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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2111/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mario ON Giordano ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Cavour nr. 48
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_2
ON Giordano ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Cavour nr. 48
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 08.10.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Pignola (PZ) il 16.08.1981 e che dalla loro unione è nato il figlio ON, maggiorenne ed economicamente indipendente - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis tale da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) i coniugi vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. pensionato, il quale percepisce un rateo di Parte_2 pensione pari ad €. 1.200,00(mensili), si obbliga a versare a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge, IG.ra (disoccupata), la somma (mensile) complessiva di €. 200,00, Pt_1 da corrispondersi mediante versamento in contanti, a decorrere dalla data dell'omologa del provvedimento di separazione (assegno da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT); 3) la
IG.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà della sig.ra Pt_1 Parte_1 ubicata in Pantano, alla C.da Pantano n. 79 disponendo del mobilio in essa presente. Il
[...]
IG. abiterà provvisoriamente nella stessa casa coniugale sino a quando troverà altra Pt_2 sistemazione presso un diverso immobile”.
All'udienza del 06/02/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il Tribunale ha, quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del marito, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pignola (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_2 con ricorso del 08.10.2024, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio in Pignola (PZ) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pignola (PZ) dell'anno 1981, Atto nr. 23, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pignola (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 06.02.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni