazione che, nel caso di specie, non ci sono stati;
infatti, il primo disconoscimento imputabile al sig. è stato formalizzato nella comparsa Pt_1
conclusionale e di esso la tardività è stata eccepita prontamente dalla società opposta nella pagina 4 di 7 memoria di replica;
eccezione fondata in quanto il disconoscimento (ai sensi dell'art. 214 c.p.c. o dell'art. 2719 c.c.) avrebbe dovuto trovare sede nell'atto di citazione in opposizione.
4. Parimenti irrilevante è la questione relativa all'idoneità delle comunicazioni trasmesse via e- mail da a (doc. 4 e 5 allegati alla citazione) a costituire reclami secondo le Parte_1 CP_1
previsioni del Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), di cui all'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com perché l'opposizione non verte sulla violazione, da parte della società opposta, in qualità di fornitore, agli standard di qualità fissati da tale normativa e sul conseguente diritto del cliente agli indennizzi automatici previsti dagli artt. 18 e ss. del Testo Integrato appena citato.
5. Quanto al credito oggetto del ricorso per ingiunzione, è la stessa ad avere in corso di CP_1
causa ridotto il petitum a € 2.319,76, producendo una fattura di ricalcolo datata 8/09/2021 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), successiva, pertanto, all'emissione del decreto ingiuntivo, anche se anteriore alla notificazione della citazione in opposizione, in base ai consumi effettivamente rilevati rispetto alle precedenti letture, tutte stimate (fatta eccezione per l'autolettura del 30/01/2017).
Poiché è lo stesso a dare atto del buon funzionamento del gruppo di misura, in quanto Pt_1
verificato dal distributore, in mancanza di ulteriori specifiche eccezioni sulla corrispondenza tra i consumi rilevati e trasmessi dall'impresa di distribuzione alla società di vendita e i consumi da quest'ultima fatturati o sulla conformità della fatturazione alla legge e alle condizioni tecnico- economiche di forniture pattuite, il credito di € 2.319,76 può ritenersi accertato.
6. L'unica specifica eccezione sollevata dal sig. attiene al c.d. corrispettivo CMOR, che egli Pt_1
assume avere corrisposto al successivo fornitore AC in misura pari a € 1.308,72, mentre lo indica nel minor importo di € 892,01. CP_1
Al riguardo mette conto rilevare che il TISIND (Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) di cui all'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com prevede in favore del fornitore uscente un indennizzo, ossia una somma di denaro che tiene luogo al corrispettivo dovuto dal cliente finale con cui sia cessato il rapporto contrattuale e che non si identifica con esso – l'indennizzo, in altri termini, non è il corrispettivo -, cosicché, una volta incassato il CMOR, non è più possibile ottenere il pagamento dall'ex cliente. In particolare, l'art. 13.1 del TISIND prevede che l'utente uscente è tenuto a presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con la controparte commerciale uscente (o quando il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddisfatto pagina 5 di 7 interamente e in maniera definitiva o ancora quando la richiesta di indennizzo sia stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1, per esempio in mancanza, ab origine, dell'inadempimento). Parimenti, ai sensi dell'art. 12.5, qualora l'indennizzo venga annullato quando la controparte commerciale uscente lo abbia già percepito, la stessa è tenuta a restituire l'importo del CMOR al cliente finale. Tali norme presuppongono logicamente che, anche dopo che l'utente uscente abbia avanzato richiesta d'indennizzo al SII, la controparte commerciale uscente (nel nostro caso ) possa pretendere e ottenere il CP_1
pagamento del corrispettivo dal cliente finale con cui ha cessato il contratto di fornitura.
Proprio dalla missiva di AC prodotta dall'opponente (doc. 7 allegato alla citazione) si evince che l'importo di € 1.308.72 costituisce (recte: costituiva) il debito complessivo di Pt_1
di cui però solo l'importo di € 892,01 deriva dal corrispettivo CMOR richiesto dal
[...]
precedente fornitore . CP_1
Dall'estratto conto prodotto dalla parte risultano due accrediti per CMOR in data 10/01/2019 per
€ 319,70 e in data 8/02/2019 per 3.279,44 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), che sono stati considerati per pervenire all'importo di € 2.319,76.
ha allegato che tali accrediti non riguardano il CMOR che AC ha addebitato al CP_1
sig. ma indennizzi ricevuti da altri fornitori. Ne consegue che l'importo di € 892,01 Pt_1
dev'essere ulteriormente decurtato: è vero che l'avvenuto addebito di tale CMOR all'opponente non prova il contestuale corrispondente accredito a , ma si presume che esso sia avvenuto CP_1
dopo l'8/09/2021 (ultima data indicata nell'estratto conto sopra menzionato) o che comunque sarà effettuato da AC in favore della società opposta.
Il credito residuo di ammonta in definitiva a € 1.427,75 (2.319,76 – 892,01). CP_1
7. La domanda di di pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.l.vo n. 231/2002 CP_1
dalla data della costituzione in mora non è accoglibile, non avendo la parte opposta specificamente allegato che i rapporti negoziali intercorsi con integrano transazioni Parte_1 commerciali tra imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) dello stesso decreto. In mancanza di tale carenza sul piano assertivo, ancor prima che probatorio, non rileva la dichiarazione resa dall'opponente all'udienza del 10/01/2024 in sede di interrogatorio formale, secondo cui la fornitura di gas sarebbe stata destinata a un affittacamere dallo stesso gestito. A ciò si aggiunga che la domanda di pagamento è stata proposta anche per altri due contratti in relazione ai quali si presume che il sig. abbia agito come consumatore, talché, in ogni caso, le posizioni Pt_1
dovrebbero essere distinte oppure si dovrebbe operare un giudizio di prevalenza, ma la parte opposta nulla ha argomentato sul punto.
pagina 6 di 7 Gli interessi moratori sono allora dovuti al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal
13/02/2021 (data di ricevimento della lettera raccomandata di costituzione in mora dell'avv.
Ciari) al 29/06/2021 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 30/06/2021 (data di deposito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., ossia della domanda giudiziale) al saldo.
8. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, con la condanna di a pagare a Parte_1
la somma di € 1.427,75, oltre agli interessi sopra descritti. CP_1
9. In considerazione del divario tra il credito oggetto d'ingiunzione e quello accertato nella fase di opposizione, le spese processuali sono compensate per ¾, con condanna dell'opponente soccombente al pagamento in favore dell'opposta della restante quota di ¼.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia, con riduzione dei valori medi in ragione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate e dell'entità dell'attività difensiva effettivamente espletata: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisionale, al lordo della compensazione.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 734/21 del 7/07/2021 di questo Tribunale e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.427,75, oltre agli interessi CP_1 moratori al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 13/02/2021 al 29/06/2021 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 30/06/2021 al saldo;
2) dichiara le spese processuali compensate per ¾ (tre quarti) e condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta della restante quota di ¼ (un quarto) che liquida in € 450,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 28/10/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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