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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
AP OR, OR
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - CO IC E ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2018/886 ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, n. 274/2/2020, pronunciata il 13 ottobre 2020 e depositata in data 2 dicembre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fasc. 003 2018 886, doc. n. 00376201800000164000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 8 marzo 2018.
Il contribuente impugnava il suddetto atto eccependo
· inesistenza giuridica della notifica tramite PEC della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria fasc.
003 2018 886 notificata in data 08/03/18 a mezzo posta elettronica certificata giacché l'invio PEC non contiene il file in formato p7m;
· assenza di prova dell'avvenuta notifica;
· illeggibilità della relata della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria priva d'idonea sottoscrizione e della data di notifica;
· omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
· carenza di motivazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Concludeva quindi chiedendo la declaratoria di nullità/annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente ha pertanto depositato appello avverso la detta sentenza, deducendo, in particolare, circa:
- violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della specifica censura sul criterio di calcolo degli interessi;
- nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle prodromiche per difetto di motivazione sul computo degli interessi;
- illegittimità della notifica via PEC per mancata sottoscrizione digitale dell'atto in formato .p7m, con violazione del CAD e dell'art. 26 d.P.R. 602/73;
- carenza motivazionale e violazione dello Statuto del contribuente.
Si è costituita quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna alle spese di lite.
In data 31 dicembre 2025 parte appellante ha depositato propria memoria difensiva insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo all'asserito omesso esame da parte dei giudici di prime cure della specifica censura sul criterio di calcolo degli interessi portati nell'atto prodromico, questo
Collegio rileva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile solo in relazione a vizi propri della stessa poiché per gli atti prodromici è prevista un'autonoma impugnabilità, conseguentemente risulta infondato il detto rilievo poiché attiene a questione dichiaratamente relativa agli atti prodromici non oggetto di controversia in questa sede.
Il primo motivo è infondato.
Con riferimento al secondo motivo relativo al supposto difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anche in relazione al tasso di interesse applicato, questa Corte osserva che l'atto in questione è una mera comunicazione di un'eventuale iscrizione ipotecaria per il quale non è previsto alcun onere motivazionale. Dalla cornice normativa in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che attraverso il detto atto si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento nei termini, procederà ad iscrizione di ipoteca: per valutare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt.
76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è pertanto sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui l'Amministrazione procede e il titolo dal quale promana senza che peraltro occorra alcuna allegazione degli atti prodromici.
Nell'atto in contestazione i suddetti elementi sono correttamente indicati, pertanto il secondo motivo è infondato.
Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante deduce circa l'illegittimità della notifica via PEC per mancata sottoscrizione digitale dell'atto in formato .p7m, con violazione del CAD e dell'art. 26 d.P.R. 602/73.
Questo Collegio rileva preliminarmente che agli atti sono presenti la copia della comunicazione preventiva ipotecaria opposta, la relativa copia della relata di notifica attestante la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzata all'indirizzo di posta certificata dell'odierno appellante, il documento di stampa dell'esito di verifica della firma digitale del firmatario della comunicazione e la relativa procura, nonché l'attestazione di conformità degli stessi ai “ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie autentiche cartacee, detenuti presso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione”. Rileva comunque che la notificazione a mezzo PEC della comunicazione in formato “.pdf” non importa il vizio di inesistenza non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, aspetto non oggetto di contestazione in questa sede. Alcun rilievo assume, inoltre, l'asserita “assenza di qualunque attestazione di conformità fra l'eventuale originale informatico e la copia allegata alla PEC” anche in considerazione del principio fondamentale in materia di onere della prova secondo il quale spetta al contribuente che contesta la conformità della copia notificata all'originale fornire specifiche e concrete contestazioni, assenti nel caso di specie. Ad abundantiam, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questa Corte rileva che, comunque, alla proposizione del ricorso deve essere riconosciuto l'effetto sanante di cui all'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (ex multis: Cassazione, ordinanza n. 19854/2024), con la conseguenza che sono inaccoglibili tutti i vizi dedotti dal contribuente e relativi alla notificazione.
Il terzo motivo è infondato.
Con il quarto motivo di impugnazione, parte appellante lamenta carenza motivazionale e violazione dello
Statuto del contribuente. A tal proposito questa Corte non può che ribadire quanto già innanzi rilevato circa l'assenza di specifico onere motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la quale risultano sufficienti l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo, entrambi presenti nel caso in questione. Il quarto motivo è infondato
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questa Corte respinge l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza dei giudici di prime cure. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
AP OR, OR
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 286/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - CO IC E ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 2 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2018/886 ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, n. 274/2/2020, pronunciata il 13 ottobre 2020 e depositata in data 2 dicembre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fasc. 003 2018 886, doc. n. 00376201800000164000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 8 marzo 2018.
Il contribuente impugnava il suddetto atto eccependo
· inesistenza giuridica della notifica tramite PEC della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria fasc.
003 2018 886 notificata in data 08/03/18 a mezzo posta elettronica certificata giacché l'invio PEC non contiene il file in formato p7m;
· assenza di prova dell'avvenuta notifica;
· illeggibilità della relata della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria priva d'idonea sottoscrizione e della data di notifica;
· omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
· carenza di motivazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria.
Concludeva quindi chiedendo la declaratoria di nullità/annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione, con condanna alle spese di lite.
Il contribuente ha pertanto depositato appello avverso la detta sentenza, deducendo, in particolare, circa:
- violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della specifica censura sul criterio di calcolo degli interessi;
- nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle prodromiche per difetto di motivazione sul computo degli interessi;
- illegittimità della notifica via PEC per mancata sottoscrizione digitale dell'atto in formato .p7m, con violazione del CAD e dell'art. 26 d.P.R. 602/73;
- carenza motivazionale e violazione dello Statuto del contribuente.
Si è costituita quindi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna alle spese di lite.
In data 31 dicembre 2025 parte appellante ha depositato propria memoria difensiva insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo all'asserito omesso esame da parte dei giudici di prime cure della specifica censura sul criterio di calcolo degli interessi portati nell'atto prodromico, questo
Collegio rileva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è impugnabile solo in relazione a vizi propri della stessa poiché per gli atti prodromici è prevista un'autonoma impugnabilità, conseguentemente risulta infondato il detto rilievo poiché attiene a questione dichiaratamente relativa agli atti prodromici non oggetto di controversia in questa sede.
Il primo motivo è infondato.
Con riferimento al secondo motivo relativo al supposto difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anche in relazione al tasso di interesse applicato, questa Corte osserva che l'atto in questione è una mera comunicazione di un'eventuale iscrizione ipotecaria per il quale non è previsto alcun onere motivazionale. Dalla cornice normativa in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'agente della riscossione, che attraverso il detto atto si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento nei termini, procederà ad iscrizione di ipoteca: per valutare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt.
76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è pertanto sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui l'Amministrazione procede e il titolo dal quale promana senza che peraltro occorra alcuna allegazione degli atti prodromici.
Nell'atto in contestazione i suddetti elementi sono correttamente indicati, pertanto il secondo motivo è infondato.
Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante deduce circa l'illegittimità della notifica via PEC per mancata sottoscrizione digitale dell'atto in formato .p7m, con violazione del CAD e dell'art. 26 d.P.R. 602/73.
Questo Collegio rileva preliminarmente che agli atti sono presenti la copia della comunicazione preventiva ipotecaria opposta, la relativa copia della relata di notifica attestante la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzata all'indirizzo di posta certificata dell'odierno appellante, il documento di stampa dell'esito di verifica della firma digitale del firmatario della comunicazione e la relativa procura, nonché l'attestazione di conformità degli stessi ai “ai rispettivi originali informatici ovvero alle copie autentiche cartacee, detenuti presso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione”. Rileva comunque che la notificazione a mezzo PEC della comunicazione in formato “.pdf” non importa il vizio di inesistenza non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, aspetto non oggetto di contestazione in questa sede. Alcun rilievo assume, inoltre, l'asserita “assenza di qualunque attestazione di conformità fra l'eventuale originale informatico e la copia allegata alla PEC” anche in considerazione del principio fondamentale in materia di onere della prova secondo il quale spetta al contribuente che contesta la conformità della copia notificata all'originale fornire specifiche e concrete contestazioni, assenti nel caso di specie. Ad abundantiam, anche conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, questa Corte rileva che, comunque, alla proposizione del ricorso deve essere riconosciuto l'effetto sanante di cui all'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (ex multis: Cassazione, ordinanza n. 19854/2024), con la conseguenza che sono inaccoglibili tutti i vizi dedotti dal contribuente e relativi alla notificazione.
Il terzo motivo è infondato.
Con il quarto motivo di impugnazione, parte appellante lamenta carenza motivazionale e violazione dello
Statuto del contribuente. A tal proposito questa Corte non può che ribadire quanto già innanzi rilevato circa l'assenza di specifico onere motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la quale risultano sufficienti l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo, entrambi presenti nel caso in questione. Il quarto motivo è infondato
Le questioni come sopra vagliate esauriscono quindi la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutti i suddetti motivi questa Corte respinge l'appello con conseguente integrale conferma della sentenza dei giudici di prime cure. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani