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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2734/2023 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. FRANCHI ELENA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf , contumace Controparte_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41,
73 bis.42
Conclusioni delle parti
Pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- disporre l'affidamento esclusivo nella forma rafforzata della minore alla Persona_1 ricorrente, ovvero con l'esercizio in via esclusiva in capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore, o in denegata ipotesi, l'affidamento esclusivo nella forma ordinaria disciplinata dal codice di rito;
- pronunciare come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto Controparte_3 sempre nel superiore interesse della minore, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita
CTU;
– dichiarare tenuto e per l'effetto porre a carico del sig. la corresponsione in Controparte_3 favore della ricorrente di un mantenimento mensile per la figlia minore, dell'importo di euro
250,00 e/o nella misura maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione annuale ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie previamente documentate in ragione del 50% con la ricorrente.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 4.12.2024.”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato Ed ha adito l'intestato Tribunale per CP_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla
[... minore, , nata a [...] il [...] dall'unione sentimentale con Persona_1
. CP_3
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore,
l'articolazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario soltanto previa valutazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e comunque in modalità protetta, l'obbligo a carico di controparte di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre la somma di euro 250,00 mensili, oltra al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto (1) di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto dall'anno 2020 sfociata in poco tempo in convivenza a seguito della scoperta della gravidanza della stessa;
(2) che a seguito di vari litigi il convenuto ha chiesto alla ricorrente di interrompere la gravidanza e che quest'ultima, non essendone d'accordo, ha deciso di interrompere il rapporto;
(3) che,
Pagina 2 di 7 dopo una breve riappacificazione il convenuto è stato arrestato per rapina quindi la ricorrente è tornata a vivere a casa della propria madre;
(4) che, uscito dal carcere, il convenuto ha riconosciuto all'anagrafe la figlia e si è trasferito nell'appartamento preso in locazione dalla ricorrente;
(5) che nel corso della convivenza il convenuto ha posto in essere comportamenti sempre più violenti che l'hanno portata a denunciare tali fatti all'Autorità; (6) che pertanto è stato aperto un procedimento penale a carico del convenuto per il reato di maltrattamenti in famiglia, tuttora in fase di indagine;
(7) che dal marzo 2022, momento in cui la ricorrente è tornata a vivere con la madre, il padre della minore non ha più visto la figlia e non se ne è mai interessato;
(8) che, di fatto, il convenuto si è reso irreperibile;
(9) che la medesima è l'unica figura genitoriale che si occupa delle necessità della minore.
Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio rimanendo così contumace.
Con ordinanza depositata il 29/4/2024 il giudice delegato dal Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore alla madre, l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando incarico al Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
All'udienza del 10/7/2024 parte ricorrente ha chiesto che la casa fosse rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art.473-bis. 28 c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 3.12.2024, sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Affidamento della minore – Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre. Invero, la regola dettata dal legislatore dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo – sulla idoneità del genitore affidatario – ed una in negativo – sulla inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass.
n. 6535/2019). Infatti, il criterio da prediligere nella scelta del regime di affidamento maggiormente idoneo nel caso in esame è costituito dall'esclusivo interesse morale e
Pagina 3 di 7 materiale dei figli (ex art. 337quater c.c.), da intendersi riferito alle loro fondamentali esigenze di cura, educazione, istruzione e benessere psico-fisico, e ciò induce il giudicante a compiere un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di educare i figli, desumibile dall'analisi di elementi concreti quali la sua capacità relazionale ed affettiva e le modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 28244/2019). In particolare, l'applicazione del regime di affidamento condiviso può risultare particolarmente pregiudizievole per l'interesse del minore nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario con il quale il figlio non coabiti stabilmente
(cfr. Cass. n. 977/2017).
Nella presente fattispecie, in primo luogo va rilevato che il sig. , Controparte_2 nonostante la regolare notificazione degli atti di causa effettuata dalla ricorrente, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio né di avanzare qualsiasi pretesa, manifestando un totale disinteresse per l'esito del procedimento.
Ciò premesso, si evidenzia che il convenuto ha manifestato totale disinteresse nei confronti della figlia, che non vede da quasi due anni, indice evidente da cui ritenere che, nella situazione attuale, l'affidamento condiviso non risulti conforme all'interesse della minore, alla quale non potrà essere garantita dalla figura paterna una stabile consuetudine di vita né un'equilibrata rete di relazioni sociali ed affettive.
Dunque, questo Collegio ritiene necessario disporre - allo stato attuale dei fatti -
l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con collocamento prevalente della medesima presso di essa, con la quale già convive. La madre dovrà essere altresì autorizzata ad assumere autonomamente, anche senza il consenso del padre, le decisioni sulle questioni di maggior interesse relative alla vita della figlia, alla luce della totale assenza di controparte e del suo stato di irreperibilità.
Diritto di visita del genitore non collocatario – Con riguardo al diritto di visita del padre si osserva quanto segue.
Tenuto conto che il diritto di visita non risulta ad oggi essere esercitato dal padre, il
Tribunale ritiene opportuno che il rapporto padre/figlia venga recuperato gradualmente. Pertanto, nel caso in cui il padre vorrà vedere la figlia, avendone il
Pagina 4 di 7 diritto, dovrà essere il Servizio Sociale territorialmente competente a valutare modalità
e tempi degli incontri, che comunque dovranno essere protetti ed avvenire alla presenza degli assistenti sociali nel Comune di residenza della minore.
Mantenimento della minore – Il Collegio ritiene che, valutata la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti - in considerazione della disciplina di affidamento sopra richiamata, della collocazione della minore, della sua età e delle loro esigenze scolastiche e ricreative, della situazione economica in cui versa la ricorrente ed in assenza di dati in ordine al complessivo reddito del resistente, essendo irreperibile – sussistono le condizioni per porre a carico del padre un contributo al mantenimento della prole, nella misura di complessivi € 250,00 mensili, da corrispondere in favore della ricorrente entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa n. 468/2019 applicato nelle cause in materia di famiglia promosse innanzi a questo Tribunale.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio e fase introduttiva ai valori medi, fase istruttoria e fase decisionale ai valori minimi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Affida la figlia minore nata a Prato il [...], in [...] Persona_1 esclusiva alla madre, autorizzandola ad assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2. dispone che il padre, qualora manifesti l'interesse a riprendere i rapporti con la figlia, possa vedere la stessa interessando i Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo le modalità e i tempi dagli stessi indicati, in luogo protetto e alla presenza di un educatore;
3. dispone che corrisponda in favore di Controparte_2 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, entro
[...] il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT “costo vita” FOI, oltre al 50%
Pagina 5 di 7 delle spese straordinarie secondo quando indicato nel Protocollo stipulato da questo Tribunale. A tale riguardo, tenuto conto di tale Protocollo, si precisa che:
a) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di
Pagina 6 di 7 trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione);
d) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
4. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente, quantificate in € 5.261,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato;
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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