Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1187/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1187/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(CF. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rita Catino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 17.2.2025 ha Parte_1 richiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui di cui alla sentenza n.
214/2015 emessa in data 19.1.2015 da questo Tribunale.
1
In particolare, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo rafforzato della LI minore (22.07.2009) e gli ulteriori provvedimenti ritenuti nell'interesse Per_1 della minore. Chiedeva, altresì, l'emissione di un provvedimento indifferibile inaudita altera parte e, precisamente, di essere autorizzata “a presentare la domanda di partecipazione entro il termine ultimo del 28.02.2025 nell'interesse della figli per poter partecipare al viaggio/studio in Inghilterra nel Persona_2 mese di luglio 2025 come da piano di studio e formativo previsto dalla STE”.
Con decreto del 18.2.2025 veniva emesso inaudita altera parte il richiesto provvedimento indifferibile, confermato alla udienza del 24.4.2025.
All'udienza del 17.6.2025, il G.D. procedeva all'ascolto della sola ricorrente, attesa la mancata comparsa in udienza di parte resistente, ed invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Alla medesima udienza il G.D. si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
A) Va osservato, nel caso di specie, che si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del padre.
Invero, il sig. ha completamente trascurato il rapporto con la Controparte_1 LI , di quasi 16 anni, disinteressandosi completamente alla medesima e Per_1 non contribuendo al suo mantenimento. Più precisamente, dalla audizione della ricorrente è emerso che il padre non frequenta da anni la LI (non la contatta telefonicamente nemmeno il giorno del suo compleanno o a Natale) e non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento da circa cinque anni.
Inoltre, non può non considerarsi sintomatico delle gravi carenze genitoriali del sig. il diniego di sottoscrivere la modulistica necessaria per la CP_1 partecipazione della minore al viaggio-studio a Londra, anche in considerazione del fatto che la ricorrente aveva manifestato l'intenzione di far fronte in via esclusiva ai costi del viaggio.
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo: infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso
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sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse e delle carenze genitoriali del padre (come appunto di recente avvenuto in occasione del viaggio-studio).
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Attesa l'età ormai raggiunta da , il Tribunale ritiene di dover prevedere Per_1 che il padre possa incontrarla solo previo suo consenso.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio 214/2015 emessa in data 19.1.2015 da questo Tribunale, così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre (C.F. la Parte_1 C.F._1 minore (nata a [...] in data [...], CF. Persona_2
); le decisioni di maggiore interesse per la LI relative C.F._3 all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
- dispone che il padre potrà vedere la LI minore solo Controparte_1 Per_1 previo suo consenso e concordando direttamente con la medesima i tempi e le modalità degli incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi della minore;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 di sig.ra , liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 23.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente Dott.ssa Ilaria Bianchi
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