Art. 14.
Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini
1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.
2. I clienti attivi:
a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica;
c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica;
d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;
f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 .
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia:
a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' assicurino una misurazione adeguata;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di servizi di flessibilita' ai gestori dei sistemi;
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del gruppo.
5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.
6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere dalla configurazione della comunita' con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto;
b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti civili ovvero di clienti attivi;
c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
d) la comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunita';
e) la comunita' e' responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo' avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunita', previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l'energia condivisa e' pari, ((in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora)) , al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'.
8-bis. ((I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:)) a) ((comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;)) b) ((sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;)) c) ((stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;)) d) ((installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.)) 8-ter. ((L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia.)) L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.
8-quater. ((I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:)) a) ((hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;)) b) ((hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;)) c) ((non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;)) d) ((hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;)) e) ((hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;)) f) ((sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a);)) g) ((notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;)) h) ((non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.)) 8-quinquies. ((Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW.)) 8-sexies. ((I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:)) a) ((monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;)) b) ((fornisce un punto di contatto volto a:))
1) ((registrare gli accordi di condivisione dell'energia;))
2) ((fornire informazioni per la condivisione dell'energia;))
3) ((ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.)) 8-septies. ((L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti)) .
9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 .
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
a) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunita' siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 ;
b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;
d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinche' la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
f) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali;
g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c).
11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo:
a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.
Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini
1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.
2. I clienti attivi:
a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica;
c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica;
d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;
f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 .
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia:
a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' assicurino una misurazione adeguata;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di servizi di flessibilita' ai gestori dei sistemi;
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del gruppo.
5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.
6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere dalla configurazione della comunita' con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto;
b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti civili ovvero di clienti attivi;
c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
d) la comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunita';
e) la comunita' e' responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo' avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunita', previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l'energia condivisa e' pari, ((in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora)) , al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'.
8-bis. ((I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:)) a) ((comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;)) b) ((sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;)) c) ((stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;)) d) ((installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.)) 8-ter. ((L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia.)) L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.
8-quater. ((I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:)) a) ((hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;)) b) ((hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;)) c) ((non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;)) d) ((hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;)) e) ((hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;)) f) ((sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a);)) g) ((notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;)) h) ((non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.)) 8-quinquies. ((Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW.)) 8-sexies. ((I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:)) a) ((monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;)) b) ((fornisce un punto di contatto volto a:))
1) ((registrare gli accordi di condivisione dell'energia;))
2) ((fornire informazioni per la condivisione dell'energia;))
3) ((ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.)) 8-septies. ((L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti)) .
9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 .
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
a) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunita' siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 ;
b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;
d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinche' la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
f) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali;
g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c).
11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo:
a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.