Ordinanza cautelare 20 marzo 2018
Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/06/2022, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01064/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Di Maio e Leonardo Maiorano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Leonardo Maiorano in Corigliano D'Otranto, via Chiesa n. 42;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scarcella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta n.5;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6 febbraio 2018, notificato il 7 febbraio 2018, con cui il Dirigente del Servizio Veterinario Area C della A.S.L. di Lecce - Area Sud Maglie, ha disposto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 54 commi 1 e 2 lett. e) ed h) del Regolamento CE n. 882/2004, la sospensione dell'attività di allevamento di animali (ovini) con codice aziendale -OMISSIS-, a causa dell'inottemperanza a quanto disposto nel precedente provvedimento -OMISSIS- del 14 marzo 2017;
- della diffida ad adempiere prot. -OMISSIS- del 7 novembre 2017;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 19 febbraio 2018 e depositato in giudizio il 23 febbraio 2018 il ricorrente, che pratica sin dal 1966 la pastorizia (allevamento di ovini) in una Masseria sita in agro di Corigliano d’Otranto alla -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento prot. -OMISSIS- del 6 febbraio 2018, notificato il 7 febbraio 2018, con cui il Dirigente del Servizio Veterinario Area C della A.S.L. di Lecce - Area Sud Maglie, ha disposto nei suoi confronti la sospensione dell'attività di allevamento di animali con codice aziendale -OMISSIS-, a causa dell'inottemperanza a quanto disposto nel precedente provvedimento -OMISSIS- del 14 marzo 2017, la diffida ad adempiere prot. -OMISSIS- del 7 novembre 2017 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, sviamento di potere, travisamento dei fatti, difetto di motivazione.;
2) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. CE n. 852/2004, art. 1, comma 2, lett. c) ambito di applicazione e all. h, afferenti i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. CE n. 853/2004, art. 1, comma 5, lett. a) ambito di applicazione - violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 54 e 55 del Reg. CE n. 882/2004, violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 6 D. Lgs n. 193/2007, eccesso di potere, ingiustizia manifesta.
3) violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 6 D. Lgs. n. 193/2007 sotto un ulteriore profilo, eccesso di potere, erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento dei fatti, contraddittorietà.
2. In data 15 marzo 2018 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Lecce. L’Amministrazione resistente ha depositato, in data 16 marzo 2018, memorie difensive, chiedendo la reiezione del ricorso e dell’annessa domanda cautelare.
3. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20 marzo 2018 questa Sezione, con ordinanza cautelare -OMISSIS- della medesima data ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che “ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento trattandosi di provvedimento di sospensione adottato dall’Autorità Sanitaria che deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 54 Regolamento CE n. 882/2004 (ora art. 138 Regolamento UE n. 625/2017), in presenza di abusiva attività di caseificio e di gravi e persistenti non conformità dell’attività di allevamento di animali alla normativa vigente in materia sanitaria, in una situazione caratterizzata da evidente urgenza di provvedere a tutela della salute pubblica e alla quale il privato interessato può porre rimedio (alla non conformità dell’allevamento) ottemperando alle prescrizioni legittimamente impartite dall’Autorità sanitaria”.
4. All’udienza pubblica del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
1.1 Ritiene, infatti, il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da quanto già rilevato da questa Sezione con l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 20 marzo 2018 (non oggetto di impugnazione ex art. 62 c.p.a. a cura della parte soccombente).
2. Con il primo motivo di gravame si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto l’Amministrazione resistente avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento ed avrebbe, quindi, impedito a parte ricorrente di esporre le proprie ragioni e difese in sede amministrativa.
2.1 Con il secondo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett. c) e comma 5, lett. a) del Reg. CE n. 852/2004, nonché degli artt. 54 e 55 del Reg. CE n. 882/2004 e dell'art. 6 D. Lgs n. 193/2007. In particolare, ad avviso della difesa di parte ricorrente, l’Amministrazione resistente, in violazione del principio di proporzionalità ivi enunciato, avrebbe applicato, anziché la sanzione pecuniaria espressamente prevista dall'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 193/2007, quella più grave della sospensione dell'attività, non prevista dalla stessa norma, omettendo di indicarne la durata e, così, disponendo la chiusura dell'attività sine die. Detta sanzione della sospensione sine die sarebbe eccessiva rispetto al tipo ed all'entità piuttosto irrisoria delle inadeguatezze contestate, tenuto conto dell’assenza di recidive a carico del medesimo operatore e dell’impegno da parte del ricorrente ad ottemperare alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione ai punti da 1 a 5 del provvedimento impugnato.
2.2 Con il terzo motivo di gravame si deduce la violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 193/2007 sotto un ulteriore e distinto profilo. Si osserva, in particolare, che il ricorrente, come dallo stesso riferito agli stessi tecnici del S.I.A.V. sia in occasione del sopralluogo che della successiva verifica, sarebbe stato in procinto di presentare un apposito progetto per sanare le difformità riscontrate in sede di sopralluogo, progetto che avrebbe subito un ritardo in conseguenza di un contenzioso esistente con il proprietario dell’immobile. Il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto adottato in base all’erroneo presupposto della non ottemperanza all'ordine impartito dall'Amministrazione resistente.
2.4 Tutte le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, appaiono infondate.
L’Autorità Sanitaria resistente ha fatto doverosa e corretta applicazione, anche in termini di proporzionalità dell’azione amministrativa, dell’art. 54 lett. e) del Regolamento CE 882/2004 (ora art. 138 Regolamento UE 625/2017) avendo riscontrato lo svolgimento da parte del ricorrente di un’abusiva attività di trasformazione di prodotti a base latte per uso umano (id est di produzione di formaggi e latte) caratterizzata da gravi, patenti e persistenti non conformità alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria (infrazioni dettagliatamente indicate nei verbali di contestazione del 21 e del 23 febbraio 2017 dal Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario - Area C Sud della A.S.L. di Lecce e a cui il ricorrente non ha inteso, nonostante diffida in tal senso, porre rimedio attraverso l’adozione delle misure indicate nel provvedimento -OMISSIS- del 14 marzo 2017).
2.5 Va aggiunto che, anche alla luce della obiettiva gravità delle infrazioni rilevate, certamente sussisteva, al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione, una situazione caratterizzata da evidente urgenza di provvedere ex art. 7 comma 1 prima parte della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. per la tutela della salute pubblica, con conseguente esonero per la P.A. procedente, in virtù di “esigenze di celerità del procedimento”, dall’obbligo di comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Inoltre, non può obliterarsi che il ricorrente è stato comunque messo in condizione di partecipare al procedimento de quo avendo ricevuto notifica dei verbali di sopralluogo, accertamento e contestazione elevati dalla A.S.L. resistente (verbali mai impugnati ed in relazione ai quali il ricorrente non ha mai formulato osservazioni o controdeduzioni in sede amministrativa).
2.6 Appare, in ogni caso, fuori fuoco il richiamo contenuto in ricorso al disposto dell’art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 193/2007 che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di mancato adempimento entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dall’Autorità amministrativa procedente che abbia riscontrato inadeguatezze nei requisiti generali in materia di igiene e procedure di autocontrollo del sistema HACCP.
E, infatti, la comminatoria della suddetta sanzione amministrativa non vale ad escludere la possibilità per la P.A. procedente di esercitare, sulla scorta dell’accertamento delle medesime inadempienze, anche il diverso e concorrente potere, che ha finalità di prevenzione e tutela della salute pubblica e non carattere stricto sensu afflittivo-sanzionatorio, di sospensione sine die (e chiusura) dell’attività di cui al già citato art. 54 lett. e) del Regolamento CE 882/2004 (ora art. 138 Regolamento UE 625/2017).
2.7 Non assume rilievo, in ultimo, la circostanza (invero rimasta indimostrata in giudizio da parte ricorrente) che -OMISSIS- fosse, al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione sine die qui impugnato, in procinto di presentare un apposito progetto per sanare le difformità contestategli atteso che, peraltro, lo stesso non si è mai attivato sul piano procedimentale, nonostante formale diffida ad adempiere da parte dell’Autorità procedente, per rappresentare le difficoltà riscontrate in sede di ottemperanza alle prescrizioni impartitegli o per chiedere una proroga del termine all’uopo concessogli.
3. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso va respinto.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., la soccombenza e sono, pertanto, da porre integralmente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di spese processuali, della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.